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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 46236/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] difensore insiste nell'accoglimento del ricorso Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n.137/20. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza del 7 ottobre 2021 la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna inflitta il 25 settembre 2019 a [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di Marsala alla pena di 9 mesi di reclusione e di € 10.000 di multa per il reato ex art. 43, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 504 del 1995, in relazione all'art. 47 dello stesso decreto, per avere, in qualità di legale rappresentante della società [OSCURATO:SOCIETA]., esercente l'attività di produzione di confezionamento di prodotti alcolici intermedi, sottratto prodotti alcolici all'accertamento ed al pagamento dell'accisa, risultando dal raffronto tra la documentazione contabile della società e le giacenze effettive dello stabilimento di produzione, una deficienza di litri 1.265,70 di prodotto alcolico intermedio, superiore alla percentuale del 10% di calo consentita durante il procedimento di lavorazione (in Mazara del Vallo, accertato il 3 marzo 2015).

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato.

2.1. Con il primo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione in relazione agli artt. 43 e 47 d.lgs. n. 504 del 1995.

Sarebbe apparente, illogica e contraddittoria la motivazione in risposta al primo motivo di appello con cui si contestò l'assenza di prova certa sull'elemento soggettivo del reato in base alle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA] sulle dinamiche di imbottigliamento che avevano portato alla contestazione della condotta.

La Corte territoriale si sarebbe limitata ad affermare che i documenti prodotti non supererebbero le argomentazioni della sentenza di primo grado; non avrebbe valutato tutte le allegazioni difensive.

Non sarebbe stato dimostrato, oltre ogni ragionevole dubbio, che l'imputato fosse stato informato della non regolare tenuta dei registri, tenuto conto che il luogo in cui sarebbe stato commesso il reato - il deposito fiscale in Mazara del Vallo - era lontano dalla sfera di controllo dell'imputato.

Sul punto, con l'appello si rilevò che l'imputato, imputato per un reato colposo contestato per la sua qualifica di amministratore unico di altra società, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., era stato assolto; si richiese la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ex art. 603 cod. proc. pen., al fine di depositare la sentenza di assoluzione per escludere la responsabilità dell'imputato anche il reato per cui è intervenuta la condanna.

La Corte territoriale si sarebbe limitata a definire generici i motivi di appello, poiché non individuavano chi fosse il responsabile della tenuta dei registri durante le operazioni di imbottigliamento, senza rispondere al motivo con cui si chiedeva di valutare la responsabilità dell'imputato con lo stesso criterio adoperato con la sentenza di assoluzione.

2.2. Con il secondo motivo si deduce l'assenza di motivazione sulla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ex art. 603 cod. proc. pen. al fine di depositare le motivazioni della sentenza del giudice di Palermo del 17 aprile 2019, con cui l'imputato era stato assolto in altro procedimento.

2.3. Con il terzo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen.

La Corte territoriale avrebbe omesso di rispondere al motivo di appello poiché si sarebbe limitata a ritenere le circostanze indicate nell'impugnazione non idonee a giustificare la concessione deile circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo, con cui si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione, è manifestamente infondato.

Contrariamente a quanto rappresentato nel ricorso, la Corte territoriale, dopo aver rilevato la genericità del primo motivo ed in particolare del riferimento alla deposizione del teste Abbate, ha specificamente valutato il motivo di appello nelle pagine 2 e 3 della sentenza impugnata, rispondendo alla questione della conoscenza dell'irregolare tenuta dei registri ed all'irrilevanza dell'assoluzione in altro processo per un fatto del tutto estraneo al processo de ,quo, assoluzione di cui si pretenderebbe di estenderne la logica.

Rispetto alle argomentazioni della sentenza il ricorso si limita a riproporre le generiche affermazioni dell'appello ed è, pertanto, inammissibile per genericità.

2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.

2.1. Nel giudizio di appello l'acquisizione di una prova documentale, pur non implicando la necessità di una formale ordinanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, postula che la prova richiesta sia rilevante e decisiva rispetto al quadro probatorio in atti e deve essere operata assicurando il contraddittorio fra le parti, a pena di inutilizzabilità ai fini della deliberazione, ai sensi dell'art. 526, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 34949 del 03/11/2020, S., Rv. 280504).

2.2. Dall'atto di appello risulta che le prove documentali non erano né rilevanti né decisive ai fini della decisione, concernendo la contestazione dell'addebito, dato questo risultante dall'impugnazione, ed il pagamentc della sanzione amministrativa, che concretizza un post factum.

Per altro, la Corte di appello ha tenuto conto di tale circostanza di fatto nella motivazione sul rigetto della richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche.3.

Inammissibile per genericità è il terzo motivo sulle circostanze attenuanti generiche, la cui applicazione non risulta dalla sentenza del Tribunale essere stata richiesta in primo grado.

Il motivo, dopo una lunga parte in diritto, non indica alcun elemento di fatto su cui fondare la richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche, ed è pertanto inammissibile ex art. 581 cod. proc. pen.

In ogni caso, le circostanze di fatto indicate nell'appello a sostegno della richiesta sono state valutate esplicitamente dalla Corte di appello e ritenute inidonee all'applicazione delle circostanze al:tenuanti generiche con motivazione immune da vizi logici e corretta in diritto perché fondata sui parametri ex art. 133 cod. pen. 4.

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] difensore insiste nell'accoglimento del ricorso Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n.137/20. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza del 7 ottobre 2021 la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna inflitta il 25 settembre 2019 a [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di Marsala alla pena di 9 mesi di reclusione e di € 10.000 di multa per il reato ex art. 43, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 504 del 1995, in relazione all'art. 47 dello stesso decreto, per avere, in qualità di legale rappresentante della società [OSCURATO:SOCIETA]., esercente l'attività di produzione di confezionamento di prodotti alcolici intermedi, sottratto prodotti alcolici all'accertamento ed al pagamento dell'accisa, risultando dal raffronto tra la documentazione contabile della società e le giacenze effettive dello stabilimento di produzione, una deficienza di litri 1.265,70 di prodotto alcolico intermedio, superiore alla percentuale del 10% di calo consentita durante il procedimento di lavorazione (in Mazara del Vallo, accertato il 3 marzo 2015). 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato. 2.1. Con il primo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione in relazione agli artt. 43 e 47 d.lgs. n. 504 del 1995. Sarebbe apparente, illogica e contraddittoria la motivazione in risposta al primo motivo di appello con cui si contestò l'assenza di prova certa sull'elemento soggettivo del reato in base alle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA] sulle dinamiche di imbottigliamento che avevano portato alla contestazione della condotta. La Corte territoriale si sarebbe limitata ad affermare che i documenti prodotti non supererebbero le argomentazioni della sentenza di primo grado; non avrebbe valutato tutte le allegazioni difensive. Non sarebbe stato dimostrato, oltre ogni ragionevole dubbio, che l'imputato fosse stato informato della non regolare tenuta dei registri, tenuto conto che il luogo in cui sarebbe stato commesso il reato - il deposito fiscale in Mazara del Vallo - era lontano dalla sfera di controllo dell'imputato. Sul punto, con l'appello si rilevò che l'imputato, imputato per un reato colposo contestato per la sua qualifica di amministratore unico di altra società, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., era stato assolto; si richiese la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ex art. 603 cod. proc. pen., al fine di depositare la sentenza di assoluzione per escludere la responsabilità dell'imputato anche il reato per cui è intervenuta la condanna. La Corte territoriale si sarebbe limitata a definire generici i motivi di appello, poiché non individuavano chi fosse il responsabile della tenuta dei registri durante le operazioni di imbottigliamento, senza rispondere al motivo con cui si chiedeva di valutare la responsabilità dell'imputato con lo stesso criterio adoperato con la sentenza di assoluzione. 2.2. Con il secondo motivo si deduce l'assenza di motivazione sulla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ex art. 603 cod. proc. pen. al fine di depositare le motivazioni della sentenza del giudice di Palermo del 17 aprile 2019, con cui l'imputato era stato assolto in altro procedimento. 2.3. Con il terzo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen. La Corte territoriale avrebbe omesso di rispondere al motivo di appello poiché si sarebbe limitata a ritenere le circostanze indicate nell'impugnazione non idonee a giustificare la concessione deile circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo, con cui si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione, è manifestamente infondato. Contrariamente a quanto rappresentato nel ricorso, la Corte territoriale, dopo aver rilevato la genericità del primo motivo ed in particolare del riferimento alla deposizione del teste Abbate, ha specificamente valutato il motivo di appello nelle pagine 2 e 3 della sentenza impugnata, rispondendo alla questione della conoscenza dell'irregolare tenuta dei registri ed all'irrilevanza dell'assoluzione in altro processo per un fatto del tutto estraneo al processo de ,quo, assoluzione di cui si pretenderebbe di estenderne la logica. Rispetto alle argomentazioni della sentenza il ricorso si limita a riproporre le generiche affermazioni dell'appello ed è, pertanto, inammissibile per genericità. 2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. 2.1. Nel giudizio di appello l'acquisizione di una prova documentale, pur non implicando la necessità di una formale ordinanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, postula che la prova richiesta sia rilevante e decisiva rispetto al quadro probatorio in atti e deve essere operata assicurando il contraddittorio fra le parti, a pena di inutilizzabilità ai fini della deliberazione, ai sensi dell'art. 526, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 34949 del 03/11/2020, S., Rv. 280504). 2.2. Dall'atto di appello risulta che le prove documentali non erano né rilevanti né decisive ai fini della decisione, concernendo la contestazione dell'addebito, dato questo risultante dall'impugnazione, ed il pagamentc della sanzione amministrativa, che concretizza un post factum. Per altro, la Corte di appello ha tenuto conto di tale circostanza di fatto nella motivazione sul rigetto della richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche.3. Inammissibile per genericità è il terzo motivo sulle circostanze attenuanti generiche, la cui applicazione non risulta dalla sentenza del Tribunale essere stata richiesta in primo grado. Il motivo, dopo una lunga parte in diritto, non indica alcun elemento di fatto su cui fondare la richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche, ed è pertanto inammissibile ex art. 581 cod. proc. pen. In ogni caso, le circostanze di fatto indicate nell'appello a sostegno della richiesta sono state valutate esplicitamente dalla Corte di appello e ritenute inidonee all'applicazione delle circostanze al:tenuanti generiche con motivazione immune da vizi logici e corretta in diritto perché fondata sui parametri ex art. 133 cod. pen. 4. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma
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