CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 febbraio 2024
Cassazione n. 37289/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 86 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti doglianze sul trattamento sanzionatorio (pene sostitutive), benché la relativa motivazione risulti sorretta da ragionamento adeguato, giuridicamente corretto e non manifestamente illogico in ordine alla valutazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e pertanto incensurabile in questa sede (tra tante, Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Rv. 286031); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/07