Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 16438/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 41302/22 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.337 cod. pen.) ed esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che censura il vizio di motivazione in punto di dolo di concorso, è meramente reiterativo di censure già adeguatamente vagliate dal giudice di merito, che correttamente ha dato conto del contributo materiale e psicologico del ricorrente (cfr. p. 5 della sentenza impugnata, nella quale si rileva che il ricorrente controllava, girandosi indietro, le manovre dei carabinieri).

Considerato, inoltre, che il secondo motivo di ricorso, afferente alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è ammesso in quanto il trattamento punitivo risulta essere sorretto da una motivazione adeguata rispetto al motivo di appello, formulato in maniera del tutto generica.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 41302/22 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.337 cod. pen.) ed esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che censura il vizio di motivazione in punto di dolo di concorso, è meramente reiterativo di censure già adeguatamente vagliate dal giudice di merito, che correttamente ha dato conto del contributo materiale e psicologico del ricorrente (cfr. p. 5 della sentenza impugnata, nella quale si rileva che il ricorrente controllava, girandosi indietro, le manovre dei carabinieri). Considerato, inoltre, che il secondo motivo di ricorso, afferente alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è ammesso in quanto il trattamento punitivo risulta essere sorretto da una motivazione adeguata rispetto al motivo di appello, formulato in maniera del tutto generica. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 16438/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris