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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 37922/2022

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Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 3194-2021, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall’AVV. [OSCURATO:PERSONA], unitamente alla quale è dom.to ope legis in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE(PEC: [OSCURATO:EMAIL]); -controricorrente - avverso la sentenza n. 3447/05/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della SICILIA, sez. st. di CATANIA, depositata il 25/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l’ AGENZIA DELLE ENTRATE notificò a [OSCURATO:PERSONA] un avviso di accertamentocon cui l’Ufficio ha provveduto a riprese per I.R.P.E.F. ed addizionali comunale e regionale relativamente all’anno di imposta 2008, conseguenti all’imputazione al contribuente di un maggior reddito da partecipazione societaria; che il contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Ragusa che, con sentenza n. 2243/2014, accolse parzialmente il ricorso; che tanto l’ AGENZIA DELLE ENTRATE , quanto [OSCURATO:PERSONA] , proposero appello, rispettivamente in via principale ed incidentale, innanzi alla C.T.R. della Sicilia, sez. st. di Catania, la quale, con sentenza n. 3447/05/2020, depositata il 25/06/2020, rigettò entrambi i gravami osservando – per quanto in questa sede ancora rileva – come effettivamente dovesse essere imputato al contribuente un maggiore reddito derivante dalla partecipazione ad una società (la [OSCURATO:PERSONA] S .

R .

L .)la quale, a propria volta, aveva emesso (in favore della IAS S .

A .

S .) fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, con conseguente (a) recupero a tassazione dei relativi costi, siccome indeducibili, (b) imputazione ai soci di maggiori utili e (c) onere di ricalcolo delle imposte dovute dal CANNATA ,“sulla base del reddito imponibile determinato in capo alla società pari ad € 115.358,00” (cfr. sentenza impugnata, ult. p. della motivazione); che avverso tale decisione l’ AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo; si è costituito, con controricorso [OSCURATO:PERSONA] ; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Rilevato che con l’unico motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 44 del DPR 917/1986 e degli artt. 38 e 41 del DPR 600/1973” (cfr. ricorso, p. 5), per avere la C.T.R. erroneamente indicato, quale base di calcolo da cui muovere per rideterminare il maggior reddito da partecipazione del contribuente, l’importo di € 115.358,00, quale reddito imponibile determinato in capo alla [OSCURATO:PERSONA] S .

R .

L .,di cui il contribuente è socio, omettendo di includere in tale base la perdita di esercizio dichiarata dalla medesima società e pari ad ulteriori € 157.694,00, si da portare i maggiori ricavi accertati a carico della società ad € 273.051,89 complessivi; che il motivo è manifestamente inammissibile; che non ignora la Corte che, in tema di imposte sui redditi, nell'ipotesi – quale quella in esame - di società di capitali a ristretta base sociale, l'accertamento relativo agli utili extracontabili della società, anche se non definitivo, è presupposto dell'accertamento presuntivo nei riguardi del singolo socio, in ragione della sua quota di partecipazione agli utili sociali (arg. da Cass., Sez. 6-5, 7.3.2016, n. 4485, Rv. 639128-01) e che, nel medesimo senso è stato affermato che, in materia di imposte sui redditi, nell'ipotesi di società di capitali a ristretta base sociale è ammissibile la presunzione di distribuzione ai soci di utili extracontabili ove sussista, a carico della società medesima, un valido accertamento di utili non contabilizzati, che ricorre anche quando esso derivi dalla quantificazione dei profitti contenuta in altra sentenza, pronunziata nei confronti della società, non ancora passata in giudicato (Cass., Sez. Sez. 6- 5, 19.3.2015, n. 5581, Rv. 635494-01); che, tuttavia, la difesa pubblica invoca, a dimostrazione della correttezza della propria tesi, l’autorità di giudicato (cfr. ricorso, p. 9, cpv.) di una sentenza pronunziata nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] S .

R .

L ., avente ad oggetto l’avviso di accertamento emesso nei confronti di quella e prodromico alla ripresa nei confronti del socio, senza però trascriverne il contenuto (né, tantomeno, fornire la prova dell’avvenuto spirare dei relativi termini di impugnazione): sennonché la parte ricorrente che deduca l'esistenza del giudicato deve, a pena d'inammissibilità del ricorso, riprodurre in quest'ultimo il testo integrale della sentenza che si assume essere passata in giudicato, non essendo a tal fine sufficiente il richiamo a stralci della motivazione (Cass., Sez. 2, 23.6.2017, n. 15737, Rv. 644674-01, nonché, nei medesimi termini, sia pure relativamente all’ipotesi, inversa, di dedotta inesistenza di un giudicato esterno invece affermato dal giudice di appello Cass. Sez. 2, 19.8.2020, n. 17310, Rv. 658895-01) – nella specie, peraltro, neppure presenti; Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna dell’ AGENZIA DELLE ENTRATE , in persona del Direttore p.t., al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA] delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo; che, risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non trova applicazione l'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002; P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Per l’effetto, condanna l’ AGENZIA DELLE ENTRATE ,in persona del Direttore p.t. , al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA] delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in € 200,00 (duecento/00) per esborsi ed € 5.880,00 (cinquemilaottocentoottanta/00) per compenso prof

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 3194-2021, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall’AVV. [OSCURATO:PERSONA], unitamente alla quale è dom.to ope legis in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE(PEC: [OSCURATO:EMAIL]); -controricorrente - avverso la sentenza n. 3447/05/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della SICILIA, sez. st. di CATANIA, depositata il 25/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l’ AGENZIA DELLE ENTRATE notificò a [OSCURATO:PERSONA] un avviso di accertamentocon cui l’Ufficio ha provveduto a riprese per I.R.P.E.F. ed addizionali comunale e regionale relativamente all’anno di imposta 2008, conseguenti all’imputazione al contribuente di un maggior reddito da partecipazione societaria; che il contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Ragusa che, con sentenza n. 2243/2014, accolse parzialmente il ricorso; che tanto l’ AGENZIA DELLE ENTRATE , quanto [OSCURATO:PERSONA] , proposero appello, rispettivamente in via principale ed incidentale, innanzi alla C.T.R. della Sicilia, sez. st. di Catania, la quale, con sentenza n. 3447/05/2020, depositata il 25/06/2020, rigettò entrambi i gravami osservando – per quanto in questa sede ancora rileva – come effettivamente dovesse essere imputato al contribuente un maggiore reddito derivante dalla partecipazione ad una società (la [OSCURATO:PERSONA] S . R . L .)la quale, a propria volta, aveva emesso (in favore della IAS S . A . S .) fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, con conseguente (a) recupero a tassazione dei relativi costi, siccome indeducibili, (b) imputazione ai soci di maggiori utili e (c) onere di ricalcolo delle imposte dovute dal CANNATA ,“sulla base del reddito imponibile determinato in capo alla società pari ad € 115.358,00” (cfr. sentenza impugnata, ult. p. della motivazione); che avverso tale decisione l’ AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo; si è costituito, con controricorso [OSCURATO:PERSONA] ; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Rilevato che con l’unico motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 44 del DPR 917/1986 e degli artt. 38 e 41 del DPR 600/1973” (cfr. ricorso, p. 5), per avere la C.T.R. erroneamente indicato, quale base di calcolo da cui muovere per rideterminare il maggior reddito da partecipazione del contribuente, l’importo di € 115.358,00, quale reddito imponibile determinato in capo alla [OSCURATO:PERSONA] S . R . L .,di cui il contribuente è socio, omettendo di includere in tale base la perdita di esercizio dichiarata dalla medesima società e pari ad ulteriori € 157.694,00, si da portare i maggiori ricavi accertati a carico della società ad € 273.051,89 complessivi; che il motivo è manifestamente inammissibile; che non ignora la Corte che, in tema di imposte sui redditi, nell'ipotesi – quale quella in esame - di società di capitali a ristretta base sociale, l'accertamento relativo agli utili extracontabili della società, anche se non definitivo, è presupposto dell'accertamento presuntivo nei riguardi del singolo socio, in ragione della sua quota di partecipazione agli utili sociali (arg. da Cass., Sez. 6-5, 7.3.2016, n. 4485, Rv. 639128-01) e che, nel medesimo senso è stato affermato che, in materia di imposte sui redditi, nell'ipotesi di società di capitali a ristretta base sociale è ammissibile la presunzione di distribuzione ai soci di utili extracontabili ove sussista, a carico della società medesima, un valido accertamento di utili non contabilizzati, che ricorre anche quando esso derivi dalla quantificazione dei profitti contenuta in altra sentenza, pronunziata nei confronti della società, non ancora passata in giudicato (Cass., Sez. Sez. 6- 5, 19.3.2015, n. 5581, Rv. 635494-01); che, tuttavia, la difesa pubblica invoca, a dimostrazione della correttezza della propria tesi, l’autorità di giudicato (cfr. ricorso, p. 9, cpv.) di una sentenza pronunziata nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] S . R . L ., avente ad oggetto l’avviso di accertamento emesso nei confronti di quella e prodromico alla ripresa nei confronti del socio, senza però trascriverne il contenuto (né, tantomeno, fornire la prova dell’avvenuto spirare dei relativi termini di impugnazione): sennonché la parte ricorrente che deduca l'esistenza del giudicato deve, a pena d'inammissibilità del ricorso, riprodurre in quest'ultimo il testo integrale della sentenza che si assume essere passata in giudicato, non essendo a tal fine sufficiente il richiamo a stralci della motivazione (Cass., Sez. 2, 23.6.2017, n. 15737, Rv. 644674-01, nonché, nei medesimi termini, sia pure relativamente all’ipotesi, inversa, di dedotta inesistenza di un giudicato esterno invece affermato dal giudice di appello Cass. Sez. 2, 19.8.2020, n. 17310, Rv. 658895-01) – nella specie, peraltro, neppure presenti; Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna dell’ AGENZIA DELLE ENTRATE , in persona del Direttore p.t., al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA] delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo; che, risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non trova applicazione l'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002; P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Per l’effetto, condanna l’ AGENZIA DELLE ENTRATE ,in persona del Direttore p.t. , al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA] delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in € 200,00 (duecento/00) per esborsi ed € 5.880,00 (cinquemilaottocentoottanta/00) per compenso prof
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