CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 maggio 2023
Cassazione n. 19468/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.30110/2014 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in forza di procura a margine del ricorso, elettivamente domiciliato in Roma in viale delle Province n. 114 / B / 23 presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]Amico; -ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente- avverso la sentenza n. 55 / 1/201 4 emessa in data 26/10/2011 e pubblicata in data 11/03/2014, della Commissione tributaria regionale del Molise; IRPEFudita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/05/2023dal consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. Il Ministero delle finanze propose ricorso per Cassazione, affidato ad un motivo, controla sentenza della Commissione tributaria regionale del Molise n. 111/3/99 del 23/6/1999 che aveva accolto l’appello del contribuente contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Campobasso che aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso contro alcune cartelle di pagamento relative a Irpef e Ilor anni di imposta 1983 e 1984. Questa Corte accolse il ricorso con sentenza 21/05/2017, n.11715, rinviando alla Commissione tributaria regionale del Molise per nuovo giudizio. 2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Molise, adita in riassunzione dall’ufficio, con la sentenza in epigrafe indicata e oggetto di impugnazione, ha respinto l’appello del contribuente e confermato la sentenza della Commissione provinciale, condannando il primo al pagamento delle spese di lite in favore dell’amministrazione finanziaria. Contro tale sentenza propone ricorso il contribuente in base a quattro motivi, illustrati da successiva memoria. L’Agenzia delle entrate si è difesa con controricorso. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 25/05/2023, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31/08/2016, n. 168, conv. in l. 25/10/2016, n.197. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce la contraddittorietà intrinseca del dispositivo, l’omesso esame dell’atto di appello, il difetto di motivazione, in relazione all’art. 360 , primo comma, n. 5 cod. proc. civ.Con il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione alla pretesa tardività del ricorso di primo grado, sotto il profilo dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ. Con il terzo motivo deduce l’omesso esame dell’argomentazione principale di ricorso, il travisamento del motivo e il difetto di motivazione, ai sensi dell’art. 360 n.5 cod. proc. civ. Con il quarto motivo deduce il travisamento e difetto di motivazione, in relazione all’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. 2.Il primo motivo è fondato. Il fulcro della censura, al quale occorre guardare, al di là della rubrica del motivo ( in quanto la configurazione formale della rubrica non ha contenuto vincolante, ma è solo l'esposizione delle ragioni di diritto della impugnazione che chiarisce e qualifica, sotto il profilo giuridico, il contenuto della censura: cfr. Cass. 23/05/2018, n. 12690)è costituito dalla doglianza di natura processuale per cui la C.T.R., esprimendosi in sede di rinvio, ha esaminato unicamente la questione della decadenza dal potere di emissione della cartella, oggetto di cassazione con rinvio, e non ha esaminato le altre doglianze proposte in origine dal contribuente nel giudizio di primo grado e riproposte in appello, ritenendole genericamente assorbite. 2.1. Costituiscono principi consolidati di questa Corte che nel giudizio di rinvio, riassunto dopo la cassazione d'una sentenza d'appello, le parti mantengono le stesse posizioni rivestite nel primo giudizio di appello; esse,quindi, non sono obbligate a riproporre le impugnazioni principali o incidentali già proposte (ex multis, Cass. 20/06/2007, n. 14306; Cass. 09/10/1997, n. 9808). Il giudice di rinvio, infatti, è tenuto a riesaminare sempre e comunque tutte le impugnazioni già proposte, persino nel caso in cui l'originario appellante resti contumace nel giudizio di rinvio (Cass.17/03/2022, n. 8773; Cass. 05/07/1980, n. 4276), come l’Agenzia ha dedotto essere avvenuto in riferimento al contribuente nel caso in esame. Ovviamente è ben possibile che una delle parti appellanti, una volta introdotto il giudizio di rinvio ex art. 392 cod. proc. civ. , ritenga di rinunciare all'impugnazione originariamente proposta, e parimenti è consentito che la rinuncia avvenga anche implicitamente (Cass.03/05/1979, n. 2550). Ma per potersi affermare la sussistenza d'una rinuncia implicitaoccorrono pur sempre comportamenti inequivoci, e cioè atti che nessun altro significato potrebbero rivestire, se non quello di rinunciare all'impugnazione. 2.2. La C.T.R., nella sentenza poi cassata, in riforma della sentenza di primo grado, accogliendo il ricorso del contribuente, aveva dichiarato la decadenza dell'amministrazione, ai sensi dell’art. 39, comma 3, l. n. 413 del 1991, dal potere di procedere al controllo della dichiarazione integrativa ed alla liquidazione delle imposte dovute. Questa Corte, investita del ricorso dell’Agenzia che l amentava la violazione e falsa applicazione dell'art. 39 della l. n. 413 del 1991, degli artt. 17 e 39 del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell’art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, nonché del vizio di motivazione insufficiente ed illogica su punti decisivi della controversia, censurando la sentenza di secondo grado per avere ritenuto l'Amministrazione decaduta dal potere di controllo della dichiarazione e liquidazione delle imposte, con sentenza 21/05/2017, n. 11715 , accolse il ricorso alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, per la quale l’art. 39, comma 3, della l. n. 413 del 1991 dispone che gli uffici provvedano al controllo delle dichiarazioni integrative ed alla liquidazione delle imposte dovute in base alle dichiarazioni stesse entro il termine di decadenza di cui all’art. 17, comma 1, d.P.R. n. 602 del 1973 (nel testo vigente prima della sostituzione attuata dal d.lgs. n. 46 del 1999, art. 6, comma 1 , a decorrere dal 1 luglio 1999), ossia entro il termine di cui all’art. 43, comma 1, d.P.R. n. 600 del 1973(il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione), con decorrenza dall'anno 1992, principio da cui seguiva la tempestività della cartella di pagamento impugnata, notificata, come risulta dalla sentenza, il 15/02/1998. Il ricorrente ha però debitamente evidenziato in ricorso, a pag. 4, che nel giudizio diappello, a fronte della sentenza di primo grado che aveva ritenuto il ricorso tardivo, aveva devoluto, oltre alla preliminare questione della decadenza, anche delle questioni dimerito, il cui esame è stato erratamente ritenuto assorbito dai giudici del rinvio, non rilevando la contumacia del medesimo nel giudizio di rinvio. 2.3. L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento degli altri. 3. Pertanto il primo motivo ricorso deve essere accolto con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria del Molise, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado