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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28681/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];t R.G. n. 37998/2025 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata, emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. (condanna per i delitti di cui agli artt. 651 - 337 c.p.); Esaminato il motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], relativo alla dosimetria della pena; Ritenuto il motivo inammissibile perché non consentito dalla legge e, comunque, perché del tutto generico; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibi P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];t R.G. n. 37998/2025 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata, emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. (condanna per i delitti di cui agli artt. 651 - 337 c.p.); Esaminato il motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], relativo alla dosimetria della pena; Ritenuto il motivo inammissibile perché non consentito dalla legge e, comunque, perché del tutto generico; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibi P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 28681/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris