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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 febbraio 2023

Cassazione n. 47114/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: TRIBUNALE di PISTOIAnei confronti di TRIBUNALE di ROMAcon il provvedimento del 24/02/2023 del TRIBUNALE di PISTOIAudita la relazione svolta dalla Consigliera [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni della Procuratrice generale, M. [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto che venga affermata la competenza del Tribunale di Pistoia, cui devono essere rimessi gli atti per l'ulteriore corso. tre3-. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il giudice monocratico del Tribunale di Pistoia ha sollevato conflitto negativo di competenza nei confronti del giudice monocratico del Tribunale di Roma, che - con sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] - aveva declinato la competenza a decidere in ordine al reato ex artt. 113-590, comma 3, cod. pen., commesso in Norvegia il 2/11/2018, ed attribuito a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Nell'ordinanza declinatoria, il giudice rimettente ha osservato che il reato in questione non può ritenersi interamente commesso all'estero, essendo stato commesso in parte in Italia, ove sarebbero avvenute le negligenti omissioni nella formazione professionale della persona offesa; da ciò consegue che non può farsi riferimento all'art. 10, comma 1, cod. proc. pen., bensì al terzo comma di detta norma che fa rinvio alle disposizioni degli articoli 8 e

9. Esclusa l'applicabilità dell'art. 8, il giudice rimettente ha individuato la regola suppletiva della sede dell'impresa datrice di lavoro dell'infortunato, quale ultimo luogo in cui sarebbe avvenuta la negligente omissione (peraltro luogo in cui tutti gli imputati sono domiciliati), ai sensi dell'art. 9, comma 1, cod. proc. pen.; ciò rileverebbe anche ove si intendesse applicare il secondo comma dell'art. 9, non potendosi fare riferimento al criterio della residenza, diversa per i tre imputati, bensì al criterio del domicilio, comune a tutti.

In via residuale, è stata indicata anche l'ultima regola suppletiva di cui al comma 3 dell'art. 9 cod. proc. pen., così delineando la competenza territoriale del Tribunale di Roma, dal momento che il primo ufficio ad iscrivere la notizia di reato sarebbe stata la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma. [OSCURATO:PERSONA]

1. Preliminarmente, va ritenuta l'ammissibilità del proposto conflitto di competenza, nella specie di tipo negativo, essendosi al cospetto di due giudici che negano di essere competenti a conoscere del medesimo fatto ed attribuiscono la competenza all'altro, così che da tale situazione deriva lo stallo del procedimento, irrisolvibile senza l'intervento della Corte regolatrice.

2. Ciò posto, il conflitto negativo di competenza, nei termini in Cui è stato sollevato, deve essere risolto indicando la competenza del Giudice del Tribunale di Pistoia, al quale vanno restituiti gli atti.3.

Invero il reato appare commesso interamente in Norvegia, trattandosi di infortunio sul lavoro e quindi di un reato di natura istantanea.

Da ciò consegue l'applicazione del criterio di cui all'art. 10, comma 1, cod. proc. pen. che individua la competenza, in termini successivi, in capo al giudice del "luogo della residenza, della dimora, del domicilio dell'imputato", da attribuirsi, in caso di pluralità di imputati, al giudice procedente per il maggior numero di essi, ai sensi dell'ultima parte del primo comma di detto art. 10 cod. proc. pen.

Nel caso di specie, come ha osservato anche il Procuratore generale, dai certificati di residenza degli imputati, allegati alla memoria difensiva del 9 marzo 2021, risulta che due dei tre imputati - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - risiedono a Quarrata, in provincia di Pistoia: pertanto la competenza territoriale, ai sensi del primo comma dell'art. 10 cod. proc. pen., è da attribuire al Tribunale di Pistoia.

4. In conclusione, deve essere indicata la competenza del Giudice del Tribunale di Pistoia, al quale vanno restituiti gli atti.

L'estratto della presente sentenza sarà comunicato immediatamente ai giudici in conflitto e al Pubblico ministero presso i medesimi giudici, nonché notificato alle parti private, ai sensi dell'art. 32, comma 2, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Pistoia, cui dispone trasmettersi gli atti.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 32, comma 2, cod. proc.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: TRIBUNALE di PISTOIAnei confronti di TRIBUNALE di ROMAcon il provvedimento del 24/02/2023 del TRIBUNALE di PISTOIAudita la relazione svolta dalla Consigliera [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni della Procuratrice generale, M. [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto che venga affermata la competenza del Tribunale di Pistoia, cui devono essere rimessi gli atti per l'ulteriore corso. tre3-. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il giudice monocratico del Tribunale di Pistoia ha sollevato conflitto negativo di competenza nei confronti del giudice monocratico del Tribunale di Roma, che - con sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] - aveva declinato la competenza a decidere in ordine al reato ex artt. 113-590, comma 3, cod. pen., commesso in Norvegia il 2/11/2018, ed attribuito a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Nell'ordinanza declinatoria, il giudice rimettente ha osservato che il reato in questione non può ritenersi interamente commesso all'estero, essendo stato commesso in parte in Italia, ove sarebbero avvenute le negligenti omissioni nella formazione professionale della persona offesa; da ciò consegue che non può farsi riferimento all'art. 10, comma 1, cod. proc. pen., bensì al terzo comma di detta norma che fa rinvio alle disposizioni degli articoli 8 e 9. Esclusa l'applicabilità dell'art. 8, il giudice rimettente ha individuato la regola suppletiva della sede dell'impresa datrice di lavoro dell'infortunato, quale ultimo luogo in cui sarebbe avvenuta la negligente omissione (peraltro luogo in cui tutti gli imputati sono domiciliati), ai sensi dell'art. 9, comma 1, cod. proc. pen.; ciò rileverebbe anche ove si intendesse applicare il secondo comma dell'art. 9, non potendosi fare riferimento al criterio della residenza, diversa per i tre imputati, bensì al criterio del domicilio, comune a tutti. In via residuale, è stata indicata anche l'ultima regola suppletiva di cui al comma 3 dell'art. 9 cod. proc. pen., così delineando la competenza territoriale del Tribunale di Roma, dal momento che il primo ufficio ad iscrivere la notizia di reato sarebbe stata la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente, va ritenuta l'ammissibilità del proposto conflitto di competenza, nella specie di tipo negativo, essendosi al cospetto di due giudici che negano di essere competenti a conoscere del medesimo fatto ed attribuiscono la competenza all'altro, così che da tale situazione deriva lo stallo del procedimento, irrisolvibile senza l'intervento della Corte regolatrice. 2. Ciò posto, il conflitto negativo di competenza, nei termini in Cui è stato sollevato, deve essere risolto indicando la competenza del Giudice del Tribunale di Pistoia, al quale vanno restituiti gli atti.3. Invero il reato appare commesso interamente in Norvegia, trattandosi di infortunio sul lavoro e quindi di un reato di natura istantanea. Da ciò consegue l'applicazione del criterio di cui all'art. 10, comma 1, cod. proc. pen. che individua la competenza, in termini successivi, in capo al giudice del "luogo della residenza, della dimora, del domicilio dell'imputato", da attribuirsi, in caso di pluralità di imputati, al giudice procedente per il maggior numero di essi, ai sensi dell'ultima parte del primo comma di detto art. 10 cod. proc. pen. Nel caso di specie, come ha osservato anche il Procuratore generale, dai certificati di residenza degli imputati, allegati alla memoria difensiva del 9 marzo 2021, risulta che due dei tre imputati - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - risiedono a Quarrata, in provincia di Pistoia: pertanto la competenza territoriale, ai sensi del primo comma dell'art. 10 cod. proc. pen., è da attribuire al Tribunale di Pistoia. 4. In conclusione, deve essere indicata la competenza del Giudice del Tribunale di Pistoia, al quale vanno restituiti gli atti. L'estratto della presente sentenza sarà comunicato immediatamente ai giudici in conflitto e al Pubblico ministero presso i medesimi giudici, nonché notificato alle parti private, ai sensi dell'art. 32, comma 2, cod. proc. pen. P.Q.M. Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Pistoia, cui dispone trasmettersi gli atti. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 32, comma 2, cod. proc.
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