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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 12818/2022

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a seguente SENTENZA • sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/12/2020 della [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; uditi i difensori del ricorrente, avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 22 dicembre 2020, la Corte di Assise di Appello di Napoli ha - all'esito di giudizio di rinvio e per quanto ancora qui rileva- confermato l'affermazione di penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati pluriaggravati di detenzione e porto illegale di armi da sparo e di omicidio volontario premeditato di [OSCURATO:PERSONA], commesso in concorso con il padre [OSCURATO:PERSONA] (nelle more del giudizio divenuto collaboratore di giustizia) nella notte tra il 5 e 6 aprile 2005.

Nella stessa circostanza furono ammazzati anche [OSCURATO:PERSONA] padre e [OSCURATO:PERSONA] figlio; tali omicidi non sono oggetto di contestazione nelle imputazioni per cui si è proceduto.

A [OSCURATO:PERSONA] e al padre Gerardo era stato contestato pure il reato di occultamento del cadavere del Savino; tale reato, però, è stato dichiarato estinto per intervenuta prescrizione.

In ragione di ciò, la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] è stata rideterminata in quella dell'ergastolo con isolamento diurno per mesi due, mentre quella di venti anni di reclusione inflitta a [OSCURATO:PERSONA] è stata rideterminata in ragione del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 416 bis.1, comma terzo, cod. pen.

Risulta, infatti, dalla sentenza impugnata che [OSCURATO:PERSONA] aveva iniziato a collaborare nel mese di gennaio 2020 e ha reso dichiarazioni nell'esame dibattimentale, svoltosi nel giudizio di rinvio all'udienza del 26 ottobre 2020, confessando anche l'omicidio del Savino e chiamando in correità il figlio Ciro.

Quest'ultimo ha reso dichiarazioni spontanee e si è sottoposto ad esame dibattimentale all'udienza del 14 dicembre 2020, ammettendo la propria responsabilità (anche per altri omicidi) ma con alcuni profili difformi dalla versione resa dal padre circa il suo ruolo nella vicenda oggetto delle imputazioni.

Come si desume sempre dalla sentenza, le ragioni dell'annullamento con rinvio, disposto dalla Prima Sezione di questa Corte n. 23611 del 4 aprile 2014, sono state sostanzialmente superate dalle risultanze processuali conseguite dalla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, avendo peraltro entrambi i suddetti imputati reso confessione.

2. Con atto sottoscritto dal difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], articolandolo 9i motivi qui di seguito sintetizzati a norma dell'art. 173, comma primo, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo il ricorrente denunzia violazione di legge e correlati vizi motivazionali in relazione al diniego delle attenuanti generiche, sebbene vi sia stato un apporto contributivo fornito a fronte dei numerosi profili di lacunosità delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorrente censura l'articolato iter motivazionale della sentenza impugnata, evidenziando che esso costituisce l'esito di un approccio manifestamente illogico, incoerente, aprioristico ed incompatibile con tutti gli elementi di comparazione logico-giuridica in atti, tra i quali la confessione, le chiamate in correità, l'apporto contributivo per il rinvenimento dei cadaveri, la disponibilità ad assumersi anticipatamente ogni responsabilità futura, espressa con l'unica condizione che le preannunciate accuse, oggi non conosciute da parte del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], padre dell'imputato, siano rispondenti al vero e non frutto di un proclamato, indiscusso intento vendicativo; elementi la cui somma integra quel "quid pluris" che [OSCURATO:PERSONA] ha offerto quale proprio indiscutibile contributo ai fini della ricostruzione delle vicende di reato oggetto di condanna, segnale di una indiscutibile manifestazione di pentimento e distacco dal proprio passato.Deduce il ricorrente che la Corte distrettuale finisce per sovrapporre, confondendole, le categorie concettuali e giuridiche della "attendibilità" e della "resipiscenza", finendo per declinare un principio la cui applicazione rigida e svincolata dai fatti ha condotto ad approdi irragionevoli ed irrazionali.

Un dato incontrovertibile è stato omesso nell'iter motivazionale, minandone irreversibilmente la tenuta logica: l'imputato ha comunque confessato quanto necessario e sufficiente a determinare la propria assunzione della responsabilità nell'omicidio.

Le attenuanti generiche, unica rivendicazione ancora superstite nei motivi di gravame alla sentenza di primo grado, dopo la rinunzia a tutti gli altri motivi di impugnazione, derivano dalla confessione della propria partecipazione all'omicidio; peraltro, aggiunge il ricorrente, sarebbe stata molto più utilitaristica un'adesione piena alle esternazioni del padre, potendo così ottenere plausibilmente il massimo beneficio ipotizzabile solo per tale opzione.

Aggiunge il ricorrente che la Corte territoriale, con ragionamento incoerente, che degrada in una vera e propria aporia, ha aderito in maniera irragionevole ad un pregiudiziale assioma, secondo cui [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe mentito, nonostante le numerosissime smentite probatorie, apertamente travisate, mentre [OSCURATO:PERSONA], pur a fronte dei numerosissimi riscontri probatori, anche documentali, che conducono secondo logica e diritto alla sua piena assunzione di responsabilità per l'omicidio, avrebbe mentito in ogni parte che diverge dalla ricostruzione fornita dal padre e, dunque, per tale inconferente ragionamento la valenza giuridica del suo contributo risulterebbe azzerata da tale illogica comparazione.

Il ricorrente ha quindi indicato alcuni punti della ricostruzione dei fatti, come resa durante il suo esame dibattimentale; punti che -secondo il deducente- evidenziano l'erronea applicazione normativa, nonché un vero e proprio travisamento probatorio, da cui è anche derivato l'inconferente ragionamento operato dalla Corte territoriale in ordine all'asserita inattendibilità e assenza di spontaneità della confessione.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denunzia violazione di legge in relazione al diniego delle attenuanti generiche come giustificato dalla Corte territoriale con la "svalutazione" della confessione, in quanto non rilevante e realmente utile ai fini istruttori.

2.3. Con il terzo motivo il ricorrente denunzia violazione di legge con riferimento alla valutazione di attendibilità delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] in qualità di collaboratore di giustizia.

Sostiene il ricorrente che l'inattendibilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine a diverse frazioni del narrato, unitamente all'assenza di precisione e di coerenza delle relative propalazioni, costituisce la premessa indispensabile per comprendere il prezioso valore all'apporto fornito da [OSCURATO:PERSONA] che, in una forma assimilabile per il contenuto alla cd dissociazione attuosa, si è mostrato estremamente significativo e determinante nell'accertamento e nella ricostruzione delle vicende oggetto di imputazione, colmando integralmente le numerose lacune della versione incompleta ed imprecisa fornita dal collaboratore di giustizia.

Tra quest'ultimo e il figlio vi è stato un rapporto contraddistinto da un'elevata conflittualità e dall'assoluta predominanza e manipolazione esercitate dal padre nei confronti del figlio, rimasto incapace di sottrarsi alle ingerenze di una figura paterna ingombrante, che ha rappresentato l'origine del travolgimento totale della sua esistenza.

Il ricorrente, quindi, indica in maniera specifica una serie di elementi che evidenziano: l'imprecisione e l'inaffidabilità del ricordo del collaboratore di giustizia; la contraddittorietà e parzialità del suo racconto; le smentite e i riscontri antitetici; l'inverosimiglianza e l'incoerenza delle dichiarazioni.

2.4. Con il quarto motivo il ricorrente denunzia violazione di legge e correlati vizi motivazionali in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante della premeditazione.

La Corte territoriale ha affermato che la versione dei fatti così come fornita da [OSCURATO:PERSONA] non possa reputarsi attendibile e che, dovendo invece accedersi alla diversa ricostruzione prospettata dal collaboratore di giustizia, è pacifico che il ricorrente avesse precedentemente aderito alla deliberazione criminosa del padre, disponendo di un congruo lasso temporale per poter maturare un eventuale recesso, fino al momento successivo all'esecuzione del reato.

Deduce il ricorrente che, nell'enucleare tale percorso argomentativo, la Corte distrettuale non ha fatto buon governo della disposizione normativa in materia di premeditazione, atteso che, travisando completamente i dati processuali, ha disatteso la portata di tale disposizione, arrivando erroneamente ad estendere la circostanza aggravante anche al concorrente [OSCURATO:PERSONA], nonostante dagli atti del processo emerga la prova contraria della mancanza di una conoscenza effettiva del proposito criminoso altrui e, viceversa, della relativa adesione al programma di reato soltanto nel successivo momento dell'esecuzione.

Le risultanze processuali appaiono univoche nell'attestare l'inesistenza più assoluta di un congruo lasso di tempo suscettibile di essere ritenuto idoneo a consentire la maturazione e il consolidamento da parte del ricorrente della deliberazione omicidiaria, secondo lo schema tipico della premeditazione.

Invero, numerosi sono gli elementi dai quali poter desumere che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] avesse maturato la deliberazione di uccidere soltanto al momento dell'esecuzione del reato e, dunque, senza avere preventivamente elaborato e consolidato detto proposito criminoso in un consistente arco temporale.

In ogni caso, anche a voler accedere alle diverse ipotesi di una precedente maturazione del proposito criminoso da parte di [OSCURATO:PERSONA], è indubbio che questi non abbia mai esternato tale deliberazione, così da consentire ai concorrenti di aderire alla relativa risoluzione, disponendo poi di un lasso temporale, capace di consentire un effettivo consolidamento del relativo proposito a decorrere dal momento ideativo sino a quello esecutivo dell'azione.

2.5. Con il quinto motivo il ricorrente denunzia violazione di legge e correlati vizi motivazionali in relazione alla ritenuta sussistenza della aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. dell'agevolazione dell'attività camorristica di appartenenza denominata "clan Panico - Perillo".

La Corte territoriale sarebbe incorsa in un'ipotesi di erronea applicazione della circostanza aggravante allorché ha ritenuto la stessa estendibile anche al ricorrente, sulla scorta del ragionamento secondo cui egli avrebbe avuto piena conoscenza dei motivi sottesi alla deliberazione omicidiaria maturata dal padre e della relativa strumentalità dell'agguato rispetto alle esigenze di controllo e supremazia del clan di appartenenza dei due imputati.

Di contro, le risultanze istruttorie risultano univoche nel dimostrare che [OSCURATO:PERSONA] non ha mai effettivamente comunicato di avere avuto il "sospetto" di una presunta trappola organizzata in suo danno, dalla quale aveva scelto di difendersi.

2.6. Con il sesto ed ultimo motivo il ricorrente denunzia violazione di legge e correlati vizi motivazionali in ordine alla sussistenza dei presupposti di estensibilità della circostanza dei motivi abietti e futili.

La motivazione sul punto, secondo il ricorrente, appare esigua e carente, tenuto conto che, se da un lato il ragionamento sostenuto dalla Corte territoriale può reputarsi astrattamente plausibile e per certi versi condivisibile per la posizione di [OSCURATO:PERSONA], non può assolutamente dirsi lo stesso per la figura del figlio, essendo questi intervenuto nella vicenda a titolo di concorrente ed avendo egli aderito al programma di reato soltanto al momento dell'esecuzione, senza avere alcuna conoscenza pregressa del "sospetto" nutrito dal padre, cui la sentenza fa riferimento nei termini sopra rappresentati.

Aggiunge il ricorrente che va assolutamente escluso che egli fosse a conoscenza dei motivi a delinquere sottesi all'azione criminosa, non sussistendo agli atti la prova di un precedente accordo e di una preventiva comunicazione tra i soggetti compartecipi.

Al contrario, v'è prova di un'organizzazione dell'esecuzione ideata esclusivamente da [OSCURATO:PERSONA], che, per sua esplicita ammissione, sarebbe stata adattata in ragione delle circostanze concrete e che, come tale, non avrebbe mai potuto indurre [OSCURATO:PERSONA] a rappresentare l'intensità del dolo dell'autore principale o i motivi del suo agire, neppure nell'ipotesi di una successiva adesione all'azione avvenuta in corso di esecuzione, in maniera automatica e passiva, quale effetto e conseguenza di una estrema ed incondizionata riverenza osservata dal figlio e dagli altri associati nei riguardi del capo clan [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi proposti sono nel loro complesso infondati e, pertanto, il ricorso va rigettato.

L'esame dei suddetti motivi sarà svolto con riferimento alle diverse questioni prospettate.

2. Manifestamente infondate sono le censure proposte con i primi tre motivi di ricorso.

2.1. Rileva il ricorrente che la Corte territoriale ha essenzialmente escluso il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche sulla base di due argomentazioni: a) l'impossibilità di reputare rilevante e realmente utile, ai fini istruttori, l'apporto contributivo fornito dal Perillo nel corso delle varie ammissioni rese durante il giudizio di rinvio; b) l'asserita assenza di genuinità e spontaneità della relativa confessione, ritenuta inidonea a cristallizzare uno status di resipiscenza, da intendersi quale valido presupposto per la concessione di un trattamento sanzionatorio attenuato, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

In effetti la sentenza impugnata è caratterizzata da una ampia ed articolata motivazione sul diniego delle attenuanti generiche.

Dopo aver dato atto delle vicende processuali che hanno caratterizzato il giudizio di rinvio, anche con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], in conseguenza della scelta del padre Gerardo di collaborare (pagg. 41 - 46 della sentenza), la Corte territoriale ha indicato specificamente le ragioni per cui ha ritenuto non meritevole l'imputato delle attenuanti generiche (pagg. 46-51 della sentenza), elaborando anche delle valutazioni conclusive: <<Sulla richiesta di concessione delle attenuanti generiche la Corte non ritiene apprezzabile il comportamento processuale dell'imputato, non ritenendo meritevole - nei termini in cui si è realizzata - l'ammissione degli addebiti dell'imputato, e quando peraltro, a suo carico si era acquisito un compendio probatorio blindato.

Il prevenuto ha offerto una versione improbabile, in cui lamentava che la sua propensione al lavoro sarebbe stata deviata dal potere coercitivo del padre che non consentiva scelte, il che, però, è smentito dalle sorti di altri familiari che hanno fatto un percorso di vita diverso, come riferito dallo stesso imputato.

La biografia criminale dell'imputato è scandita da precedenti gravi quali la partecipazione associativa al clan paterno, reati estorsivi e plurime condanne per detenzione e porto d'armi, che non consentono un benevolo apprezzamento dello stesso sotto il profilo soggettivo.

Di fatto l'imputato assume un atteggiamento equivoco, ammettendo quello che inconfutabilmente era già dimostrato, propinando una situazione di incolpevolezza che lo vedeva casualmente inserito nell'agguato camorristico, senza il suo volere e senza avere piena consapevolezza di quanto stava facendo.

D'altronde il [OSCURATO:PERSONA] è parso confuso e non pronto ad una confessione piena e incondizionata, anche la sua intenzione di dichiarare la verità si è scontrata con la volontà di limitare i danni e dunque se la confessione può essere condizione per la concessione delle attenuante generiche e per l'attenuazione della pena deve essere genuina, spontanea, non tardiva e sintomatica di un incipit di resipiscenza e/o ravvedimento, condizioni che, per quanto considerato, non ricorrono nel caso del [OSCURATO:PERSONA].» (pagg. 51-52).

Le argomentazioni della sentenza sono state dunque articolate in maniera congrua ed esente da vizi di manifesta illogicità.

Va ribadito, in proposito, che, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di questa Corte, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie, anche con la valutazione delle specifiche considerazioni proposte sul punto dall'interessato (si veda, tra le più recenti, Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Rv. 282693).

2.2. Manifestamente infondate sono quindi le censure sull'articolato iter motivazionale della sentenza impugnata, che non evidenzia affatto -come sostiene il ricorrente- un approccio manifestamente illogico, incoerente, aprioristico ed incompatibile con tutti gli elementi di comparazione logico-giuridica in atti.Invero, la Corte territoriale ha dato ampio conto delle ragioni per le quali non ha ritenuto decisive per il riconoscimento delle attenuanti generiche la confessione e le chiamate in correità.

In effetti, come risulta dagli atti, la confessione del Perillo è intervenuta solo dopo la scelta del padre di collaborare e la sua "disponibilità" ad assumersi anticipatamente ogni responsabilità futura è stata condizionata alla circostanza di ritenere le accuse formulate nei suoi confronti dal genitore frutto di un proclamato e indiscusso intento vendicativo.

Manifestamente infondato è l'assunto del ricorrente secondo il quale la Corte distrettuale avrebbe sovrapposto, confondendole, le categorie concettuali e giuridiche della "attendibilità" e della "resipiscenza", finendo per declinare un principio la cui applicazione rigida e svincolata dai fatti ha condotto ad approdi irragionevoli ed irrazionali.

Come si è detto, nella sentenza impugnata si dà specifico conto di tutte le ragioni per le quali si è ritenuto che la confessione del Perillo non sia stata lineare e spontanea.

Né si apprezzano i profili di travisamento delle prove evidenziati dal ricorrente, secondo il quale la Corte territoriale, con ragionamento incoerente e degradante in una vera e propria aporia, avrebbe aderito in maniera irragionevole ad un pregiudiziale assioma, secondo cui [OSCURATO:PERSONA] non ha mentito, nonostante le numerosissime diverse emergenze processuali, mentre [OSCURATO:PERSONA], pur a fronte dei numerosissimi riscontri probatori, anche documentali, ha mentito in ogni parte che diverge dalla ricostruzione fornita dal padre e, dunque, per tale inconferente ragionamento la valenza giuridica del suo contributo risulta azzerata da tale illogica comparazione.

Il ricorrente ha indicato alcuni punti della ricostruzione dei fatti, come resa durante il suo esame dibattimentale; punti che -secondo il deducente- evidenzierebbero l'erronea applicazione normativa, nonché un vero e proprio travisamento probatorio, da cui è anche derivato l'inconferente ragionamento operato dalla Corte territoriale in ordine all'asserita inattendibilità e assenza di spontaneità della confessione.

Si tratta di censure inammissibili perché finalizzate a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito.

Va, peraltro, in proposito ribadito che, nel caso di denunzia di travisamento della prova, il giudice di legittimità deve limitarsi a verificare se il senso probatorio, attribuito dal ricorrente in contrasto con quello eletto nel provvedimento impugnato, presenti una verosimiglianza non immediatamente confutabile e non imponga, per il suo apprezzamento, ulteriori valutazioni in relazione al contenuto complessivo dell'esame del dichiarante.

Tale ipotesi non ricorre nella specie, dovendo richiamarsi anche il consolidato principio secondo cui non può formare oggetto di ricorso per Cassazione la valutazione di contrasti tra prove dichiarative, la scelta tra divergenti versioni ed interpretazioni dei fatti e l'indagine sull'attendibilità dei dichiaranti, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione adottata dal giudice di merito, che, nella sentenza qui impugnata, appare coerente e logica (ex plurimis, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758 Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362).

Infatti, il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema.

2.3. Sulla attendibilità delle dichiarazioni accusatorie rese da [OSCURATO:PERSONA] la Corte territoriale ha argomentato con motivazione esente da manifesta illogicità, disattendendo le censure difensive finalizzate a prospettare la non genuinità della scelta di collaborare e l'intento vendicativo che il dichiarante avrebbe perseguito nei confronti del figlio.

Nella sentenza si esclude tale finalità del collaboratore <<per tre ordini di motivi: 1) in primis il Peri/Io ha chiamato in correità il figlio perché lo stesso effettivamente ha contribuito alla vicenda in esame, dato accertato e ammesso dallo stesso Peri/[OSCURATO:PERSONA], attribuendogli un ruolo plausibile e necessario, in relazione alle modalità esecutive della condotta, non potendo dar credito alla tesi del Peri/[OSCURATO:PERSONA] di essersi trovato per caso in un agguato di camorra seguendo quel padre violento e omcidiario che lui ben conosceva, come già ampiamente motivato; 2) il Peri/lo Gerardo non aveva nessuna necessità di accreditare la sua posizione ascrivendo al figlio e al Panico una funzione che costoro non avevano, poiché si è assunto in pieno le sue responsabilità nei vari step della vicenda e non incideva sulla qualificazione della sua condotta e sulla gravità del fatto il ruolo diverso di Peri/lo Ciro; 3) nel corso di questo giudizio non sono emersi atteggiamenti o circostanze indicative di un accanimento di Peri/lo Gerardo verso il figlio atteso che: nel riferire i fatti e l'uso della pistola del Panico ha dichiarato di aver scelto quell'arma preferendo lasciare armato il figlio, di cui si fidava; ha tenuto a precisare che non era dichiarante diretto dei colpi esplosi dal figlio perché era stato quest'ultimo a riferirglielo; al momento in cui si profila la possibilità di una palese confessione di Peri/lo Ciro, il padre interveniva per esortare il figlio a decidere subito quale comportamento tenere, perché dopo la sentenza sarebbe stato troppo tardi; dal che può evincersi che Peri//o Gerardo, a suo modo, ha inteso recuperare le sorti processuali del figlio arginandone i danni.

Solo a seguito delle dichiarazioni forti del figlio che lo accusava con toni forti ed espressioni gravi non solo di essere stato causa del suo vissuto delinquenziale, ma anche di aver forse coperto delle persone non menzionandole, così attaccando la sua credibilità, il Peri/lo Gerardo interveniva per rettificare, dovendo dare spiegazione della sua attendibilità di collaboratore e in tale occasione smentiva anche la prospettazione del figlio, che si presentava come uno sprovveduto alla mercé del padre criminale, evocando altri e diversi comportamenti del Peri/lo Ciro.

Lo stesso messaggio acquisito si presta a letture diverse: anche se lo si voglia interpretare come la intimidatoria richiesta di soldi, barattata con la prospettazione della collaborazione e delle false accuse che lo avrebbero rovinato e avrebbe fatto terra bruciata intorno al Peri/lo Ciro, non si può automaticamente dare un giudizio negativo del collaboratore Peri/lo Gerardo.

Infatti, premesso che il Peri/lo Gerardo non è uomo dai toni pacati e dalle mediazioni possibili, ma è il capo clan che uccide sulla base di un'intuizione, che impone la sua volontà agli affiliati e ai familiari, vistosi in ristrettezze economiche, pretende di essere mantenuto e, dunque, esercita sul figlio una pressione forte per raggiungere il suo scopo, fargli terra bruciata non significa tout court accusarlo falsamente.

Potrebbe significare anche, come la difesa riporta nella memoria difensiva, che non gli avrebbe consentito la disponibilità della casa di cui si parla nel messaggio né avrebbe consentito che avesse altri benefici per costringerlo ancora a delinquere (fol 17 memoria), ma ciò non si concilia con la successiva scelta collaborativa di Peri/lo Gerardo, perché nei contesti camorristici è chi sceglie di collaborare che fa terra bruciata intorno a sé.

Probabilmente il messaggio era davvero l'ultima chance del Peri/lo Gerardo per ottenere l'aiuto economico ed ha utilizzato il linguaggio solito e i modi arroganti che gli appartengono per raggiungere lo scopo» (pagg. 47-48 della sentenza in esame).

La Corte territoriale ha dunque motivato in maniera articolata sulle deduzioni difensive di [OSCURATO:PERSONA] e le argomentazioni non sono censurabili da questa Corte, in ragione della loro congruità e logicità.

Di contro, le doglianze proposte sul punto dal ricorrente, ancora una volta, tendono ad ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito.

2.4. Va, infine, evidenziato che la Corte territoriale si è attenuta ai principi affermati dalla consolidata giurisprudenza in materia di valutazione della confessione dell'imputato ai fini del diniego delle attenuanti generiche.

Si è, infatti, affermato che è legittimo il diniego delle circostanze attenuanti generiche motivato con l'esplicita valorizzazione negativa dell'ammissione di colpevolezza, in quanto dettata da intenti utilitaristici e non da effettiva resipiscenza (Sez. 1, n. 35703 del 05/04/2017, rv. 271454, in una fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta l'esclusione di tali circostanze in favore di un imputato la cui confessione era stata considerata dai giudici di merito necessitata dalle copiose emergenze investigative a carico e tesa, mendacemente, a scagionare taluni concorrenti; in senso conforme: n. 6934 del 1991 rv. 187671, n. 12426 del 1994 rv. 199886, n. 11732 del 2012 rv. 252229).

D'altronde, non può ritenersi sufficiente per l'applicazione dell'art. 62 bis cod. pen. il solo atteggiamento di resipiscenza oppure una confessione delle proprie responsabilità con descrizione di circostanze di secondaria importanza, che non evidenzino una concreta e fattiva attività di collaborazione dell'imputato nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti.

Dunque, se tra gli elementi positivi, che possono suggerire la necessità di attenuare la pena comminata per il reato, rientra la confessione spontanea, il giudice di merito può escluderne la valenza quando essa sia contrastata da altri specifici elementi di disvalore emergenti dagli atti o si sostanzi - come nella specie- nel prendere atto dell'ineluttabilità probatoria dell'accusa ovvero sia finalizzata esclusivamente all'utilitaristica attesa della riduzione della pena.

D'altronde, il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche rappresenta l'espressione di un diritto-dovere del giudice di merito, che consegue alla sussistenza di determinati elementi "attenuanti" la condotta penalmente rilevante dell'imputato.

Nella specie, la Corte territoriale ha ampiamente giustificato il mancato esercizio del suddetto diritto-dovere, con esplicita valorizzazione negativa dell'ammissione di colpevolezza del Perillo, ritenendo quest'ultima dettata non da effettiva resipiscenza ma da intento utilitaristico (Sez. 6, n. 11732 del 28 marzo 2012, rv 252229).

3. Infondato è il quarto motivo con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge e correlati vizi motivazionali in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante della premeditazione.

3.1. La Corte territoriale ha affrontato il tema in maniera precisa ed articolata, affermando che la versione dei fatti fornita da [OSCURATO:PERSONA] è sostanzialmente smentita dalla diversa ricostruzione prospettata nelle dichiarazioni del collaboratore di giustizia, per cui è emerso che il ricorrente aveva aderito alla deliberazione criminosa del padre, disponendo di un congruo lasso temporale per poter maturare un eventuale recesso, fino al momento successivo all'esecuzione del reato.

Nella sentenza si legge che «appare frutto di una lettura di parte e parcellizzata ritenere che il Peri/[OSCURATO:PERSONA] avesse fatto confusione nella indicazione del momento della deliberazione omiddiaria, offrendo un dato probatorio equivoco giacché prima avrebbe detto di aver deciso l'omicidio nell'incontrare casualmente Iossa, poi nel controesame avrebbe affermato che gli era scattato l'impulso di ammazzano all'Olivella, il che inciderebbe non solo sulla premeditazione ma anche sulla consapevolezza di Panico e de [OSCURATO:PERSONA] della imminente azione omicidiaria» (pag. 49 della sentenza).

Evidenzia la Corte territoriale che [OSCURATO:PERSONA] ha dato una spiegazione articolata della decisione omicidiaria, assumendo che «egli aveva maturato la convinzione che il Savino fosse uomo dei Samo e che fosse stato ordito un inganno per ucciderlo; aveva pensato di incontrare ugualmente il Savino a modo suo, lo aveva chiamato ma il Savino non era disponibile perché si trovava presso il fratello in Nord Italia; poi aveva incontrato [OSCURATO:PERSONA], che ritornava sull'argomento dell'incontro mancato: in quel momento egli prendeva la decisione di eliminarli, ritenendo che non si era sopito l'obiettivo dei Samo di ucciderlo» (pag. 49 della sentenza). [OSCURATO:PERSONA] aveva dunque «convocato il figlio incaricandolo sul da farsi e mettendolo al corrente delle sue intenzioni, lasciando un'incertezza soltanto quanto alle modalità esecutive, che sarebbero state decise secondo l'evoluzione della vicenda, per cui mentre attuava il suo piano dopo aver costretto i malcapitati a stendersi a terra», per poi sparargli (pag. 49 della sentenza).La Corte territoriale ha, quindi, dato conto delle risultanze processuali, valutandole in maniera congrua e logica, evidenziando che la decisione omicidiaria era stata già presa in un momento antecedente all'organizzazione dell'azione criminosa e che di tale decisione aveva messo al corrente sia il figlio Oro che il figlio Maurizio, che lo aveva aiutato procurandogli gli abiti puliti (pagg. 49 - 50 della sentenza).

La Corte territoriale ha indicato le coordinate probatorie che smentiscono la versione dei fatti del ricorrente (pagg. 50-51 della sentenza), sottolineando sulla preparazione dell'agguato "armato" che «la presenza del Panico sulla scena del delitto dimostra che il [OSCURATO:PERSONA] si era allontanato per convocarlo, su ordine del padre, che ne richiedeva la presenza armata».

D'altronde, la circostanza <<che il Perillo potesse rimettersi all'affidamento di Iossa per portare tutti sul luogo del delitto senza armi incontrava il limite di non poter rischiare una reazione imprevista e perciò era necessario l'uso delle armi, puntare le pistole contro le vittime, per persuaderle a non reagire ed a portarsi nella zona più isolata, meno intenzionata, senza poter opporre resistenza» (pag. 51 della sentenza impugnata).

La Corte territoriale ha analizzato anche la ricostruzione fornita dalla difesa sulla condotta di [OSCURATO:PERSONA] subito dopo l'azione omicidiaria posta in essere dal padre: «..il [OSCURATO:PERSONA] ammette di aver riferito al padre che il Savino era ancora vivo e che si era inventata una mezza storia.

Ebbene la storia doveva essere funzionale alla estrema necessità di convincere [OSCURATO:PERSONA] che l'uso della pistola "pulita" cal 7,65, detenuta dal figlio, era stata utilizzata e bruciata in presenza di un evento imprevisto e non diversamente risolvibile; dunque era il [OSCURATO:PERSONA] ad avere eventualmente la necessità di inventarsi la ripresa delle forze fisiche del Savino che si agitava, si muoveva, si era rialzato, sicché lui da lontano aveva avuto la necessità di sparare, soltanto dopo accorgendosi che anche [OSCURATO:PERSONA] senior respirava e a quel punto sparava con la stessa pistola ormai bruciata, colpendo quest'ultimo.

Per quanto attiene alle articolate argomentazioni difensive sulla circostanza che il Savino fosse già morto prima che Peri/lo [OSCURATO:PERSONA] colpisse, avvalendosi di allegazioni tecnico scientifiche, questa Corte ritiene del tutto plausibile che [OSCURATO:PERSONA] non abbia esploso il colpo mortale al Savino, ma è convinta che la raffica di proiettili, che l'imputato ha ammesso di aver esploso, è stata frutto di un'azione improvvida, posta in essere nel momento in cui, rimasto solo, aveva infierito sul corpo della vittima, non perché fosse incosciente o allucinato, ma perché sentì l'impulso di sparare per siglare l'agguato, rivelatrice della condivisione della condotta del padre ; resta il dubbio se avesse colpito anche [OSCURATO:PERSONA], ma è circostanza non rilevante in questo processo.» (pag. 51 della sentenza).

3.2. Alla luce del suindicato percorso argomentativo, va disattesa la generica censura difensiva secondo la quale la Corte distrettuale non ha fatto buon governo della disposizione normativa in materia di premeditazione, travisando i dati processuali.

Quanto sostenuto dal ricorrente, sulla insussistenza di una conoscenza effettiva del proposito criminoso del padre e, viceversa, della relativa adesione al programma di reato soltanto nel successivo momento dell'esecuzione, non trova fondamento nel percorso argomentativo della sentenza in esame, che non appare affatto viziata dall'allegato travisamento della prova dichiarativa.

In proposito va ancora una volta ricordato che, ai fini della configurabilità del vizio di travisamento, è necessario che la relativa deduzione abbia un oggetto definito e inopinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della dichiarazione e quello tratto dal giudice, con conseguente esclusione della rilevanza di presunti errori da questi commessi nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima.

D'altronde, le doglianze difensive sul punto si rilevano inosservanti del principio di specificità in relazione alla prospettazione di vizi di motivazione e di travisamento, giacché il motivo di ricorso non contiene la compiuta rappresentazione e dimostrazione di un'evidenza - pretermessa o infedelmente rappresentata dalla Corte di appello - di per sé dotata di univoca, oggettiva ed immediata valenza esplicativa, in quanto in grado di disarticolare il costrutto argomentativo del provvedimento impugnato per l'intrinseca incompatibilità degli enunciati (Sez. 1, n. 54281 del 05/07/2017, Rv. 272492).

La ricostruzione dei fatti come operata dai giudici di merito consente di ritenere l'esistenza di un congruo lasso di tempo suscettibile di essere ritenuto idoneo a consentire la maturazione e il consolidamento da parte del ricorrente della deliberazione omicidiaria, secondo lo schema tipico della premeditazione.

Invero, numerosi sono gli elementi dai quali poter desumere che [OSCURATO:PERSONA] avesse messo al corrente il figlio di aver maturato la deliberazione di uccidere nel momento in cui ha deciso di recarsi armato all'appuntamento con le vittime.

La Corte territoriale ha precisato (pag. 53 della sentenza) che [OSCURATO:PERSONA] aveva «specificato di aver maturato la decisione omiddiaria nel tempo e sicuramente dal momento in cui quel giorno si incontrò con [OSCURATO:PERSONA] senior» e che «la deliberazione di uccidere venne comunicata a [OSCURATO:PERSONA] qualche attimo dopo, sicché il predetto imputato ben avrebbe potuto riflettere e rivedere il proposito criminoso nelle fasi in cui si è snodata l'azione, nel tempo in cui si allontanava per convocare il Panico o anche prima di giungere a Sciana o quando insieme al Panico erano in auto nel tragitto verso la località dell'Olivella».

La Corte di appello ha pure confutato con argomentazioni articolate la versione dei fatti del ricorrente (pag. 42 della sentenza): «l'imputato ha affermato che riteneva si trattasse di un incontro con amici e altresì che il padre non condivideva le sue decisioni e non dava spiegazione delle motivazioni delle sue azioni, e, pertanto, anche nell'occasione non lo aveva informato del suo piano omicidiario.

A giudizio di questa Corte si tratta di una versione illogica e poco aderente alle reale evoluzione dei fatti: l'essersi armato per incontrare degli amici non è convincente come strana appare la dichiarazione di aver preso quella mattina la pistola precedentemente occultata "su una ruota di una macchina in sosta nel suo parco", non meglio specificando la poco plausibile circostanza di un arma lasciata in un luogo facilmente accessibile su di un'auto di cui neppure indicava il possessore».Dunque, la Corte territoriale ha ritenuto sussistere l'aggravante della premeditazione «perché, aderendo al narrato del collaboratore Peri//o Gerardo, ha maturato il convincimento che Peri//o Ciro e [OSCURATO:PERSONA] avessero consapevolezza della decisione assunta dal capo e si erano mossi di conseguenza, armati e con la precisa cognizione dei rispettivi compiti.

Peri//o Ciro aveva consapevolezza della contribuzione nell'agguato richiestagli dal padre sin dal momento in cui Peri/lo Gerardo lo aveva invitato a cercare il correo che avrebbe dovuto partecipare all'esecuzione del triplice agguato, che significativamente doveva essere appartenente al clan alleato, così coinvolgendo anche il gruppo Panico nell'agguato mortale, che sarebbe stato a espressione della comune determinazione del clan Perillo /Panico>> (pagg. 45 - 46 della sentenza).

3.3. La Corte di appello si è attenuta ai principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte sull'aggravante della premeditazione che, oggetto di prova, ex art. 187 cod. proc. pen. e, pertanto, assoggettata alle regole di valutazione stabilite nell'art. 192, comma 2, del codice di rito, può essere dimostrata anche con il ricorso alla prova logica, sulla scorta degli indizi ricavabili dalle modalità del fatto, dalle circostanze di tempo e luogo, dal concorso di più persone con ripartizione dei ruoli e dalla natura del movente; non è, invece, necessario stabilire con assoluta precisione il momento in cui è sorto il proposito criminoso o quello in cui l'accordo è stato raggiunto, essendo sufficiente che gli elementi indiziari suddetti siano gravi, precisi e concordanti e che, globalmente valutati, consentano di risalire, in termini di certezza processuale, al requisito di natura cronologica e a quello di natura ideologica, in cui si sostanzia la premeditazione (Sez. 5 n. 3542 del 17/12/2018 - dep. 24/01/2019, Rv. 275415).

Né possono nutrirsi dubbi sulla estensibilità della circostanza aggravante della premeditazione al concorrente anche nel caso questi non abbia partecipato all'originaria deliberazione volitiva ma abbia acquisito piena consapevolezza precedentemente al suo contributo all'evento ed a tale distanza di tempo da consentire che la maturazione del proposito criminoso prevalga sui motivi inibitori (Sez. 6, Sentenza n. 56956 del 21/09/2017, Rv. 271952).

4. Il quinto motivo, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge e correlati vizi motivazionali in relazione alla ritenuta sussistenza della aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen., è inammissibile per manifesta infondatezza e genericità.

4.1. La Corte territoriale ha correttamente ritenuto applicabile la circostanza aggravante al ricorrente, essendo evidente, sulla base delle risultanze processuali, che egli ha avuto piena conoscenza dei motivi sottesi alla deliberazione omicidiaria maturata dal padre e della relativa strumentalità dell'agguato rispetto alle esigenze di controllo e supremazia del clan di appartenenza dei due imputati.

Nella sentenza si legge (pag. 53) che [OSCURATO:PERSONA], uomo di spicco del clan capeggiato dal padre, è stato perfettamente consapevole «della necessità di conservare il predominio territoriale e preservarlo da infiltrazioni di clan antagonisti nonché della guerra in atto contro il clan Samo che, per sua stessa ammissione, lo costringeva a girare armato, sicché, messo al corrente dal padre della deliberazione omicidiaria, aveva piena coscienza della causale dell'omicidio, rientrante nella logica della supremazia camorristica del territorio».

4.2. La Corte territoriale ha dunque fatto corretto riferimento ai principi affermati in materia, per cui ha ritenuto sussistente in capo al Perillo la consapevolezza dell'agevolazione camorristica.

In proposito va ribadito che la circostanza aggravante dell'aver agito al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso ha natura soggettiva, inerendo ai motivi a delinquere, e si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe (Sez.

U, n. 8545 del 19/12/2019 - dep. 03/03/2020, Rv. 278734; Sez. 2, n. 53142 del 18/10/2018, Rv. 274685; in senso conforme, n. 11356 del 2018 rv. 272525 - 01, n. 6021 del 2018 rv. 272007 - 01, n. 54085 del 2017 rv. 271641 - 01, n. 25510 del 2017 rv. 270158).

5. Inammissibile è infine il sesto ed ultimo motivo, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge e correlati vizi motivazionali in ordine alla sussistenza dei presupposti di estensibilità della circostanza dei motivi abietti e futili.

5.1. La Corte territoriale ha sul punto precisato che l'eliminazione del Savino era stata determinata dalla volontà di riaffermare la supremazia dei Perillo e punire chi aveva osato provocare un incontro tra [OSCURATO:PERSONA] e il Savino, ritenuto vicino al clan antagonista "Sarno", supponendo una regia volta ad attirarlo in un tranello mortale; dunque, la decisione si è fondata sulla mera intuizione di un agguato ordito ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e la determinazione ad uccidere è correlata a motivi di mero sospetto, la cui inconsistenza rispetto al valore leso, quello della vita, ben configura l'abiezione dell'agire (pag. 54 della sentenza).

Tale motivazione appare congrua e non manifestamente illogica con riferimento sia alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] sia a quella del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], il quale, pur essendo intervenuto nella vicenda a titolo di concorrente ed avendo aderito al programma di reato, era stato informato dal padre del "sospetto" nutrito, cui la sentenza fa riferimento nei termini sopra rappresentati.

Egli, dunque, era a conoscenza dei motivi a delinquere sottesi all'azione criminosa (in proposito si richiama anche quanto sopra già evidenziato sulla ricostruzione dei fatti come operata nella sentenza impugnata).

A fronte di tale valutazione basata su elementi probatori illustrati in maniera articolata nella sentenza, il ricorrente ancora una volta oppone una ricostruzione dei fatti diversa, sostenendo che sarebbe emersa la prova di un'organizzazione dell'esecuzione ideata esclusivamente da [OSCURATO:PERSONA], che, per sua esplicita ammissione, sarebbe stata adattata in ragione delle circostanze concrete e che, come tale, non avrebbe mai potuto indurre [OSCURATO:PERSONA] a rappresentare l'intensità del dolo dell'autore principale o i motivi del suo agire.

In effetti, le doglianze del Perillo genericamente evocano presunte carenze motivazionali, mentre in effetti si sostanziano in una lettura alternativa del materiale probatorio di cui la sentenza non avrebbe tenuto conto.

Va, tuttavia, in proposito ribadito che è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato.

5.2. In punto di diritto va ricordato che, allorché siano contestate, in relazione al medesimo reato, le circostanze aggravanti di aver agito sia al fine di agevolare l'attività di un'associazione di tipo mafioso sia per motivi abietti, le due circostanze concorrono se - come nella specie- quella comune, nei termini fattuali della contestazione e dell'accertamento giudiziale, risulta autonomamente caratterizzata da un "quid pluris" rispetto alla finalità di consolidamento del prestigio e del predominio sul territorio del gruppo malavitoso (Sez.

U, n. 337 del 18/12/2008 -09/01/2009, Rv. 241577, in una fattispecie in cui la circostanza del motivo abietto era consistita nell'intento punitivo dell'autore di un omicidio, dettato da spirito di mera sopraffazione, e quella dell'agevolazione mafiosa nella volont

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA • sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/12/2020 della [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; uditi i difensori del ricorrente, avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 22 dicembre 2020, la Corte di Assise di Appello di Napoli ha - all'esito di giudizio di rinvio e per quanto ancora qui rileva- confermato l'affermazione di penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati pluriaggravati di detenzione e porto illegale di armi da sparo e di omicidio volontario premeditato di [OSCURATO:PERSONA], commesso in concorso con il padre [OSCURATO:PERSONA] (nelle more del giudizio divenuto collaboratore di giustizia) nella notte tra il 5 e 6 aprile 2005. Nella stessa circostanza furono ammazzati anche [OSCURATO:PERSONA] padre e [OSCURATO:PERSONA] figlio; tali omicidi non sono oggetto di contestazione nelle imputazioni per cui si è proceduto. A [OSCURATO:PERSONA] e al padre Gerardo era stato contestato pure il reato di occultamento del cadavere del Savino; tale reato, però, è stato dichiarato estinto per intervenuta prescrizione. In ragione di ciò, la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] è stata rideterminata in quella dell'ergastolo con isolamento diurno per mesi due, mentre quella di venti anni di reclusione inflitta a [OSCURATO:PERSONA] è stata rideterminata in ragione del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 416 bis.1, comma terzo, cod. pen. Risulta, infatti, dalla sentenza impugnata che [OSCURATO:PERSONA] aveva iniziato a collaborare nel mese di gennaio 2020 e ha reso dichiarazioni nell'esame dibattimentale, svoltosi nel giudizio di rinvio all'udienza del 26 ottobre 2020, confessando anche l'omicidio del Savino e chiamando in correità il figlio Ciro. Quest'ultimo ha reso dichiarazioni spontanee e si è sottoposto ad esame dibattimentale all'udienza del 14 dicembre 2020, ammettendo la propria responsabilità (anche per altri omicidi) ma con alcuni profili difformi dalla versione resa dal padre circa il suo ruolo nella vicenda oggetto delle imputazioni. Come si desume sempre dalla sentenza, le ragioni dell'annullamento con rinvio, disposto dalla Prima Sezione di questa Corte n. 23611 del 4 aprile 2014, sono state sostanzialmente superate dalle risultanze processuali conseguite dalla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, avendo peraltro entrambi i suddetti imputati reso confessione. 2. Con atto sottoscritto dal difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], articolandolo 9i motivi qui di seguito sintetizzati a norma dell'art. 173, comma primo, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente denunzia violazione di legge e correlati vizi motivazionali in relazione al diniego delle attenuanti generiche, sebbene vi sia stato un apporto contributivo fornito a fronte dei numerosi profili di lacunosità delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente censura l'articolato iter motivazionale della sentenza impugnata, evidenziando che esso costituisce l'esito di un approccio manifestamente illogico, incoerente, aprioristico ed incompatibile con tutti gli elementi di comparazione logico-giuridica in atti, tra i quali la confessione, le chiamate in correità, l'apporto contributivo per il rinvenimento dei cadaveri, la disponibilità ad assumersi anticipatamente ogni responsabilità futura, espressa con l'unica condizione che le preannunciate accuse, oggi non conosciute da parte del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], padre dell'imputato, siano rispondenti al vero e non frutto di un proclamato, indiscusso intento vendicativo; elementi la cui somma integra quel "quid pluris" che [OSCURATO:PERSONA] ha offerto quale proprio indiscutibile contributo ai fini della ricostruzione delle vicende di reato oggetto di condanna, segnale di una indiscutibile manifestazione di pentimento e distacco dal proprio passato.Deduce il ricorrente che la Corte distrettuale finisce per sovrapporre, confondendole, le categorie concettuali e giuridiche della "attendibilità" e della "resipiscenza", finendo per declinare un principio la cui applicazione rigida e svincolata dai fatti ha condotto ad approdi irragionevoli ed irrazionali. Un dato incontrovertibile è stato omesso nell'iter motivazionale, minandone irreversibilmente la tenuta logica: l'imputato ha comunque confessato quanto necessario e sufficiente a determinare la propria assunzione della responsabilità nell'omicidio. Le attenuanti generiche, unica rivendicazione ancora superstite nei motivi di gravame alla sentenza di primo grado, dopo la rinunzia a tutti gli altri motivi di impugnazione, derivano dalla confessione della propria partecipazione all'omicidio; peraltro, aggiunge il ricorrente, sarebbe stata molto più utilitaristica un'adesione piena alle esternazioni del padre, potendo così ottenere plausibilmente il massimo beneficio ipotizzabile solo per tale opzione. Aggiunge il ricorrente che la Corte territoriale, con ragionamento incoerente, che degrada in una vera e propria aporia, ha aderito in maniera irragionevole ad un pregiudiziale assioma, secondo cui [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe mentito, nonostante le numerosissime smentite probatorie, apertamente travisate, mentre [OSCURATO:PERSONA], pur a fronte dei numerosissimi riscontri probatori, anche documentali, che conducono secondo logica e diritto alla sua piena assunzione di responsabilità per l'omicidio, avrebbe mentito in ogni parte che diverge dalla ricostruzione fornita dal padre e, dunque, per tale inconferente ragionamento la valenza giuridica del suo contributo risulterebbe azzerata da tale illogica comparazione. Il ricorrente ha quindi indicato alcuni punti della ricostruzione dei fatti, come resa durante il suo esame dibattimentale; punti che -secondo il deducente- evidenziano l'erronea applicazione normativa, nonché un vero e proprio travisamento probatorio, da cui è anche derivato l'inconferente ragionamento operato dalla Corte territoriale in ordine all'asserita inattendibilità e assenza di spontaneità della confessione. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denunzia violazione di legge in relazione al diniego delle attenuanti generiche come giustificato dalla Corte territoriale con la "svalutazione" della confessione, in quanto non rilevante e realmente utile ai fini istruttori. 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente denunzia violazione di legge con riferimento alla valutazione di attendibilità delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] in qualità di collaboratore di giustizia. Sostiene il ricorrente che l'inattendibilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine a diverse frazioni del narrato, unitamente all'assenza di precisione e di coerenza delle relative propalazioni, costituisce la premessa indispensabile per comprendere il prezioso valore all'apporto fornito da [OSCURATO:PERSONA] che, in una forma assimilabile per il contenuto alla cd dissociazione attuosa, si è mostrato estremamente significativo e determinante nell'accertamento e nella ricostruzione delle vicende oggetto di imputazione, colmando integralmente le numerose lacune della versione incompleta ed imprecisa fornita dal collaboratore di giustizia. Tra quest'ultimo e il figlio vi è stato un rapporto contraddistinto da un'elevata conflittualità e dall'assoluta predominanza e manipolazione esercitate dal padre nei confronti del figlio, rimasto incapace di sottrarsi alle ingerenze di una figura paterna ingombrante, che ha rappresentato l'origine del travolgimento totale della sua esistenza. Il ricorrente, quindi, indica in maniera specifica una serie di elementi che evidenziano: l'imprecisione e l'inaffidabilità del ricordo del collaboratore di giustizia; la contraddittorietà e parzialità del suo racconto; le smentite e i riscontri antitetici; l'inverosimiglianza e l'incoerenza delle dichiarazioni. 2.4. Con il quarto motivo il ricorrente denunzia violazione di legge e correlati vizi motivazionali in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante della premeditazione. La Corte territoriale ha affermato che la versione dei fatti così come fornita da [OSCURATO:PERSONA] non possa reputarsi attendibile e che, dovendo invece accedersi alla diversa ricostruzione prospettata dal collaboratore di giustizia, è pacifico che il ricorrente avesse precedentemente aderito alla deliberazione criminosa del padre, disponendo di un congruo lasso temporale per poter maturare un eventuale recesso, fino al momento successivo all'esecuzione del reato. Deduce il ricorrente che, nell'enucleare tale percorso argomentativo, la Corte distrettuale non ha fatto buon governo della disposizione normativa in materia di premeditazione, atteso che, travisando completamente i dati processuali, ha disatteso la portata di tale disposizione, arrivando erroneamente ad estendere la circostanza aggravante anche al concorrente [OSCURATO:PERSONA], nonostante dagli atti del processo emerga la prova contraria della mancanza di una conoscenza effettiva del proposito criminoso altrui e, viceversa, della relativa adesione al programma di reato soltanto nel successivo momento dell'esecuzione. Le risultanze processuali appaiono univoche nell'attestare l'inesistenza più assoluta di un congruo lasso di tempo suscettibile di essere ritenuto idoneo a consentire la maturazione e il consolidamento da parte del ricorrente della deliberazione omicidiaria, secondo lo schema tipico della premeditazione. Invero, numerosi sono gli elementi dai quali poter desumere che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] avesse maturato la deliberazione di uccidere soltanto al momento dell'esecuzione del reato e, dunque, senza avere preventivamente elaborato e consolidato detto proposito criminoso in un consistente arco temporale. In ogni caso, anche a voler accedere alle diverse ipotesi di una precedente maturazione del proposito criminoso da parte di [OSCURATO:PERSONA], è indubbio che questi non abbia mai esternato tale deliberazione, così da consentire ai concorrenti di aderire alla relativa risoluzione, disponendo poi di un lasso temporale, capace di consentire un effettivo consolidamento del relativo proposito a decorrere dal momento ideativo sino a quello esecutivo dell'azione. 2.5. Con il quinto motivo il ricorrente denunzia violazione di legge e correlati vizi motivazionali in relazione alla ritenuta sussistenza della aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. dell'agevolazione dell'attività camorristica di appartenenza denominata "clan Panico - Perillo". La Corte territoriale sarebbe incorsa in un'ipotesi di erronea applicazione della circostanza aggravante allorché ha ritenuto la stessa estendibile anche al ricorrente, sulla scorta del ragionamento secondo cui egli avrebbe avuto piena conoscenza dei motivi sottesi alla deliberazione omicidiaria maturata dal padre e della relativa strumentalità dell'agguato rispetto alle esigenze di controllo e supremazia del clan di appartenenza dei due imputati. Di contro, le risultanze istruttorie risultano univoche nel dimostrare che [OSCURATO:PERSONA] non ha mai effettivamente comunicato di avere avuto il "sospetto" di una presunta trappola organizzata in suo danno, dalla quale aveva scelto di difendersi. 2.6. Con il sesto ed ultimo motivo il ricorrente denunzia violazione di legge e correlati vizi motivazionali in ordine alla sussistenza dei presupposti di estensibilità della circostanza dei motivi abietti e futili. La motivazione sul punto, secondo il ricorrente, appare esigua e carente, tenuto conto che, se da un lato il ragionamento sostenuto dalla Corte territoriale può reputarsi astrattamente plausibile e per certi versi condivisibile per la posizione di [OSCURATO:PERSONA], non può assolutamente dirsi lo stesso per la figura del figlio, essendo questi intervenuto nella vicenda a titolo di concorrente ed avendo egli aderito al programma di reato soltanto al momento dell'esecuzione, senza avere alcuna conoscenza pregressa del "sospetto" nutrito dal padre, cui la sentenza fa riferimento nei termini sopra rappresentati. Aggiunge il ricorrente che va assolutamente escluso che egli fosse a conoscenza dei motivi a delinquere sottesi all'azione criminosa, non sussistendo agli atti la prova di un precedente accordo e di una preventiva comunicazione tra i soggetti compartecipi. Al contrario, v'è prova di un'organizzazione dell'esecuzione ideata esclusivamente da [OSCURATO:PERSONA], che, per sua esplicita ammissione, sarebbe stata adattata in ragione delle circostanze concrete e che, come tale, non avrebbe mai potuto indurre [OSCURATO:PERSONA] a rappresentare l'intensità del dolo dell'autore principale o i motivi del suo agire, neppure nell'ipotesi di una successiva adesione all'azione avvenuta in corso di esecuzione, in maniera automatica e passiva, quale effetto e conseguenza di una estrema ed incondizionata riverenza osservata dal figlio e dagli altri associati nei riguardi del capo clan [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi proposti sono nel loro complesso infondati e, pertanto, il ricorso va rigettato. L'esame dei suddetti motivi sarà svolto con riferimento alle diverse questioni prospettate. 2. Manifestamente infondate sono le censure proposte con i primi tre motivi di ricorso. 2.1. Rileva il ricorrente che la Corte territoriale ha essenzialmente escluso il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche sulla base di due argomentazioni: a) l'impossibilità di reputare rilevante e realmente utile, ai fini istruttori, l'apporto contributivo fornito dal Perillo nel corso delle varie ammissioni rese durante il giudizio di rinvio; b) l'asserita assenza di genuinità e spontaneità della relativa confessione, ritenuta inidonea a cristallizzare uno status di resipiscenza, da intendersi quale valido presupposto per la concessione di un trattamento sanzionatorio attenuato, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. In effetti la sentenza impugnata è caratterizzata da una ampia ed articolata motivazione sul diniego delle attenuanti generiche. Dopo aver dato atto delle vicende processuali che hanno caratterizzato il giudizio di rinvio, anche con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], in conseguenza della scelta del padre Gerardo di collaborare (pagg. 41 - 46 della sentenza), la Corte territoriale ha indicato specificamente le ragioni per cui ha ritenuto non meritevole l'imputato delle attenuanti generiche (pagg. 46-51 della sentenza), elaborando anche delle valutazioni conclusive: <<Sulla richiesta di concessione delle attenuanti generiche la Corte non ritiene apprezzabile il comportamento processuale dell'imputato, non ritenendo meritevole - nei termini in cui si è realizzata - l'ammissione degli addebiti dell'imputato, e quando peraltro, a suo carico si era acquisito un compendio probatorio blindato. Il prevenuto ha offerto una versione improbabile, in cui lamentava che la sua propensione al lavoro sarebbe stata deviata dal potere coercitivo del padre che non consentiva scelte, il che, però, è smentito dalle sorti di altri familiari che hanno fatto un percorso di vita diverso, come riferito dallo stesso imputato. La biografia criminale dell'imputato è scandita da precedenti gravi quali la partecipazione associativa al clan paterno, reati estorsivi e plurime condanne per detenzione e porto d'armi, che non consentono un benevolo apprezzamento dello stesso sotto il profilo soggettivo. Di fatto l'imputato assume un atteggiamento equivoco, ammettendo quello che inconfutabilmente era già dimostrato, propinando una situazione di incolpevolezza che lo vedeva casualmente inserito nell'agguato camorristico, senza il suo volere e senza avere piena consapevolezza di quanto stava facendo. D'altronde il [OSCURATO:PERSONA] è parso confuso e non pronto ad una confessione piena e incondizionata, anche la sua intenzione di dichiarare la verità si è scontrata con la volontà di limitare i danni e dunque se la confessione può essere condizione per la concessione delle attenuante generiche e per l'attenuazione della pena deve essere genuina, spontanea, non tardiva e sintomatica di un incipit di resipiscenza e/o ravvedimento, condizioni che, per quanto considerato, non ricorrono nel caso del [OSCURATO:PERSONA].» (pagg. 51-52). Le argomentazioni della sentenza sono state dunque articolate in maniera congrua ed esente da vizi di manifesta illogicità. Va ribadito, in proposito, che, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di questa Corte, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie, anche con la valutazione delle specifiche considerazioni proposte sul punto dall'interessato (si veda, tra le più recenti, Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Rv. 282693). 2.2. Manifestamente infondate sono quindi le censure sull'articolato iter motivazionale della sentenza impugnata, che non evidenzia affatto -come sostiene il ricorrente- un approccio manifestamente illogico, incoerente, aprioristico ed incompatibile con tutti gli elementi di comparazione logico-giuridica in atti.Invero, la Corte territoriale ha dato ampio conto delle ragioni per le quali non ha ritenuto decisive per il riconoscimento delle attenuanti generiche la confessione e le chiamate in correità. In effetti, come risulta dagli atti, la confessione del Perillo è intervenuta solo dopo la scelta del padre di collaborare e la sua "disponibilità" ad assumersi anticipatamente ogni responsabilità futura è stata condizionata alla circostanza di ritenere le accuse formulate nei suoi confronti dal genitore frutto di un proclamato e indiscusso intento vendicativo. Manifestamente infondato è l'assunto del ricorrente secondo il quale la Corte distrettuale avrebbe sovrapposto, confondendole, le categorie concettuali e giuridiche della "attendibilità" e della "resipiscenza", finendo per declinare un principio la cui applicazione rigida e svincolata dai fatti ha condotto ad approdi irragionevoli ed irrazionali. Come si è detto, nella sentenza impugnata si dà specifico conto di tutte le ragioni per le quali si è ritenuto che la confessione del Perillo non sia stata lineare e spontanea. Né si apprezzano i profili di travisamento delle prove evidenziati dal ricorrente, secondo il quale la Corte territoriale, con ragionamento incoerente e degradante in una vera e propria aporia, avrebbe aderito in maniera irragionevole ad un pregiudiziale assioma, secondo cui [OSCURATO:PERSONA] non ha mentito, nonostante le numerosissime diverse emergenze processuali, mentre [OSCURATO:PERSONA], pur a fronte dei numerosissimi riscontri probatori, anche documentali, ha mentito in ogni parte che diverge dalla ricostruzione fornita dal padre e, dunque, per tale inconferente ragionamento la valenza giuridica del suo contributo risulta azzerata da tale illogica comparazione. Il ricorrente ha indicato alcuni punti della ricostruzione dei fatti, come resa durante il suo esame dibattimentale; punti che -secondo il deducente- evidenzierebbero l'erronea applicazione normativa, nonché un vero e proprio travisamento probatorio, da cui è anche derivato l'inconferente ragionamento operato dalla Corte territoriale in ordine all'asserita inattendibilità e assenza di spontaneità della confessione. Si tratta di censure inammissibili perché finalizzate a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito. Va, peraltro, in proposito ribadito che, nel caso di denunzia di travisamento della prova, il giudice di legittimità deve limitarsi a verificare se il senso probatorio, attribuito dal ricorrente in contrasto con quello eletto nel provvedimento impugnato, presenti una verosimiglianza non immediatamente confutabile e non imponga, per il suo apprezzamento, ulteriori valutazioni in relazione al contenuto complessivo dell'esame del dichiarante. Tale ipotesi non ricorre nella specie, dovendo richiamarsi anche il consolidato principio secondo cui non può formare oggetto di ricorso per Cassazione la valutazione di contrasti tra prove dichiarative, la scelta tra divergenti versioni ed interpretazioni dei fatti e l'indagine sull'attendibilità dei dichiaranti, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione adottata dal giudice di merito, che, nella sentenza qui impugnata, appare coerente e logica (ex plurimis, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758 Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362). Infatti, il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema. 2.3. Sulla attendibilità delle dichiarazioni accusatorie rese da [OSCURATO:PERSONA] la Corte territoriale ha argomentato con motivazione esente da manifesta illogicità, disattendendo le censure difensive finalizzate a prospettare la non genuinità della scelta di collaborare e l'intento vendicativo che il dichiarante avrebbe perseguito nei confronti del figlio. Nella sentenza si esclude tale finalità del collaboratore <<per tre ordini di motivi: 1) in primis il Peri/Io ha chiamato in correità il figlio perché lo stesso effettivamente ha contribuito alla vicenda in esame, dato accertato e ammesso dallo stesso Peri/[OSCURATO:PERSONA], attribuendogli un ruolo plausibile e necessario, in relazione alle modalità esecutive della condotta, non potendo dar credito alla tesi del Peri/[OSCURATO:PERSONA] di essersi trovato per caso in un agguato di camorra seguendo quel padre violento e omcidiario che lui ben conosceva, come già ampiamente motivato; 2) il Peri/lo Gerardo non aveva nessuna necessità di accreditare la sua posizione ascrivendo al figlio e al Panico una funzione che costoro non avevano, poiché si è assunto in pieno le sue responsabilità nei vari step della vicenda e non incideva sulla qualificazione della sua condotta e sulla gravità del fatto il ruolo diverso di Peri/lo Ciro; 3) nel corso di questo giudizio non sono emersi atteggiamenti o circostanze indicative di un accanimento di Peri/lo Gerardo verso il figlio atteso che: nel riferire i fatti e l'uso della pistola del Panico ha dichiarato di aver scelto quell'arma preferendo lasciare armato il figlio, di cui si fidava; ha tenuto a precisare che non era dichiarante diretto dei colpi esplosi dal figlio perché era stato quest'ultimo a riferirglielo; al momento in cui si profila la possibilità di una palese confessione di Peri/lo Ciro, il padre interveniva per esortare il figlio a decidere subito quale comportamento tenere, perché dopo la sentenza sarebbe stato troppo tardi; dal che può evincersi che Peri//o Gerardo, a suo modo, ha inteso recuperare le sorti processuali del figlio arginandone i danni. Solo a seguito delle dichiarazioni forti del figlio che lo accusava con toni forti ed espressioni gravi non solo di essere stato causa del suo vissuto delinquenziale, ma anche di aver forse coperto delle persone non menzionandole, così attaccando la sua credibilità, il Peri/lo Gerardo interveniva per rettificare, dovendo dare spiegazione della sua attendibilità di collaboratore e in tale occasione smentiva anche la prospettazione del figlio, che si presentava come uno sprovveduto alla mercé del padre criminale, evocando altri e diversi comportamenti del Peri/lo Ciro. Lo stesso messaggio acquisito si presta a letture diverse: anche se lo si voglia interpretare come la intimidatoria richiesta di soldi, barattata con la prospettazione della collaborazione e delle false accuse che lo avrebbero rovinato e avrebbe fatto terra bruciata intorno al Peri/lo Ciro, non si può automaticamente dare un giudizio negativo del collaboratore Peri/lo Gerardo. Infatti, premesso che il Peri/lo Gerardo non è uomo dai toni pacati e dalle mediazioni possibili, ma è il capo clan che uccide sulla base di un'intuizione, che impone la sua volontà agli affiliati e ai familiari, vistosi in ristrettezze economiche, pretende di essere mantenuto e, dunque, esercita sul figlio una pressione forte per raggiungere il suo scopo, fargli terra bruciata non significa tout court accusarlo falsamente. Potrebbe significare anche, come la difesa riporta nella memoria difensiva, che non gli avrebbe consentito la disponibilità della casa di cui si parla nel messaggio né avrebbe consentito che avesse altri benefici per costringerlo ancora a delinquere (fol 17 memoria), ma ciò non si concilia con la successiva scelta collaborativa di Peri/lo Gerardo, perché nei contesti camorristici è chi sceglie di collaborare che fa terra bruciata intorno a sé. Probabilmente il messaggio era davvero l'ultima chance del Peri/lo Gerardo per ottenere l'aiuto economico ed ha utilizzato il linguaggio solito e i modi arroganti che gli appartengono per raggiungere lo scopo» (pagg. 47-48 della sentenza in esame). La Corte territoriale ha dunque motivato in maniera articolata sulle deduzioni difensive di [OSCURATO:PERSONA] e le argomentazioni non sono censurabili da questa Corte, in ragione della loro congruità e logicità. Di contro, le doglianze proposte sul punto dal ricorrente, ancora una volta, tendono ad ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito. 2.4. Va, infine, evidenziato che la Corte territoriale si è attenuta ai principi affermati dalla consolidata giurisprudenza in materia di valutazione della confessione dell'imputato ai fini del diniego delle attenuanti generiche. Si è, infatti, affermato che è legittimo il diniego delle circostanze attenuanti generiche motivato con l'esplicita valorizzazione negativa dell'ammissione di colpevolezza, in quanto dettata da intenti utilitaristici e non da effettiva resipiscenza (Sez. 1, n. 35703 del 05/04/2017, rv. 271454, in una fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta l'esclusione di tali circostanze in favore di un imputato la cui confessione era stata considerata dai giudici di merito necessitata dalle copiose emergenze investigative a carico e tesa, mendacemente, a scagionare taluni concorrenti; in senso conforme: n. 6934 del 1991 rv. 187671, n. 12426 del 1994 rv. 199886, n. 11732 del 2012 rv. 252229). D'altronde, non può ritenersi sufficiente per l'applicazione dell'art. 62 bis cod. pen. il solo atteggiamento di resipiscenza oppure una confessione delle proprie responsabilità con descrizione di circostanze di secondaria importanza, che non evidenzino una concreta e fattiva attività di collaborazione dell'imputato nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti. Dunque, se tra gli elementi positivi, che possono suggerire la necessità di attenuare la pena comminata per il reato, rientra la confessione spontanea, il giudice di merito può escluderne la valenza quando essa sia contrastata da altri specifici elementi di disvalore emergenti dagli atti o si sostanzi - come nella specie- nel prendere atto dell'ineluttabilità probatoria dell'accusa ovvero sia finalizzata esclusivamente all'utilitaristica attesa della riduzione della pena. D'altronde, il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche rappresenta l'espressione di un diritto-dovere del giudice di merito, che consegue alla sussistenza di determinati elementi "attenuanti" la condotta penalmente rilevante dell'imputato. Nella specie, la Corte territoriale ha ampiamente giustificato il mancato esercizio del suddetto diritto-dovere, con esplicita valorizzazione negativa dell'ammissione di colpevolezza del Perillo, ritenendo quest'ultima dettata non da effettiva resipiscenza ma da intento utilitaristico (Sez. 6, n. 11732 del 28 marzo 2012, rv 252229). 3. Infondato è il quarto motivo con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge e correlati vizi motivazionali in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante della premeditazione. 3.1. La Corte territoriale ha affrontato il tema in maniera precisa ed articolata, affermando che la versione dei fatti fornita da [OSCURATO:PERSONA] è sostanzialmente smentita dalla diversa ricostruzione prospettata nelle dichiarazioni del collaboratore di giustizia, per cui è emerso che il ricorrente aveva aderito alla deliberazione criminosa del padre, disponendo di un congruo lasso temporale per poter maturare un eventuale recesso, fino al momento successivo all'esecuzione del reato. Nella sentenza si legge che «appare frutto di una lettura di parte e parcellizzata ritenere che il Peri/[OSCURATO:PERSONA] avesse fatto confusione nella indicazione del momento della deliberazione omiddiaria, offrendo un dato probatorio equivoco giacché prima avrebbe detto di aver deciso l'omicidio nell'incontrare casualmente Iossa, poi nel controesame avrebbe affermato che gli era scattato l'impulso di ammazzano all'Olivella, il che inciderebbe non solo sulla premeditazione ma anche sulla consapevolezza di Panico e de [OSCURATO:PERSONA] della imminente azione omicidiaria» (pag. 49 della sentenza). Evidenzia la Corte territoriale che [OSCURATO:PERSONA] ha dato una spiegazione articolata della decisione omicidiaria, assumendo che «egli aveva maturato la convinzione che il Savino fosse uomo dei Samo e che fosse stato ordito un inganno per ucciderlo; aveva pensato di incontrare ugualmente il Savino a modo suo, lo aveva chiamato ma il Savino non era disponibile perché si trovava presso il fratello in Nord Italia; poi aveva incontrato [OSCURATO:PERSONA], che ritornava sull'argomento dell'incontro mancato: in quel momento egli prendeva la decisione di eliminarli, ritenendo che non si era sopito l'obiettivo dei Samo di ucciderlo» (pag. 49 della sentenza). [OSCURATO:PERSONA] aveva dunque «convocato il figlio incaricandolo sul da farsi e mettendolo al corrente delle sue intenzioni, lasciando un'incertezza soltanto quanto alle modalità esecutive, che sarebbero state decise secondo l'evoluzione della vicenda, per cui mentre attuava il suo piano dopo aver costretto i malcapitati a stendersi a terra», per poi sparargli (pag. 49 della sentenza).La Corte territoriale ha, quindi, dato conto delle risultanze processuali, valutandole in maniera congrua e logica, evidenziando che la decisione omicidiaria era stata già presa in un momento antecedente all'organizzazione dell'azione criminosa e che di tale decisione aveva messo al corrente sia il figlio Oro che il figlio Maurizio, che lo aveva aiutato procurandogli gli abiti puliti (pagg. 49 - 50 della sentenza). La Corte territoriale ha indicato le coordinate probatorie che smentiscono la versione dei fatti del ricorrente (pagg. 50-51 della sentenza), sottolineando sulla preparazione dell'agguato "armato" che «la presenza del Panico sulla scena del delitto dimostra che il [OSCURATO:PERSONA] si era allontanato per convocarlo, su ordine del padre, che ne richiedeva la presenza armata». D'altronde, la circostanza <<che il Perillo potesse rimettersi all'affidamento di Iossa per portare tutti sul luogo del delitto senza armi incontrava il limite di non poter rischiare una reazione imprevista e perciò era necessario l'uso delle armi, puntare le pistole contro le vittime, per persuaderle a non reagire ed a portarsi nella zona più isolata, meno intenzionata, senza poter opporre resistenza» (pag. 51 della sentenza impugnata). La Corte territoriale ha analizzato anche la ricostruzione fornita dalla difesa sulla condotta di [OSCURATO:PERSONA] subito dopo l'azione omicidiaria posta in essere dal padre: «..il [OSCURATO:PERSONA] ammette di aver riferito al padre che il Savino era ancora vivo e che si era inventata una mezza storia. Ebbene la storia doveva essere funzionale alla estrema necessità di convincere [OSCURATO:PERSONA] che l'uso della pistola "pulita" cal 7,65, detenuta dal figlio, era stata utilizzata e bruciata in presenza di un evento imprevisto e non diversamente risolvibile; dunque era il [OSCURATO:PERSONA] ad avere eventualmente la necessità di inventarsi la ripresa delle forze fisiche del Savino che si agitava, si muoveva, si era rialzato, sicché lui da lontano aveva avuto la necessità di sparare, soltanto dopo accorgendosi che anche [OSCURATO:PERSONA] senior respirava e a quel punto sparava con la stessa pistola ormai bruciata, colpendo quest'ultimo. Per quanto attiene alle articolate argomentazioni difensive sulla circostanza che il Savino fosse già morto prima che Peri/lo [OSCURATO:PERSONA] colpisse, avvalendosi di allegazioni tecnico scientifiche, questa Corte ritiene del tutto plausibile che [OSCURATO:PERSONA] non abbia esploso il colpo mortale al Savino, ma è convinta che la raffica di proiettili, che l'imputato ha ammesso di aver esploso, è stata frutto di un'azione improvvida, posta in essere nel momento in cui, rimasto solo, aveva infierito sul corpo della vittima, non perché fosse incosciente o allucinato, ma perché sentì l'impulso di sparare per siglare l'agguato, rivelatrice della condivisione della condotta del padre ; resta il dubbio se avesse colpito anche [OSCURATO:PERSONA], ma è circostanza non rilevante in questo processo.» (pag. 51 della sentenza). 3.2. Alla luce del suindicato percorso argomentativo, va disattesa la generica censura difensiva secondo la quale la Corte distrettuale non ha fatto buon governo della disposizione normativa in materia di premeditazione, travisando i dati processuali. Quanto sostenuto dal ricorrente, sulla insussistenza di una conoscenza effettiva del proposito criminoso del padre e, viceversa, della relativa adesione al programma di reato soltanto nel successivo momento dell'esecuzione, non trova fondamento nel percorso argomentativo della sentenza in esame, che non appare affatto viziata dall'allegato travisamento della prova dichiarativa. In proposito va ancora una volta ricordato che, ai fini della configurabilità del vizio di travisamento, è necessario che la relativa deduzione abbia un oggetto definito e inopinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della dichiarazione e quello tratto dal giudice, con conseguente esclusione della rilevanza di presunti errori da questi commessi nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima. D'altronde, le doglianze difensive sul punto si rilevano inosservanti del principio di specificità in relazione alla prospettazione di vizi di motivazione e di travisamento, giacché il motivo di ricorso non contiene la compiuta rappresentazione e dimostrazione di un'evidenza - pretermessa o infedelmente rappresentata dalla Corte di appello - di per sé dotata di univoca, oggettiva ed immediata valenza esplicativa, in quanto in grado di disarticolare il costrutto argomentativo del provvedimento impugnato per l'intrinseca incompatibilità degli enunciati (Sez. 1, n. 54281 del 05/07/2017, Rv. 272492). La ricostruzione dei fatti come operata dai giudici di merito consente di ritenere l'esistenza di un congruo lasso di tempo suscettibile di essere ritenuto idoneo a consentire la maturazione e il consolidamento da parte del ricorrente della deliberazione omicidiaria, secondo lo schema tipico della premeditazione. Invero, numerosi sono gli elementi dai quali poter desumere che [OSCURATO:PERSONA] avesse messo al corrente il figlio di aver maturato la deliberazione di uccidere nel momento in cui ha deciso di recarsi armato all'appuntamento con le vittime. La Corte territoriale ha precisato (pag. 53 della sentenza) che [OSCURATO:PERSONA] aveva «specificato di aver maturato la decisione omiddiaria nel tempo e sicuramente dal momento in cui quel giorno si incontrò con [OSCURATO:PERSONA] senior» e che «la deliberazione di uccidere venne comunicata a [OSCURATO:PERSONA] qualche attimo dopo, sicché il predetto imputato ben avrebbe potuto riflettere e rivedere il proposito criminoso nelle fasi in cui si è snodata l'azione, nel tempo in cui si allontanava per convocare il Panico o anche prima di giungere a Sciana o quando insieme al Panico erano in auto nel tragitto verso la località dell'Olivella». La Corte di appello ha pure confutato con argomentazioni articolate la versione dei fatti del ricorrente (pag. 42 della sentenza): «l'imputato ha affermato che riteneva si trattasse di un incontro con amici e altresì che il padre non condivideva le sue decisioni e non dava spiegazione delle motivazioni delle sue azioni, e, pertanto, anche nell'occasione non lo aveva informato del suo piano omicidiario. A giudizio di questa Corte si tratta di una versione illogica e poco aderente alle reale evoluzione dei fatti: l'essersi armato per incontrare degli amici non è convincente come strana appare la dichiarazione di aver preso quella mattina la pistola precedentemente occultata "su una ruota di una macchina in sosta nel suo parco", non meglio specificando la poco plausibile circostanza di un arma lasciata in un luogo facilmente accessibile su di un'auto di cui neppure indicava il possessore».Dunque, la Corte territoriale ha ritenuto sussistere l'aggravante della premeditazione «perché, aderendo al narrato del collaboratore Peri//o Gerardo, ha maturato il convincimento che Peri//o Ciro e [OSCURATO:PERSONA] avessero consapevolezza della decisione assunta dal capo e si erano mossi di conseguenza, armati e con la precisa cognizione dei rispettivi compiti. Peri//o Ciro aveva consapevolezza della contribuzione nell'agguato richiestagli dal padre sin dal momento in cui Peri/lo Gerardo lo aveva invitato a cercare il correo che avrebbe dovuto partecipare all'esecuzione del triplice agguato, che significativamente doveva essere appartenente al clan alleato, così coinvolgendo anche il gruppo Panico nell'agguato mortale, che sarebbe stato a espressione della comune determinazione del clan Perillo /Panico>> (pagg. 45 - 46 della sentenza). 3.3. La Corte di appello si è attenuta ai principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte sull'aggravante della premeditazione che, oggetto di prova, ex art. 187 cod. proc. pen. e, pertanto, assoggettata alle regole di valutazione stabilite nell'art. 192, comma 2, del codice di rito, può essere dimostrata anche con il ricorso alla prova logica, sulla scorta degli indizi ricavabili dalle modalità del fatto, dalle circostanze di tempo e luogo, dal concorso di più persone con ripartizione dei ruoli e dalla natura del movente; non è, invece, necessario stabilire con assoluta precisione il momento in cui è sorto il proposito criminoso o quello in cui l'accordo è stato raggiunto, essendo sufficiente che gli elementi indiziari suddetti siano gravi, precisi e concordanti e che, globalmente valutati, consentano di risalire, in termini di certezza processuale, al requisito di natura cronologica e a quello di natura ideologica, in cui si sostanzia la premeditazione (Sez. 5 n. 3542 del 17/12/2018 - dep. 24/01/2019, Rv. 275415). Né possono nutrirsi dubbi sulla estensibilità della circostanza aggravante della premeditazione al concorrente anche nel caso questi non abbia partecipato all'originaria deliberazione volitiva ma abbia acquisito piena consapevolezza precedentemente al suo contributo all'evento ed a tale distanza di tempo da consentire che la maturazione del proposito criminoso prevalga sui motivi inibitori (Sez. 6, Sentenza n. 56956 del 21/09/2017, Rv. 271952). 4. Il quinto motivo, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge e correlati vizi motivazionali in relazione alla ritenuta sussistenza della aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen., è inammissibile per manifesta infondatezza e genericità. 4.1. La Corte territoriale ha correttamente ritenuto applicabile la circostanza aggravante al ricorrente, essendo evidente, sulla base delle risultanze processuali, che egli ha avuto piena conoscenza dei motivi sottesi alla deliberazione omicidiaria maturata dal padre e della relativa strumentalità dell'agguato rispetto alle esigenze di controllo e supremazia del clan di appartenenza dei due imputati. Nella sentenza si legge (pag. 53) che [OSCURATO:PERSONA], uomo di spicco del clan capeggiato dal padre, è stato perfettamente consapevole «della necessità di conservare il predominio territoriale e preservarlo da infiltrazioni di clan antagonisti nonché della guerra in atto contro il clan Samo che, per sua stessa ammissione, lo costringeva a girare armato, sicché, messo al corrente dal padre della deliberazione omicidiaria, aveva piena coscienza della causale dell'omicidio, rientrante nella logica della supremazia camorristica del territorio». 4.2. La Corte territoriale ha dunque fatto corretto riferimento ai principi affermati in materia, per cui ha ritenuto sussistente in capo al Perillo la consapevolezza dell'agevolazione camorristica. In proposito va ribadito che la circostanza aggravante dell'aver agito al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso ha natura soggettiva, inerendo ai motivi a delinquere, e si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe (Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019 - dep. 03/03/2020, Rv. 278734; Sez. 2, n. 53142 del 18/10/2018, Rv. 274685; in senso conforme, n. 11356 del 2018 rv. 272525 - 01, n. 6021 del 2018 rv. 272007 - 01, n. 54085 del 2017 rv. 271641 - 01, n. 25510 del 2017 rv. 270158). 5. Inammissibile è infine il sesto ed ultimo motivo, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge e correlati vizi motivazionali in ordine alla sussistenza dei presupposti di estensibilità della circostanza dei motivi abietti e futili. 5.1. La Corte territoriale ha sul punto precisato che l'eliminazione del Savino era stata determinata dalla volontà di riaffermare la supremazia dei Perillo e punire chi aveva osato provocare un incontro tra [OSCURATO:PERSONA] e il Savino, ritenuto vicino al clan antagonista "Sarno", supponendo una regia volta ad attirarlo in un tranello mortale; dunque, la decisione si è fondata sulla mera intuizione di un agguato ordito ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e la determinazione ad uccidere è correlata a motivi di mero sospetto, la cui inconsistenza rispetto al valore leso, quello della vita, ben configura l'abiezione dell'agire (pag. 54 della sentenza). Tale motivazione appare congrua e non manifestamente illogica con riferimento sia alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] sia a quella del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], il quale, pur essendo intervenuto nella vicenda a titolo di concorrente ed avendo aderito al programma di reato, era stato informato dal padre del "sospetto" nutrito, cui la sentenza fa riferimento nei termini sopra rappresentati. Egli, dunque, era a conoscenza dei motivi a delinquere sottesi all'azione criminosa (in proposito si richiama anche quanto sopra già evidenziato sulla ricostruzione dei fatti come operata nella sentenza impugnata). A fronte di tale valutazione basata su elementi probatori illustrati in maniera articolata nella sentenza, il ricorrente ancora una volta oppone una ricostruzione dei fatti diversa, sostenendo che sarebbe emersa la prova di un'organizzazione dell'esecuzione ideata esclusivamente da [OSCURATO:PERSONA], che, per sua esplicita ammissione, sarebbe stata adattata in ragione delle circostanze concrete e che, come tale, non avrebbe mai potuto indurre [OSCURATO:PERSONA] a rappresentare l'intensità del dolo dell'autore principale o i motivi del suo agire. In effetti, le doglianze del Perillo genericamente evocano presunte carenze motivazionali, mentre in effetti si sostanziano in una lettura alternativa del materiale probatorio di cui la sentenza non avrebbe tenuto conto. Va, tuttavia, in proposito ribadito che è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato. 5.2. In punto di diritto va ricordato che, allorché siano contestate, in relazione al medesimo reato, le circostanze aggravanti di aver agito sia al fine di agevolare l'attività di un'associazione di tipo mafioso sia per motivi abietti, le due circostanze concorrono se - come nella specie- quella comune, nei termini fattuali della contestazione e dell'accertamento giudiziale, risulta autonomamente caratterizzata da un "quid pluris" rispetto alla finalità di consolidamento del prestigio e del predominio sul territorio del gruppo malavitoso (Sez. U, n. 337 del 18/12/2008 -09/01/2009, Rv. 241577, in una fattispecie in cui la circostanza del motivo abietto era consistita nell'intento punitivo dell'autore di un omicidio, dettato da spirito di mera sopraffazione, e quella dell'agevolazione mafiosa nella volont
Sentenza Cassazione n. 12818/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris