CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 46095/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo che il ricorso venga rimesso alle Sezioni Unite o, in subordine, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata relativamente al capo B lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Benevento, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso, [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Napoli, in data 9 marzo 2022, ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Benevento, in data 25 maggio 2021, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia in relazione al delitto p. e p. dall'art. 387-bis cod. pen. (violazione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA]: capo A della rubrica), al delitto p. e p. dall'art. 624-bis cod. pen. (furto con strappo di un apparecchio cellulare in uso alla Eremia: capo B) e al delitto di lesioni personali aggravate (artt. 582 - 585 in relazione agli artt. 576, comma 1, n. 1, e 577 comma 1 n. 1 cod. pen.: capo C): reati contestati come commessi in Reino il 13 gennaio 2020. 2. Avverso la prefata sentenza ricorre il Facchiano, deducendo sostanzialmente un unico motivo di doglianza, teso a contestare la qualificazione giuridica del fatto di cui al capo B come furto con strappo. Il ricorrente, non contestando sostanzialmente la ricostruzione del fatto (ossia, in primo luogo, la violazione del divieto di avvicinamento alla moglie [OSCURATO:PERSONA]; in secondo luogo, lo spossessamento del cellulare, con movimento istintivo, ma con immediata restituzione dell'apparecchio; in terzo luogo, le lesioni riportate dalla Eremia, nel tentativo di recuperare il telefono), lamenta che il delitto contestato al capo B non sia stato diversamente qualificato come furto d'uso (art. 626 cod. pen.), ipotesi che secondo la Corte di merito non sarebbe compatibile con il reato contestato, ostandovi l'ultimo comma dell'art. 626 cod. pen., che in realtà fa riferimento ad alcune circostanze aggravanti previste dall'art. 625 e non può essere esteso all'ipotesi oggetto di addebito; il ricorrente lamenta altresì che sia stato ravvisato un fine di profitto anche nella condotta tenuta dall'imputato: si evidenzia nel ricorso che una parte della giurisprudenza ritiene che tale finalità non sia ravvisabile laddove essa non possa dirsi primariamente patrimoniale; e si sottolinea che la finalità patrimoniale deve ritenersi nella specie inesistente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso é infondato. Non é, in primo luogo, meritevole di adesione la tesi, pure sostenuta dal ricorrente, secondo la quale sarebbe ipotizzabile la derubricazione del delitto di furto con strappo in quello di furto punibile a querela dell'offeso ex art. 626 cod. pen.: sotto tale profilo la tesi collide con il chiaro e condivisibile indirizzo giurisprudenziale in base al quale é inapplicabile la disciplina del furto d'uso prevista dall'art. 626, comma primo, n. 1 cod. pen. nell'ipotesi di furto con strappo di cui all'art. 624-bis, comma secondo, cod. pen., alla luce del divieto posto dal comma secondo del citato art. 626, che, pur richiamando la "circostanza aggravante" di cui all'art. 625 n.1 cod. pen., abrogata e sostituita dalla disposizione di cui all'art. 624-bis, deve ritenersi riferito anche alla nuova fattispecie autonoma di furto con strappo, in considerazione della assoluta sovrapponibilità di tali due ultime norme, tra loro legate da un rapporto di continuità (Sez. 5, n. 8333 del 13/07/2015, dep. 2016, Pellegrino, Rv. 266144, citata dalla Corte di merito). Peraltro, nella specie neppure potrebbe parlarsi di uso momentaneo con immediata restituzione dell'apparecchio, che il Facchiano portava con sé verso la sua autovettura incurante delle richieste di restituzione che la moglie gli rivolgeva e che restituiva solo a seguito dell'intervento delle Forze dell'ordine e non per sua spontanea volontà, con conseguente ulteriore motivo di esclusione dell'invocata ipotesi perseguibile a querela (cfr. Sez. 5, n. 6431 del 29/12/2014, dep. 2015, Belprati, Rv. 262664). La ricostruzione che precede non consente di affermare che il Facchiano avesse posto in essere un gesto istintivo, atteso che la sua condotta di allontanamento con l'apparecchio sottratto alla moglie nelle modalità descritte in rubrica appare ispirata da animus retinendi, incompatibile con un atto d'impulso, essendo peraltro cessata solo a seguito del sopraggiungere della P.G. Vi fu, quindi, un deliberato spossessamento ai danni della persona offesa, con correlativo - sia pur momentaneo - incremento patrimoniale nella sfera dell'imputato, ciò che giustificava tra l'altro l'esclusione dell'ipotesi tentata postulata dalla difesa. La chiara deliberazione dell'autore del reato, che intendeva trattenere per sé il telefono cellulare, induce a ritenere che nella condotta del Facchiano sia ravvisabile la finalità di profitto, che peraltro la giurisprudenza prevalente e qui ritenuta condivisibile riconduce non solo al perseguimento di scopi essenzialmente economici, ma anche alla ricerca di soddisfare un bisogno o una soddisfazione di tipo psicologico (si vedano in particolare Sez. 4, n. 4144 del 06/10/2021, dep. 2022, Caltabiano, Rv. 282605; Sez. 4, n. 30 del 18/09/2012, dep. 2013, Caleca, Rv. 25437; Sez. 2, n. 40631 del 09/10/2012, Sesta, Rv. 253593; Sez. 4, n. 47997 del 18/09/2009, Nutu, Rv. 245742). E' noto, del resto, che anche con riguardo ad altre fattispecie criminose la prevalente nozione di profitto abbraccia anche finalità non patrimoniali (per il sequestro di persona a scopo di estorsione, vds. ad es. Sez. 5, n. 21579 del 08/04/2015, B., Rv. 263678; per l'estorsione, vds. ad es. Sez. 2, n. 16658 del 31/03/2008, Colucci, Rv. 239780; per il traffico illecito di rifiuti, vds. ad es. Sez. 4, n. 29627 del 21/04/2016, Silva, Rv. 267845). A ben vedere, tuttavia, anche il difforme e più restrittivo indirizzo (espresso, da ultimo, da Sez. 5, Sentenza n. 26421 del 17/05/2022, E., Rv. 283531) afferma che il fine di profitto che integra il dolo specifico del reato deve essere inteso come finalità dell'agente di incrementare la sfera patrimoniale, sia pure - si badi - in funzione del perseguimento di ulteriori fini conseguibili: nozione che, a parere del Collegio, ben può ritenersi integrata nel caso di specie, avuto riguardo alla compiuta ricostruzione dell'azione furtiva posta in essere dal prevenuto e richiamata a pagina 3 della sentenza impugnata. 2. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe