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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 gennaio 2023

Cassazione n. 06052/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/11/1955 avverso la sentenza del 05/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con sentenza del 5 maggio 2022, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano, pronunciata in data 8 novembre 2021, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dai reati di cui ai capi A), B), C) e D) per non aver commesso il fatto, ha rideterminato la pena quanto al residuo reato di ricettazione di cui al capo I), confermando nel resto la sentenza impugnata.

Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale genericamente si censura il difetto della motivazione, è privo dei requisiti prescritti a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. in quanto non indica le ragioni di diritto e i dati di fatto che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; considerato che il secondo articolato motivo, con cui si lamenta il difetto della motivazione in ordine alla prova della penale responsabilità dell'imputato per il delitto contestato, è finalizzato a prefigurare, attraverso doglianze già adeguatamente vagliate e disattese dal giudice del merito, una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dalla Corte territoriale (si vedano, in proposito, pagg. 10 - 12 sulla ricostruzione dei fatti alla luce delle risultanze probatorie agli atti da cui si ricava la piena consapevolezza dell'imputato della provenienza delittuosa dei monili di cui aveva organizzato il "passaggio di mano" nonché sulle dichiarazioni discordanti rese dallo stesso); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 24 gennaio 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/11/1955 avverso la sentenza del 05/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con sentenza del 5 maggio 2022, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano, pronunciata in data 8 novembre 2021, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dai reati di cui ai capi A), B), C) e D) per non aver commesso il fatto, ha rideterminato la pena quanto al residuo reato di ricettazione di cui al capo I), confermando nel resto la sentenza impugnata. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale genericamente si censura il difetto della motivazione, è privo dei requisiti prescritti a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. in quanto non indica le ragioni di diritto e i dati di fatto che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; considerato che il secondo articolato motivo, con cui si lamenta il difetto della motivazione in ordine alla prova della penale responsabilità dell'imputato per il delitto contestato, è finalizzato a prefigurare, attraverso doglianze già adeguatamente vagliate e disattese dal giudice del merito, una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dalla Corte territoriale (si vedano, in proposito, pagg. 10 - 12 sulla ricostruzione dei fatti alla luce delle risultanze probatorie agli atti da cui si ricava la piena consapevolezza dell'imputato della provenienza delittuosa dei monili di cui aveva organizzato il "passaggio di mano" nonché sulle dichiarazioni discordanti rese dallo stesso); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 24 gennaio 2023 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 06052/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris