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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 17 ottobre 2023

Cassazione n. 35909/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19737/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 39, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], -intimata- e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 28, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n. 2956/2018 depositata il18/12/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Firenze, con sentenza n. 2956/2018, pubblicata il 18/12/2018 - in giudizio promosso da [OSCURATO:PERSONA], nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] srl, della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] e di [OSCURATO:PERSONA], in opposizione avverso decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Prato, con il quale gli si era ingiunto il pagamento, a titolo di regresso, a favore della [OSCURATO:PERSONA] srl, di € 90.379,97, equivalenti a £ 175.000.000, pagati (con tre assegni circolari) da quest’ultima al [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] (società di cui il Casati era socio nella misura dello 0,2%, il [OSCURATO:PERSONA] era stato liquidatore e legale rappresentante e la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] era socia accomandante), al fine di permettere il soddisfacimento del ceto creditorio, con chiusura del fallimento, - ha parzialmente riformato la decisione di primo grado che aveva respinto l’opposizione e tutte le domande riconvenzionali e di manleva avanzate dall’opponente Casati, qualificato il pagamento da parte del terzo Stamperia non come adempimento del terzo ma come pagamento, nell’ambito di un contratto di espromissione.

In particolare, i giudici di appello hanno ritenuto che correttamente il Tribunale aveva affermato l’esistenza, tra la [OSCURATO:SOCIETA] la società Stamperia, di un contratto di espromissione e che, non essendo configurabile un adempimento del terzo, la Stamperia, terzo espromittente (obbligata insieme, seppure a diverso titolo, al Casati, socio accomandatario della società fallita [OSCURATO:SOCIETA] e quindi responsabile dei debiti sociali ex art.2313 c.c.), avendo pagato il fallimento [OSCURATO:SOCIETA], aveva titolo per surrogarsi nei diritti della stessa [OSCURATO:SOCIETA], ai sensi dell’art.1203 c.c..

Tuttavia, in accoglimento parziale del gravame del Casati, si rilevava che uno dei tre assegni con i quali la somma era stata pagata, l’assegno circolare di £ 35.000.000, era stato emesso su provvista di [OSCURATO:PERSONA], non della Stamperia, cosicché il credito azionato in via monitoria si riduceva da £ 175 mil. a £ 140 mil . , corrispondenti ad € 72.303,96, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, essendo dovuta alla Stamperia detta minor somma.

Inoltre, in riforma della decisione impugnata, veniva ritenuta fondata la domanda di regresso del Casati, socio accomandatario della [OSCURATO:SOCIETA], nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA], socia accomandante della [OSCURATO:SOCIETA], e di [OSCURATO:PERSONA], in quanto il socio accomandatario che abbia assunto in via sussidiaria i debiti sociali, responsabile in via solidale ed illimitata ai sensi dell’art.2313 c.c., può escutere i soci debitori accomandanti inadempienti fino alla copertura della quota conferita, sempre ai sensi dell’art.2313 c.c., dagli stessi nella SAS, nella specie pari al 99,8%, cosicché la [OSCURATO:SOCIETA] ed il suo socio accomandatario [OSCURATO:PERSONA] venivano condannati, in solido, a manlevare il Casati in ragione del 99,8% di quanto dal medesimo dovuto alla Stamperia, e quindi al pagamento di € 72.159,35.

Era, invece, da confermare, ad avviso dei giudici di appello, la statuizione di primo grado, con la quale era stata respinta la domanda riconvenzionale del Casati, nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] e del Lenzi in proprio, a titolo di regresso in forza di patto privato, per essersi la società [OSCURATO:SOCIETA], nonostante la qualifica di socia accomandante di [OSCURATO:SOCIETA], assunta l’obbligo di pagare i debiti sociali («a fornire la copertura delle perdite residue») di quest’ultima, con una scrittura privata del 14/1/1989, trattandosi di un atto di volontaria assunzione di responsabilità dell’accomandante nel rapporto interno con la società [OSCURATO:SOCIETA] (non nel rapporto tra soci), rispetto al quale il Casati non poteva esercitare il diritto d’azione, essendo privo di legittimazione attiva; la necessità della scrittura del 1989 dipendeva dal fatto che la responsabilità illimitata e solidale del socio accomandatario per le obbligazioni sociali è posta a tutela dei creditori sociali e non della società.

Avverso la suddetta pronuncia, [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], propone ricorso per cassazione, notificato il 17/6/2019, affidato ad unico motivo, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che resiste con controricorso e ricorso incidentale condizionato in due motivi, notificato 25/7/2019 al ricorrente ed al [OSCURATO:PERSONA] srl, che si è costituita con controricorso notificato il 3-4/10/2019, replicando, quindi, soltanto al ricorso incidentale condizionato.

Il controricorrente-ricorrente incidentale Casati ha successivamente depositato, nel 2023, atto di rinuncia al ricorso incidentale condizionato nei riguardi del [OSCURATO:PERSONA], avendo definito in via transattiva la propria posizione con quest’ultimo, e ha depositato memoria, insistendo nel secondo motivo del ricorso incidentale condizionato, inerente al rapporto di manleva/regresso tra lo stesso e il Lenzi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorrente principale Lenzi lamenta, con l’unico motivo, la violazione di legge per falsa e mancata applicazione degli artt.1322, 2313, 2697 c.c. nonché 115 c.p.c., in punto di accoglimento della domanda del Casati, asserendo che la Corte d’appello non avrebbe esaminato e verificato, in relazione a tale domanda del Casati, socio accomandatario (in misura dello 0,2%) della società di persone [OSCURATO:SOCIETA], di regresso nei confronti del socio accomandante, la [OSCURATO:PERSONA] sas (nella misura del 99,80%), nei limiti della quota conferita dai medesimi nella società in accomandita semplice, se effettivamente il socio accomandante avesse o meno provveduto a versare nelle casse sociali l’importo della propria quota.

2. Con il secondo motivo del ricorso incidentale condizionato, il Casati lamenta la violazione ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt.1322 e 1362 c.c., deducendo che la scrittura privata del 1989 dovesse essere intesa come rivolta a regolare i rapporti interni tra soci, a garanzia del diritto di regresso integrale del socio accomandatario verso il socio accomandante per i debiti relativi alla società. 3.Stante l’intervenuta rinuncia, da parte del [OSCURATO:PERSONA], al ricorso incidentale nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] srl, va dichiarata l’estinzione parziale del giudizio, ai sensi degli artt.390 e 391 c.p.c., nel rapporto tra dette parti.

4. Il ricorso principale, in unico motivo, è inammissibile.

Invero, con la censura si introduce una questione, in ordine al conferimento effettivo da parte del socio accomandante del capitale sociale nella misura della quota posseduta ed alla mancata relativa prova, di cui la sentenza impugnata non parla, senza spiegare dove, come e quando questa eccezione, implicante peraltro inadempimento dello stesso socio alla obbligazione di versamento della quota sociale, fosse stata formulata nel giudizio di merito.

È orientamento di questa Corte quello secondo il quale la regola di cui all'art. 2313 c.c. riguardante la responsabilità dei soci accomandanti nelle s.a.s. va interpretata nel senso che i creditori della società non possono agire direttamente nei confronti dei soci accomandanti, essendo questi ultimi obbligati esclusivamente nei confronti della società al conferimento della quota e rispondono dei debiti sociali nei limiti di questa (Cass. n. 2481 del 19/02/2003: «L'art. 2313 cod. civ., nel delineare il regime di responsabilità dei soci della società in accomandita semplice, stabilisce che "i soci accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali e i soci accomandanti limitatamente alla quota conferita".

Tale statuizione deve ritenersi delimiti allo stesso tempo, per entrambe le categorie di soci dell'accomandita semplice, il regime sia della responsabilità esterna sia della responsabilità interna, limitando alla "quota conferita", in relazione ad entrambi i versanti della responsabilità, il suo regime legale per quanto riguarda i soci accomandanti, escludendo espressamente la responsabilità personale di questa categoria di soci per le obbligazioni sociali».

Di regola, i soci accomandanti non rispondono per le perdite sociali se non nei limiti di quanto conferito.

5. Il ricorso incidentale condizionato del Casati, per la parte non rinunciata, è assorbito.

6. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il ricorso principale e assorbito quello incidentale condizionato nei confronti dei ricorrenti.

Le spese, liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza, che va riferita al solo ricorrente principale Lenzi, nel rapporto con il Casati.

Deve poi essere dichiarata l’estinzione parziale del giudizio nel rapporto Casati / [OSCURATO:PERSONA], per rinuncia al ricorso incidentale, accettata dalla Curatela, ai sensi degli artt.390 e 391 c.p.c.

PQM La Corte: a) dichiara inammissibile il ricorso principale eassorbito quello incidentalecondizionato; b) condanna il ricorrente principale Lenzi al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, nei confronti del controricorrente [OSCURATO:PERSONA], liquidate in complessivi € 7.000,00, a titolo di compensi, oltre € 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge; c) dichiara estinto il giudizio nel rapporto Casati/[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto: 1) della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale Lenzi dell’import

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19737/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 39, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], -intimata- e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 28, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n. 2956/2018 depositata il18/12/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Firenze, con sentenza n. 2956/2018, pubblicata il 18/12/2018 - in giudizio promosso da [OSCURATO:PERSONA], nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] srl, della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] e di [OSCURATO:PERSONA], in opposizione avverso decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Prato, con il quale gli si era ingiunto il pagamento, a titolo di regresso, a favore della [OSCURATO:PERSONA] srl, di € 90.379,97, equivalenti a £ 175.000.000, pagati (con tre assegni circolari) da quest’ultima al [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] (società di cui il Casati era socio nella misura dello 0,2%, il [OSCURATO:PERSONA] era stato liquidatore e legale rappresentante e la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] era socia accomandante), al fine di permettere il soddisfacimento del ceto creditorio, con chiusura del fallimento, - ha parzialmente riformato la decisione di primo grado che aveva respinto l’opposizione e tutte le domande riconvenzionali e di manleva avanzate dall’opponente Casati, qualificato il pagamento da parte del terzo Stamperia non come adempimento del terzo ma come pagamento, nell’ambito di un contratto di espromissione. In particolare, i giudici di appello hanno ritenuto che correttamente il Tribunale aveva affermato l’esistenza, tra la [OSCURATO:SOCIETA] la società Stamperia, di un contratto di espromissione e che, non essendo configurabile un adempimento del terzo, la Stamperia, terzo espromittente (obbligata insieme, seppure a diverso titolo, al Casati, socio accomandatario della società fallita [OSCURATO:SOCIETA] e quindi responsabile dei debiti sociali ex art.2313 c.c.), avendo pagato il fallimento [OSCURATO:SOCIETA], aveva titolo per surrogarsi nei diritti della stessa [OSCURATO:SOCIETA], ai sensi dell’art.1203 c.c.. Tuttavia, in accoglimento parziale del gravame del Casati, si rilevava che uno dei tre assegni con i quali la somma era stata pagata, l’assegno circolare di £ 35.000.000, era stato emesso su provvista di [OSCURATO:PERSONA], non della Stamperia, cosicché il credito azionato in via monitoria si riduceva da £ 175 mil. a £ 140 mil . , corrispondenti ad € 72.303,96, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, essendo dovuta alla Stamperia detta minor somma. Inoltre, in riforma della decisione impugnata, veniva ritenuta fondata la domanda di regresso del Casati, socio accomandatario della [OSCURATO:SOCIETA], nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA], socia accomandante della [OSCURATO:SOCIETA], e di [OSCURATO:PERSONA], in quanto il socio accomandatario che abbia assunto in via sussidiaria i debiti sociali, responsabile in via solidale ed illimitata ai sensi dell’art.2313 c.c., può escutere i soci debitori accomandanti inadempienti fino alla copertura della quota conferita, sempre ai sensi dell’art.2313 c.c., dagli stessi nella SAS, nella specie pari al 99,8%, cosicché la [OSCURATO:SOCIETA] ed il suo socio accomandatario [OSCURATO:PERSONA] venivano condannati, in solido, a manlevare il Casati in ragione del 99,8% di quanto dal medesimo dovuto alla Stamperia, e quindi al pagamento di € 72.159,35. Era, invece, da confermare, ad avviso dei giudici di appello, la statuizione di primo grado, con la quale era stata respinta la domanda riconvenzionale del Casati, nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] e del Lenzi in proprio, a titolo di regresso in forza di patto privato, per essersi la società [OSCURATO:SOCIETA], nonostante la qualifica di socia accomandante di [OSCURATO:SOCIETA], assunta l’obbligo di pagare i debiti sociali («a fornire la copertura delle perdite residue») di quest’ultima, con una scrittura privata del 14/1/1989, trattandosi di un atto di volontaria assunzione di responsabilità dell’accomandante nel rapporto interno con la società [OSCURATO:SOCIETA] (non nel rapporto tra soci), rispetto al quale il Casati non poteva esercitare il diritto d’azione, essendo privo di legittimazione attiva; la necessità della scrittura del 1989 dipendeva dal fatto che la responsabilità illimitata e solidale del socio accomandatario per le obbligazioni sociali è posta a tutela dei creditori sociali e non della società. Avverso la suddetta pronuncia, [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], propone ricorso per cassazione, notificato il 17/6/2019, affidato ad unico motivo, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che resiste con controricorso e ricorso incidentale condizionato in due motivi, notificato 25/7/2019 al ricorrente ed al [OSCURATO:PERSONA] srl, che si è costituita con controricorso notificato il 3-4/10/2019, replicando, quindi, soltanto al ricorso incidentale condizionato. Il controricorrente-ricorrente incidentale Casati ha successivamente depositato, nel 2023, atto di rinuncia al ricorso incidentale condizionato nei riguardi del [OSCURATO:PERSONA], avendo definito in via transattiva la propria posizione con quest’ultimo, e ha depositato memoria, insistendo nel secondo motivo del ricorso incidentale condizionato, inerente al rapporto di manleva/regresso tra lo stesso e il Lenzi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorrente principale Lenzi lamenta, con l’unico motivo, la violazione di legge per falsa e mancata applicazione degli artt.1322, 2313, 2697 c.c. nonché 115 c.p.c., in punto di accoglimento della domanda del Casati, asserendo che la Corte d’appello non avrebbe esaminato e verificato, in relazione a tale domanda del Casati, socio accomandatario (in misura dello 0,2%) della società di persone [OSCURATO:SOCIETA], di regresso nei confronti del socio accomandante, la [OSCURATO:PERSONA] sas (nella misura del 99,80%), nei limiti della quota conferita dai medesimi nella società in accomandita semplice, se effettivamente il socio accomandante avesse o meno provveduto a versare nelle casse sociali l’importo della propria quota. 2. Con il secondo motivo del ricorso incidentale condizionato, il Casati lamenta la violazione ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt.1322 e 1362 c.c., deducendo che la scrittura privata del 1989 dovesse essere intesa come rivolta a regolare i rapporti interni tra soci, a garanzia del diritto di regresso integrale del socio accomandatario verso il socio accomandante per i debiti relativi alla società. 3.Stante l’intervenuta rinuncia, da parte del [OSCURATO:PERSONA], al ricorso incidentale nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] srl, va dichiarata l’estinzione parziale del giudizio, ai sensi degli artt.390 e 391 c.p.c., nel rapporto tra dette parti. 4. Il ricorso principale, in unico motivo, è inammissibile. Invero, con la censura si introduce una questione, in ordine al conferimento effettivo da parte del socio accomandante del capitale sociale nella misura della quota posseduta ed alla mancata relativa prova, di cui la sentenza impugnata non parla, senza spiegare dove, come e quando questa eccezione, implicante peraltro inadempimento dello stesso socio alla obbligazione di versamento della quota sociale, fosse stata formulata nel giudizio di merito. È orientamento di questa Corte quello secondo il quale la regola di cui all'art. 2313 c.c. riguardante la responsabilità dei soci accomandanti nelle s.a.s. va interpretata nel senso che i creditori della società non possono agire direttamente nei confronti dei soci accomandanti, essendo questi ultimi obbligati esclusivamente nei confronti della società al conferimento della quota e rispondono dei debiti sociali nei limiti di questa (Cass. n. 2481 del 19/02/2003: «L'art. 2313 cod. civ., nel delineare il regime di responsabilità dei soci della società in accomandita semplice, stabilisce che "i soci accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali e i soci accomandanti limitatamente alla quota conferita". Tale statuizione deve ritenersi delimiti allo stesso tempo, per entrambe le categorie di soci dell'accomandita semplice, il regime sia della responsabilità esterna sia della responsabilità interna, limitando alla "quota conferita", in relazione ad entrambi i versanti della responsabilità, il suo regime legale per quanto riguarda i soci accomandanti, escludendo espressamente la responsabilità personale di questa categoria di soci per le obbligazioni sociali». Di regola, i soci accomandanti non rispondono per le perdite sociali se non nei limiti di quanto conferito. 5. Il ricorso incidentale condizionato del Casati, per la parte non rinunciata, è assorbito. 6. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il ricorso principale e assorbito quello incidentale condizionato nei confronti dei ricorrenti. Le spese, liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza, che va riferita al solo ricorrente principale Lenzi, nel rapporto con il Casati. Deve poi essere dichiarata l’estinzione parziale del giudizio nel rapporto Casati / [OSCURATO:PERSONA], per rinuncia al ricorso incidentale, accettata dalla Curatela, ai sensi degli artt.390 e 391 c.p.c. PQM La Corte: a) dichiara inammissibile il ricorso principale eassorbito quello incidentalecondizionato; b) condanna il ricorrente principale Lenzi al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, nei confronti del controricorrente [OSCURATO:PERSONA], liquidate in complessivi € 7.000,00, a titolo di compensi, oltre € 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge; c) dichiara estinto il giudizio nel rapporto Casati/[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto: 1) della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale Lenzi dell’import