CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 febbraio 2026
Cassazione n. 14985/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2025 della CORTE di APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], con cui si è chiesto dichiarare l'inammissibilità del ricorsoRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Napoli ha confermato la decisione di primo grado, che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del concorso nel reato di cui all'art. 640 ter cod. pen., condannandolo alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 100 di multa. 2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del proprio difensore, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione, in relazione all'art. 640 ter cod. pen., per avere la Corte d'appello affermato la responsabilità dell'imputato sulla base di un unico elemento indiziario, concernente la titolarità, in capo al medesimo, della carta prepagata, di tipo "Postepay", su cui venivano effettuale le illecite operazioni di ricarica. 2.2 Col secondo motivo, si deduce vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod. pen. 2.3 Col terzo motivo, si lamenta violazione di legge in relazione agli artt. 163 e 164 cod. pen. 3. È pervenuta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], con cui si è chiesto dichiarare l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato limitatamente alla censura di cui al terzo motivo, concernente il diniego della sospensione condizionale della pena. I primi due motivi sono inammissibili, per le ragioni di seguito illustrate. 2. Il primo motivo è inammissibile in quanto aspecifico, dato il mancato confronto, critico ed effettivo, con la motivazione, che, in coerenza con il percorso logico adottato dal giudice di primo grado (con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale: sul punto, v. ad es., Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 - 01), ha adeguatamente chiarito le ragioni dell'ascrizione di responsabilità, quanto meno a livello concorsuale, per il reato di frode informatica, realizzata tramite l'operazione cd. di phishing, che ha determinato l'illecita sottrazione di denaro alla persona offesa, con ricarica dell'equivalente sulla carta di tipo "Postepay", intestata all'imputato e da quest'ultimo messa a disposizione, come il conto corrente stesso, dei concorrenti. A fronte della prova dell'incameramento 1del profitto (v. ad es., Sez. 2, n. 10354 del 05/02/2020, Gerbino, Rv. 278518 - 01, relativa al momento consumativo del delitto de quo, che coincide con l'ottenimento del profitto), il motivo in esame tenta di valorizzare il medesimo argomento già disatteso, con logica motivazione, dai giudici di merito, senza tener conto di quanto puntualizzato dalla Corte d'appello a proposito della mancata introduzione, da parte difensiva, di argomenti utili a sovvertire la prova logica raggiunta già in primo grado sulla base di una compiuta analisi delle risultanze processuali. 3. Il secondo motivo è, del pari, inammissibile, perché aspecifico. Diversamente da quanto contestato, non soltanto la Corte d'appello ha fornito motivazione in ordine al diniego delle invocate circostanze attenuanti generiche, articolando bensì le proprie ragioni attraverso una precipua replica al relativo motivo di appello, pur se contrassegnato da assoluta genericità. In quella sede, infatti, il ricorrente si limitava a citare il corretto comportamento processuale quale elemento giustificativo delle invocate attenuanti, richieste nella massima estensione. Nel rimarcare l'assenza di segni di resipiscenza dell'imputato, la Corte territoriale ha operato altresì riferimento - sia pure nella parte motiva dedicata al diniego dell'art. 131 bis cod. pen. -proprio al comportamento processuale dell'imputato, sottolineando il mancato risarcimento della somma sottratta. 3. Il terzo motivo è fondato, avendo la Corte distrettuale giustificato il diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena, valorizzando le "condanne irrevocabili risultanti dal certificato del casellario", senza tuttavia considerare che, dal citato certificato, emerge come l'ultima condanna risalga al 1990 e che il ricorrente ha beneficiato di una sola sospensione in relazione a pena cumulabile con quella inflitta nell'odierno giudizio ai sensi dell'art. 164, comma 4, cod.pen. Sicché, dato il consistente lasso temporale intercorso tra l'ultima condanna e il fatto ascritto, commesso nel 2020, il ricorrente coglie nel segno, nel lamentare la violazione dell'art. 164, primo comma, cod. pen. in quanto i giudici dell'appello avrebbero dovuto effettuare un giudizio di prognosi circa la commissione di ulteriori reati, secondo quanto previsto dalla citata disposizione. 3. Per le ragioni illustrate, il Collegio annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli. Dichiara, nel resto, inammissibile il ricorso e irrevocabile l'affermazione di responsabilità. P.Q.M P.Q.MNapoli. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso e irrevocabile l'affermazione di responsabilità. Così deciso in Roma, il 26/02/2026 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] v» e- [OSCURATO:PERSONA] 27 AP P„ 2026 [OSCURATO:PERSONA] G.Pjf2IZI [OSCURATO:PERSONA] Z [OSCURATO:PERSONA] (,) [OSCURATO:PERSONA] .