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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 giugno 2023

Cassazione n. 26469/2023

Testo disponibile della fonte

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seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 25156/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p. t., rap- presentatae difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]:II.DD. - IVA -definizione agevolata exlege 193/2016 - ri- nunciaricorso edall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto presso lo stu- diodi quest’ultimo in Roma, via C. Monteverdi n.20, indirizzo PEC: al- [OSCURATO:EMAIL]; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio elettoin Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, costituita al solo fine di par- tecipareall’eventuale udienza di discussione ex art.370 primo comma cod.proc. civ.; –resistente – avversola sentenza della Commissione tributaria regionale della Lom- bardian.2022/2/2016 depositata l’8 aprile 2016, e non notificata.

Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 23 giugno 2023 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevatoche: 1.Con sentenza della Commissione t ributaria regionale della Lombar- dian.2022/2/2016 veniva rigettato l’appello della società [OSCURATO:PERSONA]- pem S.p.a. e confermata la sentenza della Commissione t ributaria provincialedi Milano n. 288/3/2015, la quale aveva a sua volta di- smessoil ricorso introdut tivo notificato alla società avente ad oggetto l’avvisodi accertamento n.

T9V03D601253, con il quale l’Amministra- zione finanziaria richiedeva alla società il pagamento di maggiori II.DD.(IRES e IRAP) ed IVA, oltre sanzioni e accessori per l’anno di imposta2005. 2.Il giudice di prime cure rigettava le doglianze preliminari della so- cietà,inclusa quella di decadenza dal potere impositivo per raddoppio dei termini, in conseguenza del procedimento penale originato dai medesimifatti, e confermava le riprese, decisione integralmente con- divisadal giudice d’appello. 3.Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione la contribuente deducendo quattro motivi, cui ha replicato l’Agenzia delleentrate con memoria di costituzione al solo fine di part ecipare all’eventuale udienza di discussione ex art.370 primo comma cod. proc. civ..

Da ultimo la contribuente ha depositato memoria ex art.380bis 1 cod. proc. civ. rendendo nota la definizione agevolata dellalite e la rinuncia al ricorso .

Consideratoche:

4. In via preliminare, va dato atto dell’ istanza depositata in data 1.6.2023e non notificata, con la quale la contribuente ha dichiarato chela società ha adito la definizione agevolata dei carichi pendenti ex art.6del d.l. n.193 del 2016, ma non ha d ocumentato l’integrale ver- samentodegli importi dovuti secondo quanto indicato dall’Agenzia in sedeamministrativa. 5.La controricorrente non ha preso posizione sul fatto sopravvenuto e, pertanto,in assenza di notifica alla controparte della memoria di p arte edi compiuta documentazione, tenuto conto anche della dichiarazione dirinuncia al ricorso d e lla società, questo va dichiarato inammissibile persopravvenuta carenza dell’interesse alla decisione. 6.Nessuna statuizione va adottata circa le spese di lite, non avendo l’Agenziaeffettivamente svolto attività difensiva . 6.1.Stante l’ inammissibilità del ricorso a seguito dell'adesione alla de- finizioneagevolata, si dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento,da parte della ricorrente, del c.d.

"doppio contributo uni- ficato"di cui all'art. 13, comma 1 - quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 ( c fr., mutatis mutandis , Cass., Sez. 5^, 7 dicembre 2018, n. 31732;Cass., Sez. 5^, 27 aprile 2020, n. 8184; Cass., Sez. 5^, 10 dicembre 2021, n. 39284; Cass., Sez. 5^, 15 settembre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 25156/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p. t., rap- presentatae difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]:II.DD. - IVA -definizione agevolata exlege 193/2016 - ri- nunciaricorso edall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto presso lo stu- diodi quest’ultimo in Roma, via C. Monteverdi n.20, indirizzo PEC: al- [OSCURATO:EMAIL]; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio elettoin Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, costituita al solo fine di par- tecipareall’eventuale udienza di discussione ex art.370 primo comma cod.proc. civ.; –resistente – avversola sentenza della Commissione tributaria regionale della Lom- bardian.2022/2/2016 depositata l’8 aprile 2016, e non notificata. Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 23 giugno 2023 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1.Con sentenza della Commissione t ributaria regionale della Lombar- dian.2022/2/2016 veniva rigettato l’appello della società [OSCURATO:PERSONA]- pem S.p.a. e confermata la sentenza della Commissione t ributaria provincialedi Milano n. 288/3/2015, la quale aveva a sua volta di- smessoil ricorso introdut tivo notificato alla società avente ad oggetto l’avvisodi accertamento n. T9V03D601253, con il quale l’Amministra- zione finanziaria richiedeva alla società il pagamento di maggiori II.DD.(IRES e IRAP) ed IVA, oltre sanzioni e accessori per l’anno di imposta2005. 2.Il giudice di prime cure rigettava le doglianze preliminari della so- cietà,inclusa quella di decadenza dal potere impositivo per raddoppio dei termini, in conseguenza del procedimento penale originato dai medesimifatti, e confermava le riprese, decisione integralmente con- divisadal giudice d’appello. 3.Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione la contribuente deducendo quattro motivi, cui ha replicato l’Agenzia delleentrate con memoria di costituzione al solo fine di part ecipare all’eventuale udienza di discussione ex art.370 primo comma cod. proc. civ.. Da ultimo la contribuente ha depositato memoria ex art.380bis 1 cod. proc. civ. rendendo nota la definizione agevolata dellalite e la rinuncia al ricorso . Consideratoche: 4. In via preliminare, va dato atto dell’ istanza depositata in data 1.6.2023e non notificata, con la quale la contribuente ha dichiarato chela società ha adito la definizione agevolata dei carichi pendenti ex art.6del d.l. n.193 del 2016, ma non ha d ocumentato l’integrale ver- samentodegli importi dovuti secondo quanto indicato dall’Agenzia in sedeamministrativa. 5.La controricorrente non ha preso posizione sul fatto sopravvenuto e, pertanto,in assenza di notifica alla controparte della memoria di p arte edi compiuta documentazione, tenuto conto anche della dichiarazione dirinuncia al ricorso d e lla società, questo va dichiarato inammissibile persopravvenuta carenza dell’interesse alla decisione. 6.Nessuna statuizione va adottata circa le spese di lite, non avendo l’Agenziaeffettivamente svolto attività difensiva . 6.1.Stante l’ inammissibilità del ricorso a seguito dell'adesione alla de- finizioneagevolata, si dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento,da parte della ricorrente, del c.d. "doppio contributo uni- ficato"di cui all'art. 13, comma 1 - quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 ( c fr., mutatis mutandis , Cass., Sez. 5^, 7 dicembre 2018, n. 31732;Cass., Sez. 5^, 27 aprile 2020, n. 8184; Cass., Sez. 5^, 10 dicembre 2021, n. 39284; Cass., Sez. 5^, 15 settembre
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