CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 gennaio 2022
Cassazione n. 30155/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20185/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14 luglio 1959 (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e residente a Modica (RG) in C.da “[OSCURATO:PERSONA]” n. 7/A, elettivamente domiciliato in Ragusa, via [OSCURATO:PERSONA] n. 183, presso e nello studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], tele[OSCURATO:TELEFONO], pec: [OSCURATO:EMAIL]), che lo difende ed assiste, come da procura speciale redatta su foglio separato notificato col ricorso; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; -controricorrente – Ottemp sisma sicilia Avverso la sentenza n. 335/2022, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia – sez. staccata di Catania, depositata in data18.01.2022. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 settembre 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza n. 3020/05/2017 la C.T.R. della Sicilia –Sez. Staccata di Catania, veniva respinto integralmente l’appello erariale, e dunque confermata la decisione della C.T.P. Ragusa n. 785/02/2012, depositata il 28 dicembre 2012, con la quale l’[OSCURATO:PERSONA] era stata condannata al rimborso, in favore del Causarano, della complessiva somma di € 10.482,55= (oltre interessi dalla domanda al soddisfo), pari al 90% del carico tributario da costui assolto in relazione al triennio 1990-1992, interessato agli eventi sismici. A seguito dell’intervenuta definitività della sentenza di secondo grado suddetta, l’Ufficio corrispondeva all’odierno ricorrente il minore importo di € 5.241,99 (oltre interessi), che quest’ultimo riscuoteva in conto del maggiore avere. Di conseguenza, il contribuente, in data 14.03.2019, notificava l’atto di messa in mora di cui all’art. 70, comma 2, del D.Lgs. 546/92 e quindi veniva instaurato, dinanzi alla C.T.R. della Sicilia – sez. staccata di Catania, il giudizio di ottemperanza onde ottenere il pagamento del residuo importo. L’Agenzia si costituiva e instava, nel merito, per il rigetto del ricorso, assumendo di avere correttamente eseguito il rimborso nella misura consentita dall’art. 1, comma 665, della L. 190/14, così come modificato dall’art. 16-octies del DL 91/2017, convertito con modificazioni dalla legge 03/08/2017 n. 123. A sostegno dei propri assunti, allegava la nota MEF prot. n. 7042 del 23/02/2021. Con la sentenza n. 335/2022 la CTR osservava “che, per come dedotto dall’Agenzia delle Entrate, non può disporsi la chiesta esecuzione integrale della sentenza della CTR n. 4427/05/2019, avuto riguardo all’incapienza dei fondi stanziati per la erogazione integrale dei rimborsi relativi al sisma del 1990, per come risulta chiaramente dalla certificazione del MEF n. 7042 del 23.02.2021, che è stata prodotta in atti dall’Agenzia delle Entrate e che, comunque, la CTR ha la possibilità di acquisire d’ufficio …” tenuto conto “che l’Agenzia delle Entrate ha già corrisposto al ricorrente il 50% delle somme dovute oltre interessi ai sensi dell’art. 16 octies D.L. n. 91/17 …”. 2. Il contribuente propone così ricorso in cassazione affidato ad un unico motivo. L’Agenzia si è difesa a mezzo di controricorso per resistere all’impugnativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo il contribuente denuncia nullità della gravata sentenza per violazione ed erronea applicazione degli art.: 1, comma 665, della legge 190/14, nel testo risultante a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 16 octies del d.l. 91/2017, convertito con l. n. 123/2017; 70 del d.lgs. 546/92, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4) cod. proc. civ., allegando il contrasto della sentenza con i precedenti di questa Corte (pur non citati) e delle pronunce CEDU e della Corte Costituzionale. 2. Va premesso che la richiesta di trattazione in pubblica udienza, come richiesto dalla difesa erariale, non può essere accolta, visto che in argomento sussiste ormai giurisprudenza di legittimità consolidata, come citata nel corso della presente motivazione. 3. Il ricorso è fondato. In proposito la novellazione del 2017 non ha inteso incidere sul diritto, risarcendo alcuni entro il limite di stanziamento e pregiudicando gli altri, ma ha inteso regolarne l’esecuzione, costituendo all’uopo un particolare fondo a cui attingere, prevedendone il finanziamento di anno in anno, compatibilmente con la legge di bilancio, contemperando le esigenze di copertura finanziaria della legge di spesa (art. 81 Cost.) con la parità di trattamento e la solidarietà fra tutti coloro che sono stati colpiti da una calamità naturale (artt. 2 e 3 Cost). Tale disciplina si presenta così conforme ai superiori principi costituzionali ed euro unitari, oltre che conforme ad un costante orientamento che non v’è ragione di rivedere. Tanto premesso, nel caso di specie la CTR non ha fatto buon governo dei principi sinora illustrati, avendo erroneamente applicato l'art. 16-octies d.l. 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. Il giudice dell’ottemperanza avrebbe pertanto dovuto verificare l’effetto, nel senso già precisato, della disposizione in questione sulle modalità di attuazione del rimborso nel caso di specie, adottando di conseguenza i provvedimenti specifici indispensabili all’ottemperanza, ovvero determinando il quomodo dell’attuazione stessa, e constatata l’incapienza delle risorse stanziate sulla base della nota MEF, avrebbe dovuto applicare il principio appena illustrato, ed in particolare conformandosi ai principi da ultimo affermati da Cass. 18/05/2022, n. 16289, in caso di verificata incapienza, avrebbe dovuto attivare, con determinazioni specifiche, anche tramite la nomina di un commissario "ad acta", le procedure particolari previste dalla normativa di contabilità pubblica per dare completa esecuzione alla decisione del giudice di merito, compresa l'emissione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso. 3. La sentenza dev’essere dunque annullata, con rinvio alla Commissione di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sez. Catania, in diversa composizione, che provvederà altresì alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata rinviando alla Corte di giustizia di secondo grado della Sicilia, sez. staccata di Catania, in diversa composizione, che provvederà altresì alla