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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 30281/2022

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da l la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , rappresentat a e difesa da gli Avv. ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con domicilioeletto presso lo studio dell’ A vv.

Mazzachera , in Roma , via Flaminia, 691 –ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , rappresentata e difesa da g l i Avv. ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Roma , via Trionfale, 5637 -controricorrente- avverso la sentenzan. 4621/2018 d e l la Corte di Appello di Milano .

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata dell’11 ottobre2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: Interpretazione del contratto La società [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'accertamento dell'inadempimento contrattuale della società [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. per non aver espletato diligentemente il mandato ad essa conferito in forza del contratto di distribuzione e concessione dei diritti relativi al film "L'arca di Noè", stipulato tra le parti il 22 aprile 2008 e per aver indebitamente trattenuto importi che avrebbero dovuto esserle corrisposti a titolo di contitolare al50% dei diritti di utilizzazione.

In particolare, la ricorrente esponeva che aveva coprodotto il film e aveva conferito mandato di distribuzione in Italia alla [OSCURATO:SOCIETA]. che aveva acquistato anche il 50%della proprietà del film per l’Italia. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dichiaratoche si era già sostanzialmente assicurata la vendita a Mediaset dei diritti free via etere.

La vendita via etere assicurata non si era realizzata e i diritti erano stati ceduti, invece,a Turner per un prezzo “vile”.

La società aveva, inoltre, trattenuto importi per spese al di sopra del limite preventivamente autorizzato e il 25% sui proventi a titolo di provvigione sullo sfruttamento TV e sulle spese non autorizzate.

Aveva trattenuto i proventi della ricorrente,motivando con la presenza di resi dei DVD.

Con sentenza n. 2796/2017 resa in data 9.2.2017, il Tribunale di Milano ha condannato [OSCURATO:PERSONA] S.p .A. a restituire l'importo illegittimamente trattenuto quantificato in € 214.875 oltre interessi legali, e a pagare la somma di € 3.000,00, oltre interessi legali, a titolo di risarcimento del danno per negligente esecuzione del contratto.

Avverso tale sentenza ha proposto appello [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., chiedendone la riforma, contestando che il Tribunale non aveva ritenuto non più contestabili da parte d ell’attuale ricorrente i rendiconti regolarmente fatturati ed erroneamente aveva statuito: a) la restituzione della f r ee distributore de l 25 % su i proventi derivanti dalla commercializzazione televisiva del film, b) la valutazione delle spese rimborsabili; c) il riparto percentuale delle spese non autorizzate; d) la quantificazione dei resi; e) la quantificazione dei danni; f) la conseguente liquidazione delle spese.

La Corte di Appello di Milano con la sentenza impugnata ha accolto l’appello, condannando l’appellante al solo risarcimento dei danni in € 3.000 e rigettando le domande dell’appellata.

Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha prop osto ricorso per Cassazione con dodicimotivi. [OSCURATO:PERSONA].p.a. si è costituita contestando le deduzioni del ricorrente.

Il ricorrente ha presentato memorie ex art. 378 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorrente deduce:

1. Violazione dell’art. 2909 c.c. in relazione art. 360 , n. 3 , c.p.c. (violazione giudicato concernente mancata impugnazione capo sentenza I grado relativo a inesistenza rinuncia [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. a diritto di credito e sul capo relativo alla sussistenza di contestazioni da parte [OSCURATO:SOCIETA]).

La Corte avrebbe errato ritenendo che l’emissione delle fatture da parte della ricorrente, seguite all’invio dei rendiconti, impedissero ogni successiva contestazione.

La sentenza di primo grado aveva statuito che l’emissione delle fatture non impedisse la richiesta di ulteriori somme non riportate nei rendiconti e la Eagles.p.a., nel giudizio di appello , non aveva sollevato alcun argomento contrario per cui si sarebbe formato un giudicato sul punto che non poteva essere riformato. 1.1La censura è inammissibile ed infondata .

La Corte, ha accertato che effettivamente la [OSCURATO:SOCIETA]. ha contestato talune voci inserite nei rendiconti ricevuti semestralmente relativi ai periodi da dicembre 2008 a dicembre 2009 e non ha emesso fattura.

Successivamente nei rendiconti dal giugno 2010 al giugno 2011 e in quello del giugno 2012 sono state inserite le voci contestate nel periodo precedente e la ricorrente ha emesso fattura comprensiva anche degli importi relativi alle spese sostenute, l’applicazione della provvigione del 25% sulle spese ultrasoglia, il numero dei resi e la provvigione del 25% sul ricavato dello sfruttamento televisivo.

Nell’atto di appello, inoltre, è stato riportato testualmente ed impugnato il capo della sentenza che riguardava la contes tazione della ricorrente e il suo diritto a richiedere importi non presenti nel rendiconto.

È i ndubitabile che oggi si pretende in sede di legittimità una diversa valutazione degli esiti istruttori e non il mero controllo della veridicità e della coerenza delle argomentazioni poste a sostegno della decisione impugnata.

La denuncia di violazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c., ivi formalmente proposta, non può essere mediata dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie( cfr., anche Cass., n. 15235/2022; Cass., n. 9352/2022; Cass., n. 6000/ 2022; Cass., n. 25915/2021), «non potendosi surrettiziamente trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative» (letteralmente Cass., n. 15235/2022; cfr. Cass., S.U., n. 34476/2019; Cass., n. 8758/ 2017; Cass., n. 32026/2021; Cass., n. 9352/2022).

Il motivo omette di considerare, così, che il predetto apprezzamento è attività riservata al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove, ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a fondare la sua decisione (Cass., n. 16467/2017; Cass., n. 11511/2014; Cass., n. 13485/2014; Cass., n. 16499/2009) 2.Violazione dell’ art. 1362 , comma 1, c.c. in relazione art. 360 , n. 3,c.p.c. per aver violato il criterio ermeneutico di cui a tale articolo.

La Corte avrebbe considerato soltanto il significato letterale di una frase contenuta nell’art. 9 del contratto di mandato (che recita: «L’emissione della fattura varrà quale incondizionata accettazione del resoconto di riferimento») e non avrebbe mai indagato su lla comune intenzione delle parti.In particolare le fatture sarebbe state emesse per rendiconti di riferimento di periodo diverso e non contestati 2.1La censura è inammissibile.

Preliminarmente occorre ricordare che la censura sull’interpretazione del contratto non si può limitare a richiamare genericamente le regole di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ., avendo l'onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati ed il punto, nonché il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, e dovendo i rilievi contenuti nel ricorso essere accompagnati, in ossequio al principio di autosufficienza, dalla trascrizione delle clausole individuative dell'effettiva volontà delle parti, al fine di consentire alla Corte di verificare l'erronea applicazione della disciplina normativa (Cass., n. 15798/2005; n.25728/2013; Cass., n. 9461/2021).

La ricorrente non fornisce alcuna prova sulle clausole dalle quali la Corte dovrebbe dovuto rilevare elementi adeguati per la ricostruzione del canone ermeneutico evocato e della stessa contestata interpretazione dell’art. 9 si limita a riprodurre soltanto una frase della clausola contrattuale che non consente di verificare se ci sia stata la violazione denunciata, rendendo la censura non autosufficiente. 3.Violazione dell’art. 1362, comma 2 c . p . c . in relazione art. 360 , n. 3, c . p . c . per non av er utilizzato il criterio ermeneutico del comportamento delle parti successivo alla conclusionedel contratto.

La ricorrente ribadiva ancora una volta che le fatture emesse non riguardavano i rendiconti le cui poste sono oggetto di giudizio e anche per quei rendiconti che le contenevano le fatture erano state emesse per le sole somme non contestate e che le contestazioni erano state più volte ripetute a giustifica del mancato pagamento. 3.1Il motivo è assorbito dalla valutazione dei motivi sub 1 e 2. 4.Violazione dell’ art. 1363 c.c. in relazione art. 360 , n. 3 , c . p . c . per non aver consideratol'intero contesto contrattuale, coordinando tra esse, ogni singola frase cosicché non si è giunti al vero significato risultante dal complesso dell'atto e per violazionedell’art. 1176 c.c. e art. 1372 c.c. in rel azione art. 360 , n. 3 , c.p.c. la tecnica ermeneutica avrebbe violato anche i citati articoli del codice e non avrebbe considerato la violazione delle norme sull’ obbligo di protezione gravante sulla mandataria secondo i canoni della diligenza del buon padre di famiglia.

L’esame complessivo del testo che definisce gli obblighi del [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbe evidenziato che l’emissione delle fatture non avrebbe potuto sanare eventuali comportamenti scorretti o inadempienti. 4.1 Anche questa censura pecca di autosuf ficienza , perché questa Corte non ha alcun elemento per verificare se la valutazione complessiva è stata svolta oppur no correttamente, poiché nel ricorso non è riprodotto il testo contrattuale né vengono formulate censure specifiche sulle singole clausole che significativamente proverebbero la fondatezza della violazione.

Nel merito la clausola dell’art. 9 tende a creare delle regole per l’esecuzione del contratto creando procedure predeterminate sia dal punto di vista temporale per la emissione dei rendic onti sia per la correlazione tra il ricevimento dello stesso e l’emissione della fattura proprio per evitare contestazioni successive e consentire ai contraenti di formulare le loro obiezioni soltanto al momento del ricevimento del resoconto.La norma non si limita a questo aspetto, ma include una serie di regolamentazioni, come si evince dalla trascrizione dell’intera clausola inserita nel controricorso, che riguardano l’esecuzione del contratto. 5.Violazione dell’art. 1369 c.c. in violazione art. 360, n. 3 , c . p . c . per aver omesso il criterio interpretativo funzionale onde giungere alla ragione pratica o causa concreta dell'accordo che risiedeva nella predisposizione di un contenuto tale da definire «un affidamento fiducioso della mandante PG nei confronti della mandataria EP per la gestione di un suo bene per trarre dallo stesso i proventi di sua proprietà».5.1Il motivo è assorbito perché non autosufficiente come detto sub 4.1.

6. V iolazione dell’art. 1366 c.c., art. 2 Cost. e art. 1375 c.c. in relazione art. 360, n. 3 , c . p . c . per aver omesso il criterio interpretativo della buona fede (art. 1366 c.c.) e il dovere di esecuzione del contratto in buona fede di cui all'art. 1375 c.c. e il principio solidaristico di cui all'art. 2 Cost.

La Corte non avrebbe minimamente valutato che le contestazioni della ricorrente non erano mai state contestate dalla [OSCURATO:SOCIETA]. 6.1 L’eccezione è inammissibile ed anche infondata perché nel giudizio è stato adeguatamente provato che dopo le contestazioni iniziali il rinnovato inserimento delle voci contestate nei rendiconti successivi era stato seguito dalle emissioni delle fatture con conseguente applicabilità dell’art. 9 del contratto stesso. 7.Violazione e falsa applicazione dell’ art. 1372 c.c. in relazione art. 360,n. 3 , c.p.c. perché sia per l'obbligo di cui alla legge IVA (deve essere emessa fattura per quanto pagato: art. 6 DPR 633/1972), sia per l'obbligo derivante dall'art. 9, comma 5 , del contratto inter partes, la ricorrente era obbligata a fatturare , per cui l'adempimento di un obbligo non poteva condurre, come erroneamente affermato dalla sentenza di II grado, alla rinuncia ad un proprio diritto e violazione art. 360, n. 5 , c.p.c. per omesso esame di un fatto (obbligo per la ricorrente di fatturare) decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti. 7.1La censura è infondata.

La normativa IVA non crea alcun obbligo di emettere fatture esattamente per gli importi riportati nel rendiconto, a maggior ragione se contestati.

La stessa parte ammette di aver emesso fatture, in altre circostanze, per importi diversi da quelli contestati.

Lo stesso art. 9 prevedeva il pagamento delle somme rendicontate «entro 30 giorni fine mese data fattura» e, quindi, il pagamento avveniva dopo l’emissione della fattura. 8.Falsa applicazione dell’ art. 1236 c.c. in relazione art. 360 , n. 3 , c.p.c. in quanto si è ritenuta come remissione del debito la semplice emissione di fatture senza considerare che esse non erano dichiarazioni inequivoche di rinuncia in quanto accompagnate da contestuale espressa contraria volontà scritta (contestazioni) di volersi avvalere del credito e,comunque, perché non si è considerato che le fatture riguardavano parte del credito, relative al rendiconto di riferimento, per cui la rinuncia non avrebbe potuto, in ogni caso, valere per l'intero credito. 8.1Il motivo è assorbito da quanto detto sub 1.1 9.Mancata applicazione dell’ art. 1229 c.c. in relazione a rt. 360 , n. 3,c.p.c. in quanto, nell'ipotesi in cui si fosse voluta interpretare la frase di cui all'art. 9 del contratto di mandato, quale con efficacia sanante degli illeciti avversi, doveva dichiararsi nullo tale patto ex art.1229 c.c. in quanto patto preventivo di esclusione di responsabilità del debitore che era in grave dolo. 9.1La censura è inammissibile perché fondata su una affermazione della presenza di dolo da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. che non è stata mai dedotta o provata nel giudizio. 10.Mancata applicazione dell’art. 1418 c.c. in relazione art. 360, n. 3, c.p.c. in quanto la frase di cui all'art. 9 del contratto , ove interpretato come sanante i gravi illeciti, doveva dichiararsi , anche d’ufficio,nulla ex art. 1418 c.c., perché comunque contraria a norme imperative penaliperché consentirebbe una indebita appropriazione dei proventi di un’opera d’ingegno (art. 171 ss.

L.a.). 10.1 la censura è inammissibile perché non autosuff i ciente.

La ricorrentepresuppone che la clausola sia destinata a coprire illeciti senza che abbia mai fornito prova su tale aspetto. 11.Violazione dell’art. 91 c.p.c. in relazione all’ art. 360, n. 3, c.p.c.

La Corte avrebbe liquidato le spese in funzione della soccombenza, nonostante che per i motivi esposti l’appello doveva essere considerato inammissibile ed infondato. 11.1La censura è infondata ed inammissibile il motivo è assorbito dalla inammissibilità dei precedenti.12.Violazione dell’ art. 2909 c.c. in relazione art. 360 , n. 3 , c.p.c. violazione del giudicato concernente la sentenza di I grado per inammissibilità dell’appello per difetto dello ius postulandi in capo a difensori.La procura alle liti non sarebbe stata allegata alla memoria notificata alla ricorrente e il fascicolo di parte era stato ritirato. 12.1 L’eccezione è inammissibile : t ale questione non è stata sollevata nel grado di Appello ove è avvenuta la nomina dei nuovi difensori.

E’ , per completezza, anche infondata. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato la memoria di nomina in data 23.10.2014, allegando la procura da cui risulta la sostituzione dei difensori.

13. Il ricorso per quanto in mo tivazione, è inammissibile ed anche infondato.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorsoe condanna alle spese del presente giudizio il ricorrente in € 10.000,00per onorari e € 200 ,00 per esbors i oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da l la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , rappresentat a e difesa da gli Avv. ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con domicilioeletto presso lo studio dell’ A vv. Mazzachera , in Roma , via Flaminia, 691 –ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , rappresentata e difesa da g l i Avv. ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Roma , via Trionfale, 5637 -controricorrente- avverso la sentenzan. 4621/2018 d e l la Corte di Appello di Milano . Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata dell’11 ottobre2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: Interpretazione del contratto La società [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'accertamento dell'inadempimento contrattuale della società [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. per non aver espletato diligentemente il mandato ad essa conferito in forza del contratto di distribuzione e concessione dei diritti relativi al film "L'arca di Noè", stipulato tra le parti il 22 aprile 2008 e per aver indebitamente trattenuto importi che avrebbero dovuto esserle corrisposti a titolo di contitolare al50% dei diritti di utilizzazione. In particolare, la ricorrente esponeva che aveva coprodotto il film e aveva conferito mandato di distribuzione in Italia alla [OSCURATO:SOCIETA]. che aveva acquistato anche il 50%della proprietà del film per l’Italia. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dichiaratoche si era già sostanzialmente assicurata la vendita a Mediaset dei diritti free via etere. La vendita via etere assicurata non si era realizzata e i diritti erano stati ceduti, invece,a Turner per un prezzo “vile”. La società aveva, inoltre, trattenuto importi per spese al di sopra del limite preventivamente autorizzato e il 25% sui proventi a titolo di provvigione sullo sfruttamento TV e sulle spese non autorizzate. Aveva trattenuto i proventi della ricorrente,motivando con la presenza di resi dei DVD. Con sentenza n. 2796/2017 resa in data 9.2.2017, il Tribunale di Milano ha condannato [OSCURATO:PERSONA] S.p .A. a restituire l'importo illegittimamente trattenuto quantificato in € 214.875 oltre interessi legali, e a pagare la somma di € 3.000,00, oltre interessi legali, a titolo di risarcimento del danno per negligente esecuzione del contratto. Avverso tale sentenza ha proposto appello [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., chiedendone la riforma, contestando che il Tribunale non aveva ritenuto non più contestabili da parte d ell’attuale ricorrente i rendiconti regolarmente fatturati ed erroneamente aveva statuito: a) la restituzione della f r ee distributore de l 25 % su i proventi derivanti dalla commercializzazione televisiva del film, b) la valutazione delle spese rimborsabili; c) il riparto percentuale delle spese non autorizzate; d) la quantificazione dei resi; e) la quantificazione dei danni; f) la conseguente liquidazione delle spese. La Corte di Appello di Milano con la sentenza impugnata ha accolto l’appello, condannando l’appellante al solo risarcimento dei danni in € 3.000 e rigettando le domande dell’appellata. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha prop osto ricorso per Cassazione con dodicimotivi. [OSCURATO:PERSONA].p.a. si è costituita contestando le deduzioni del ricorrente. Il ricorrente ha presentato memorie ex art. 378 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorrente deduce: 1. Violazione dell’art. 2909 c.c. in relazione art. 360 , n. 3 , c.p.c. (violazione giudicato concernente mancata impugnazione capo sentenza I grado relativo a inesistenza rinuncia [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. a diritto di credito e sul capo relativo alla sussistenza di contestazioni da parte [OSCURATO:SOCIETA]). La Corte avrebbe errato ritenendo che l’emissione delle fatture da parte della ricorrente, seguite all’invio dei rendiconti, impedissero ogni successiva contestazione. La sentenza di primo grado aveva statuito che l’emissione delle fatture non impedisse la richiesta di ulteriori somme non riportate nei rendiconti e la Eagles.p.a., nel giudizio di appello , non aveva sollevato alcun argomento contrario per cui si sarebbe formato un giudicato sul punto che non poteva essere riformato. 1.1La censura è inammissibile ed infondata . La Corte, ha accertato che effettivamente la [OSCURATO:SOCIETA]. ha contestato talune voci inserite nei rendiconti ricevuti semestralmente relativi ai periodi da dicembre 2008 a dicembre 2009 e non ha emesso fattura. Successivamente nei rendiconti dal giugno 2010 al giugno 2011 e in quello del giugno 2012 sono state inserite le voci contestate nel periodo precedente e la ricorrente ha emesso fattura comprensiva anche degli importi relativi alle spese sostenute, l’applicazione della provvigione del 25% sulle spese ultrasoglia, il numero dei resi e la provvigione del 25% sul ricavato dello sfruttamento televisivo. Nell’atto di appello, inoltre, è stato riportato testualmente ed impugnato il capo della sentenza che riguardava la contes tazione della ricorrente e il suo diritto a richiedere importi non presenti nel rendiconto. È i ndubitabile che oggi si pretende in sede di legittimità una diversa valutazione degli esiti istruttori e non il mero controllo della veridicità e della coerenza delle argomentazioni poste a sostegno della decisione impugnata. La denuncia di violazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c., ivi formalmente proposta, non può essere mediata dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie( cfr., anche Cass., n. 15235/2022; Cass., n. 9352/2022; Cass., n. 6000/ 2022; Cass., n. 25915/2021), «non potendosi surrettiziamente trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative» (letteralmente Cass., n. 15235/2022; cfr. Cass., S.U., n. 34476/2019; Cass., n. 8758/ 2017; Cass., n. 32026/2021; Cass., n. 9352/2022). Il motivo omette di considerare, così, che il predetto apprezzamento è attività riservata al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove, ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a fondare la sua decisione (Cass., n. 16467/2017; Cass., n. 11511/2014; Cass., n. 13485/2014; Cass., n. 16499/2009) 2.Violazione dell’ art. 1362 , comma 1, c.c. in relazione art. 360 , n. 3,c.p.c. per aver violato il criterio ermeneutico di cui a tale articolo. La Corte avrebbe considerato soltanto il significato letterale di una frase contenuta nell’art. 9 del contratto di mandato (che recita: «L’emissione della fattura varrà quale incondizionata accettazione del resoconto di riferimento») e non avrebbe mai indagato su lla comune intenzione delle parti.In particolare le fatture sarebbe state emesse per rendiconti di riferimento di periodo diverso e non contestati 2.1La censura è inammissibile. Preliminarmente occorre ricordare che la censura sull’interpretazione del contratto non si può limitare a richiamare genericamente le regole di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ., avendo l'onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati ed il punto, nonché il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, e dovendo i rilievi contenuti nel ricorso essere accompagnati, in ossequio al principio di autosufficienza, dalla trascrizione delle clausole individuative dell'effettiva volontà delle parti, al fine di consentire alla Corte di verificare l'erronea applicazione della disciplina normativa (Cass., n. 15798/2005; n.25728/2013; Cass., n. 9461/2021). La ricorrente non fornisce alcuna prova sulle clausole dalle quali la Corte dovrebbe dovuto rilevare elementi adeguati per la ricostruzione del canone ermeneutico evocato e della stessa contestata interpretazione dell’art. 9 si limita a riprodurre soltanto una frase della clausola contrattuale che non consente di verificare se ci sia stata la violazione denunciata, rendendo la censura non autosufficiente. 3.Violazione dell’art. 1362, comma 2 c . p . c . in relazione art. 360 , n. 3, c . p . c . per non av er utilizzato il criterio ermeneutico del comportamento delle parti successivo alla conclusionedel contratto. La ricorrente ribadiva ancora una volta che le fatture emesse non riguardavano i rendiconti le cui poste sono oggetto di giudizio e anche per quei rendiconti che le contenevano le fatture erano state emesse per le sole somme non contestate e che le contestazioni erano state più volte ripetute a giustifica del mancato pagamento. 3.1Il motivo è assorbito dalla valutazione dei motivi sub 1 e 2. 4.Violazione dell’ art. 1363 c.c. in relazione art. 360 , n. 3 , c . p . c . per non aver consideratol'intero contesto contrattuale, coordinando tra esse, ogni singola frase cosicché non si è giunti al vero significato risultante dal complesso dell'atto e per violazionedell’art. 1176 c.c. e art. 1372 c.c. in rel azione art. 360 , n. 3 , c.p.c. la tecnica ermeneutica avrebbe violato anche i citati articoli del codice e non avrebbe considerato la violazione delle norme sull’ obbligo di protezione gravante sulla mandataria secondo i canoni della diligenza del buon padre di famiglia. L’esame complessivo del testo che definisce gli obblighi del [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbe evidenziato che l’emissione delle fatture non avrebbe potuto sanare eventuali comportamenti scorretti o inadempienti. 4.1 Anche questa censura pecca di autosuf ficienza , perché questa Corte non ha alcun elemento per verificare se la valutazione complessiva è stata svolta oppur no correttamente, poiché nel ricorso non è riprodotto il testo contrattuale né vengono formulate censure specifiche sulle singole clausole che significativamente proverebbero la fondatezza della violazione. Nel merito la clausola dell’art. 9 tende a creare delle regole per l’esecuzione del contratto creando procedure predeterminate sia dal punto di vista temporale per la emissione dei rendic onti sia per la correlazione tra il ricevimento dello stesso e l’emissione della fattura proprio per evitare contestazioni successive e consentire ai contraenti di formulare le loro obiezioni soltanto al momento del ricevimento del resoconto.La norma non si limita a questo aspetto, ma include una serie di regolamentazioni, come si evince dalla trascrizione dell’intera clausola inserita nel controricorso, che riguardano l’esecuzione del contratto. 5.Violazione dell’art. 1369 c.c. in violazione art. 360, n. 3 , c . p . c . per aver omesso il criterio interpretativo funzionale onde giungere alla ragione pratica o causa concreta dell'accordo che risiedeva nella predisposizione di un contenuto tale da definire «un affidamento fiducioso della mandante PG nei confronti della mandataria EP per la gestione di un suo bene per trarre dallo stesso i proventi di sua proprietà».5.1Il motivo è assorbito perché non autosufficiente come detto sub 4.1. 6. V iolazione dell’art. 1366 c.c., art. 2 Cost. e art. 1375 c.c. in relazione art. 360, n. 3 , c . p . c . per aver omesso il criterio interpretativo della buona fede (art. 1366 c.c.) e il dovere di esecuzione del contratto in buona fede di cui all'art. 1375 c.c. e il principio solidaristico di cui all'art. 2 Cost. La Corte non avrebbe minimamente valutato che le contestazioni della ricorrente non erano mai state contestate dalla [OSCURATO:SOCIETA]. 6.1 L’eccezione è inammissibile ed anche infondata perché nel giudizio è stato adeguatamente provato che dopo le contestazioni iniziali il rinnovato inserimento delle voci contestate nei rendiconti successivi era stato seguito dalle emissioni delle fatture con conseguente applicabilità dell’art. 9 del contratto stesso. 7.Violazione e falsa applicazione dell’ art. 1372 c.c. in relazione art. 360,n. 3 , c.p.c. perché sia per l'obbligo di cui alla legge IVA (deve essere emessa fattura per quanto pagato: art. 6 DPR 633/1972), sia per l'obbligo derivante dall'art. 9, comma 5 , del contratto inter partes, la ricorrente era obbligata a fatturare , per cui l'adempimento di un obbligo non poteva condurre, come erroneamente affermato dalla sentenza di II grado, alla rinuncia ad un proprio diritto e violazione art. 360, n. 5 , c.p.c. per omesso esame di un fatto (obbligo per la ricorrente di fatturare) decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti. 7.1La censura è infondata. La normativa IVA non crea alcun obbligo di emettere fatture esattamente per gli importi riportati nel rendiconto, a maggior ragione se contestati. La stessa parte ammette di aver emesso fatture, in altre circostanze, per importi diversi da quelli contestati. Lo stesso art. 9 prevedeva il pagamento delle somme rendicontate «entro 30 giorni fine mese data fattura» e, quindi, il pagamento avveniva dopo l’emissione della fattura. 8.Falsa applicazione dell’ art. 1236 c.c. in relazione art. 360 , n. 3 , c.p.c. in quanto si è ritenuta come remissione del debito la semplice emissione di fatture senza considerare che esse non erano dichiarazioni inequivoche di rinuncia in quanto accompagnate da contestuale espressa contraria volontà scritta (contestazioni) di volersi avvalere del credito e,comunque, perché non si è considerato che le fatture riguardavano parte del credito, relative al rendiconto di riferimento, per cui la rinuncia non avrebbe potuto, in ogni caso, valere per l'intero credito. 8.1Il motivo è assorbito da quanto detto sub 1.1 9.Mancata applicazione dell’ art. 1229 c.c. in relazione a rt. 360 , n. 3,c.p.c. in quanto, nell'ipotesi in cui si fosse voluta interpretare la frase di cui all'art. 9 del contratto di mandato, quale con efficacia sanante degli illeciti avversi, doveva dichiararsi nullo tale patto ex art.1229 c.c. in quanto patto preventivo di esclusione di responsabilità del debitore che era in grave dolo. 9.1La censura è inammissibile perché fondata su una affermazione della presenza di dolo da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. che non è stata mai dedotta o provata nel giudizio. 10.Mancata applicazione dell’art. 1418 c.c. in relazione art. 360, n. 3, c.p.c. in quanto la frase di cui all'art. 9 del contratto , ove interpretato come sanante i gravi illeciti, doveva dichiararsi , anche d’ufficio,nulla ex art. 1418 c.c., perché comunque contraria a norme imperative penaliperché consentirebbe una indebita appropriazione dei proventi di un’opera d’ingegno (art. 171 ss. L.a.). 10.1 la censura è inammissibile perché non autosuff i ciente. La ricorrentepresuppone che la clausola sia destinata a coprire illeciti senza che abbia mai fornito prova su tale aspetto. 11.Violazione dell’art. 91 c.p.c. in relazione all’ art. 360, n. 3, c.p.c. La Corte avrebbe liquidato le spese in funzione della soccombenza, nonostante che per i motivi esposti l’appello doveva essere considerato inammissibile ed infondato. 11.1La censura è infondata ed inammissibile il motivo è assorbito dalla inammissibilità dei precedenti.12.Violazione dell’ art. 2909 c.c. in relazione art. 360 , n. 3 , c.p.c. violazione del giudicato concernente la sentenza di I grado per inammissibilità dell’appello per difetto dello ius postulandi in capo a difensori.La procura alle liti non sarebbe stata allegata alla memoria notificata alla ricorrente e il fascicolo di parte era stato ritirato. 12.1 L’eccezione è inammissibile : t ale questione non è stata sollevata nel grado di Appello ove è avvenuta la nomina dei nuovi difensori. E’ , per completezza, anche infondata. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato la memoria di nomina in data 23.10.2014, allegando la procura da cui risulta la sostituzione dei difensori. 13. Il ricorso per quanto in mo tivazione, è inammissibile ed anche infondato.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorsoe condanna alle spese del presente giudizio il ricorrente in € 10.000,00per onorari e € 200 ,00 per esbors i oltre spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a
Sentenza Cassazione n. 30281/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris