CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 00146/2024
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21793/2018 R.G. proposto da -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliata in Roma, via Sabotino n. 12 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , rappresenta ta e difensa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la s entenza n. 1 912 /201 7 , depositata il 29 . 12 . 201 7 della Corte d’Appello di Catanzaro;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20.12.2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorrenteconvenne in giudizio la Regione [OSCURATO:SOCIETA] per chiederne la condanna al pagamento della «indennità aggiuntiva» (c.d. «beneficio con riferimento alla pensione») asseritamente dovutagli in forza del «contratto di risoluzione consensuale» del rapporto di lavoro a tempo indeterminato stipulato il 24.8.2005 ai sensi dell’art. 7della legge regionale n. 8 del 2005, che aveva previsto un incentivo all’esodo per i l personale dipendente della Regionee dei suoi enti strumentali. [OSCURATO:PERSONA] resistette alla domanda eccependo l’inadempimento, da parte del ricorrente, del «divieto assoluto di instaurare rapporti professionali, a qualunque titolo, con la Regione e con gli Enti strumentali da essa dipendenti per i cinque annisuccessivi alla cessazione del servizio», stabilito da l comma 8 del citato art. 7 della legge regionale n. 8 del 2005 e ribadito espressamente anche nel «contratto di risoluzione consensuale». Era infatti accaduto che il ricorrente, all’indomani della risoluzione del rapporto con la Regione era stato assunto, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, da [OSCURATO:SOCIETA]., società a partecipazione maggioritaria della stessa Regione [OSCURATO:SOCIETA], costituita per gestire gli acquedotti e le risorse idriche nel territorio regionale. Il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del lavoro, accolse la domanda del lavoratore, sulla base del convincimento che [OSCURATO:SOCIETA]. non fosse classificabile come ente strumentale della Regione [OSCURATO:SOCIETA] e che, quindi, non fosse stato violato il divieto di cui all’art. 7, comma 8, della citata legge regionale.[OSCURATO:PERSONA] si rivolse allora alla Corte di Appello di Catanzaro, la quale, in totale riforma della sentenza di primo grado, respinse la domanda del lavoratore e lo condannò alla restituzione dell’importo capitale di € 45.904,82, oltre accessori, ricevuto in forza della esecutività provvisoria della sentenza riformata. Contro la sentenza della Corte d’Appello il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione articolato in sett e motivi. [OSCURATO:PERSONA] si è difesa con controricorso . Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte per chiedere il rigetto del ricorso. Il ricorrente hainfine depositato memoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla data fissata per la camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo sidenuncia, con riferimento all’art. 360, comma 1, n° 4, c.p.c.e « in relazione all’art. 115 c.p.c. » , la nullità della sentenza e del procedimento», sul presupposto chela decisione della controversia sia st ata pronunciata « sulla scorta dello statuto della [OSCURATO:SOCIETA], non allegato dalle parti agli atti di causa». 2. Il secondo motivo è così rubricato: « art. 360, n. 3, c.p.c. - violazione e falsa applicazione de ll’ art. 7 L.R. n. 8 del 2005- La “nozione di ente strumentale” contemplata nell’art. 7 L.R. n. 8 del 2005». 3. Il terzo motivo denuncia, con riferimento all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c., «violazione degli art t . 421 e 437 c.p.c. – Inesistenza di motivazione », per la « mancata ammissione, senza alcun motivo, delle richieste istruttorie formulate dal [ricorrente] con la comparsa di costituzione in grado d’appello».4.Il quarto motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., «violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. , violazione dell’art. 1460 c.c.», supponendo «l’irrilevanza della qualificazione quale ente strumentale della [OSCURATO:SOCIETA] per insussistenza di alcuna corrispettività tra le prestazioni». 5. Il quinto motivo, anch’esso proposto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., denuncia «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1460 c.c.», evidenziando «l a mancata richiesta di risoluzione del contratto da parte della Regione [OSCURATO:SOCIETA]». 6. Il sesto motivodenuncia, questa volta con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., «l’omesso esame dei documenti prodotti dal [ricorrente] in grado d’appello provenienti dalla Regione [OSCURATO:SOCIETA] ed attestanti la mancata ricomprensione della [OSCURATO:SOCIETA] fra gli enti strumentali o vigilati». 7. Infine, il settimo motivo censura il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., di nuovo per la «violazione e falsa applicazione dell’art. 7 L.R. n. 8 del 2005», sempre con riguardo alla «“nozione di ente strumentale” contemplata nell’art. 7 L.R. n. 8 del 2005». 8. Il ricorso è infondato, intendendosi qui dare continuità –con le dovute integrazioni di motivazion e , per dare compiuta risposta agli argomenti spesi nel ricorso – all’orientamento già espresso in due precedenti riguardanti la medesima vicenda degli incentivi all’esodo pretesi dai dipendenti della Regione [OSCURATO:SOCIETA] che vennero assunti dalla partecipata [OSCURATO:SOCIETA]. subito dopo avere concluso il «contratto di risoluzione consensuale» del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 7 della legge regionale n. 8 del 2005 (Cass. nn. 14322/2016 e 14147/2018).8. I sette motivi di ricorso possono essere divisi in due gruppi. I motivi 1, 2, 3, 6 e 7 sono volti a contestare la qualificazione di [OSCURATO:SOCIETA]. come ente strumentale della Regione [OSCURATO:SOCIETA], qualificazione che ha indotto la Corte d’Appello a ritenere violato, da parte del ricorrente,il « divieto assoluto di instaurare rapporti professionali, aqualunque titolo, con la Regione e con gli Enti strumentali da essa dipendenti per i cinque annisuccessivi alla cessazione del servizio». 8.1. Il primo motivo paventa l’utilizzazione al fin e di decidere, da parte della Corte territoriale, di materiale probatorio non introdotto nel processo dalle parti, con riguardo allo statuto della società [OSCURATO:SOCIETA]. Il motivo è infondato, perché la sentenza impugnatanon menzionalo statuto della società, ma si limita a richiamare un proprio precedente sulla medesima vicenda a conforto del la ribadita valutazione sulla natura di ente strumentale di [OSCURATO:SOCIETA]. Si potrebbe in astratto discutere sulla qualità d i una motivazione incentr ata sul richiamo di un proprio precedente (ma, a tutto concedere, in termini di insufficienza e non certo di assenza della motivazione, con quel che ne consegueai fini de lla inammissibilità del ricorso per cassazione ai sensi del novellato art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.: v. Cass. S.U. n. 8053/2014) , ma certo non può desumersi dal semplice richiamo di un precedente l’implicito e indirett o utilizz o d el materiale probatorioacquisito in quel diverso processo . Tanto più che la valutazione sulla natura di ente strumentale della Regione [OSCURATO:SOCIETA]., come si vedrà poco oltre,dipende essenzialmente dal vaglio di fatti del tutto pacifici, anche nel presente processo, o comunque notori , da confrontare con il contenuto di disposizioni normative.Non sussiste, pertanto, la denunciata violazione dell’art.115 c.p.c. 8.2.Il secondo e il settimo motivo devono essere valutati congiuntamente, in quanto entrambi volti a censurare l’asserita violazione dell’art. 7 della legge regionale n. 8 del 2005, laddove la sentenza impugnata ha interpretato la nozione di «ente strumentale»rilevante ai fini del «divieto assoluto» imposto al ricorrente di instaurare qualsiasi rapporto professionale con quegli enti. Su talefondamentale aspetto i citati precedenti di questa Corte non sono utili, in quanto la relativa questione è stata in entrambi i casi dichiarata inammissibile per mancanza di sufficiente specificità del motivo di impugnazione. È quindi proprio questa l’occasione per affermare che, come ritenuto correttamente dalla Corte d’Appello di Catanzaro, [OSCURATO:SOCIETA]. deve essere qualificata «ente strumentale» della Regione [OSCURATO:SOCIETA], ai sensi e per gli effetti di cui al citato art. 7. Innanzitutto, in senso contrario, non possono essere considerate decisive né la forma privatistica dell’ente (società per azioni), né la partecipazione non totalitaria –ma comunque maggioritaria −della Regione al capitale della società . I nfatti, i l concetto di «ente strumentale»della Regione ( o degli altri enti locali) non esclude che la forma dell’ente possa essere quella privatistica delle società di capitali ; inoltre, piuttosto che la partecipazione totalitaria al capitale, è rilevante il dato normativo che la partecipazione deveessere necessariamente a maggioranza assoluta (come accade nella specie) , il che vuol dire che alla Regione viene garantito il pieno (e inalienabile) governo della società , potendo essa esprimere gli organi di amministrazione e di controllo già sulla base delle comuni norme di diritto societario, senza nemmeno bisogno di una disciplina ad hocche attribuisca al socio pubblico poteri speciali. Ma ancor più importante è il dato, assolutamente pacifico e risultante da norme di diritto, relativo aicompiti affidati dalla a [OSCURATO:SOCIETA]dalla Giunta regionale che , in forza di legge, la costituì e ne approvò lo statuto(v. art. 40, comma 1, della legge regionale [OSCURATO:SOCIETA] n. 10 del 1997). La società è sorta per «garantire su tutto il territorio regionale un equilibrio del bilancio idrico e la priorità negli usi»,per gestire «tutte le opere idriche … di captazione, accumulo, potabilizzazione ed adduzione,trasferite alla Regione ai sensi dell’art. 6 della legge 2 maggio 1976, n. 183, … nonché le ulteriori opere idriche di integrazione e completamento coerenti con laprogrammazione avviata dall’ex Casmez » e per realizzare e gestire le « ulteriori opere idriche di integrazione e le necessarie riconversioni»(artt. 40, comma 2, e 38 , comma 1, lett. b , della legge regionale [OSCURATO:SOCIETA] n. 10 del 1997). Si tratta, all’evidenza,di un servizio pubblic o essenziale e da svolgere in regime di monopolio, non certo sul libero mercato e in concorrenza con le imprese commerciali.Per lo svolgimento di tale servizio, una legge speciale ha previsto la costituzione di un apposito soggetto di diritto che, al di là della forma privatistica, rimane strettamente e necessariamente vincolato al suo rapporto con la pubblica amministrazione. Per delineare i connotati degli «enti strumentali» , nell’ambito dellalegislazione nazionale, utili indicazioni possono essere tratte dal d.lgs.n. 118 del 2011 («Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42»), che infatti è invocato anche da parte ricorrente, quantunque entrato in vigore successivamente alla legge regionale la cui interpretazione rileva nel presente processo. Ebbene, l’art. 11-ter d el d.lgs. n. 118 del 2011 (Enti strumentali), nel dare la definizione degli enti strumentali delle regioni e degli enti locali, distingue gli «enti strumentali controllati» dagli «enti strumentali partecipati», stabilendo che puòessere «ente strumentale controllato di una regione o di un ente localel’azienda o l’ente, pubblico o privato nei cui confronti la regione o l’ente locale ha una delle condizioni»ivi previste, la prima delle quali è «il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell’ente o nell’azienda», mentre «si definisce ente strumentale partecipato da una regione o da un ente locale di cui all’art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l’azienda o l’ente, pubblico o privato, nel quale la regione o l’ente locale ha una partecipazione», anche se in assenza delle condizioni previste per gli enti strumentali controllati. C on ciò resta escluso sia che abbia rilevanza la forma privatistica di società per azioni di [OSCURATO:SOCIETA]., potendo essere ente strumentale anche un ente privato, sia che costituiscaun impedimento al riconoscimento di [OSCURATO:SOCIETA]. quale ente strumentale il fatto che la Regione [OSCURATO:SOCIETA] non aveva, all’epoca dei fatti, una partecipazione totalitaria nella società, avendo comunque la maggioranza assoluta del capitale (e dovendola mantenere per espressa previsione di legge). Addirittura, nel caso dell’ «ente strumentale partecipato»,il rapporto di strumentalità con l’ente pubblico si può ravvisare anche per entiprivati in cui la parte cipazione della pubblica amministrazione non è nemmeno maggioritaria (comma 2). Non ha quindi alcuna sostanza l’affermazione di parte ricorrente secondo cui «[OSCURATO:SOCIETA] non è ente strumentale, ma società mista» (pag. 32 del ricorso), perché una cosa non esclude l’altra: una società mista può ben essere un ente strumentale. Piuttosto è decisivo che l’«ente strumentale» sia deputato all’esercizio di un servizio pubblic o rientrante nelle ampie tipologie menzionat e nel successivo comma 3 dell’art. 11 - ter , tra i qualii « servizi istituzionali, generali e di gestione » e quelli relativi a « sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente».La realizzazione e la gestione delle opere e delle risorse idriche di un certo ambito territoriale costituiscono appunto un servizi o pubblic o essenzial e , la cui gestione, secondo principi di efficienza ed economicità, deve essere svolta, o quantomeno direttamente controllata, d agli enti pubblici o dai loro enti strumentali (v. gli artt. 141e ss. del d.lgs. n. 152 del 2006, e, prima di allora, la legge n. 36 del 1994, contenente «Disposizioni in materia di risorse idriche»). La legislazione nazionale in materia di contabilità delle regioni e degli enti locali fornisce dunque una definizione di «enti strumentali» ampia e perfettamente coerente con l’ipotesi che in tale categoria debba rientr are anche [OSCURATO:SOCIETA]., società costituita per legge dalla Regione [OSCURATO:SOCIETA] per lo svolgimento di un servizio pubblico essenziale e di cui la Regione devedetenere la maggioranza del capitale. È tuttavia il caso di aggiungere che, ai sensi del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, anche le «società controllate» (art. 11-quater) e le «società partecipate» (art. 11- quinquies), a prescindere che siano o meno «enti strumentali» (ai sensi dell’art. 11-ter),vanno inserite nel bilancio consolidato dell’ente pubblico (art. 11-bis), il che significa che anche le loro vicende patrimoniali ed economiche sono rilevanti ai fini della corretta rappresentazione contabile della situazione della finanza pubblica. Ma, allora, poiché non è in discussione che la ratio legis dello stretto collegamento posto dalla norma di legge regionale tra l’ incentivo all’esodo e il divieto di instaurare rapporti professionali con gli enti strumentali della Regione [OSCURATO:SOCIETA] (e non solo con la Regione stessa) è l’intento di evitare che il costo del personale dipendente – nonostante la risoluzione del rapporto di pubblico impiego e il pagamento degli onerosi incentivi – continui indirettamente a gravare sulla spesa pubblica (allargata alla partecipazione e alla gestione di tali enti), ne consegue che la nozione di «ente strumentale» utilizzata nella legge regionale deve essereintesa in conformità con quella delineata ai fini della rilevanza dell’ente nell’ambito della contabilità della Regione. In definitiva, la legge della Regione [OSCURATO:SOCIETA] n. 8 del 2005, laddove usa la nozione di «ente strumentale», deve essere interpretata in modo perlomeno coerente co n la nozione desumibile dalla legislazione nazionale, eventualmente in senso più ampio, ma non certo in senso più restrittivo, come pretenderebbe parte ricorrente, in stridente contrasto con il fine (risparmio di spesa pubblica) che il legislatore regionale si era prefisso. 8.3 Anche il terzo e il sesto motivo possono essere esaminati congiuntamente, riguardando entrambi pretesi vizi nella gestionedel materiale probatorio che secondo il ricorrente sarebbe servito a dimostrare che [OSCURATO:SOCIETA]. non è un ente strumentale della Regione [OSCURATO:SOCIETA]. I motivi sono inammissibili. Il terzo motivo lamenta la mancata ammissione di un ordine di esibizione «della documentazione comprovante l’estensione ai dipendentidella società mista dei benefici di cui alla legge n. 7 L.R. n. 8 del 2005». Anche a prescindere dalla discrezionalità del giudice di merito nell’ammettere o meno un mezzo di prova come l’ordine di esibizione (v. Cass. n. 31251/2021), in questo caso la richiesta aveva ad oggetto un mezzo di prova doppiamente inammissibile, sia perché generico («documentazione»), sia perché riferitoa un fatto non decisivo e di cui la parte richiedente la prova intendevanon affermare, ma al contrario negare, l’esistenza ( l’estensione degli incentivi all’esodo anche ai dipendenti di [OSCURATO:SOCIETA].). Il sesto motivo lamenta la mancata valorizzazione, come prova, della documentata assenzadi [OSCURATO:SOCIETA]. in un elenco di enti strumentali rinvenibile sul sito internet della Regione [OSCURATO:SOCIETA]. E, fermo restando che il giudice, nel motivare la sentenzasul fatto non ha bisogno di menzionare e vagliare tutti i mezzi di prova disponibili ( ex multis , Cass. n. 16056/2016 ), per il vizio di omesso esame si può denunciare il mancato esame un fatto decisivo, non la mancata valutazione (ovverosia l’implicita svalutazione) di una prova, in questo caso, documentale (ex multis, Cass. n. 396072018 ). Ad ogni modo , davvero non si capisce quale potrebbe essere la rilevanza di quella prova , una volta ribadito che l’attribuzione a [OSCURATO:SOCIETA]. della qualifica di ente strumentale consiste in una valutazione giuridica e non nell’accertamento di un fatto , mentre la richiesta valorizzazione del documento sembrerebbe sottintendere l’intenzione di attribuire, in modo del tutto improprio,al citato elenco, in quanto contenuto sul sito internet della Regione, una sorta di valore confessoriodella natura non strumentale di [OSCURATO:SOCIETA]. 9. Il quarto e il quinto motivo pongono una diversa questione. Secondo il ricorrente, anche ammettendo che egli avesseviolato il divieto di instaurare un rapporto di lavoro con un ente strumentale della Regione, quest’ultima non av rebbe potuto eccepire l’inadempimento di quell’obbligo per negare il pagamento dell’indennità aggiuntiva, in quanto non ci sarebbe un rapporto sinallagmatico tra le due obbligazion i e, in ogni caso, l’eccezione di inadempimento non potrebbe mai comportare un definitivo rifiuto di adempiere, ma soltanto un rifiuto temporaneo e strumentale a d una domanda di adempimento o di risoluzione che, nel caso di specie, la Regione non ha proposto. 9.1. Anche questi motivi sono infondati. 9.1.1. Infatti, da un lato, si deve ribadire quanto già affermato nella citata sentenza n. 14322/2016, ovverosia che «L’apprezzamento della sussistenza nella fattispecie di un inadempimento suscettibile di legittimare il rifiuto della controprestazione attiene ad una non sindacabile valutazione di fatto, alla quale la sentenza ha fornito una sufficiente e logica motivazione, coerente con la ratio della norma che prevedeva l’erogazione dell’incentivo all’esodo». Dall’altro lato, si deve aggiungere che,con l’instaurazione del rapporto con [OSCURATO:SOCIETA]., il lavoratore non si è soltanto reso inadempiente all’obbligazione negativa esplicitamente indicata nel contratto di risoluzione consensuale, ma, prima ancora, ha violato un preciso obbligo di legge, posto che l’art. 7, comma 8, della legge regionale n. 8 del 2005 sancisce che «Ai soggetti che si sono avvalsi delbeneficio di cui al presente articolo è fatto divieto assoluto di instaurare rapporti professionali, a qualunque titolo, con la Regione e con gli Enti strumentali da essa dipendenti per i cinque annisuccessivi alla cessazione del servizio». È proprio il ricorrente a rilevare che, nel contratto di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, il divieto di instaurare rapporti con la Regione o con i suoi enti strumentali è formulato nei termini di una mera presa d’atto e non di una volontà di assumere un’obbligazione («… dichiara altresì di essere a conoscenza che non potrà instaurare con l’[OSCURATO:PERSONA] e con gli Enti strumentali da essa dipendenti, incarichi professionali a qualunque titolo …»). Ma tale formula, lungi dall’escludere una stretta relazione tra il diritto all’indennità aggiuntiva e il divieto di instaurare rapporti, sottolinea che quest’ultimo origina dalla stessa legge, prima ancora di essere sancito e ribadito nel contratto. In altri termini, al divieto posto a carico del lavoratore corrisponde, in capo alla Regione, tanto il diritto contrattuale di rifiutare il pagamento dell’indennità, opponendo l’eccezione di inadempimento, quanto un obbligo legale di non versare al lavoratore un incentivo che verrebbe percepito in violazione di legge. 9.1.2. Con ciò perde rilevanza anche la questione, sollevata in particolare con il quinto motivo, della ritenuta impossibilità di utilizzare l’eccezione inadimpleti non est adimplendum per paralizzare definitivamente la domanda di adempimento della controprestazione, invece che per sospenderla in via provvisoria e in funzione accessoria rispetto a una principale domanda di risoluzione o di adempimento del contratto. La questione è, comunque, di per sé infondata, perché l’art. 1460 c.c. richiede soltanto, quale presupposto dell’eccezione, che si tratti di «contratti con prestazioni corrispettive», non anche che l’eccezione sia necessariamente abbinata e funzionale a una domanda di adempimento o di risoluzione del contratto da cui originano gli obblighi con «prestazioni corrispettive». Il contratto può produrre effetti ulteriori, rispetto alle contrapposte obbligazioni considerate nell’eccezione, che le parti (e, in particolare, la parte che solleva l’eccezione di inadempimento) possono avere interesse a conservare, il che non esclude che restino definitivamente non dovute le prestazioni con riferimento alle quali non viene adempiuta (e non può essere più adempiuta) la controprestazione. Nel caso di specie, l’effetto risolutivo del rapporto di pubblico impiego con la Regione [OSCURATO:SOCIETA] è stato voluto dalle parti e nessuna di loro ha inteso rimetterlo in discussione. Si tratta di un effetto che prescinde sia dall’obbligo di pagare l’indennità sostitutiva sia dal divieto di instaurare nuovi rapporti con la Regione o i suoi enti strumentali e che non intacca la corrispettività tra queste prestazioni. 10. Respinto il ricorso, le spese del giudizio dilegittimità seguono la soccombenzae si liquidano in dispositivo. 11. Si dà atto che, in base all’esito del giudizio, sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115del 2002. P.Q.M. La Corte: rigettail ricors o ; condanna il ricorrent e al pagamento , in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 5.000,00 per compensi, oltre ad € 200,00 per esborsi, al rimborso del le spese generali nella misura del 15% e agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art.