CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 gennaio 2022
Cassazione n. 06374/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Bari confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e di bancarotta semplice documentale. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato deducendo erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. in riferimento al reato di bancarotta documentale, alla sussistenza della condotta distrattiva contestata ed al denegato riconoscimento delle attenuanti generiche. 3. Il ricorso é inammissibile. Il primo motivo è manifestamente infondato atteso che l'imputato il quale non ne abbia sollecitato il riconoscimento non può dolersi in questa sede del difetto di motivazione in merito alla mancata applicazione d'ufficio da parte del giudice dell'appello dell'art. 131-bis c.p. Il secondo motivo ripropone doglianze già portate all'attenzione della Corte territoriale e da questa confutate con motivazione con la quale il ricorrente non si è confrontato, dovendosi dunque escludere qualsiasi travisamento del compendio probatorio. Parimenti generico è infine il terzo motivo, posto che il ricorso non evidenzia le ragioni pretermesse eventualmente dal giudice dell'appello che imponevano l'attenuazione del trattamento sanzionatorio, peraltro già contenuto in misura assai prossima ai minimi edittali. 4. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. Per questi motivi dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00. Così deciso in Rom 12/1/2022 Il Pr960 7.7,DI'[OSCURATO:PERSONA]