CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 marzo 2023
Cassazione n. 13704/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7390/2020R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 9, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all’[OSCURATO:PERSONA], –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, – c ontroricorrente - ricorrente incidentale – [OSCURATO:PERSONA] ACCERTAMENTOavverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.CAMPANIA, n. 6570 / 2019 , depositata il 07/08/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 marzo 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] e l’Agenzia delle Entrate ricorrono, in via principale ed incidentale , a v verso la sentenza in epigrafe . Con quest’ultima la C.t.r. ha acco lto parzialmente l’ appello dell’Ufficio avverso la sentenza con la quale la C.t.p. di Benevento aveva accolto il ricorso del contribuente avverso l’avviso di accertamento con il quale per l’anno 2012era stato recuperato a tassazione un reddito derivante dall’esercizio di attività imprenditoriale. 2. L’Ufficio, a seguito di indaginifinanziarie per gli anni dal 2004 al 2012, disposte nell’ambito di un procedimento penale , ed attraverso l’esame della documentazione bancaria acquisita, rideterminava, per l’anno di imposta 20 12 ai fini irpef, iva ed irap, redditi d’impresa derivanti dall’esercizio di un’attività imprenditoriale di commercio di orologie di articoli di argenteria e gioielleria, accertati in ragione di movimentazioni bancarie per le quali non era stata fornita giustificazione. Considerato che: 1.Con il primo motivo il contribuente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 cod. civ. e degli artt. 6 e 55 t.u.i.r. Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto, implicitamente, che il medesimo esercitasse un’impresa commerciale in ragione delle movimentazioni eseguite sui conti personali ed in assenza di qualsiasi prova sul punto ed utilizzando circostanze di fatto (la carica di amministratore delle società) non riconducibili al paradigma normativo delle prove tributarie dirette e presuntive. Aggiunge che con sentenza del tribunale penale n. 989 del 2018 era stato assolto in quanto non era stata accertata l'attività imprenditoriale ascrittagli. 2. Con il secondo motivo il contribuente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, la violazione dell’art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 132 cod. proc. civ. e dell’art. 42, secondo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; censura il vizio di motivazione della sentenza nella parte in cui ha imputato al contribuente l’attività di imprenditore facendo rinvio per relationem al (processo verbale di constatazione) pvc o richiamando genericamente altre pronunce della C.t.r. 3.Con il terzo motivo il contribuente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli art. 32, primo comma, n. 2, e 42, secondo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; dell’art. 51, secondo comma, n. 2, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 Censura la sentenza impugnata nella parte in cui, in ragione dell’erronea attribuzione della qualità di imprenditore individuale, aveva disconosciuto le movimentazioni eseguite sui conti personali, imputando a reddito di impresa tutti i versamentiivi registrati. 4. Con l’unico motivo di ricorso incidentale l’Ufficio denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,la violazione e/o falsa applicazione degli art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600e dell’art. 51 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso il recupero a tassazione in relazione ai prelevamenti per euro 5.400,00 sostenendo la plausibilità dell’utilizzo per fini personali, pur in mancanzadi prova.5. I motivi del ricorso principale e del ricorso incidentale , da esaminarsi congiuntamente in quanto connessi, sono infondati. 5.1. Quanto alla motivazione dell’atto impositivo, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di atto amministrativo finale di imposizione tributaria, la motivazione per relationem, con rinvio alle conclusioni contenute nel verbale redatt o dalla Guardia di Finanza nell'esercizio dei poteri di polizia tributaria, non è illegittima, significando semplicemente che l'Ufficio stesso, condividendone le conclusioni, ha inteso realizzare un’economia di scrittura che, avuto riguardo alla circostanza che si tratta di elementi già noti al contribuente, non arreca alcun pregiudizio al corretto svolgimento del contraddittorio (Cass. 20/12/2018, n. 32957, Cass.20/12/2017 n. 30560; Cass.05/12/2017 n. 29002). Tale motivazione è sufficiente ad individuare la causa giustificativa del recupero a tassazione in relazione al contenuto dell'atto richiamato ed a porre il contribuente in grado di spiegare le proprie difese, sia negando i fatti costitutivi della pretesa fiscale, sia contrastando le risultanze dell'atto impositivo mediante acquisizione di ulteriore documentazione e di altri elementi probatori idonei a dimostrare la insussistenza della pretesa fiscale. Si è, altresì, precisato che si deve distinguere la questione relativa all'esistenza della motivazione dell'atto impositivo, quale requisito formale di validità dell'avviso di accertamento, ex art. 7 legge n. 212 del 2000, dalla questione attinente, invece, all’indicazione ed effettiva sussistenza di elementi dimostrativi dei fatti costitutivi della pretesa tributaria, che non è richiesta quale elemento costitutivo della validità dell'atto impositivo e che rimane disciplinata dalle regole processuali proprie della istruzione probatoria che trovano applicazione nel giudizio introdotto dal contribuente (Cass. 05/04/2013, n. 8399).Nell'ambito degli oneri di deduzione probatoria, e non dei requisiti di validità della motivazione dell'atto impositivo, assumono, quindi, rilevanza i processi verbali di constatazione redatti dalla Guardia di Finanza a carico del contribuente e dal medesimo conosciuti. 5.2. L’avviso di accertamento oggetto di impugnazione riconduceva all’attività imprenditoriale del Perrella, in proprio, le movimentazioni bancarie transitate, per quanto attiene all’anno in contestazione,su un conto corrente personale. 5.3. Per costante giurisprudenza di questa corte, in virtù della presunzione stabilita dall’art. 32d.P.R. n. 600 del 1973, – che, data la fonte legale, non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall’art. 2729 cod. civ. per le presunzioni semplici –sia i prelevamenti che i versamenti operati su conti correnti bancari del contribuente vanno considerati come elementi positivi di reddito se questo non dimostra di averne tenuto conto nella determinazione della base imponibile oppure che sono estranei alla produzione del reddito (Tra le più recenti, Cass.28/04/2022, n. 13236, Cass. 23/09/221, n. 25812, Cass. 03/03/2021, n. 5788). A propria volta, il contribuente che voglia superare la presunzione ha l’onere di fornire, non una prova generica, bensì una prova analitica, idonea a dimostrare che i proventi desumibili dalla movimentazione bancaria non debbono essere recuperati a tassazione. Tale prova può essere data in due modi: o dimostrando che ne ha già tenuto conto nelle dichiarazioni; oppure dimostrando che si sia trattato di movimenti non fiscalmente rilevanti, in quanto non riferiti a operazioni imponibili (Cass. 30/06/2020, n. 13112, Cass. 18/09/2013, n. 21303). Quanto alle modalità tramite le quali assolvere all’onere probatorio, si è precisato che è onere del contribuente indicare e dimostrare la provenienza e la destinazione dei singoli pagamenti con riferimento tanto ai termini soggettivi dei singoli rapporti attivi e passivi, quanto alle diverse cause giustificative degli accrediti. (Cass. 30/12/2015, n. 26111). 5.4. Secondo questa Corte, inoltre, l'utilizzazione dei dati acquisiti presso le aziende di credito quali prove presuntive di maggiori ricavi o operazioni imponibili, ai sensi dell'art.32 d.P.R. 29 settembre 1973 n.600 e dell’art 51 d.P.R. 26 ottobre 1972 n.633, non è subordinata alla previa dimostrazione che il contribuente rivesta la qualifica di imprenditore; i dati acquisiti possono essere utilizzati sia per dimostrare l'esistenza di un'eventuale attività occulta di impresa (o arte o professione), sia per quantificare il reddito ricavato da tale attività, incombendo al contribuente l'onere di dimostrare che i movimenti bancari non sono fiscalmente rilevanti (Cass. 23/09/2021, n. 25812, Cass. 28/02/2017, n. 5135, Cass. 13/10/2011, n. 21132, Cass.23/04/2007, n. 9573). In quest’ottica si è, altresì , precisato che la norma in esame stabilisce in maniera chiara ed incondizionata che i dati e gli elementi risultanti dai conti sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti, sia ai fini del quantumche ai fini dell'an. La ricostruzione della qualifica del contribuente non costituisce necessariamente un priusrispetto alla quantificazione della materia imponibile; Tanto più ove si consideriche l'onere di provare che gli elementi acquisiti non si riferiscono ad operazioni imponibili grava sul contribuente, per espressa disposizione. Il legislatore, infatti, ha stabilito una presunzione di inerenza dei movimenti risultanti dai conti ad operazioni imponibili, che può essere superata soltanto dalla prova contraria offerta dal contribuente. Questa conclusione, del resto, non contrasta con l'art. 2697 cod. civ. in quanto l'emersione di movimenti bancari che non trovano giustificazione sulla base delle dichiarazioni del contribuente è un fatto in relazione al quale solo quest’ultimo può dimostrare che i conti stessi non siano fiscalmente rilevanti o che, comunque, non diano luogo a recuperi (Cass. 19/02/2001, n. 2435). 5.5. La C.t.r. si è attenuta a questi principi. La sentenza, con motivazione adeguata,ha comunque dato atto che il reddito da lavoro dipendente del Perrella non giustificava l’entrata sul conto corrente personale di euro 8.000,00. Per l’effetto , tenuto conto di quanto risultante dal pvc in ordine all’esercizio di attività imprenditoriale in proprio dal 2005 al 2012 ha ricondotto la movimentazione a quest’ultima. Ha dato atto, infatti, che la giustificazione resa quanto al versamento di euro 3.000.00, secondo cui si trattava della restituzione di un finanziamento in favore della [OSCURATO:PERSONA] era rimasta indimostrata e cheper gli ulteriori euro 5.000,00 non vi era alcuna giustificazione. Ha ritenuto, invece, vinta la presunzione quanto ai prelevamenti in quanto la loro ridotta entità rendeva verosimile secondo un ragionamento logico-deduttivo che si trattasse di spese personali. 5.6. Quanto alla rilevanza della sentenza penale, in primo luogo non risulta il passaggio in giudicato; In ogni caso, la sentenza irrevocabile diassoluzione dal reato tributario, emessa con la formula «perché il fatto non sussiste», non spiega automaticamente efficacia di giudicato nel processo tributario, ancorché i fatti accertati in sede penale siano gli stessi per i quali l'Amministrazione finanziaria ha promosso l'accertamento nei confronti del contribuente, ma può essere presa in considerazione come possibile fonte di prova dal giudice tributario, il quale, nell'esercizio dei propri poteri di valutazione, deve verificarne la rilevanza nell'ambito specifico in cui detta decisione è destinata ad operare (Cass. 27/06/2019, n. 17258). 6. In conclusione, il ric orso principale ed incidentale vanno complessivamenterigettati.7. Le spese del giudizio di legittimità restano compensate in ragione della reciproca soccombenza. 8.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presuppos ti processuali per il versamento, da parte del solocontribuente dell ’ ulteriore importo a titolo di contributo unificato , pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto. Va esclusa, invece, la sussistenza dei medesimi presupposti in capo all’Agenzia delle entrate in quanto parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13 comma 1-quater, d.P.R„ 30 maggio 2002, n. 115. PQM La Corte rigetta il ricorso principale; rigetta il ricorso incidentale; compensatra le parti le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte di Antonio P