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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 2 novembre 2023

Cassazione n. 48784/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03M98V1) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01PEU23) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG , in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 14 novembre 2022, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza pronunciata il 18 novembre 2020 - all'esito di giudizio abbreviato - dal Tribunale della stessa città.

Con la sentenza confermata in appello, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati ritenuti responsabili, in concorso tra loro e con altra persona non identificata, del reato di cui agli artt. 81, comma 2, 110, 624, 625 n. 4 e n. 5 cod. pen. commesso a Roma il 17 novembre 2020, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in danno di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Sono state riconosciute a entrambi gli imputati le attenuanti generiche, valutate equivalenti alle contestate aggravanti e alla recidiva, e, operata la riduzione conseguente alla scelta del rito, gli imputati sono stati condannati alla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed C 300,00 di multa ciascuno.

2. Contro la sentenza della Corte di appello entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per mezzo dei rispettivi difensori.

2.1. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di un unico motivo col quale il ricorrente si duole che non sia stata esclusa la recidiva e sostiene che tale circostanza aggravante sarebbe stata ritenuta sussistente sulla base del mero dato formale dell'esistenza di precedenti penali senza valutare il rapporto esistente tra le condanne e i fatti per cui si procede.

2.2. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si articola in due motivi: Col primo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; sottolinea che, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, i reati per cui si procede (artt. 524, 625 n. 4 e n. 5 cod. pen.) sono procedibili a querela di parte e rileva che, nel caso di specie le persone offese non hanno proposto querela.

Col secondo motivo, il ricorrente si duole della mancata applicazione delle attenuanti generiche, da valutarsi prevalenti sulle contestate aggravanti, delle quali Padilla sarebbe stato ritenuto immeritevole senza motivazione.

3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi.4.

Il 2 novembre 2023 il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha concluso riportandosi al proprio ricorso e chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi di ricorso non superano il vaglio di ammissibilità.

2. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di un unico motivo col quale il ricorrente si duole che non sia stata esclusa la recidiva contestata all'imputato.

Come noto, nell'applicazione della recidiva facoltativa, è richiesta al giudice una specifica motivazione.

Sia che affermi, sia che escluda la rilevanza di tale circostanza aggravante soggettiva, infatti, egli deve verificare, oltre il mero riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali, se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di pericolosità, considerando la natura dei reati, il tipo di devianza che indicano, la qualità dei comportamenti, il livello di offensività delle condotte, la distanza temporale e il loro livello di omogeneità, l'eventuale occasionalità della ricaduta e ogni altro possibile sintomo della personalità del reo e del suo grado di colpevolezza (Sez.

U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Rv. 251690; Sez. 6, n. 16244 del 27/02/2013, Rv. 256183; Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782).

La Corte dli appello si è uniformata ai principi sopra indicati perché non si è limitata a prendere atto che la recidiva (reiterata, specifica ed infraquinquennale) era stata correttamente contestata.

Fla anche sottolineato che la specificità dei numerosi precedenti li rende «sintomatici di accentuata pericolosità sociale e di perdurante inclinazione alla commissione di delitti contro il patrimonio» e ha ritenuto che ciò avesse influito sulla commissione dei reati oggetto del procedimento, commessi con «disinvolta e consumata abilità delinquenziale».

La Corte territoriale ha ritenuto, dunque, che per la loro gravità e offensività, le condotte oggetto del procedimento fossero prosecuzioni significative di un processo delinquenziale avviato di cui vi era traccia nelle precedenti condanne e una motivazione siffatta non può essere considerata carente o contraddittoria, né manifestamente illogica.

3. Per ragioni di logica espositiva, nell'esaminare il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deve partire dal secondo motivo, col quale il ricorrente deduce violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. e si duole della mancata applicazione delle attenuanti generiche sostenendo, inoltre, che tali circostanze attenuanti avrebbero dovuto essere valutate prevalenti rispetto alle contestate aggravanti.Il motivo di ricorso è manifestamente infondato atteso che le attenuanti generiche sono state applicate già in primo grado.

Quanto al giudizio di bilanciamento, basta osservare che la sentenza impugnata ha motivato in proposito osservando che «le abilità delinquenziali» dimostrate con la consumazione dei reati per cui si procede non consentono di valutare le attenuanti generiche - applicate in ragione del corretto comportamento processuale - prevalenti sulle aggravanti.

La Corte territoriale ha sottolineato in proposito che una riduzione della pena, determinata in misura non superiore alla mediana della cornice editatale, l'avrebbe resa inadeguata alla gravità del fatto.

Pertanto, la violazione di legge dedotta dalla difesa non può essere ritenuta sussistente né è ravvisabile una carenza della motivazione che appare scevra da profili di contraddittorietà o manifesta illogicità.

4. Come noto, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022, che ha modificato l'art. 624, comma 3, cod. pen., i reati oggetto del presente giudizio sono procedibili a querela di parte.

Nel caso di specie, la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] ha sporto querela il 17 novembre 202C).

La persona offesa [OSCURATO:PERSONA], invece, si è limitata a denunciare i fatti senza sporgere querela e non risulta che abbia sporto querela neppure nei tre mesi successivi all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022.

Non per questo, tuttavia, in relazione al furto commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA] si deve procedere ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

Trova, infatti, applicazione il principio che fu affermato dalle Sezioni Unite cli questa Corte con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36.

Con la sentenza n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551, le Sezioni unite affermarono - facendo ampio riferimento a canoni ermeneutici consolidati in altre decisioni precedenti (in particolare Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266819) - «che l'art. 129 cod. proc. pen. non attribuisce al giudice un potere di giudizio ulteriore ed autonomo rispetto a quello già riconosciutogli dalle specifiche norme che regolano l'epilogo del processo, ma enuncia una regola di condotta rivolta al giudice che presuppone il pieno esercizio della giurisdizione.

Non riveste, cioè, per quanto qui interessa, una valenza prioritaria rispetto alla disciplina della inammissibilità, attribuendo al giudice dell'impugnazione un autonomo spazio decisorio svincolato dalle forme e dalle regole che presidiano i diversi segmenti processuali, ma enuncia una regola di giudizio che deve essere adattata alla struttura del processo e che presuppone la proposizione di una valida impugnazione» (così testualmente pag. 15 della motivazione).

L'argomentazione si attaglia perfettamente anche al caso in esame perché consente di escludere che il procedimento sia "pendente" in presenza di un ricorso inammissibile.

Come sottolineato anche dalla sentenza n. 12602/2015, Ricci, tale affermazione non è in contrasto con i diritti fondamentali sul giusto processo garantiti dalla CEDU.

È onere della parte interessata,, infatti, attivare correttamente il rapporto processuale di impugnazione, con la conseguenza che il mancato rispetto delle regole processuali paralizza i poteri cognitivi del giudice e non vengono perciò in considerazione l'equità o la razionalità del processo.

La sopravvenienza della procedibilità a querela, peraltro, ha valore ben diverso dalla "aboliti° criminis" e la giurisprudenza ha costantemente escluso che il giudice dell'esecuzione possa revocare la condanna rilevando la mancata integrazione del presupposto di procedibilità (in tal senso, da ultimo: Sez. 1, n. 1628 del 03/12/2019, dep. 2020, Cela, Rv. 277925; sull'argomento anche: Sez. 2, n. 14987 del 09/01/2020, Pravadelli, Rv. 2:79197).

Come opportunamente sottolineato dalla sentenza n. 40150/2018, Salatino, inoltre, la mancanza della condizione di procedibilità viene comunemente trattata nel giudizio di legittimità come una questione di fatto, soggetta alle regole della autosufficienza del ricorso (cfr. Sez. 6, n. 44774 del 08/10/2015, Raggi, Rv. 265343) e ai limiti dei poteri di accertamento della Cassazione (cfr. Sez. 3, n. 39188 del 14/10/2010, S., Rv. 248568), sicché non può dirsi che la declaratoria di inammissibilità sia destinata ad essere messa in crisi da una ipotetica, incondizionata necessità di verifica dello stato della condizione di procedibilità come richiesta dalla normativa subentrata (in tal senso Sez.

U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551, pag. 16 della motivazione).

In sintesi: la disciplina codicistica dei mutamenti normativi favorevoli diversi dalla "abolitio criminis" e dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale non consente di sostenere che, nel rapporto tra ricorso inammissibile e innovazioni normative che introducono la procedibilità a querela, debbano applicarsi regole diverse da quelle che, in base alla giurisprudenza assolutamente prevalente, si applicano nei rapporti tra ricorso inammissibile e mutamenti normativi favorevoli in materia di cause di non punibilità e, in particolare, di cause estintive del reato, aventi natura più marcatamente sostanziale.

Ne consegue che le innovazioni in materia di procedibilità a querela possono operare retroattvamente, ma tale retroattività incontra un limite nella presentazione di un ricorso inammissibile.

L'inammissibilità, infatti, anche se dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e rende irrilevante la mancata proposizione della querela.

4.1. [OSCURATO:PERSONA] non ignora che alcune recenti decisioni di questa Corte sono giunte a conclusioni diverse sostenendo che «un ricorso, successivo all'entrata in vigore del mutato regime di procedibilità e calibrato proprio sulla richiesta di applicazione della disciplina sopravvenuta più favorevole prevista dalla c.d.

"riforma Cartabia", di cui al d.lgs. n. 150 del 2022» non può essere valutato inammissibile senza determinare una «impermeabilità alta novella normativa» delle questioni di improcedibilità sopravvenuta, ciò che contrasterebbe con «la natura mista, sostanziale e processuale, della querela» (Sez. 5, n. 43628 del 21/09/2023, Lauro, non massimata pag. 3 della motivazione; nello stesso senso Sez. 5, n. 42404 del 26/09/2023, Bodlli, non massimata; Sez. 7, n. 43019 del 04/10/2023, Capriati, non massimata).

A questo orientamento, tuttavia, il Collegio ritiene di non dover aderire.

Le decisioni citate, infatti, pur indicando tra i precedenti la sentenza n. 40150/2018, Salatino, non si confrontano col contenuto di questa decisione, secondo la quale (pag. 13 e 14 della motivazione) «la pronuncia di inammissibilità ha sempre natura dichiarativa ed è meramente ricognitiva della mancata instaurazione del giudizio di cassazione poiché rileva un vizio che affligge geneticamente l'atto».

Tale constatazione - sottolinea la sentenza in esame - «si compendia nella rilevazione che la proposizione di un atto di impugnazione non consentito dà luogo alla formazione di un giudicato che attende di essere formalizzato con le modalità previste dall'articolo 648 cod. proc. pen. e, per distinguersi da questo, viene definito "sostanziale" ma che, ciò nondimeno, produce l'effetto di rendere giuridicamente indifferenti fatti processuali come l'integrazione di cause di non punibilità precedentemente non rilevate perché non dedotte oppure integrate successivamente al giudicato stesso».

Da tali principi sì desume che è geneticamente viziato, e dunque inidoneo a far venire meno il "giudicato sostanziale", un ricorso che miri a far valere vicende normative sopravvenute al formarsi di questo giudicato diverse dalla abaltio criminis o dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale.

Ed invero, l'ammissibilità del ricorso si determina quando la sentenza impugnata è censurata per vizi suoi propri, con motivi anche infondati purché non inammissibili e una sentenza di condanna relativa ad un reato che, al momento della pronuncia, era procedibile non è portatrice di vizi sol perché successivamente ill regime di procedibilità è mutato.

Ciò non comporta affatto - come si vorrebbe sostenere - «l'impermeabilità alla novella normativa» delle questioni di improcedibilità sopravvenuta.

Il nuovo regime di procedibilità, infatti, proprio in ragione della natura mista, sostanziale e processuale, della querela, deve trovare applicazione ogniqualvolta il "giudicato sostanziale" non si sia formato per essere stato fatto valere, con ricorso non inammissibile, un vizio della sentenza.

Questo non è avvenuto nel caso in esame e pertanto la disposizione di cui all'art. 129 cod. proc. pen. non può trovare applicazione.

4.2. È opinione del collegio che una rigorosa applicazione dei principi illustrati non consenta di ritenere ammissibile un ricorso imperniato esclusivamente sul sopravvenuto mutamento del regime di procedibilità del reato oggetto di imputazione.

Come illustrato, infatti, una sentenza di condanna pronunciata per un reato procedibile d'ufficio non è viziata per il solo mutamento sopravvenuto del regime di procedibilità.

Un motivo formulato su questo presupposto, dunque, si traduce in una mera sollecitazione rivolta al giudice di legittimità affinché eserciti il potere officioso previsto dall'art. 129 cod. proc. pen.; ma l'esercizio di questo potere è condizionato alla corretta instaurazione del rapporto processuale e, quindi, proprio alla ammissibilità del ricorso.

Le sentenze che hanno ritenuto ammissibili ricorsi fondati esclusivamente sulla modifica normativa (Sez. 5, n. 43628 del 21/09/2023, Lauro, non massimata pag. 3 della motivazione; nello stesso senso Sez. 5, n. 42404 del 26/09/2023, Bodlli, non nnassimata; Sez. 7, n. 43019 del 04/10/2023, Capriati, non massimata) non sciolgono questo nodo.

Né lo scioglie la sentenza Sez. 5, n. 22658 del 10/5/2023, [OSCURATO:PERSONA]. 284698, che ritiene non inammissibile la questione della sopravvenuta procedibilità a querela del delitto oggetto del ricorso, ma non motiva sul punto, e si concentra soprattutto sulle modalità con le quali deve essere verificato in sede di legittimità se la querela sia o non sia stata proposta.

In tutte le sentenze citate, la sostenuta ammissibilità di ricorsi proposti dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 150/2022 - e calibrati sulla richiesta di applicazione della, più favorevole, disciplina sopravvenuta - resta, nella sostanza, inesplicata salvo che per il riferimento alla necessità di evitare «l'impermeabilità alla novella normativa» delle questioni di improcedibilità sopravvenuta; impermeabilità che, come già chiarito, non consegue affatto all'applicazione dei principi della sentenza n. 40150/2018, Salatino, in base ai quali il nuovo regime di procedibilità trova piena applicazione quando il ricorso non è inammissibile e il "giudicato sostanziale" non si è formato.

Le decisioni qui criticate, per vero, non contrastano in termini espliciti la sentenza Salatino: al contrario, fanno riferimento ad essa indicandone gli estremi.

Come illustrato, però, a questa indicazione non si accompagna un approfondito confronto col contenuto di quella decisione e anche i riferimenti ad altri precedenti giurisprudenziali appaiono non pertinenti.

Tutte le sentenze richiamate nelle decisioni qui criticate, infatti, hanno valutato inammissibili i motivi proposti e hanno ritenuto che il mutato regime di procedibilità non consentisse di applicare d'ufficio la disposizione prevista dall'art. 129 cod. proc. pen..

In tal senso si è pronunciata Sez. 4, n. 2658 del 11/1/2023, Saitta, Rv. 284155; nello stesso senso, Sez. 5, n. 5223 del 17/1/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284176 ed è appena il caso di rilevare che, se il motivo sulla sopraggiunta improcedibilità del reato fosse di per se solo ammissibile, allora l'inammissibilità di altri motivi non potrebbe avere rilievo.Anche la quinta sezione, peraltro, in una pronuncia precedente a quelle qui criticate, la n. 11229 del 10/1/2023, Popa, Rv. 284542 (che richiama il contenuto della sentenza n. 40150/2018, Salatino, e non si limita a citarla) ha sostenuto: da un lato, che «la sopravvenienza della procedibilità a querela non prevale sulla inammissibilità del ricorso, poiché, a differenza dell'ipotesi di aboliti° criminis, non è idonea a incidere sul c.d.

"giudicato sostanziale"»; dall'altro, che è doveroso distinguere «tra l'ipotesi di "mancanza" della condizione di procedibilità (quale quella che consegue al mancato esercizio del diritto di parte successivo al mutato regime di procedibilità per l'intervento innovativo del legislatore) e quella di "remissione" della querela proposta sin dall'inizio relativamenl:e a reati soggetti a tale regime di procedibilità non officiosa» (pag. 9 della motivazione).

Non è inutile sottolineare che, per quanto qui interessa, la sentenza Sez. 5, n. 22641 del 21/04/2023, P., Rv. 284749 non ha particolare rilievo.

Questa sentenza, infatti, ha ritenuto applicabili retroattivamente le modifiche del regime di procedibilità introdotte dal d.lgs. n. 150/2022 ai sensi dell'art. 2, comma 4, cod. pen., ma lo ha fatto dopo aver valutato la non inammissibilità del ricorso.

4.3. In sintesi, e conclusivamente, il Collegio ritiene che, quando ci si trovi in presenza di sentenze di condanna emesse in data anteriore al 30 dicembre 2022 in relazione a reati per i quali il regime di procedibilità sia mutato ai sensi del d.lgs. n. 150/2022, l'applicabilità della nuova normativa sia subordinata alla "pendenza" del procedimento, che si ha soltanto se il "giudicato sostanziale" non si è formato e, quindi, soltanto se, con un ricorso non inammissibile è stato Fatto valere un vizio della sentenza.

Poiché non è viziata una sentenza che omette di applicare una legge non ancora in vigore, la richiesta di valutare la sopravvenuta improcedibilità è inammissibile sia che tale richiesta costituisca unico motivo di ricorso sia che si accompagni ad altri motivi a loro volta inammissibili per differenti ragioni.

5. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che i ricorrenti non versassero in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a carico di ciascuno di loro, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03M98V1) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01PEU23) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG , in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 14 novembre 2022, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza pronunciata il 18 novembre 2020 - all'esito di giudizio abbreviato - dal Tribunale della stessa città. Con la sentenza confermata in appello, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati ritenuti responsabili, in concorso tra loro e con altra persona non identificata, del reato di cui agli artt. 81, comma 2, 110, 624, 625 n. 4 e n. 5 cod. pen. commesso a Roma il 17 novembre 2020, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in danno di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Sono state riconosciute a entrambi gli imputati le attenuanti generiche, valutate equivalenti alle contestate aggravanti e alla recidiva, e, operata la riduzione conseguente alla scelta del rito, gli imputati sono stati condannati alla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed C 300,00 di multa ciascuno. 2. Contro la sentenza della Corte di appello entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per mezzo dei rispettivi difensori. 2.1. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di un unico motivo col quale il ricorrente si duole che non sia stata esclusa la recidiva e sostiene che tale circostanza aggravante sarebbe stata ritenuta sussistente sulla base del mero dato formale dell'esistenza di precedenti penali senza valutare il rapporto esistente tra le condanne e i fatti per cui si procede. 2.2. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si articola in due motivi: Col primo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; sottolinea che, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, i reati per cui si procede (artt. 524, 625 n. 4 e n. 5 cod. pen.) sono procedibili a querela di parte e rileva che, nel caso di specie le persone offese non hanno proposto querela. Col secondo motivo, il ricorrente si duole della mancata applicazione delle attenuanti generiche, da valutarsi prevalenti sulle contestate aggravanti, delle quali Padilla sarebbe stato ritenuto immeritevole senza motivazione. 3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi.4. Il 2 novembre 2023 il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha concluso riportandosi al proprio ricorso e chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso non superano il vaglio di ammissibilità. 2. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di un unico motivo col quale il ricorrente si duole che non sia stata esclusa la recidiva contestata all'imputato. Come noto, nell'applicazione della recidiva facoltativa, è richiesta al giudice una specifica motivazione. Sia che affermi, sia che escluda la rilevanza di tale circostanza aggravante soggettiva, infatti, egli deve verificare, oltre il mero riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali, se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di pericolosità, considerando la natura dei reati, il tipo di devianza che indicano, la qualità dei comportamenti, il livello di offensività delle condotte, la distanza temporale e il loro livello di omogeneità, l'eventuale occasionalità della ricaduta e ogni altro possibile sintomo della personalità del reo e del suo grado di colpevolezza (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Rv. 251690; Sez. 6, n. 16244 del 27/02/2013, Rv. 256183; Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782). La Corte dli appello si è uniformata ai principi sopra indicati perché non si è limitata a prendere atto che la recidiva (reiterata, specifica ed infraquinquennale) era stata correttamente contestata. Fla anche sottolineato che la specificità dei numerosi precedenti li rende «sintomatici di accentuata pericolosità sociale e di perdurante inclinazione alla commissione di delitti contro il patrimonio» e ha ritenuto che ciò avesse influito sulla commissione dei reati oggetto del procedimento, commessi con «disinvolta e consumata abilità delinquenziale». La Corte territoriale ha ritenuto, dunque, che per la loro gravità e offensività, le condotte oggetto del procedimento fossero prosecuzioni significative di un processo delinquenziale avviato di cui vi era traccia nelle precedenti condanne e una motivazione siffatta non può essere considerata carente o contraddittoria, né manifestamente illogica. 3. Per ragioni di logica espositiva, nell'esaminare il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deve partire dal secondo motivo, col quale il ricorrente deduce violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. e si duole della mancata applicazione delle attenuanti generiche sostenendo, inoltre, che tali circostanze attenuanti avrebbero dovuto essere valutate prevalenti rispetto alle contestate aggravanti.Il motivo di ricorso è manifestamente infondato atteso che le attenuanti generiche sono state applicate già in primo grado. Quanto al giudizio di bilanciamento, basta osservare che la sentenza impugnata ha motivato in proposito osservando che «le abilità delinquenziali» dimostrate con la consumazione dei reati per cui si procede non consentono di valutare le attenuanti generiche - applicate in ragione del corretto comportamento processuale - prevalenti sulle aggravanti. La Corte territoriale ha sottolineato in proposito che una riduzione della pena, determinata in misura non superiore alla mediana della cornice editatale, l'avrebbe resa inadeguata alla gravità del fatto. Pertanto, la violazione di legge dedotta dalla difesa non può essere ritenuta sussistente né è ravvisabile una carenza della motivazione che appare scevra da profili di contraddittorietà o manifesta illogicità. 4. Come noto, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022, che ha modificato l'art. 624, comma 3, cod. pen., i reati oggetto del presente giudizio sono procedibili a querela di parte. Nel caso di specie, la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] ha sporto querela il 17 novembre 202C). La persona offesa [OSCURATO:PERSONA], invece, si è limitata a denunciare i fatti senza sporgere querela e non risulta che abbia sporto querela neppure nei tre mesi successivi all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022. Non per questo, tuttavia, in relazione al furto commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA] si deve procedere ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. Trova, infatti, applicazione il principio che fu affermato dalle Sezioni Unite cli questa Corte con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36. Con la sentenza n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551, le Sezioni unite affermarono - facendo ampio riferimento a canoni ermeneutici consolidati in altre decisioni precedenti (in particolare Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266819) - «che l'art. 129 cod. proc. pen. non attribuisce al giudice un potere di giudizio ulteriore ed autonomo rispetto a quello già riconosciutogli dalle specifiche norme che regolano l'epilogo del processo, ma enuncia una regola di condotta rivolta al giudice che presuppone il pieno esercizio della giurisdizione. Non riveste, cioè, per quanto qui interessa, una valenza prioritaria rispetto alla disciplina della inammissibilità, attribuendo al giudice dell'impugnazione un autonomo spazio decisorio svincolato dalle forme e dalle regole che presidiano i diversi segmenti processuali, ma enuncia una regola di giudizio che deve essere adattata alla struttura del processo e che presuppone la proposizione di una valida impugnazione» (così testualmente pag. 15 della motivazione). L'argomentazione si attaglia perfettamente anche al caso in esame perché consente di escludere che il procedimento sia "pendente" in presenza di un ricorso inammissibile. Come sottolineato anche dalla sentenza n. 12602/2015, Ricci, tale affermazione non è in contrasto con i diritti fondamentali sul giusto processo garantiti dalla CEDU. È onere della parte interessata,, infatti, attivare correttamente il rapporto processuale di impugnazione, con la conseguenza che il mancato rispetto delle regole processuali paralizza i poteri cognitivi del giudice e non vengono perciò in considerazione l'equità o la razionalità del processo. La sopravvenienza della procedibilità a querela, peraltro, ha valore ben diverso dalla "aboliti° criminis" e la giurisprudenza ha costantemente escluso che il giudice dell'esecuzione possa revocare la condanna rilevando la mancata integrazione del presupposto di procedibilità (in tal senso, da ultimo: Sez. 1, n. 1628 del 03/12/2019, dep. 2020, Cela, Rv. 277925; sull'argomento anche: Sez. 2, n. 14987 del 09/01/2020, Pravadelli, Rv. 2:79197). Come opportunamente sottolineato dalla sentenza n. 40150/2018, Salatino, inoltre, la mancanza della condizione di procedibilità viene comunemente trattata nel giudizio di legittimità come una questione di fatto, soggetta alle regole della autosufficienza del ricorso (cfr. Sez. 6, n. 44774 del 08/10/2015, Raggi, Rv. 265343) e ai limiti dei poteri di accertamento della Cassazione (cfr. Sez. 3, n. 39188 del 14/10/2010, S., Rv. 248568), sicché non può dirsi che la declaratoria di inammissibilità sia destinata ad essere messa in crisi da una ipotetica, incondizionata necessità di verifica dello stato della condizione di procedibilità come richiesta dalla normativa subentrata (in tal senso Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551, pag. 16 della motivazione). In sintesi: la disciplina codicistica dei mutamenti normativi favorevoli diversi dalla "abolitio criminis" e dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale non consente di sostenere che, nel rapporto tra ricorso inammissibile e innovazioni normative che introducono la procedibilità a querela, debbano applicarsi regole diverse da quelle che, in base alla giurisprudenza assolutamente prevalente, si applicano nei rapporti tra ricorso inammissibile e mutamenti normativi favorevoli in materia di cause di non punibilità e, in particolare, di cause estintive del reato, aventi natura più marcatamente sostanziale. Ne consegue che le innovazioni in materia di procedibilità a querela possono operare retroattvamente, ma tale retroattività incontra un limite nella presentazione di un ricorso inammissibile. L'inammissibilità, infatti, anche se dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e rende irrilevante la mancata proposizione della querela. 4.1. [OSCURATO:PERSONA] non ignora che alcune recenti decisioni di questa Corte sono giunte a conclusioni diverse sostenendo che «un ricorso, successivo all'entrata in vigore del mutato regime di procedibilità e calibrato proprio sulla richiesta di applicazione della disciplina sopravvenuta più favorevole prevista dalla c.d. "riforma Cartabia", di cui al d.lgs. n. 150 del 2022» non può essere valutato inammissibile senza determinare una «impermeabilità alta novella normativa» delle questioni di improcedibilità sopravvenuta, ciò che contrasterebbe con «la natura mista, sostanziale e processuale, della querela» (Sez. 5, n. 43628 del 21/09/2023, Lauro, non massimata pag. 3 della motivazione; nello stesso senso Sez. 5, n. 42404 del 26/09/2023, Bodlli, non massimata; Sez. 7, n. 43019 del 04/10/2023, Capriati, non massimata). A questo orientamento, tuttavia, il Collegio ritiene di non dover aderire. Le decisioni citate, infatti, pur indicando tra i precedenti la sentenza n. 40150/2018, Salatino, non si confrontano col contenuto di questa decisione, secondo la quale (pag. 13 e 14 della motivazione) «la pronuncia di inammissibilità ha sempre natura dichiarativa ed è meramente ricognitiva della mancata instaurazione del giudizio di cassazione poiché rileva un vizio che affligge geneticamente l'atto». Tale constatazione - sottolinea la sentenza in esame - «si compendia nella rilevazione che la proposizione di un atto di impugnazione non consentito dà luogo alla formazione di un giudicato che attende di essere formalizzato con le modalità previste dall'articolo 648 cod. proc. pen. e, per distinguersi da questo, viene definito "sostanziale" ma che, ciò nondimeno, produce l'effetto di rendere giuridicamente indifferenti fatti processuali come l'integrazione di cause di non punibilità precedentemente non rilevate perché non dedotte oppure integrate successivamente al giudicato stesso». Da tali principi sì desume che è geneticamente viziato, e dunque inidoneo a far venire meno il "giudicato sostanziale", un ricorso che miri a far valere vicende normative sopravvenute al formarsi di questo giudicato diverse dalla abaltio criminis o dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale. Ed invero, l'ammissibilità del ricorso si determina quando la sentenza impugnata è censurata per vizi suoi propri, con motivi anche infondati purché non inammissibili e una sentenza di condanna relativa ad un reato che, al momento della pronuncia, era procedibile non è portatrice di vizi sol perché successivamente ill regime di procedibilità è mutato. Ciò non comporta affatto - come si vorrebbe sostenere - «l'impermeabilità alla novella normativa» delle questioni di improcedibilità sopravvenuta. Il nuovo regime di procedibilità, infatti, proprio in ragione della natura mista, sostanziale e processuale, della querela, deve trovare applicazione ogniqualvolta il "giudicato sostanziale" non si sia formato per essere stato fatto valere, con ricorso non inammissibile, un vizio della sentenza. Questo non è avvenuto nel caso in esame e pertanto la disposizione di cui all'art. 129 cod. proc. pen. non può trovare applicazione. 4.2. È opinione del collegio che una rigorosa applicazione dei principi illustrati non consenta di ritenere ammissibile un ricorso imperniato esclusivamente sul sopravvenuto mutamento del regime di procedibilità del reato oggetto di imputazione. Come illustrato, infatti, una sentenza di condanna pronunciata per un reato procedibile d'ufficio non è viziata per il solo mutamento sopravvenuto del regime di procedibilità. Un motivo formulato su questo presupposto, dunque, si traduce in una mera sollecitazione rivolta al giudice di legittimità affinché eserciti il potere officioso previsto dall'art. 129 cod. proc. pen.; ma l'esercizio di questo potere è condizionato alla corretta instaurazione del rapporto processuale e, quindi, proprio alla ammissibilità del ricorso. Le sentenze che hanno ritenuto ammissibili ricorsi fondati esclusivamente sulla modifica normativa (Sez. 5, n. 43628 del 21/09/2023, Lauro, non massimata pag. 3 della motivazione; nello stesso senso Sez. 5, n. 42404 del 26/09/2023, Bodlli, non nnassimata; Sez. 7, n. 43019 del 04/10/2023, Capriati, non massimata) non sciolgono questo nodo. Né lo scioglie la sentenza Sez. 5, n. 22658 del 10/5/2023, [OSCURATO:PERSONA]. 284698, che ritiene non inammissibile la questione della sopravvenuta procedibilità a querela del delitto oggetto del ricorso, ma non motiva sul punto, e si concentra soprattutto sulle modalità con le quali deve essere verificato in sede di legittimità se la querela sia o non sia stata proposta. In tutte le sentenze citate, la sostenuta ammissibilità di ricorsi proposti dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 150/2022 - e calibrati sulla richiesta di applicazione della, più favorevole, disciplina sopravvenuta - resta, nella sostanza, inesplicata salvo che per il riferimento alla necessità di evitare «l'impermeabilità alla novella normativa» delle questioni di improcedibilità sopravvenuta; impermeabilità che, come già chiarito, non consegue affatto all'applicazione dei principi della sentenza n. 40150/2018, Salatino, in base ai quali il nuovo regime di procedibilità trova piena applicazione quando il ricorso non è inammissibile e il "giudicato sostanziale" non si è formato. Le decisioni qui criticate, per vero, non contrastano in termini espliciti la sentenza Salatino: al contrario, fanno riferimento ad essa indicandone gli estremi. Come illustrato, però, a questa indicazione non si accompagna un approfondito confronto col contenuto di quella decisione e anche i riferimenti ad altri precedenti giurisprudenziali appaiono non pertinenti. Tutte le sentenze richiamate nelle decisioni qui criticate, infatti, hanno valutato inammissibili i motivi proposti e hanno ritenuto che il mutato regime di procedibilità non consentisse di applicare d'ufficio la disposizione prevista dall'art. 129 cod. proc. pen.. In tal senso si è pronunciata Sez. 4, n. 2658 del 11/1/2023, Saitta, Rv. 284155; nello stesso senso, Sez. 5, n. 5223 del 17/1/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284176 ed è appena il caso di rilevare che, se il motivo sulla sopraggiunta improcedibilità del reato fosse di per se solo ammissibile, allora l'inammissibilità di altri motivi non potrebbe avere rilievo.Anche la quinta sezione, peraltro, in una pronuncia precedente a quelle qui criticate, la n. 11229 del 10/1/2023, Popa, Rv. 284542 (che richiama il contenuto della sentenza n. 40150/2018, Salatino, e non si limita a citarla) ha sostenuto: da un lato, che «la sopravvenienza della procedibilità a querela non prevale sulla inammissibilità del ricorso, poiché, a differenza dell'ipotesi di aboliti° criminis, non è idonea a incidere sul c.d. "giudicato sostanziale"»; dall'altro, che è doveroso distinguere «tra l'ipotesi di "mancanza" della condizione di procedibilità (quale quella che consegue al mancato esercizio del diritto di parte successivo al mutato regime di procedibilità per l'intervento innovativo del legislatore) e quella di "remissione" della querela proposta sin dall'inizio relativamenl:e a reati soggetti a tale regime di procedibilità non officiosa» (pag. 9 della motivazione). Non è inutile sottolineare che, per quanto qui interessa, la sentenza Sez. 5, n. 22641 del 21/04/2023, P., Rv. 284749 non ha particolare rilievo. Questa sentenza, infatti, ha ritenuto applicabili retroattivamente le modifiche del regime di procedibilità introdotte dal d.lgs. n. 150/2022 ai sensi dell'art. 2, comma 4, cod. pen., ma lo ha fatto dopo aver valutato la non inammissibilità del ricorso. 4.3. In sintesi, e conclusivamente, il Collegio ritiene che, quando ci si trovi in presenza di sentenze di condanna emesse in data anteriore al 30 dicembre 2022 in relazione a reati per i quali il regime di procedibilità sia mutato ai sensi del d.lgs. n. 150/2022, l'applicabilità della nuova normativa sia subordinata alla "pendenza" del procedimento, che si ha soltanto se il "giudicato sostanziale" non si è formato e, quindi, soltanto se, con un ricorso non inammissibile è stato Fatto valere un vizio della sentenza. Poiché non è viziata una sentenza che omette di applicare una legge non ancora in vigore, la richiesta di valutare la sopravvenuta improcedibilità è inammissibile sia che tale richiesta costituisca unico motivo di ricorso sia che si accompagni ad altri motivi a loro volta inammissibili per differenti ragioni. 5. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che i ricorrenti non versassero in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a carico di ciascuno di loro, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammi
Sentenza Cassazione n. 48784/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris