CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 30 gennaio 2024
Cassazione n. 29146/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13348/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, rappresentata e difes a ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL]), presso i cui uffici domicilia ope legisin Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL] ), con domicilio eletto in Roma, via G.B. Vico, n. 22, presso lo s tudio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ( p.e.c. indicata : [OSCURATO:PERSONA] giudicata civile - Eccezione di giudicato - Giudicato esterno -Rilevabilità d'ufficio in sede di legittimità - Formazione in epoca anteriore alla sentenza impugnata -Esclusione [OSCURATO:EMAIL] ) ; –controricorrenti – avverso la sentenza della Corte d’appello di Cagliari n. 70 /20 20 depositatail 29 gennaio 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 4 sett embre 2024dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: gli odierni ricorrenti, insieme con altro medico specializzato, convennero davanti al Tribunale di Cagliari la Presidenza del Consiglio dei ministri, il M.I.U.R., il Ministero della Salute e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, chiedendone la condanna, in solido, al risarcimento dei danni conseguenti alla mancata attuazione delle direttive europee 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE, in tema di adeguata retribuzione spettante per la frequenza di corsi di specializzazione in epoca anteriore all’anno accademico 1990/91; in accoglimento della domanda l’adito Tribunale, con sentenza n. 23441 del 2016, condannò la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento in favore degli istanti della somma di € 6.713,94 per ogni anno del corrispondente corso di specializzazione e per ciascun corso frequentato, oltre interessi di mora dalla domandaal saldo; in parziale accoglimento del gravame interposto dall’Amministrazione, la Corte d’appello di Cagliari, con sentenza n. 70/2020, depositata il 29 gennaio 2020 , ha dichiara to tenuta e condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento in favore del dott. [OSCURATO:PERSONA] della somma di euro 5.035,45 per il primo anno di corso di specializzazione e di euro 6.713,94 per ciascuno dei successivi tre anni del corrispondente corso, oltre interessi di mora dal 24.02.2009 al saldo, compensando in parte le spese del doppio grado di giudizio e confermando per il resto la decisione appellata; avverso tale decisione la Presidenza del Consiglio dei Ministri propone ricorso con unico mezzo, cui resistono gli intimati depositando controricorso; è stata fissata la trattazione per la odierna adunanza camerale con decreto del quale è stata data rituale comunicazione alle parti; non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero; i controricorrenti hanno depositato memoria; considerato che: con l’unico motivo di ricorso l'amministrazione ricorrente deduce che la domanda degli odierni controricorrenti è stata accolta in violazione del giudicato esterno, rappresentato dalla sentenza n. 17039 del 2005 del Tribunale di Roma che aveva rigettato la loro pretesa risarcitoria e non era stata da essi impugnata; il motivo è inammissibile alla luce del principio per cui « la questione della violazione del giudicato esterno … non può essere proposta per la prima volta in sede di legittimità ove tale fatto, già verificatosi nel momento in cui è andato in decisione il giudizio di merito la cui pronuncia è oggetto del ricorso per cassazione, non sia stato tempestivamente sottoposto all'esame del giudice di merito» (Cass. n. 26916 del 20/09/2023, Rv. 668760 – 01 ; v. anche Cass. n. 2844del 30/01/2024; n. 3637 del 08/02/2024); nel caso di specie il giudicato si sarebbe formato nel 2006, ancor prima dunque della stessa introduzione del giudizio di primo grado; pare opportuno precisare che non è invece pertinente il riferimento, nella memoria dei contro ricorrenti, all’istituto della revocazione, dal momento che la revocazione per violazione del giudicato esterno è esperibile, sempre che ovviamente il giudice non si sia pronunciato sulla relativa eccezione, ove esso si sia formato nel corso del giudizio di appello (v. Cass. S ez. U . n. 21493 del 20/10/2010, Rv. 614451-01; Cass. n. 22177 del 03/11/2016, Rv. 641881-01; n. 22506 del 04/11/2015, Rv. 637074 - 01 ; n. 28733 del 04/10/2022, Rv. 666091);il ricorso deve esserepertanto dichiarato inammissibile; la peculiarità della vicenda, nella quale secondo quanto esplicitamente ammesso in controricorso (pag. 12, secondo cpv.) gli odierni controricorrenti ebbero, «in passato», effettivamente «a proporre una "causa collettiva” che aveva ad oggetto delle richieste in parte similari», evidenziando una condotta poco lineare degli stessi, giustifica l’integrale compensazione delle spese; non può trovare applicazione l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, essendo la ricorrente una Amministrazione dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, è esentat a dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (v. Cass. 29/12/2016, n. 27301; Cass. 29/01/2016, n. 1778; v. anche Cass., Sez. U, 08/05/2014, n. 9938; Cass. 14/03/2014, n. 5955); P.Q.M. dichiara inammissibileil ricorso. Compensa interamente tra le parti le spese processuali. Così deciso in Roma, nell