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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 febbraio 2024

Cassazione n. 16587/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, reitera rilievi che la Corte di merito ha adeguatamente scrutinato e persuasivamente disatteso, rassegnando una motivazione che non presta il fianco a censura per completezza e congruenza logica; che, infatti, i giudici territoriali (pagg. 2-6) hanno indicato in relazione alle plurime condotte di truffa ascritte gli elementi che fondano la riconducibilità di ciascuna al prevenuto; hanno escluso la rilevanza meramente civilistica delle condotte, evidenziando le modalità fraudolente di commercializzazione dei beni ed argomentando la sussistenza del dolo; hanno confutato la dedotta insussistenza dell'aggravante ex art, 61 n. 5 cod.pen. e chìarìto con riferimenio agli accertamentì del consulente informatico che gli stessi rivestono esclusivamente un carattere confermativo delle emergenze processuali acquisite, le quali autonomamente depongono per la sussistenza degli illeciti contestati: il ricorrente non si rapporta criticamente all'ampia motivazione reiettiva della sentenza impugnata, sollecitando una rivalutazione delle fonti probatorie preclusa in sede di legittimità a fronte di un apparato giustificativo privo di aporie e criticità logiche; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 20 febbraio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, reitera rilievi che la Corte di merito ha adeguatamente scrutinato e persuasivamente disatteso, rassegnando una motivazione che non presta il fianco a censura per completezza e congruenza logica; che, infatti, i giudici territoriali (pagg. 2-6) hanno indicato in relazione alle plurime condotte di truffa ascritte gli elementi che fondano la riconducibilità di ciascuna al prevenuto; hanno escluso la rilevanza meramente civilistica delle condotte, evidenziando le modalità fraudolente di commercializzazione dei beni ed argomentando la sussistenza del dolo; hanno confutato la dedotta insussistenza dell'aggravante ex art, 61 n. 5 cod.pen. e chìarìto con riferimenio agli accertamentì del consulente informatico che gli stessi rivestono esclusivamente un carattere confermativo delle emergenze processuali acquisite, le quali autonomamente depongono per la sussistenza degli illeciti contestati: il ricorrente non si rapporta criticamente all'ampia motivazione reiettiva della sentenza impugnata, sollecitando una rivalutazione delle fonti probatorie preclusa in sede di legittimità a fronte di un apparato giustificativo privo di aporie e criticità logiche; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 febbraio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 16587/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris