CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 06383/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA SUI ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2023 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito iLMifensore [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Campobasso, in parziale riforma della pronuncia emessa in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 494 cod, pen., ha concesso al predetto il beneficio della non menzione della condanna nel certificato penale spedito a richiesta di privati, confermando nel resto la decisione. 2 Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Col primo motivo deduce la violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità o inutilizzabilità. Se si pone a confronto il capo di impul:azione e il verbale del dibattimento ci si rende conto che nella vicenda in esame non è mai stato evidenziato né trattato il fatto posto a fondamento della condanna in primo grado; mai si è discusso della circostanza che l'induzione in errore rilevante ai fini del giudizio fosse quanto posto in essere dall'imputato nei confronti del Giudice tutelare di Campobasso. Tale circostanza, pur costituendo un aspetto rilevante della sentenza di condanna, non è stata mai oggetto della benché minima discussione nel corso del giudizio e neppure oggetto di prova. Appare evidente che la sentenza adottata su questa base non possa che essere considerata affetta da qualche vizio sostanziale di notevole portata. La difesa già con i motivi aggiunti all'atto di appello aveva eccepito la nullità della sentenza di primo grado in relazione agli articoli 518 e 521, 187, 190 c.p.p. e art. 111 della Cost., perchè solo con ia sentenza di primo grado è emersa la rilevanza dell'elemento suindicato che nemmeno la Procura aveva ritenuto di evidenziare nel capo di imputazione in cui nulla viene descritto su tale elemento costitutivo de delitto di cui all'art. 494. Evidente è la lesione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio posto che in nessuna parte del verbale di udienza si fa cenno del fatto che si debbano considerare indotti in errore il Giudice tutelare e la Procura della Repubblica di Campobasso; vi è stata di conseguenza anche una lesione del diritto alla prova; la novità presente nella sentenza ha comportato la violazione degli articoli 518 e 521 del codice di rito. 2.2.Col secondo motivo deduce vizio di motivazione per omessa o apparente motivazione. La sentenza della Costa di appello non ha potuto affermare in nessun punto che la questione delle induzione in errore rilevante è quella posta in essere nei confronti del Giudice tutelare di Campobasso - come affermato dalla sentenza di primo grado - sia stata effettivamente oggetto di introduzione e discussione e valutazione tra le parti. Solo genericamente ha fornito risposta alle deduzioni difensive svolte ai riguardo. 2.3.Col terzo motivo deduce violazione di legge sostanziale per omessa o erronea valutazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. nonché vizio di motivazione per contraddittorietà ed illogicità della stessa. La Corte di appello nell'affermare che Maggi pure in altre occasioni avrebbe tenuto condotte analoghe, ha confuso due denunce da lui sottoscritte e depositate presso le forze dell'ordine, che hanno dato vita a procedimenti iniziati doverosamente, con condotte non lecite; le notizie criminis in argomento non sono affatto atti illeciti e non possono in alcun modo essere considerati precedenti pregiudizievoli che impediscono la concessione del beneficio, sicché non poteva ravvisarsi l'abitualità del comportamento ostativo al riconoscimento della causa dì non punì b il tà. 3. Il ricorso è stato trattato ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d. I. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, che continua ad applicarsi, in virtù del comma secondo dell'art. 94 del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150. come modificato dall'art. 17 dl. 22 giugno 2023 n. 75, per le impugnazioni proposte sino al quindicesimo giorno successivo al 31.12.2023 - senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: iI [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibilità del ricorso. difensore della parte civile ha chiesto rigettarsi il ricorso, allegando nota spese; il difensore dell'imputato ha insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1AI ricorso è fondato limitatamente al motivo sulla causa di non punibilità di cui all'art 131-bis cod. pen., è inammissibile, per aspecificità, nel resto. 1.1.11 ricorso, coi primi due motivi, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, prospettando censure, già oggetto di vaglio da parte della Corte di Appello, i n merito alla fattispecie di reato che si assume ricostruita a sorpresa nella sentenza di primo grado introducendosi aspetti essenziali non emersi in dibattimento, laddove il fatto, a differenza di quanto assume la difesa, risulta, invece, pacificamente oggetto sia di contestazione che di contraddittorio dibattimentaie. Ed invero, dalla stessa contestazione, oitre che dalla ricostruzione recepita nelle conformi pronunce di merito sulla scorta delle risultanze processuali analizzate, emerge chiaramente che l'induzione in errore ha avuto ad oggetto, quali destinatari„ sia la Procura Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Campobasso sia il Giudice tutelare, essendo stata essa realizzata attraverso un esposto, inviato tramite fax alla Procura Generale, rivolto al Giudice tutelare, contenente accuse nei confronti di terze persone - rispetto al quale l'imputato è stato assolto dal reato di calunnia perché il fatto non costituisce reato - recante la firma apparente di [OSCURATO:PERSONA] a cui Maggio si era sostituito. Una volta acclarato - e di ciò Si è evidentemente occupata l'istruttoria dibattimentale - che l'esposto, a dispetto della forma apparente che recava, fosse riconducibile al ricorrente - circostanza non oggetto di specifica contestazione in ricorso - la induzione in errore è in re ipsa avendo Maggio, nel redigerlo ed inoltrarlo, fatto apparire che esso fosse stato redatto e inviato da persona diversa, alla quale si era sostituito, in tal modo inducendo in errore i destinatari sull'autore effettivo dell'atto; e la Corte di appello ha al riguardo, altresì, già evidenziato che la difesa errava nel confondere anche in grado di appello L a induzione in errore con il conseguimento del profitto, elemento quest'ultimo che, come pure già opportunamente precisato dal primo giu(:lice; attiene al coefficiente psicologico del reato. Sicché i motivi dedotti coi primi due motivi sono anche manifestamente infondati sotto il profilo della insussistenza manifesta sia delle violazioni di legge che dei vizi di motivazione denunciati. 1.2. Quanto al terzo motivo si deve invece rilevare il difetto di motivazione non risultando specificate - a fronte del motivo non generico svolto in appello sul punto - le ragioni per le quali non potesse ravvisarsi la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. Ed invero, la Corte di appello si è al riguardo limitata a fare riferimento a precedenti analoghe condotte - altri esposti presentati dall'imputato - senza null'altro precisare in ordine ad essi, e senza neppure chiarire se essi risultassero a firma - apparente o meno - dell'imputato o di atri (si tenga conto che l'imputato ha beneficiato in primo grado della sospensione condizionale della pena a ragione della sua incensuratezza). 2.S'impone - conseguentemente - un nuovo giudizio sul punto, dovendo il giudice d& rinvio valutare tutte le circostanze del caso concreto per verificare se, al di là di quanto già :"insufficientemente) valutato ai fini del diniego dell'applicazione dell'art. 131-bis cod. pene vi siano altri elementi oggettivi di fatto (nella loro ipotetica duplice chiave di lettura, ossia in senso favorevole o sfavorevole per l'imputato) che possano consentire ovvero impongano di escludere l'applicabilità della succitata causa speciale di non punibilità. Alla pronuncia di annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. consegue il rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Salerno ai sensi dell'art. 623, comma1, lett. c, cod, proc. pen. Nel resto, il ricorso va dichiarato inammissibile. Viene infine riservata al definitivo la pronuncia sulle spese sostenute nel grado dalla parte civile. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Salerno. Dichiara in