CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30143/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Palermo che ha confermato la pronuncia di condanna resa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Agrigento per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (in Canicattì, il 25/02/2022). Ritenuto che i motivi sollevati non sono consentiti in sede di legittimità perché il primo (mancanza o manifesta illogicità della motivazione e violazione di legge con riguardo alla responsabilità dell'imputata), oltre a svilupparsi sul piano del fatto, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale (pp. 2 e 3 sent. app.), con il supporto di adeguati argomenti giuridici e rispetto ai quali il ricorrente non articola alcuno specifico confronto; quanto al secondo (errata determinazione della pena per non essere state riconosciute le circostanze attenuanti generiche), il Collegio rileva come le circostanze attenuanti generiche siano già state riconosciute dal Giudice di primo grado, di tal che la censura si appalesa manifestamente infondata. Quanto al trattamento sanzionatorio, di cui il ricorrente invoca, in termini assai generici, una riduzione, deve ribadirsi che non sono deducibili innanzi al giudice di legittimità le relative censure - atteso che esso è naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito -, a meno che la quantificazione della pena sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica, evenienza che non si rinviene nel caso di specie; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de