Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2004
ECLI:EU:C:2004:37
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Conclusions
CONCLUSIONI DELL'[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]
presentate il 20 gennaio 2004
(1)
[OSCURATO:PERSONA]486/01 P
[OSCURATO:PERSONA] national
contro
[OSCURATO:PERSONA] europeo
«Ricorso avverso una sentenza del Tribunale di primo grado – Dichiarazione relativa alla costituzione di un gruppo politico ai sensi dell'art 29, n. 1, del regolamento del [OSCURATO:PERSONA]
europeo – Assenza di affinità politiche tra i membri del gruppo – Scioglimento del gruppo con effetto retroattivo – Ricorso incidentale – Ricevibilità del ricorso di annullamento presentato in primo grado da un partito politico nazionale – Interpretazione dell'art. 230, quarto comma, CE – Nozione di persona direttamente interessata»
1.
[OSCURATO:PERSONA] national, partito politico francese, ha proposto un ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado 2 ottobre
2001 nel procedimento T‑327/99, con cui è stata respinta la sua domanda di annullamento della decisione del [OSCURATO:PERSONA] europeo
14 settembre 1999 che dichiarava lo scioglimento, con effetto retroattivo, del «Gruppo tecnico dei deputati indipendenti (TDI)
– Gruppo misto».
2.
La comparsa di risposta del [OSCURATO:PERSONA] europeo contiene un ricorso incidentale con il quale si chiede alla Corte di giustizia
di annullare la sentenza impugnata nella parte in cui considera ricevibile il ricorso di annullamento. Secondo il [OSCURATO:PERSONA]
europeo l’azione proposta dal [OSCURATO:PERSONA] national dovrebbe venire dichiarata irricevibile.
I –
Il ricorso di annullamento
A –
Ambito normativo
3.
L’art. 29 del regolamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo, dal titolo «Costituzione di gruppi politici», nella versione vigente dal
1° maggio 1999
(2)
, dispone quanto segue:
«1. I deputati possono organizzarsi in gruppi secondo le affinità politiche.
2. Un gruppo politico deve essere composto da deputati provenienti da più di uno Stato membro. Per costituire un gruppo politico
occorre un numero minimo di ventitré se i deputati provengono da due Stati membri, di diciotto se provengono da tre Stati
membri e di quattordici se provengono da quattro o più Stati membri.
3. Un deputato può appartenere a un solo gruppo politico.
4. La costituzione di un gruppo politico deve essere dichiarata al Presidente. Tale dichiarazione deve indicare la denominazione
del gruppo, il nome dei suoi membri e la composizione dell’Ufficio di presidenza.
5. La dichiarazione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee».
4.
L’art. 30 del detto regolamento, relativo ai deputati non iscritti, così recita:
«1. I deputati non appartenenti ad alcun gruppo politico dispongono di una segreteria, secondo modalità fissate dall’Ufficio
di presidenza, su proposta del Segretario generale.
2. L’Ufficio di presidenza disciplina inoltre la posizione e le prerogative parlamentari di tali deputati».
5.
Ai sensi dell’art. 23 dello stesso testo normativo, la Conferenza dei presidenti è composta dal presidente del [OSCURATO:PERSONA]
e dai presidenti dei gruppi politici, che dispongono del diritto di voto, e da due delegati dei deputati non iscritti, che
prendono parte alle sue riunioni senza diritto di voto. Sono, inoltre, riservate ai gruppi politici la facoltà di presentare
una proposta di risoluzione a conclusione della discussione sull’elezione della Commissione (art. 33) e la partecipazione
alla delegazione del [OSCURATO:PERSONA] al Comitato di conciliazione (art. 82). Peraltro, l’art. 137 del regolamento riconosce ai
gruppi politici il diritto ad una dichiarazione di voto di una durata non superiore a due minuti.
6.
Il regolamento prevede altresì che un gruppo politico, o almeno trentadue deputati, possano prendere l’iniziativa con riguardo
alle seguenti prerogative:
–
presentare candidature per i posti di presidente, vicepresidenti e questori;
–
rivolgere interrogazioni orali al Consiglio o alla Commissione e chiedere che siano iscritte «all’ordine del giorno del [OSCURATO:PERSONA]»
(art. 42);
–
presentare proposte di raccomandazioni rivolte al Consiglio relativamente alle materie di cui ai titoli V e VI del Trattato
sull’Unione europea o qualora il [OSCURATO:PERSONA] sia stato consultato su un accordo internazionale che rientra nell’ambito degli
artt. 97 o 98 del regolamento (art. 49);
–
presentare emendamenti alla posizione comune del Consiglio (art. 80);
–
richiedere discussioni urgenti (art. 112).
7.
A tenore dell’art. 180 del regolamento:
«1. Qualora sorgano dubbi in merito all’applicazione o all’interpretazione del presente regolamento, il Presidente può, senza
pregiudizio delle decisioni prese precedentemente in materia, deferire l’esame della questione alla commissione competente.
(...)
4. Qualora un gruppo politico o almeno trentadue deputati contestino l’interpretazione della commissione, la questione è sottoposta
al [OSCURATO:PERSONA] che si pronuncia a maggioranza semplice, in presenza di almeno un terzo dei suoi membri. In caso di reiezione,
la questione è rinviata in commissione.
5. Le interpretazioni che non sono state oggetto di contestazione e quelle approvate dal [OSCURATO:PERSONA] vengono pubblicate nel
regolamento, sotto forma di note in corsivo corredanti l’articolo o i rispettivi articoli, unitamente alle decisioni prese
in materia di applicazione del regolamento.
6. Queste note esplicative costituiscono un precedente per la futura applicazione e interpretazione dei rispettivi articoli.
(...)».
B –
Fatti all’origine della controversia
8.
Con lettera 19 luglio 1999, alcuni deputati del [OSCURATO:PERSONA] appartenenti a diverse formazioni politiche informavano il presidente
del [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 29, n. 4, del regolamento, della costituzione del «Gruppo tecnico dei deputati indipendenti
(TDI) – Gruppo misto», la cui finalità dichiarata era quella di garantire a ogni deputato il pieno esercizio del mandato parlamentare.
9.
Le «modalità di costituzione» del gruppo TDI contenevano le seguenti indicazioni:
«I diversi membri firmatari affermano, gli uni rispetto agli altri, la loro totale indipendenza politica. Di conseguenza:
–
essi hanno libertà di voto, sia in commissione sia in aula;
–
ciascun membro si astiene dal parlare a nome dell’insieme dei deputati del gruppo;
–
le riunioni del gruppo hanno unicamente lo scopo di attribuire i tempi di parola nonché di regolare ogni questione amministrativa
e finanziaria concernente il gruppo;
–
l’Ufficio di presidenza del gruppo è composto dai rappresentanti dei vari raggruppamenti».
10.
Dal verbale della sessione plenaria del [OSCURATO:PERSONA] in data 20 luglio 1999
(3)
risulta che il presidente del [OSCURATO:PERSONA] ha annunciato di «aver ricevuto da parte di 29 deputati la dichiarazione di costituzione
di un nuovo gruppo politico denominato “gruppo tecnico dei deputati indipendenti” (TDI)».
I presidenti degli altri gruppi politici, ritenendo che nella fattispecie non fosse soddisfatto il requisito relativo alle
affinità politiche prescritto dall’art. 29, n. 1, del regolamento, hanno chiesto che fosse sottoposta all’esame della commissione
degli affari costituzionali del [OSCURATO:PERSONA] una domanda di interpretazione di tale disposizione e che i deputati interessati
fossero considerati come deputati non iscritti fino alla pronuncia di detta commissione.
11.
Con lettera 28 luglio 1999 il presidente della commissione degli affari costituzionali ha informato il presidente del [OSCURATO:PERSONA]
di quanto segue:
«Nel corso della sua riunione del 27 e 28 luglio 1999, la commissione degli affari costituzionali ha preso in esame la domanda
d’interpretazione dell’art. 29, [n.] 1, del regolamento, rinviatale dalla conferenza dei presidenti durante la riunione del
21 luglio 1999.
In seguito ad uno scambio di opinioni approfondito e con 15 voti favorevoli, 2 contrari e 1 astensione, la commissione degli
affari costituzionali interpreta l’art. 29, [n.] 1, del regolamento come segue:
La dichiarazione di costituzione del [gruppo TDI] non è conforme all’art. 29, [n.] 1, del [regolamento].
Infatti, la dichiarazione di costituzione di tale gruppo, in particolare l’allegato 2 della lettera di costituzione indirizzata
al presidente del [OSCURATO:PERSONA] europeo, esclude ogni affinità politica. Essa lascia ai diversi membri firmatari la più completa
indipendenza politica in seno a tale gruppo.
Vi propongo di inserire, come nota interpretativa del regolamento all’art. 29, [n.] 1, il seguente testo:
“Non è ammessa ai sensi di questo articolo la costituzione di un gruppo che apertamente neghi qualsiasi carattere politico
o qualsiasi affinità politica tra i suoi componenti”.
(...)».
12.
Sulla base dell’art. 180, n. 4, del regolamento, il gruppo TDI ha contestato l’interpretazione proposta dalla commissione
per gli affari costituzionali, che, cionondimeno, è stata votata dal [OSCURATO:PERSONA] e approvata a maggioranza nella sessione plenaria
del 14 settembre 1999
(4)
.
C –
Conclusioni delle parti e motivi di impugnazione
13.
Il 19 novembre 1999 il [OSCURATO:PERSONA] national ha proposto un ricorso dinanzi al Tribunale di primo grado, chiedendo, da una parte,
l’annullamento della decisione del [OSCURATO:PERSONA] europeo che ordinava lo scioglimento del gruppo TDI e, dall’altra, la condanna
alle spese dell’istituzione convenuta (causa T‑327/99).
Il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi: 1) errata interpretazione dell’art. 29, n. 1, del regolamento; 2) violazione del
principio della parità di trattamento e delle disposizioni del regolamento, nonché mancanza di fondamento giuridico, in quanto
il [OSCURATO:PERSONA] sarebbe incorso in errore nell’esaminare la conformità del gruppo TDI all’art. 29, n. 1, del regolamento e avrebbe,
a torto, ritenuto che i componenti di questo gruppo non condividessero affinità politiche; 3) violazione del principio di
parità di trattamento a scapito dei membri del gruppo TDI; 4) inosservanza delle prassi parlamentari comuni agli Stati membri;
5) violazione di forme sostanziali; 6) presunto sviamento di procedura.
14.
Il 5 ottobre 1999, i sigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano già proposto un ricorso contro la decisione del [OSCURATO:PERSONA] europeo
14 settembre 1999 con cui era stata approvata la posizione della commissione per gli affari costituzionali circa la conformità
della dichiarazione di costituzione del gruppo TDI con l’art. 29 del regolamento (causa T‑222/99); il 22 novembre la sig.ra
[OSCURATO:PERSONA], i sigg. Pannella, Cappato, Dell’Alba, Della Vedova, Dupuis, Turco e la [OSCURATO:PERSONA] hanno impugnato la citata
decisione (causa T‑329/99). Il Tribunale di primo grado ha ordinato la riunione dei tre procedimenti ai fini della sentenza,
in conformità dell’art. 50 del proprio regolamento di procedura.
II –
La sentenza pronunciata in primo grado
15.
Nel procedimento T‑327/99 il [OSCURATO:PERSONA] non ha sollevato formalmente un’eccezione di irricevibilità a norma dell’art. 114
del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado. Esso ha tuttavia sostenuto l’irricevibilità del ricorso di annullamento,
in quanto il menzionato atto 14 settembre 1999 non riguardava direttamente il ricorrente ai sensi dell’art. 230 CE, quarto
comma, poiché si trattava di un’interpretazione a carattere dichiarativo di una disposizione generale.
16.
Tale motivo è stato esaminato ai punti 66 e 67 della sentenza:
«66.
Per quanto riguarda la causa T‑327/99, va sottolineato che il [OSCURATO:PERSONA] national, partito politico francese, è una persona giuridica
il cui obiettivo statutario consiste nel promuovere, attraverso i suoi membri, idee e progetti politici nel contesto delle
istituzioni nazionali ed europee. Esso ha presentato una lista alle elezioni del giugno 1999 dei rappresentanti al [OSCURATO:PERSONA].
I suoi membri eletti deputati al [OSCURATO:PERSONA] su questa lista figurano tutti tra i deputati che hanno dichiarato la costituzione
del gruppo TDI. A causa dell’atto 14 settembre 1999, essi condividono tutti la situazione descritta sopra al punto 59, il
che incide direttamente sulle condizioni di promozione delle idee e dei progetti del partito che essi rappresentano nell’assemblea
parlamentare europea e, quindi, sulle condizioni di realizzazione dell’obiettivo statutario di tale partito politico a livello
europeo.
67.
Si deve quindi ritenere che l’atto 14 settembre 1999 riguardi direttamente il [OSCURATO:PERSONA] national».
A tenore del citato punto 59:
«59.
A tal riguardo, occorre sottolineare che l’atto 14 settembre 1999 priva i deputati che hanno dichiarato la costituzione del
gruppo TDI della possibilità di organizzarsi, mediante il detto gruppo, in gruppo politico ai sensi dell’art. 29 del regolamento,
di modo che tali deputati sono considerati come deputati non iscritti, in conformità all’art. 30 del detto regolamento. Come
risulta dagli elementi menzionati sopra ai punti 3 e 4, essi sono posti, in tal modo, per l’esercizio del loro mandato, in
condizioni diverse da quelle, legate all’appartenenza ad un gruppo politico, in cui si sarebbero trovati se l’atto 14 settembre
1999 non fosse stato adottato».
17.
Al punto 75 della sentenza il Tribunale di primo grado ha dichiarato ricevibili i tre ricorsi di annullamento; esso ha poi
proceduto ad esaminare i ricorsi nel merito e, avendoli giudicati infondati, li ha respinti.
III –
L’impugnazione della sentenza del Tribunale di primo grado
18.
Contro la sentenza di primo grado hanno proposto impugnazione il sig. [OSCURATO:PERSONA] (causa C‑488/01 P) ed il [OSCURATO:PERSONA] national (causa
C‑486/01 P). Ambedue i ricorrenti hanno inoltre richiesto la sospensione dell’esecuzione della sentenza. I procedimenti sono
stati riuniti ai fini dell’ordinanza, emessa dal presidente della Corte di giustizia il 21 febbraio 2002, che ha respinto
le domande di provvedimenti provvisori e riservato la decisione sulle spese.
19.
Il ricorso di impugnazione del sig. [OSCURATO:PERSONA] è stato respinto con ordinanza della Corte in seduta plenaria 11 novembre 2003,
sulla base dell’art. 119 del regolamento di procedura, essendo stato considerato, in parte, manifestamente irricevibile e,
in parte, manifestamente infondato.
20.
Nell’atto di impugnazione, depositato il 17 dicembre 2001, il [OSCURATO:PERSONA] national chiede che la Corte voglia
(5)
:
–
dichiarare il ricorso ricevibile;
–
constatare che il Tribunale di primo grado ha violato il diritto comunitario;
–
annullare la sentenza impugnata;
–
risolvere definitivamente la controversia annullando la decisione impugnata, ovvero rinviare la causa al Tribunale di primo
grado e
–
condannare alle spese il [OSCURATO:PERSONA] europeo.
21.
[OSCURATO:PERSONA] europeo non ha impugnato la sentenza del Tribunale di primo grado entro il termine di due mesi a tal fine stabilito
dall’art. 56, n. 1, dello Statuto della Corte di giustizia
(6)
, ma ha approfittato della comparsa di risposta, pervenuta in cancelleria il 14 febbraio 2002, per proporre un ricorso incidentale
all’ impugnazione proposta dal [OSCURATO:PERSONA] national, nel quale chiede che la Corte voglia:
–
respingere l’impugnazione;
–
annullare la sentenza impugnata nella parte in cui dichiara ricevibile il ricorso di annullamento del [OSCURATO:PERSONA] national;
–
dichiarare irricevibile o, se del caso, respingere, il ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA] national nel procedimento T‑327/99 e
–
condannare il [OSCURATO:PERSONA] national alle spese.
22.
Il presidente della Corte non ha autorizzato il deposito di una replica e di una controreplica nel procedimento principale.
Esso ha tuttavia concesso al [OSCURATO:PERSONA] national la facoltà di esporre in una replica la sua posizione riguardo agli argomenti
sviluppati dal [OSCURATO:PERSONA], nei punti 15‑29 della comparsa di risposta, a sostegno del ricorso incidentale; tale replica è
stata depositata dal [OSCURATO:PERSONA] national il 15 aprile 2002.
Poiché il [OSCURATO:PERSONA] ha rinunciato alla presentazione di osservazioni complementari, il documento trasmesso dal [OSCURATO:PERSONA]
in data 27 maggio 2002 è stato restituito a quest’ultimo dalla cancelleria della Corte.
23.
Il 9 dicembre 2003 si è tenuta un’udienza nel procedimento C‑486/01 P, nel corso della quale le parti hanno svolto le loro
difese orali.
IV –
Esame del ricorso di impugnazione
24.
Poiché il [OSCURATO:PERSONA] europeo eccepisce che il ricorso di annullamento del [OSCURATO:PERSONA] national era irricevibile per difetto di legittimazione
ad agire del ricorrente, è legittimo interrogarsi sull’ordine in cui occorre procedere per definire la presente causa: se,
cioè, in primo luogo, sia opportuno esaminare il ricorso principale e, successivamente, quello incidentale, o viceversa
(7)
. Essendo consapevole degli effetti assai diversi derivanti dall’adozione dell’una o dell’altra opzione, ritengo che la Corte
debba accogliere la seconda, ed esaminare in via preliminare il ricorso incidentale.
25.
Sono varie le ragioni che suffragano questa scelta. Da una parte, se il ricorso principale venisse esaminato per primo, anche
qualora venisse giudicato irricevibile, la Corte di giustizia non sarebbe forse esente dall’obbligo di pronunciarsi, di seguito,
sul ricorso incidentale
(8)
. Lo stesso accadrebbe se il ricorso principale venisse respinto
(9)
. Inoltre, qualora la Corte stabilisse che il Tribunale di primo grado ha applicato correttamente l’art. 230, quarto comma,
CE, l’ordine nel quale fosse stato portato avanti il procedimento risulterebbe irrilevante. Tuttavia, se la Corte considerasse
un errore di diritto il fatto che il Tribunale abbia riconosciuto la legittimazione del ricorrente nel procedimento di annullamento,
il ricorso di impugnazione principale sarebbe irricevibile, ragione per cui sarebbe stato inutile entrare nel merito della
controversia, con la conseguente inosservanza del principio dell’economia processuale.
D’altra parte, come ho già fatto presente nelle conclusioni relative alla causa Consiglio/Boehringer 10 –Definita con sentenza 26 febbraio 2002, cit. (v. paragrafo 31 delle conclusioni)., la legittimazione ad agire del ricorrente è una condizione di procedibilità la cui mancanza comporta l’incompetenza dell’organo
giurisdizionale a conoscere del merito della controversia 11 –Costituisce prova di tale affermazione il fatto che i soggetti legittimati ad adire gli organi giurisdizionali comunitari
sono contemplati nel Trattato (artt. 226 CE e 228 CE per il ricorso per inadempimento; art. 230 CE per il ricorso di annullamento;
art. 232 CE per il ricorso per carenza, oppure art. 236 CE per i ricorsi di dipendenti) e nello Statuto (art. 40 per l’intervento
e artt. 56 e 57 per l’impugnazione), ma non nel regolamento di procedura..
A –
Il ricorso incidentale del [OSCURATO:PERSONA] europeo
1. Argomenti delle parti
26.
[OSCURATO:PERSONA] ritiene che il ricorso di annullamento proposto dal [OSCURATO:PERSONA] national (procedimento T‑327/99) fosse irricevibile
per carenza di legittimazione ad agire, in quanto l’atto impugnato non riguardava direttamente il ricorrente. La dichiarazione
di ricevibilità del Tribunale di primo grado comporta quindi una errata interpretazione dell’art. 230, quarto comma, CE, e
una violazione del diritto comunitario ai sensi dell’art. 58 dello Statuto della Corte di giustizia.
27.
In primo luogo, il [OSCURATO:PERSONA] lamenta l’esistenza di una contraddizione tra il punto 67 ed altri brani della sentenza impugnata,
i quali indurrebbero il singolo a pensare che la valutazione del giudice di primo grado vada nella direzione opposta rispetto
alla decisione adottata, senza fornire alcuna motivazione per una siffatta inversione di rotta. La detta istituzione si basa
sul fatto che, in base alla citata sentenza, i deputati facenti parte del gruppo TDI potevano essere direttamente interessati
dalla decisione impugnata, poiché quest’ultima li aveva privati della possibilità di organizzarsi in gruppo politico ai sensi
dell’art. 29, n. 1, del regolamento. [OSCURATO:PERSONA] ritiene inaccettabile che i deputati, i quali beneficiano di uno status
particolare, e i partiti politici nazionali, che invece non ne beneficiano, possano risultare interessati in uguale misura
dagli atti del [OSCURATO:PERSONA]. Esso aggiunge poi che, se le disposizioni contenute nello statuto delle persone giuridiche condizionassero
la ricevibilità di un ricorso, allora la legittimazione ad agire di tali persone dipenderebbe, in ultima analisi, dalla loro
stessa volontà, nel qual caso le azioni in giudizio di alcune di queste persone sarebbero ammissibili mentre quelle di altre
non lo sarebbero.
28.
In secondo luogo, il [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, pur ammettendo che la decisione impugnata abbia inciso sulla situazione di alcuni
deputati, in modo tale da rendere probabilmente più difficili le condizioni di promozione delle idee e dei progetti del loro
partito di appartenenza, resta pur sempre il fatto che soltanto i deputati del [OSCURATO:PERSONA] national hanno la possibilità di dimostrare
che l’atto impugnato li riguarda direttamente, giacché il citato partito politico francese sarebbe interessato solo indirettamente.
29.
In terzo luogo, secondo il [OSCURATO:PERSONA], un atto adottato nella sfera della sua organizzazione interna, che disciplina la posizione
dei deputati, non può produrre effetti giuridici nei confronti di altri soggetti. Sebbene il [OSCURATO:PERSONA] national abbia preso parte
alle elezioni del giugno 1999, i rapporti giuridici tra i partiti che hanno partecipato alla campagna elettorale e l’assemblea
che si forma in esito alle elezioni vengono a cessare subito dopo queste ultime, come si evince dall’art. 4, n. 1, dell’Atto
relativo all’elezione dei rappresentanti nell’Assemblea a suffragio universale diretto e dall’art. 2 del regolamento
(12)
, ai sensi del quale i deputati al [OSCURATO:PERSONA] europeo esercitano liberamente il loro mandato e non possono essere vincolati
da istruzioni né ricevere mandato imperativo. Di conseguenza, ammettere che la decisione impugnata vincola il [OSCURATO:PERSONA] national
significherebbe ridurre il ruolo dei deputati a quello di meri intermediari tra il partito di appartenenza ed il [OSCURATO:PERSONA],
senza autonomia né responsabilità proprie, ignorando il loro vero status. Esso aggiunge che l’art. 191 CE, il quale mette
in rilievo l’importanza dei partiti politici nella sfera transnazionale come fattore di integrazione in seno all’Unione e
altresì come elemento che contribuisce a formare una coscienza europea e ad esprimere la volontà politica dei cittadini
(13)
, è irrilevante a tali effetti, poiché il partito politico europeo, da un lato, è tuttora privo di uno statuto costituzionale
che ne definisca i diritti e gli obblighi in ambito comunitario
(14)
e, dall’altro, per la sua stessa natura, dovrebbe accogliere componenti di diversi Stati membri, cosa che non si verifica
nel caso del [OSCURATO:PERSONA] national, organizzazione con un impianto sociale limitato alla Francia.
30.
Infine, il [OSCURATO:PERSONA] richiama le conseguenze negative che deriverebbero dalla ricevibilità del ricorso. Qualora prevalesse
l’interpretazione data dal Tribunale di primo grado, si correrebbe il rischio di incrementare il flusso di ricorsi proposti
da persone interessate solo indirettamente dalle misure di organizzazione interna del [OSCURATO:PERSONA]. A titolo di esempio, esso
cita la costituzione di partiti politici, ai quali non venissero più accordati gli stanziamenti spettanti ai gruppi, e altresì
il caso di altri partiti che, in funzione del proprio statuto, si sentirebbero coinvolti sulla base di norme specifiche del
regolamento, in particolare, dell’art. 152, che disciplina la composizione delle commissioni parlamentari, o dell’art. 168,
relativo alla costituzione e alle attribuzioni delle delegazioni interparlamentari, in cui si tiene conto di un’equa rappresentanza
degli Stati membri e delle tendenze politiche.
31.
[OSCURATO:PERSONA] national ritiene che dovrebbe essere data ai giudici comunitari la possibilità di esercitare un controllo effettivo
sugli atti del [OSCURATO:PERSONA] europeo, considerato il notevole aumento delle sue competenze, del suo potere decisionale e dei
suoi mezzi di azione.
Tale partito lamenta di essere stato direttamente colpito dalla decisione impugnata, poiché lo scioglimento del gruppo TDI
ha avuto ripercussioni non soltanto sui deputati che ne facevano parte, i quali hanno perduto la possibilità di esercitare
tutta una serie di diritti politici riservati ai membri dei gruppi parlamentari, ma anche sui partiti ai quali tali deputati
appartenevano. Esso pone in rilievo il suo interesse a far sì che i rappresentanti eletti tra le sue liste per merito della
campagna elettorale che aveva organizzato e per la quale aveva dovuto sostenere spese rilevanti, usufruiscano di facilitazioni
identiche a quelle garantite agli altri deputati, precisando al riguardo che tutti i membri del gruppo dissolto aventi cittadinanza
francese militavano tra le sue file. Quanto alle perdite economiche subite, il [OSCURATO:PERSONA] national menziona gli stanziamenti iscritti
alla voce di bilancio 3707, segnatamente, quelli attinenti alle spese amministrative e di segreteria (3707/1), nonché quelli
legati alle attività politiche dei gruppi (3707/2): mentre la dotazione annuale di ciascun deputato iscritto in un gruppo
ammonta ad EUR 36 698,28, quella assegnata ad un deputato non iscritto raggiunge solo l’importo di EUR 9 909,19.
32.
Infine, tale partito aggiunge che, se in passato la Corte di giustizia ha dichiarato ricevibile il ricorso proposto da una
formazione politica contro una decisione del [OSCURATO:PERSONA] europeo che violava il principio di uguaglianza tra i partiti durante
lo svolgimento della campagna elettorale
(15)
, allo stesso modo, essa non può, adesso, negare la legittimazione ad agire di un partito che rivendica il proprio diritto
alla parità di trattamento dopo che si siano concluse le elezioni. Gli elettori del [OSCURATO:PERSONA] national hanno il diritto di essere
rappresentati in condizioni equivalenti a quelle di cui usufruiscono i deputati appartenenti agli altri gruppi.
2. Sulla questione se la decisione impugnata riguardi il [OSCURATO:PERSONA]
33.
Ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE, qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre un ricorso «contro le decisioni
prese nei suoi confronti e contro le decisioni che, pur apparendo come un regolamento o una decisione presa nei confronti
di altre persone, la riguardano direttamente ed individualmente»
(16)
.
Secondo l’analisi esposta dal Tribunale di primo grado ai punti 28‑34 della sentenza impugnata, con la quale concordo, la
decisione controversa del [OSCURATO:PERSONA] europeo consiste nella dichiarazione di inesistenza del gruppo TDI, con effetto retroattivo,
per mancanza di conformità all’art. 29, n. 1, del regolamento. Non si discute il fatto che tale atto abbia prodotto effetti
diretti ed immediati sui deputati che, fino a quel momento, avevano creduto di far parte di un gruppo politico. Come emerge
dal punto 65 della sentenza, l’atto impugnato, ha impedito ai suddetti deputati, senza necessità di un’ulteriore misura, di
costituirsi in gruppo ai sensi dell’art 29 del regolamento, pregiudicando in tal modo le condizioni di esercizio delle loro
funzioni, ragione per cui si doveva ritenere che li riguardava direttamente.
34.
Occorre poi esaminare se il [OSCURATO:PERSONA] national, al quale appartenevano diversi membri del gruppo TDI
(17)
, possa far valere di essere stato anch’esso direttamente interessato dalla decisione impugnata.
35.
Dalla giurisprudenza della Corte di giustizia deriva che il provvedimento comunitario impugnato deve produrre direttamente
effetti sulla situazione giuridica di una persona, senza lasciare alcun potere discrezionale ai soggetti incaricati della
sua applicazione, applicazione avente carattere automatico e derivante dalla sola normativa comunitaria, senza intervento
di altre norme intermedie
(18)
.
36.
In base a tale giurisprudenza, il [OSCURATO:PERSONA] national non sembra, a prima vista, soddisfare le condizioni dettate dall’art. 230,
quarto comma, CE.
37.
Il ragionamento in base al quale il Tribunale di primo grado ha considerato, al punto 67 della sentenza, che la decisione
impugnata riguardava direttamente il [OSCURATO:PERSONA] national appare estremamente succinto e legato alle conseguenze derivanti ad ogni
singolo deputato, e non al partito, dalla dichiarazione di inesistenza del gruppo.
Secondo quanto si espone al punto 59 della sentenza, i candidati eletti tra le file di tale partito francese sono stati privati
della possibilità di organizzarsi in gruppo politico mediante il gruppo TDI, essendo stati considerati deputati non iscritti,
con la conseguenza che si sarebbero trovati ad esercitare le loro funzioni in condizioni di svantaggio. Da tale constatazione,
il Tribunale deduce, al punto 66, che la situazione creatasi incide direttamente sulle condizioni di promozione delle idee
e dei progetti del partito che i detti deputati rappresentano in seno al [OSCURATO:PERSONA] europeo e, quindi, sulle condizioni di
realizzazione dell’obiettivo statutario di tale partito a livello europeo.
38.
Concordo con l’istituzione coinvolta nel presente procedimento nel ritenere che la decisione impugnata abbia avuto eventualmente
solo ripercussioni indirette sul [OSCURATO:PERSONA] national, in quanto direttamente interessati erano i deputati, i quali essendo stati
privati dell’opportunità di difendere i progetti e le idee del partito attraverso la costituzione di un gruppo politico, a
partire dal momento in cui è stata adottata la decisione controversa sono stati costretti ad agire individualmente.
39.
Dopo averli esaminati, non ho trovato convincenti neppure gli argomenti avanzati dal [OSCURATO:PERSONA] national nel presente procedimento.
40.
In primo luogo, benché un partito politico che si presenta alle elezioni europee aspiri a che i suoi candidati, una volta
eletti, esercitino il proprio mandato in condizioni di parità con gli altri deputati
(19)
, tuttavia tale interesse non conferisce allo stesso un diritto di pretendere che i suoi rappresentanti formino un proprio
gruppo né che si integrino in uno dei gruppi che si stanno costituendo. Ciò trova conferma nello stesso regolamento: infatti,
da un lato, l’art. 29, n. 2, stabilisce che ciascun gruppo politico debba essere formato da deputati provenienti da più di
uno Stato membro (laddove il [OSCURATO:PERSONA] national è un partito di ambito esclusivamente francese); dall’altro, questa stessa disposizione,
al n. 1, consente ai deputati di organizzarsi in gruppi secondo le loro affinità politiche (durante la campagna elettorale
non si conosce ancora la composizione della nuova assemblea e pertanto non si sa se possa risultare sufficiente un certo numero
di rappresentanti provenienti da più Stati membri che condividono l’ideologia di un partito di ambito nazionale).
41.
In secondo luogo, la decisione 14 settembre 1999 non viola il principio della parità di trattamento dei deputati nell’esercizio
del loro mandato. Secondo una costante giurisprudenza di questa Corte «(...) una discriminazione consiste nell’applicazione
di norme diverse a situazioni analoghe ovvero nell’applicazione della stessa norma a situazioni diverse»
(20)
. La Corte europea dei diritti dell’uomo, seguendo gli orientamenti che si ricavano dalla prassi giurisprudenziale di un gran
numero di Stati democratici, considera che la parità venga violata qualora la differenza di trattamento relativa all’esercizio
di un diritto sancito dalla Convenzione non poggi su una giustificazione oggettiva e ragionevole
(21)
.
42.
Allorché ha stabilito la disciplina per il suo funzionamento, il [OSCURATO:PERSONA] ha deciso, nel regolamento interno, di favorire
l’organizzazione dei deputati in gruppi politici, richiedendo che essi provengano da più di uno Stato membro. La formazione
di tali gruppi diventa ancor più facile quanto più elevato è il numero degli Stati di provenienza dei deputati, tanto vero
che se essi provengono da quattro o più Stati membri è sufficiente che siano quattordici. Come unica condizione viene loro
richiesto di raggrupparsi secondo le proprie affinità ideologiche.
È evidente che i deputati cittadini di uno Stato membro che non presentano affinità politiche con gli altri membri dell’Assemblea
non si trovano nella stessa situazione dei deputati che, condividendo tali affinità, si integrano in un gruppo parlamentare,
motivo per cui non si può rivendicare un diritto alla parità di trattamento tra gli uni gli altri.
43.
In terzo luogo, le perdite economiche lamentate dal [OSCURATO:PERSONA] national riguardano, in realtà, i soli deputati, giacché i crediti
iscritti nelle summenzionate voci di bilancio non sono destinati ai partiti nei quali essi militano.
44.
Infine, il regolamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo non riconosce alcuna forma di partecipazione dei partiti politici nazionali
né alla sua organizzazione né al suo funzionamento. Una volta eletti, i rappresentanti svolgono le loro funzioni in maniera
indipendente, non essendo vincolati da istruzioni né soggetti a mandato imperativo. Il loro voto è individuale e personale.
Essi possono integrarsi in un gruppo politico, cambiare gruppo o figurare come non iscritti. Concordo con il [OSCURATO:PERSONA] nel
considerare che, in tali circostanze, la decisione impugnata ha inciso solo indirettamente sul [OSCURATO:PERSONA] national, attraverso
le ripercussioni che indiscutibilmente ha avuto nei confronti dei candidati eletti di quest’ultimo.
45.
Dalle precedenti considerazioni si deduce che il [OSCURATO:PERSONA] national soddisfaceva i requisiti di legittimazione ad agire indicati
all’art. 230, quarto comma, CE, in quanto non era direttamente interessato dalla decisione controversa.
Per tale ragione, il Tribunale di primo grado è incorso in un errore di diritto allorché, al punto 67 della sentenza 2 ottobre
2001, ha considerato che la detta decisione riguardasse direttamente il ricorrente.
46.
Occorre pertanto accogliere il ricorso incidentale del [OSCURATO:PERSONA] europeo e annullare la sentenza di primo grado nella parte
in cui dichiara la ricevibilità del ricorso di annullamento proposto dal [OSCURATO:PERSONA] national contro la decisione 14 settembre 1999.
47.
La seconda frase dell’art. 61 dello Statuto consente alla Corte di giustizia, quando annulla la sentenza del Tribunale di
primo grado, di statuire definitivamente sulla controversia, qualora lo stato degli atti lo consenta, oppure, in caso contrario,
di rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest’ultimo. Uno dei casi in cui si può applicare la possibilità
offerta da tale disposizione è quello dell’errore in iudicando, sempreché l’esposizione dei fatti sia completa e sufficiente
per il giudizio definitivo e non occorra assumere alcuna prova. Così sembra doversi intendere la giurisprudenza della Corte,
sebbene, di solito, essa non esprima i motivi per cui ritiene che lo stato dei fatti le consenta di risolvere la controversia
(22)
.
Appare opportuno che la Corte si pronunci sul merito quando risulti dagli atti che la controversia è in condizione di essere
decisa 23 –V. Héron, J., Droit judiciaire privé, Ed. Montchrétien, Parigi, 1991, a pag. 517; Vincent, J. e Guinchard, S., Procédure
civile, Ed. Dalloz, Parigi, 1994, a pag. 922., in linea con la configurazione che il legislatore comunitario ha voluto dare a tale istituzione, come una moderna corte
di cassazione, dotata di ampi poteri per emanare una sentenza di annullamento, qualora lo ritenga opportuno 24 –Nieva, Fenoll, J., El recurso de casación ante el Tribunal de Justicia de las [OSCURATO:PERSONA], Ed. Bosch, Barcellona,
1998, a pag. 430..
48.
Nel presente caso è indubbio che la questione sottoposta alla Corte di giustizia rivesta natura puramente giuridica. Pertanto,
occorre applicare tale regola e dichiarare l’irricevibilità del ricorso di annullamento proposto dal [OSCURATO:PERSONA] national per carenza
di legittimazione ad agire da parte di quest’ultimo.
B –
Il ricorso principale
49.
Dato che non era legittimato a proporre ricorso in primo grado, il [OSCURATO:PERSONA] national non era neppure legittimato a proporre impugnazione
contro la sentenza di primo grado. Di conseguenza, si deve concludere che il ricorso presentato dal ricorrente nel procedimento
di impugnazione è irricevibile.
V –
Sulle spese
50.
Conformemente all’art. 122 del regolamento di procedura, quando il ricorso è accolto e la controversia viene definita dalla
Corte, quest’ultima statuisce sulle spese.
51.
Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la cui applicabilità è estesa al procedimento di impugnazione in
forza dell’art. 118, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
Poiché il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] national è irricevibile ed il [OSCURATO:PERSONA] ne ha fatto domanda, il primo deve essere condannato
alle spese. Con riguardo al procedimento relativo alla domanda di provvedimenti provvisori, definito con ordinanza del Presidente
della Corte 21 febbraio 2002, le cui spese sono state riservate in attesa della definizione del procedimento principale, il
[OSCURATO:PERSONA] national deve sopportare le proprie spese, nonché la metà delle spese sostenute dal [OSCURATO:PERSONA] europeo.
VI –
[OSCURATO:PERSONA] conseguenza delle precedenti considerazioni, propongo alla Corte di giustizia quanto segue:
1)
Annullare, sulla base del ricorso incidentale proposto dal [OSCURATO:PERSONA] europeo, la sentenza del Tribunale di primo grado 2
ottobre 2001, nelle cause T‑222/99, T‑327/99 e T‑329/99, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] europeo, in quanto è stata dichiarata la
ricevibilità del ricorso di annullamento proposto dal [OSCURATO:PERSONA] national contro la decisione 14 settembre 1999, che aveva disposto
lo scioglimento del gruppo tecnico dei deputati indipendenti (TDI) con effetto retroattivo.
2)
Dichiarare l’irricevibilità del ricorso di annullamento proposto dal [OSCURATO:PERSONA] national.
3)
Dichiarare irricevibile il ricorso principale d’impugnazione proposto dal [OSCURATO:PERSONA].
4)
Condannare il [OSCURATO:PERSONA] national a sopportare le spese di causa, tra le quali deve venire inclusa la metà delle spese sostenute
dal [OSCURATO:PERSONA] per il procedimento sommario.
1
–
Lingua originale: lo spagnolo.
2
–
GU 1999, L 202, pag. 1.
3
–
GU C 301, pag. 1.
4
–
Dobbiamo sperare che situazioni simili a questa non si ripetano, alla luce della nuova interpretazione dell’art. 29, n. 1,
del regolamento del [OSCURATO:PERSONA] che compare nella quindicesima edizione di questo testo, del febbraio 2003 (GU L 61, pag. 1).
5
–
I motivi dedotti dal [OSCURATO:PERSONA] national a sostegno dell’impugnazione coincidono, per la maggior parte, con quelli dedotti dal
sig. [OSCURATO:PERSONA]. All’udienza, il difensore del suddetto partito politico ha ammesso di essere a conoscenza del contenuto della
citata ordinanza ed ha pertanto rinunciato a presentare osservazioni relative ai detti motivi.
6
–
In risposta alla mia domanda formulata, in proposito, all’udienza, l’agente del [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato che il servizio giuridico
di questa istituzione non aveva la certezza di poter impugnare, contestando la ricevibilità di un ricorso, la sentenza del
Tribunale di primo grado che aveva respinto tale ricorso nel merito. Esso aveva pertanto deciso di approfittare dell’impugnazione
proposta dal [OSCURATO:PERSONA] national per presentare un ricorso incidentale. Tuttavia, vi sono stati casi in cui è stato chiesto alla
Corte l’annullamento parziale di una pronuncia che aveva riconosciuto, esplicitamente o tacitamente, la legittimazione attiva
di una delle parti nel procedimento in primo grado, anche quando il ricorrente non aveva preso parte alla lite o il dispositivo
della sentenza gli dava ragione. Come esempi posso citare, rispettivamente, le sentenze 21 gennaio 1999, causa C‑73/97 P,
Francia/Comafrica e a. (Racc. pag. I‑185) e 26 febbraio 2002, causa C‑23/00 P, Consiglio/Boehringer e a. (Racc. pag. I‑1873).
7
–
Il panorama negli Stati membri si presenta variegato, poiché non tutti gli ordinamenti riconoscono alle parti di una lite
la possibilità elargita dall’art. 117, n. 2, del regolamento di procedura. Così, in Austria non si riconosce a chi non abbia
impugnato una sentenza entro il termine stabilito la possibilità di presentare un ricorso incidentale nell’ambito del ricorso
proposto da un’altra parte, e in Grecia, dove è ammesso solo l’appello incidentale, non si possono sostenere pretese diverse
da quelle dell’appellante. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], è previsto unicamente il ricorso incidentale in sede di
appello. In ambito penale, la [OSCURATO:PERSONA] non ammette il ricorso incidentale per nessun tipo di ricorso, mentre in Francia è
escluso il ricorso incidentale all’impugnazione.
8
–
Il grado di autonomia di un ricorso incidentale rispetto al procedimento principale varia negli ordinamenti giuridici dei
vari Stati membri. [OSCURATO:PERSONA], nel [OSCURATO:PERSONA] e in Danimarca, il ricorso incidentale è in ogni caso oggetto di esame da parte
del giudice, indipendentemente dall’esito del ricorso principale. Lo stesso accade in [OSCURATO:PERSONA], con riguardo all’appello incidentale
nel diritto civile ed amministrativo. [OSCURATO:PERSONA] e nei [OSCURATO:PERSONA] solo l’irricevibilità del ricorso principale che risulti
nullo o tardivo comporta l’irricevibilità del ricorso incidentale. In Italia ed in Francia esiste una distinzione tra il ricorso
incidentale proposto entro il termine previsto per la presentazione di un ricorso – che può convertirsi in procedimento principale,
qualora il ricorso venga dichiarato irricevibile –, e il ricorso che viene presentato in via incidentale dopo la scadenza
del detto termine, che segue necessariamente la sorte del ricorso principale. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],
il ricorso incidentale è totalmente privo di autonomia, e, se il ricorso principale viene dichiarato irricevibile, il giudice
non potrà pronunciarsi sulla pretesa sostenuta in via incidentale.
9
–
Nella quasi totalità dei sistemi giuridici degli Stati membri, anche qualora il ricorso principale venga respinto, il ricorso
incidentale è oggetto di esame da parte del giudice. Alcuni sistemi, tuttavia, distinguono i casi in cui l’infondatezza è
manifesta. Così, in [OSCURATO:PERSONA], quando un appello di diritto civile viene respinto con ordinanza perché manifestamente infondato,
il ricorso incidentale viene a cadere, salvo il caso in cui la controversia rivesta un’importanza fondamentale, o l’evoluzione
del diritto o l’uniformità della giurisprudenza richiedano una pronuncia nel merito. [OSCURATO:PERSONA], se il giudice non procede
ad esaminare l’appello nel merito, la stessa sorte tocca al ricorso incidentale. Qualcosa di simile accade in [OSCURATO:PERSONA],
in materia civile, laddove, qualora un giudice consideri un ricorso manifestamente infondato in esito ad un semplice esame
preliminare, egli non procederà neppure a conoscere del ricorso incidentale.
10
–
Definita con sentenza 26 febbraio 2002, cit. (v. paragrafo 31 delle conclusioni).
11
–
Costituisce prova di tale affermazione il fatto che i soggetti legittimati ad adire gli organi giurisdizionali comunitari
sono contemplati nel Trattato (artt. 226 CE e 228 CE per il ricorso per inadempimento; art. 230 CE per il ricorso di annullamento;
art. 232 CE per il ricorso per carenza, oppure art. 236 CE per i ricorsi di dipendenti) e nello Statuto (art. 40 per l’intervento
e artt. 56 e 57 per l’impugnazione), ma non nel regolamento di procedura.
12
–
Quindicesima edizione, attualmente in vigore, citata supra.
13
–
V. art. 45, n. 4, del Progetto di trattato che istituisce una Costituzione per l’[OSCURATO:PERSONA], il quale, tralasciando l’importanza
dei partiti politici di livello europeo come fattore di integrazione, riconosce il contributo di questi ultimi alla formazione
di una coscienza politica europea e ad esprimere la volontà dei cittadini dell’Unione.
14
–
Tale affermazione non è più attuale dal momento che è stato emanato il regolamento (CE) del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio
4 novembre 2003, n. 2004, relativo allo statuto e al finanziamento di partiti politici a livello europeo (GU L 297, pag. 1).
15
–
Sentenza 23 aprile 1986, causa 294/83, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 1339).
16
–
Mi preme porre in rilievo il lodevole tentativo effettuato dall’avvocato generale Jacobs nelle conclusioni presentate il 21
marzo 2002 nella sentenza 25 luglio 2202, causa C‑50/00 P, Unión de pequeños agricultores/Consiglio (Racc. pag. I‑6677), per
invitare la Corte di giustizia a ridefinire il concetto di persona individualmente interessata da un atto. Egli ha sostenuto
in modo piuttosto convincente, che l’art. 230, quarto comma, CE, deve essere interpretato conformemente al principio della
tutela giurisdizionale effettiva. A suo parere, non vi è nessun motivo per dover interpretare il concetto di persona individualmente
interessata nel senso che un singolo che intenda impugnare un atto di portata generale debba distinguersi da qualunque altro
interessato dal detto atto in modo analogo ad un destinatario ed ha proposto di ammettere che un soggetto si trovi in tale
situazione, qualora, in ragione delle circostanze di fatto a lui peculiari, tale atto possa pregiudicare in modo sostanziale
i suoi interessi. La reazione della Corte di giustizia non si è fatta attendere. Nella sentenza pronunciata appena quattro
mesi più tardi, pur riconoscendo che tale requisito deve essere applicato alla luce del principio della tutela giurisdizionale
effettiva, e tenendo conto delle circostanze che permettono di identificare il ricorrente, la Corte ha tuttavia considerato
che tale interpretazione non può comportare che venga ignorata la condizione posta dal Trattato, senza travalicare le competenze
attribuite al giudice comunitario, spettando agli Stati membri, a norma dell’art 48 TUE, modificare il sistema vigente. Il
Tribunale di primo grado ha contribuito a tale tentativo con la sentenza 3 maggio 2002, causa T‑177/01, Jégo‑Quéré e Cie SA
(Racc. pag. II‑2365). In tale pronuncia, pur avendo constatato che il ricorrente non era direttamente interessato secondo
i criteri stabiliti dalla giurisprudenza, il Tribunale ha tuttavia ammesso che quest’ultimo fosse legittimato ad impugnare
un regolamento della Commissione avente portata generale, per non privarlo del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva,
facendo in tal modo propria la definizione proposta dall’avvocato generale. Tale sentenza è stata impugnata dalla Commissione
ed il procedimento è tuttora pendente.
17
–
Cinque dei dieci deputati francesi che figurano attualmente come non iscritti appartengono al [OSCURATO:PERSONA] national. V., in proposito,
il sito http://www.europarl.eu.int.
18
–
V. sentenze 13 maggio 1971, cause riunite 41/70‑44/70, [OSCURATO:PERSONA] e a./Commissione (Racc. pag. 411, punti
23‑29); 6 marzo 1979, causa 92/78, Simmenthal/Commissione (Racc. pag. 777, punti 25 e 26); 29 marzo 1979, causa 113/77, NTN
[OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (Racc. pag. 1185, punti 11 e 12) e causa 118/77, ISO/Consiglio (Racc. pag. 1277, punto 26), causa 119/77,
[OSCURATO:PERSONA]/Consiglio e Commissione (Racc. pag. 1303, punto 14); causa 120/77, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio e Commissione (Racc.
pag. 1337, punto 25); causa 121/77, [OSCURATO:PERSONA] e a./Consiglio (Racc. pag. 1363, punto 11); 11 luglio 1985, cause riunite
87/77, 130/77, 22/83, 9/84, 10/84, Salerno e a./Commissione e Consiglio (Racc. pag. 2523, punto 31); 17 marzo 1987, causa
333/85, Mannesmann‑Röhrenwerke/Consiglio (Racc. pag. 1381, punto 14); 14 gennaio 1988, causa 55/86, Arposol/Consiglio (Racc.
pag. 13, punti 11‑13); 26 aprile 1988, causa 207/86, Apesco/Commissione (Racc. pag. 2151, punto 12); 26 giugno 1990, causa
C‑152/88, Sofrimport/Commissione (Racc. pag. I‑2477, punto 9), e 5 maggio 1998, causa C‑404/96, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione
(Racc, pag. I‑2435, punto 41).
19
–
[OSCURATO:PERSONA] ha tratto alcune conseguenze dal punto 157 della sentenza impugnata, in cui il Tribunale di primo grado lo ha
invitato ad esaminare se le disparità di trattamento tra i deputati siano tutte necessarie e oggettivamente giustificate,
e quindi lo ha esortato a rimediare alle disparità che non soddisfino tali esigenze. Per esempio, la decisione dell’Ufficio
di Presidenza 2 luglio 2003 ha modificato il regolamento interno relativo all’utilizzo dei crediti imputati alla voce di bilancio
3701, destinati a coprire le spese amministrative e di funzionamento dei gruppi politici e di segreteria dei membri non iscritti,
nonché le spese legate alle attività politiche e di informazione realizzate dai gruppi politici e dai deputati non iscritti.
Tale decisione è attualmente oggetto di impugnazione nel procedimento T‑357/03, Gollnisch/[OSCURATO:PERSONA].
20
–
Sentenze 14 febbraio 1995, causa C‑279/93, Schumacker (Racc. pag. I‑225, punto 30); 27 giugno 1996, causa C‑107/94, Asscher
(Racc. pag. I‑3089, punto 40); 22 ottobre 1998, cause riunite C‑9/97 e C‑118/97, Jokela e Pitkäranta (Racc. pag. I‑6267, punto
45), e 14 settembre 1999, causa C‑391/97, Gschwind (Racc. pag. I‑5451, punto 21).
21
–
Sentenza 23 luglio 1968, [OSCURATO:PERSONA] linguistica belga, Serie A n. 6, parte I, lett. B, punto 10.
22
–
Di regola, essa si limita ad affermare, laconicamente, che così si verifica nel caso di specie. Sentenza 5 ottobre 2000, cause
riunite C‑432/98 P e C‑433/98 P, Consiglio/Chvatal e a. (Racc. pag. I‑8535, punto 37), e 9 gennaio 2003, causa C‑76/00 P,
Petrotub e Repubblica/Consiglio (Racc. pag. I‑79, punto 93).
23
–
V. Héron, J.,
Droit judiciaire privé
, Ed. Montchrétien, Parigi, 1991, a pag. 517; Vincent, J. e Guinchard, S.,
Procédure civile
, Ed. Dalloz, Parigi, 1994, a pag. 922.
24
–
Nieva, Fenoll, J.,
El recurso de casación ante el Tribunal de Justicia de las [OSCURATO:PERSONA]
, Ed. Bosch, Barcellona, 1998, a pag. 430.