CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 ottobre 2022
Cassazione n. 42800/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore. Rilevato che la difesa lamenta: I) erronea applicazione della legge penale in merito alla configurazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90; II) Mancanza e illogicità della motivazione in ordine alla mancata concessione della circostanze attenuanti generiche. Considerato che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dal ricorrente; Ritenuto, quanto al primo motivo di ricorso, che la Corte di merito ha fatto buon governo dei principi stabiliti in questa sede: il passaggio motivazionale evidenziato nel ricorso, su cui si appuntano le critiche difensive, deve essere raccordato con le ulteriori argomentazioni illustrate nella sentenza, in cui si pongono in evidenza, ai fini del diniego della riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, il rilevante dato ponderale della sostanza stupefacente caduta in sequestro, le modalità concrete di svolgimento della vicenda, il grado di purezza della sostanza. Considerato che la Corte di merito, attingendo correttamente a tutti i dati probatori disponibili ed effettuando una valutazione complessiva della condotta del ricorrente, ha negato la ricorrenza della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 sulla base di una serie di elementi, a cui è stata attribuita una rilevanza preponderante, indicativi di una capacità di diffusione sul mercato degli stupefacenti non compatibile con la nozione della minima offensività. Considerato che la motivazione espressa è coerente con i principi stabiliti in sede di legittimità anche nella recente pronuncia a Sezioni Unite Murolo (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Rv. 274076 - 01) in cui è stato enunciato il principio che l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta e che spetta al giudice, vagliati tutti gli aspetti normativamente rilevanti, spiegare le ragioni della ritenuta prevalenza eventualmente riservata a solo alcuni di essi. Ritenuto che il secondo motivo di ricorso è del pari manifestamente infondato, avendo la Corte di merito illustrato le ragioni del diniego delle attenuanti generiche, individuate nella spiccata capacità a delinquere dell'imputato, il quale ha commesso il fatto nel periodo in cui era sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Considerato che il giudice di merito non è tenuto ad esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione del beneficio (cfr. ex multis, Sez. 2, n.3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 26582601). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA]