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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 ottobre 2023

Cassazione n. 32512/2023

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p. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 6959/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. in qualità di incorporante di [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. ([OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), in personadel legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, pressolo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA] che, unitamente all’avv.to ROBERTOFERRETTI, la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 4445/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA,depositata il 24/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/10/2023dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; consideratoche, Adunanzadel 10 ottobre 2023 - R.G. n. 6959/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri consentenza resa in data 24/09/2020, la Corte d’appello di Roma ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettato la domanda p roposta dall’Unione di B anche I taliane per il [OSCURATO:SOCIETA]. (Ubi F actor) per la condanna del Ministero delle Infrastrutture e dei Tra sporti al pagamento, in proprio favore, del creditoasseritamente già vantato nei confronti del Ministero convenuto dallaEnterprise [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:SOCIETA].) e da quest’ultima cedutopro-soluto in favore della Ubi F actor; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha rilevato come il credito rivendicato dalla Ubi F actor non fosse in concretomai sorto neppure in capo alla società cedente (nelle more fallita), poiché, in base alle pattuizioni negoziali originariamente intercorsecon il Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti, i contraenti avevanocondizionato, in deroga all’art. 1665, co. 5, c.c., l’insorgenza di tale credito alla definitiva consegna e presa in carico, da parte dell’amministrazionestatale, dei beni oggetto dell’appalto; nelcaso di specie, non essendo mai avvenute tali consegna e presa in carico (viceversa realizzate solo in progresso di tempo, a seguito della stipulazione di un accordo con un diverso raggruppamento temporaneodi imprese), il credito della Eda (ceduto alla Ubi F actor) dovevaritenersi oggettivamente insussistente; avverso la sentenza d’appello, l’Unione di [OSCURATO:PERSONA] per il Factorings.p.a. propone ricorso per cassazione sulla base di sei motivi d’impugnazione; ilMinistero delle Infrastrutture e dei Trasporti non ha svolto difese inquesta sede; [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in qualità di incorporante di Unione di BancheItaliane per il F actoring s.p.a., ha depositato memoria; ritenutoche, Adunanzadel 10 ottobre 2023 - R.G. n. 6959/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri con il primo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnataper violazione e falsa applicazione dell’art. 1665, co. 5, c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente affermato che il patto contrario previsto dal quinto commadell’art. 1665 c.c. consente alle parti di condizionare, non già la sola ‘esigibilità’ del credito della stazione dell’appaltatore per il pagamentodel compenso dei beni accettati dalla stazione appaltante, bensìla sua stessa esistenza; con il terzo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione e falsa applicazione degli artt. 1376, 1665, 1453 e 1460 c.c.(in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte d’appello illegittimamente sostenuto che l’inadempimento della società appaltatrice (cedente del credito dedotto nel presente giudizio), consistente nella mancata consegna dei beni oggetto dell’appalto, avrebbe comportato l’automatica inesistenza del suo diritto al pagamentodel compenso e, dunque, del credito ceduto al factor ; entrambi i motivi – congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione– sono infondati ; osserva il Collegio come l’ art. 1665 c.c. sia specificamente destinato a regolare le modalità di verifica e di pagamento dei corrispettivi relativi al contratto di appalto, stabilendo che “l’appaltatoreha diritto al pagamento del corrispettivo ” quando l’opera èaccettata dal committente, salvo diversa pattuizione o uso contrario ; secondol’interpretazione sostenuta dall’odierna società ricorrente, l’espressione “diritto al pagamento del corrispettivo ” non alluderebbe al condizionamento dell’insorgenza del diritto di credito al fatto dell’accettazionedell’opera da parte del committente (“ salvo diversa pattuizione o uso contrario ”), significando esclusivamente la volontà del legislatore di regolare il tempo del pagamento di un credito già Adunanzadel 10 ottobre 2023 - R.G. n. 6959/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri sorto, ossia attribuendo all’accettazione del committente la sola funzionedi rendere ‘ esigibile ’ un credito già preesistente; la diversa pattuizione o l’uso contrario di cui al quinto comma dell’art. 1665 c.c. finirebbe, conseguentemente , per riguardare unicamente il potere negoziale delle parti (o il riconoscimento dell’efficaciadi una contraria consuetudine) di stabilire diversi termini delpagamento, e non già quello di condizionare l a stess a insorgenza del diritto dell’appaltatore di pretendere il pagamento dei propri corrispettivi; ritiene, al contrario, il Collegio come l’ espressione legislativa secondo cui “ l’appaltatore ha diritto al pagamento del corrispettivo ” quandol’opera è accettata dal committente , non possa essere letta nel sensopreteso dall’odierna società ricorrente, atteso che, costituendo l’accettazionedel committente un evento futuro e incerto, della stessa se ne debba inevitabilmente considerare la dimensione di condizione sospensiva, piuttosto che risolutiva , del diritto al pagamento del corrispettivo; in breve, fer ma la non esercitabilità (salvo diversa pattuizione o uso contrario) de l diritto al pagamento dell’appaltatore prima dell’accettazionedell’opera da parte del committente, nel caso in cui la ridetta accettazione dovesse mancare, l’interpretazione incline ad attribuirea tale evenienza il significato di una condizione risolutiva del credito finirebbe co l l’imporre la considerazione del credito dell’appaltatorealla stregua di un diritto soggettivo già sorto e definito , e solo ‘risolto’ dalla mancata accettazione del committente; e ciò, in corrispondenzadi un momento in relazione al quale neppure sarebbe stata oggettivamente verificat a l’effettiva consistenza dell’adempimento dell’appaltatore sotto il profilo dell ’avvenuta soddisfazionedell’interesse creditorio ;Adunanzadel 10 ottobre 2023 - R.G. n. 6959/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri rispettoa tale interpretazione (sostenuta dall’odierna ricorrente ), assai più ragionevole (e , peraltro , giuridicamente corretta) deve ritenersi la ricostruzione secondo cui il diritto dell’appaltatore al conseguimentodelle somme contrattualmente pattuite deve intendersi sorto, nella pienezza della sua efficacia, solo in corrispondenza del momento in cui la stazione appaltante manifest i in modo inequivocabile, con l’accettazione dell’opera, la soddisfazione del proprio interesse sostanziale dedotto in contratto: prima di tale accettazione,infatti, la circostanza che l’appaltatore abbia adempiuto inmodo esatto (con la conseguente insorgenza del proprio credito al corrispettivo)rimane un fatto ancora inevitabilmente e irriducibilmente indeterminatoe incerto ; datali premesse segue di necessità l’interpretazione dell’art . 1665, co. 5, c.c. alla stregua di una disciplina destinata a regolare il compimentodell’integrale fattispecie costitutiva (e, soprattutto, dei co - elementidi efficacia) del diritto di credito e, dunque , l’esistenza stessa del credito dell’appaltatore nella pienezza della sua efficacia , con la conseguente attribuzione, all’accettazione della stazione appaltante, della qualificazione di condizione sospensiva del diritto soggettivo dell’appaltatoreal conseguimento del corrispettivo; talescelta interpretativa , del resto, risulta confermata dall ’esame della giurisprudenza di legittimità, in cui risulta ripetutamente affermatoche, n ei contratti di appalto, l'obbligazione del committente dipagare il corrispettivo sorge , a mente dell'art. 1665, ultimo comma cod. civ., soltanto all'esito dell'accettazione dell'opera (accettazione che, negli appalti di opere pubbliche, può ritenersi avvenuta soltanto all'esitodel collaudo dell'opera stessa), a nulla rilevando che, prima di tale momento, l'appaltatore abbia messo a disposizione del Adunanzadel 10 ottobre 2023 - R.G. n. 6959/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri committenteil risultato della sua prestazione (Cass., Sez. 1, Sentenza n.13075 del 3/10/2000 , Rv. 540691 - 01) ; più in generale ( e verosimilmente in termini ragionevolmente sovrapponibilial caso in esame) si è ritenuto che, i n tema di appalto, il diritto dell'appaltatore al corrispettivo sorge con l'accettazione dell'opera da parte del committente (art. 1665, ultimo comma, cod. civ.)e non già al momento stesso della stipulazione del contratto.

Ne consegueche, ove l'appaltatore abbia ceduto il proprio credito (futuro) e successivamente fallisca nel corso dell'esecuzione dell'opera, il cessionario non ha diritto al credito per il corrispettivo maturato per l'operagià compiuta, nei limiti dell'utilità della stessa ed in proporzione all'intero prezzo pattuito, ove l'appaltante ceduto non l'abbia in precedenza accettata nei confronti dell'imprenditore in boni s , non potendoneppure invocarsi gli effetti dello scioglimento del contratto di cui all'art. 1672 cod. civ., operando essi in base ad un'impossibilità assolutaed oggettiva della prestazione in sé, mentre nello scioglimento aseguito di fallimento dell'appaltatore (art. 81 L.F.) rileva un evento di natura personale (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 21599 del 21/10/2010, Rv. 614723 - 01) ; in conclusione , se l’art. 1665 c.c. subordina all’accettazione del committente l’esistenza stessa del credito dell’appaltatore ( nel la pienezza della sua efficacia) , ben possono le parti subordinare, nell’eserciziodella propria autonomia negoziale ( fatta salva dal quinto commadel richiamato art. 1665) , la nascita di quel diritto di credito al diverso evento della consegna e presa in carico dei beni oggetto dell’appalto, i n contrasto con quanto erroneamente sostenuto attraversola proposizione dell e censur e in esame; conil secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione e falsa applicazione degli art. 1362, 1363 e 1366 c.c. (in Adunanzadel 10 ottobre 2023 - R.G. n. 6959/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente affermato che le clausole del contratto di appalto conclusotra il Ministero convenuto e la [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbero differito al momento della consegna della fornitura, non già il solo termine di pagamento corrispettivi dovuti dall’amministrazione statale, bensì la stessaesistenza del credito dell’appaltatore; ilmotivo è infondato; ferme le argomentazioni sin qui esposte in corrispondenza alla decisionedel primo motivo di impugnazione, osserva il Collegio come, secondoil consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità , l’interpretazione degli atti negoziali de bba ritenersi indefettibilmente riservata al giudice di merito e sia censurabile in sede di legittimità unicamente nei limiti consentiti dal testo dell’art. 360, n. 5, c.p.c., ovveronei casi di violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale, ai sensie per gli effetti di cui all’art. 360, n. 3, c.p.c.; in tale ultimo caso, peraltro, la violazione denunciata chiede d’essere necessariamente dedotta con la specifica indicazione, nel ricorsoper cassazione, del modo in cui il ragionamento del giudice di meritosi sia discostato dai suddetti canoni, traducendosi altrimenti la ricostruzione del contenuto della volontà delle part i in una mera proposta reinterpretativa in dissenso rispetto all’interpretazione censurata;operazione, come tale, inammissibile in sede di legittimità (cfr.Sez. 3, Sentenza n. 17427 del 18/11/2003, Rv. 568253); nelcaso di specie, l’odierna ricorrente si è limitata ad affermare, in modoinammissibilmente apodittico, il preteso tradimento, da parte dei giudicidi merito, della comune intenzione delle parti (ai sensi dell’art.1362 c.c.), nonché la scorrettezza dell’interpretazione complessiva attribuita ai termini dell’atto negoziale ( ex art. 1363 c.c.), oltre alla violazionedei canoni interpretativi della buona fede (art. 1366 c.c.), Adunanzadel 10 ottobre 2023 - R.G. n. 6959/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri orientando l’argomentazione critica rivolta nei confronti dell’interpretazione della corte territoriale, non già attraverso la prospettazione di un’obiettiva e inaccettabile contrarietà, a quello comune, del senso attribuito ai testi e ai comportamenti negoziali interpretati, o della macroscopica irrazionalità o intima contraddittorietàdell’interpretazione complessiva dell’atto (così come dellarilevabilità ictu oculi di un’interpretazione contraria a buona fede delcontratto), bensì attraverso l’indicazione degli aspetti della ritenuta noncondivisibilità della lettura interpretativa criticata, rispetto a quella ritenutapreferibile, in tal modo travalicando i limiti propri del vizio della violazionedi legge ( ex art. 360, n. 3, c.p.c.) attraverso la sollecitazione della corte di legittimità alla rinnovazione di una non consentita valutazionedi merito; sul punto, è appena il caso di rilevare come la corte territoriale abbia proceduto alla lettura e all’interpretazione delle dichiarazioni negozialiin esame nel pieno rispetto dei canoni di ermeneutica fissati dal legislatore, non ricorrendo ad alcuna attribuzione di significati estranei al comune contenuto semantico delle parole, né spingendosi a una ricostruzione del significato complessivo dell’atto negoziale in terminidi palese irrazionalità o intima contraddittorietà (sulla base di un’ipoteticalettura macroscopicamente contraria ai canoni della buona fede), per tale via giungendo alla ricognizione di un contenuto negozialesufficientemente congruo, rispetto al testo interpretato, e del tutto scevro da residue incertezze, sì da sfuggire integralmente alle odiernecensure avanzate da i ricorrenti in questa sede di legittimità; conil quarto motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c.(in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale illegittimamenteassunto come dimostrata la circostanza che la società Adunanzadel 10 ottobre 2023 - R.G. n. 6959/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri appaltatrice(cedente il credito) non avesse regolarmente consegnato allastazione appaltante i beni oggetto dell’appalto; ilmotivo è inammissibile; osservail Collegio come la ricorrente , nel censurare la violazione degliartt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., si sia limitata alla mera rivendicazione diuna rilettura nel merito dei fatti di causa e delle prove sulla base di unaprospettiva critica non consentita in sede di legittimità; a tale riguardo, è appena il caso di rilevare come le censure illustrate dalla ricorrente non contengano alcuna denuncia del paradigma dell'art. 2697 c.c. e di quello degli artt. 115 c.p.c., limitandosia denunciare unicamente una pretesa erronea valutazione dirisultanze probatorie; sul punto, varrà rimarcare il principio fatto proprio dalle Sezioni Unite di questa corte di legittimità, ai sensi del quale la violazione dell'art.2697 c.c. si configura se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull'onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendol’onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulladifferenza fra fatti costituivi ed eccezioni, mentre per dedurre la violazionedel paradigma dell'art. 115 c.p.c. è necessario denunciare cheil giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizionedella norma, il che significa che per realizzare la violazione deveavere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendolaimplicitamente, cioè giudicando sulla base di prove nonintrodotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori deicasi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzoprobatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non Adunanzadel 10 ottobre 2023 - R.G. n. 6959/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 c.p.c.), mentre detta violazione non si può ravvisare nella meracircostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle partiattribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell'art.116 c.p.c., che non a caso è rubricato alla "valutazione delle prove" (cfr.Sez.

U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020, Rv. 659037; Sez. 6 - 3,Ordinanza n. 26769 del 23/10/2018, Rv. 650892 - 01); con il quinto motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 1180 e 1264 c.c. (in relazione all’art.360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale illegittimamente affermatoche il credito della società appaltatrice (cedente il credito), (edunque il credito del factor ) non sarebbe mai sorto in considerazione dell’avvenutaconsegna dei beni oggetto dell’appalto da parte di altro soggetto; ilmotivo è inammissibile ; osservail C ollegio come la società ricorrente abbia prospettato la censurain esame senza cogliere in modo specifico la ratio individuata dalgiudice a quo a sostegno della decisione assunta ; sul punto, varrà richiamare il principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale, il motivo d'impugnazioneè rappresentato dall'enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d'impugnazione, la decisioneè erronea, con la conseguenza che, siccome per denunciare unerrore occorre identificarlo (e, quindi, fornirne la rappresentazione), l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i qualiè esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata Adunanzadel 10 ottobre 2023 - R.G. n. 6959/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri e,quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamenteconsiderare le ragioni che la sorreggono e da esse non possonoprescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito, considerarsi nullo per inidoneità al raggiung imento dello scopo.In riferimento al ricorso per c assazione tale nullità, risolvendosi nellaproposizione di un "non motivo", è espressamente sanzionata con l'inammissibilità ai sensi dell'art. 366 n. 4 cod. proc. c iv. (Sez. 3, Sentenzan. 359 del l’ [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 579564 - 01) ; nellaspecie, avendo la corte territoriale disatteso la domanda del la societàricorrente sul presupposto della mancata venuta ad esistenza del credito dell’appaltatore in conseguenza del mancato verificarsi dell’evento della consegna e della presa in carico dei beni oggetto dell’appalto ( evento al quale le stesse parti contrattuali avevano condizionato l’insorgenza del diritto al pagamento del corrispettivo ) , l’odierna censura della ricorrente, nel riproporre la questione del l a consegnadei beni oggetto dell’appalto ad opera di un terzo soggetto, dimostradi non essersi p unto confrontato con la decisione impugnata, avendola corte territoriale richiamato la circostanza della consegna ad operadi terzi al solo scopo di confermare ( ad colorandum ) l’inesistenza aborigine del credito della società appaltatrice , proprio perché non fu quest’ultimaa realizzare la consegna e la successiva presa in carico dei beni oggetto dell’appalto da parte della committente ; da tanto derivandola conseguente inammissibilità della censura in esame per lespecifiche ragioni in precedenza indicate ; con il sesto motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione dell’art. 112 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), peravere la corte territoriale illegittimamente omesso di affrontare i motivi dedotti in sede di gravame dalla società appellante con Adunanzadel 10 ottobre 2023 - R.G. n. 6959/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri riferimentoagli effetti del fallimento della società appaltatrice (cedente ilcredito) sul trasferimento del credito oggetto dell’odierna lite; ilmotivo è infondato; osserva il Collegio come, diversamente da quanto sostenuto dall’odiernaricorrente, la corte territoriale non abbia affatto omesso di pronunciarsisui motivi di gravam e concernenti gli effetti del fallimento sultrasferimento del credito oggetto dell’odierna lite, avendo piuttosto affermato come, una volta attestata l’insussistenza del credito della [OSCURATO:SOCIETA]. verso la pubblica amministrazione, del tutto irrilevante risulta l’analisi degli effetti del fallimento dell’appaltatrice sul trasferimentodel credito; e ciò, proprio perché tale credito non è mai esistito; datali premesse deve dedursi l’ integrale difetto di rilevanza delle argomentazioni illustrate dalla ricorrente con riguardo alla pretesa naturadi ‘credito futuro’ de l bene eventualmente posto a oggetto della cessionededotta; peraltro,quand’anche si fosse trattato d e lla cessione di un credito futuro, destinato a venire ad esistenza (direttamente nel patrimonio della società cessionaria) una volta verificatasi la condizione cui l’esistenza del credito fu subordinata dalle parti, sarebbe sufficiente replicarecome la condizione di esistenza del credito, una volta fallita la società cedente, non si è mai più potuta verificare, poiché la condizionedi esistenza del credito che le parti avevano convenuto era fisicamenteconsistita nel fatto della consegna e presa in carico delle opereappaltate su iniziativa della medesima [OSCURATO:SOCIETA]. , e non già nella consegnae presa in carico su iniziativa di un qualunque diverso quisq u e depopulo;Adunanzadel 10 ottobre 2023 - R.G. n. 6959/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri sullabase delle premesse sin qui illustrate , rilevata la complessiva infondatezzadelle censure esaminate, dev’essere pronunciato il rigetto delricorso; nonvi è luogo per l’adozione di alcuna statuizione, in relazione alle spese del presente giudizio, non avendo il Ministero intimato svolto difesein questa sede; dev’esseredato

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
p. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 6959/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. in qualità di incorporante di [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. ([OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), in personadel legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, pressolo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA] che, unitamente all’avv.to ROBERTOFERRETTI, la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 4445/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA,depositata il 24/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/10/2023dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; consideratoche, Adunanzadel 10 ottobre 2023 - R.G. n. 6959/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri consentenza resa in data 24/09/2020, la Corte d’appello di Roma ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettato la domanda p roposta dall’Unione di B anche I taliane per il [OSCURATO:SOCIETA]. (Ubi F actor) per la condanna del Ministero delle Infrastrutture e dei Tra sporti al pagamento, in proprio favore, del creditoasseritamente già vantato nei confronti del Ministero convenuto dallaEnterprise [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:SOCIETA].) e da quest’ultima cedutopro-soluto in favore della Ubi F actor; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha rilevato come il credito rivendicato dalla Ubi F actor non fosse in concretomai sorto neppure in capo alla società cedente (nelle more fallita), poiché, in base alle pattuizioni negoziali originariamente intercorsecon il Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti, i contraenti avevanocondizionato, in deroga all’art. 1665, co. 5, c.c., l’insorgenza di tale credito alla definitiva consegna e presa in carico, da parte dell’amministrazionestatale, dei beni oggetto dell’appalto; nelcaso di specie, non essendo mai avvenute tali consegna e presa in carico (viceversa realizzate solo in progresso di tempo, a seguito della stipulazione di un accordo con un diverso raggruppamento temporaneodi imprese), il credito della Eda (ceduto alla Ubi F actor) dovevaritenersi oggettivamente insussistente; avverso la sentenza d’appello, l’Unione di [OSCURATO:PERSONA] per il Factorings.p.a. propone ricorso per cassazione sulla base di sei motivi d’impugnazione; ilMinistero delle Infrastrutture e dei Trasporti non ha svolto difese inquesta sede; [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in qualità di incorporante di Unione di BancheItaliane per il F actoring s.p.a., ha depositato memoria; ritenutoche, Adunanzadel 10 ottobre 2023 - R.G. n. 6959/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri con il primo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnataper violazione e falsa applicazione dell’art. 1665, co. 5, c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente affermato che il patto contrario previsto dal quinto commadell’art. 1665 c.c. consente alle parti di condizionare, non già la sola ‘esigibilità’ del credito della stazione dell’appaltatore per il pagamentodel compenso dei beni accettati dalla stazione appaltante, bensìla sua stessa esistenza; con il terzo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione e falsa applicazione degli artt. 1376, 1665, 1453 e 1460 c.c.(in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte d’appello illegittimamente sostenuto che l’inadempimento della società appaltatrice (cedente del credito dedotto nel presente giudizio), consistente nella mancata consegna dei beni oggetto dell’appalto, avrebbe comportato l’automatica inesistenza del suo diritto al pagamentodel compenso e, dunque, del credito ceduto al factor ; entrambi i motivi – congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione– sono infondati ; osserva il Collegio come l’ art. 1665 c.c. sia specificamente destinato a regolare le modalità di verifica e di pagamento dei corrispettivi relativi al contratto di appalto, stabilendo che “l’appaltatoreha diritto al pagamento del corrispettivo ” quando l’opera èaccettata dal committente, salvo diversa pattuizione o uso contrario ; secondol’interpretazione sostenuta dall’odierna società ricorrente, l’espressione “diritto al pagamento del corrispettivo ” non alluderebbe al condizionamento dell’insorgenza del diritto di credito al fatto dell’accettazionedell’opera da parte del committente (“ salvo diversa pattuizione o uso contrario ”), significando esclusivamente la volontà del legislatore di regolare il tempo del pagamento di un credito già Adunanzadel 10 ottobre 2023 - R.G. n. 6959/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri sorto, ossia attribuendo all’accettazione del committente la sola funzionedi rendere ‘ esigibile ’ un credito già preesistente; la diversa pattuizione o l’uso contrario di cui al quinto comma dell’art. 1665 c.c. finirebbe, conseguentemente , per riguardare unicamente il potere negoziale delle parti (o il riconoscimento dell’efficaciadi una contraria consuetudine) di stabilire diversi termini delpagamento, e non già quello di condizionare l a stess a insorgenza del diritto dell’appaltatore di pretendere il pagamento dei propri corrispettivi; ritiene, al contrario, il Collegio come l’ espressione legislativa secondo cui “ l’appaltatore ha diritto al pagamento del corrispettivo ” quandol’opera è accettata dal committente , non possa essere letta nel sensopreteso dall’odierna società ricorrente, atteso che, costituendo l’accettazionedel committente un evento futuro e incerto, della stessa se ne debba inevitabilmente considerare la dimensione di condizione sospensiva, piuttosto che risolutiva , del diritto al pagamento del corrispettivo; in breve, fer ma la non esercitabilità (salvo diversa pattuizione o uso contrario) de l diritto al pagamento dell’appaltatore prima dell’accettazionedell’opera da parte del committente, nel caso in cui la ridetta accettazione dovesse mancare, l’interpretazione incline ad attribuirea tale evenienza il significato di una condizione risolutiva del credito finirebbe co l l’imporre la considerazione del credito dell’appaltatorealla stregua di un diritto soggettivo già sorto e definito , e solo ‘risolto’ dalla mancata accettazione del committente; e ciò, in corrispondenzadi un momento in relazione al quale neppure sarebbe stata oggettivamente verificat a l’effettiva consistenza dell’adempimento dell’appaltatore sotto il profilo dell ’avvenuta soddisfazionedell’interesse creditorio ;Adunanzadel 10 ottobre 2023 - R.G. n. 6959/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri rispettoa tale interpretazione (sostenuta dall’odierna ricorrente ), assai più ragionevole (e , peraltro , giuridicamente corretta) deve ritenersi la ricostruzione secondo cui il diritto dell’appaltatore al conseguimentodelle somme contrattualmente pattuite deve intendersi sorto, nella pienezza della sua efficacia, solo in corrispondenza del momento in cui la stazione appaltante manifest i in modo inequivocabile, con l’accettazione dell’opera, la soddisfazione del proprio interesse sostanziale dedotto in contratto: prima di tale accettazione,infatti, la circostanza che l’appaltatore abbia adempiuto inmodo esatto (con la conseguente insorgenza del proprio credito al corrispettivo)rimane un fatto ancora inevitabilmente e irriducibilmente indeterminatoe incerto ; datali premesse segue di necessità l’interpretazione dell’art . 1665, co. 5, c.c. alla stregua di una disciplina destinata a regolare il compimentodell’integrale fattispecie costitutiva (e, soprattutto, dei co - elementidi efficacia) del diritto di credito e, dunque , l’esistenza stessa del credito dell’appaltatore nella pienezza della sua efficacia , con la conseguente attribuzione, all’accettazione della stazione appaltante, della qualificazione di condizione sospensiva del diritto soggettivo dell’appaltatoreal conseguimento del corrispettivo; talescelta interpretativa , del resto, risulta confermata dall ’esame della giurisprudenza di legittimità, in cui risulta ripetutamente affermatoche, n ei contratti di appalto, l'obbligazione del committente dipagare il corrispettivo sorge , a mente dell'art. 1665, ultimo comma cod. civ., soltanto all'esito dell'accettazione dell'opera (accettazione che, negli appalti di opere pubbliche, può ritenersi avvenuta soltanto all'esitodel collaudo dell'opera stessa), a nulla rilevando che, prima di tale momento, l'appaltatore abbia messo a disposizione del Adunanzadel 10 ottobre 2023 - R.G. n. 6959/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri committenteil risultato della sua prestazione (Cass., Sez. 1, Sentenza n.13075 del 3/10/2000 , Rv. 540691 - 01) ; più in generale ( e verosimilmente in termini ragionevolmente sovrapponibilial caso in esame) si è ritenuto che, i n tema di appalto, il diritto dell'appaltatore al corrispettivo sorge con l'accettazione dell'opera da parte del committente (art. 1665, ultimo comma, cod. civ.)e non già al momento stesso della stipulazione del contratto. Ne consegueche, ove l'appaltatore abbia ceduto il proprio credito (futuro) e successivamente fallisca nel corso dell'esecuzione dell'opera, il cessionario non ha diritto al credito per il corrispettivo maturato per l'operagià compiuta, nei limiti dell'utilità della stessa ed in proporzione all'intero prezzo pattuito, ove l'appaltante ceduto non l'abbia in precedenza accettata nei confronti dell'imprenditore in boni s , non potendoneppure invocarsi gli effetti dello scioglimento del contratto di cui all'art. 1672 cod. civ., operando essi in base ad un'impossibilità assolutaed oggettiva della prestazione in sé, mentre nello scioglimento aseguito di fallimento dell'appaltatore (art. 81 L.F.) rileva un evento di natura personale (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 21599 del 21/10/2010, Rv. 614723 - 01) ; in conclusione , se l’art. 1665 c.c. subordina all’accettazione del committente l’esistenza stessa del credito dell’appaltatore ( nel la pienezza della sua efficacia) , ben possono le parti subordinare, nell’eserciziodella propria autonomia negoziale ( fatta salva dal quinto commadel richiamato art. 1665) , la nascita di quel diritto di credito al diverso evento della consegna e presa in carico dei beni oggetto dell’appalto, i n contrasto con quanto erroneamente sostenuto attraversola proposizione dell e censur e in esame; conil secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione e falsa applicazione degli art. 1362, 1363 e 1366 c.c. (in Adunanzadel 10 ottobre 2023 - R.G. n. 6959/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente affermato che le clausole del contratto di appalto conclusotra il Ministero convenuto e la [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbero differito al momento della consegna della fornitura, non già il solo termine di pagamento corrispettivi dovuti dall’amministrazione statale, bensì la stessaesistenza del credito dell’appaltatore; ilmotivo è infondato; ferme le argomentazioni sin qui esposte in corrispondenza alla decisionedel primo motivo di impugnazione, osserva il Collegio come, secondoil consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità , l’interpretazione degli atti negoziali de bba ritenersi indefettibilmente riservata al giudice di merito e sia censurabile in sede di legittimità unicamente nei limiti consentiti dal testo dell’art. 360, n. 5, c.p.c., ovveronei casi di violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale, ai sensie per gli effetti di cui all’art. 360, n. 3, c.p.c.; in tale ultimo caso, peraltro, la violazione denunciata chiede d’essere necessariamente dedotta con la specifica indicazione, nel ricorsoper cassazione, del modo in cui il ragionamento del giudice di meritosi sia discostato dai suddetti canoni, traducendosi altrimenti la ricostruzione del contenuto della volontà delle part i in una mera proposta reinterpretativa in dissenso rispetto all’interpretazione censurata;operazione, come tale, inammissibile in sede di legittimità (cfr.Sez. 3, Sentenza n. 17427 del 18/11/2003, Rv. 568253); nelcaso di specie, l’odierna ricorrente si è limitata ad affermare, in modoinammissibilmente apodittico, il preteso tradimento, da parte dei giudicidi merito, della comune intenzione delle parti (ai sensi dell’art.1362 c.c.), nonché la scorrettezza dell’interpretazione complessiva attribuita ai termini dell’atto negoziale ( ex art. 1363 c.c.), oltre alla violazionedei canoni interpretativi della buona fede (art. 1366 c.c.), Adunanzadel 10 ottobre 2023 - R.G. n. 6959/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri orientando l’argomentazione critica rivolta nei confronti dell’interpretazione della corte territoriale, non già attraverso la prospettazione di un’obiettiva e inaccettabile contrarietà, a quello comune, del senso attribuito ai testi e ai comportamenti negoziali interpretati, o della macroscopica irrazionalità o intima contraddittorietàdell’interpretazione complessiva dell’atto (così come dellarilevabilità ictu oculi di un’interpretazione contraria a buona fede delcontratto), bensì attraverso l’indicazione degli aspetti della ritenuta noncondivisibilità della lettura interpretativa criticata, rispetto a quella ritenutapreferibile, in tal modo travalicando i limiti propri del vizio della violazionedi legge ( ex art. 360, n. 3, c.p.c.) attraverso la sollecitazione della corte di legittimità alla rinnovazione di una non consentita valutazionedi merito; sul punto, è appena il caso di rilevare come la corte territoriale abbia proceduto alla lettura e all’interpretazione delle dichiarazioni negozialiin esame nel pieno rispetto dei canoni di ermeneutica fissati dal legislatore, non ricorrendo ad alcuna attribuzione di significati estranei al comune contenuto semantico delle parole, né spingendosi a una ricostruzione del significato complessivo dell’atto negoziale in terminidi palese irrazionalità o intima contraddittorietà (sulla base di un’ipoteticalettura macroscopicamente contraria ai canoni della buona fede), per tale via giungendo alla ricognizione di un contenuto negozialesufficientemente congruo, rispetto al testo interpretato, e del tutto scevro da residue incertezze, sì da sfuggire integralmente alle odiernecensure avanzate da i ricorrenti in questa sede di legittimità; conil quarto motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c.(in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale illegittimamenteassunto come dimostrata la circostanza che la società Adunanzadel 10 ottobre 2023 - R.G. n. 6959/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri appaltatrice(cedente il credito) non avesse regolarmente consegnato allastazione appaltante i beni oggetto dell’appalto; ilmotivo è inammissibile; osservail Collegio come la ricorrente , nel censurare la violazione degliartt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., si sia limitata alla mera rivendicazione diuna rilettura nel merito dei fatti di causa e delle prove sulla base di unaprospettiva critica non consentita in sede di legittimità; a tale riguardo, è appena il caso di rilevare come le censure illustrate dalla ricorrente non contengano alcuna denuncia del paradigma dell'art. 2697 c.c. e di quello degli artt. 115 c.p.c., limitandosia denunciare unicamente una pretesa erronea valutazione dirisultanze probatorie; sul punto, varrà rimarcare il principio fatto proprio dalle Sezioni Unite di questa corte di legittimità, ai sensi del quale la violazione dell'art.2697 c.c. si configura se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull'onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendol’onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulladifferenza fra fatti costituivi ed eccezioni, mentre per dedurre la violazionedel paradigma dell'art. 115 c.p.c. è necessario denunciare cheil giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizionedella norma, il che significa che per realizzare la violazione deveavere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendolaimplicitamente, cioè giudicando sulla base di prove nonintrodotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori deicasi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzoprobatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non Adunanzadel 10 ottobre 2023 - R.G. n. 6959/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 c.p.c.), mentre detta violazione non si può ravvisare nella meracircostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle partiattribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell'art.116 c.p.c., che non a caso è rubricato alla "valutazione delle prove" (cfr.Sez. U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020, Rv. 659037; Sez. 6 - 3,Ordinanza n. 26769 del 23/10/2018, Rv. 650892 - 01); con il quinto motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 1180 e 1264 c.c. (in relazione all’art.360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale illegittimamente affermatoche il credito della società appaltatrice (cedente il credito), (edunque il credito del factor ) non sarebbe mai sorto in considerazione dell’avvenutaconsegna dei beni oggetto dell’appalto da parte di altro soggetto; ilmotivo è inammissibile ; osservail C ollegio come la società ricorrente abbia prospettato la censurain esame senza cogliere in modo specifico la ratio individuata dalgiudice a quo a sostegno della decisione assunta ; sul punto, varrà richiamare il principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale, il motivo d'impugnazioneè rappresentato dall'enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d'impugnazione, la decisioneè erronea, con la conseguenza che, siccome per denunciare unerrore occorre identificarlo (e, quindi, fornirne la rappresentazione), l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i qualiè esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata Adunanzadel 10 ottobre 2023 - R.G. n. 6959/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri e,quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamenteconsiderare le ragioni che la sorreggono e da esse non possonoprescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito, considerarsi nullo per inidoneità al raggiung imento dello scopo.In riferimento al ricorso per c assazione tale nullità, risolvendosi nellaproposizione di un "non motivo", è espressamente sanzionata con l'inammissibilità ai sensi dell'art. 366 n. 4 cod. proc. c iv. (Sez. 3, Sentenzan. 359 del l’ [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 579564 - 01) ; nellaspecie, avendo la corte territoriale disatteso la domanda del la societàricorrente sul presupposto della mancata venuta ad esistenza del credito dell’appaltatore in conseguenza del mancato verificarsi dell’evento della consegna e della presa in carico dei beni oggetto dell’appalto ( evento al quale le stesse parti contrattuali avevano condizionato l’insorgenza del diritto al pagamento del corrispettivo ) , l’odierna censura della ricorrente, nel riproporre la questione del l a consegnadei beni oggetto dell’appalto ad opera di un terzo soggetto, dimostradi non essersi p unto confrontato con la decisione impugnata, avendola corte territoriale richiamato la circostanza della consegna ad operadi terzi al solo scopo di confermare ( ad colorandum ) l’inesistenza aborigine del credito della società appaltatrice , proprio perché non fu quest’ultimaa realizzare la consegna e la successiva presa in carico dei beni oggetto dell’appalto da parte della committente ; da tanto derivandola conseguente inammissibilità della censura in esame per lespecifiche ragioni in precedenza indicate ; con il sesto motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione dell’art. 112 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), peravere la corte territoriale illegittimamente omesso di affrontare i motivi dedotti in sede di gravame dalla società appellante con Adunanzadel 10 ottobre 2023 - R.G. n. 6959/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri riferimentoagli effetti del fallimento della società appaltatrice (cedente ilcredito) sul trasferimento del credito oggetto dell’odierna lite; ilmotivo è infondato; osserva il Collegio come, diversamente da quanto sostenuto dall’odiernaricorrente, la corte territoriale non abbia affatto omesso di pronunciarsisui motivi di gravam e concernenti gli effetti del fallimento sultrasferimento del credito oggetto dell’odierna lite, avendo piuttosto affermato come, una volta attestata l’insussistenza del credito della [OSCURATO:SOCIETA]. verso la pubblica amministrazione, del tutto irrilevante risulta l’analisi degli effetti del fallimento dell’appaltatrice sul trasferimentodel credito; e ciò, proprio perché tale credito non è mai esistito; datali premesse deve dedursi l’ integrale difetto di rilevanza delle argomentazioni illustrate dalla ricorrente con riguardo alla pretesa naturadi ‘credito futuro’ de l bene eventualmente posto a oggetto della cessionededotta; peraltro,quand’anche si fosse trattato d e lla cessione di un credito futuro, destinato a venire ad esistenza (direttamente nel patrimonio della società cessionaria) una volta verificatasi la condizione cui l’esistenza del credito fu subordinata dalle parti, sarebbe sufficiente replicarecome la condizione di esistenza del credito, una volta fallita la società cedente, non si è mai più potuta verificare, poiché la condizionedi esistenza del credito che le parti avevano convenuto era fisicamenteconsistita nel fatto della consegna e presa in carico delle opereappaltate su iniziativa della medesima [OSCURATO:SOCIETA]. , e non già nella consegnae presa in carico su iniziativa di un qualunque diverso quisq u e depopulo;Adunanzadel 10 ottobre 2023 - R.G. n. 6959/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri sullabase delle premesse sin qui illustrate , rilevata la complessiva infondatezzadelle censure esaminate, dev’essere pronunciato il rigetto delricorso; nonvi è luogo per l’adozione di alcuna statuizione, in relazione alle spese del presente giudizio, non avendo il Ministero intimato svolto difesein questa sede; dev’esseredato
Sentenza Cassazione n. 32512/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris