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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 27118/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile per i reati di furto aggravato, minaccia e per quello previsto dall'art. 4 comma 3

I. 110/1975; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. in riferimento all'art. 4 comma 3

I. 110/1975, è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Considerato che il secondo motivo di ricorso, afferente alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato poiché il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 22 ti'. gno

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile per i reati di furto aggravato, minaccia e per quello previsto dall'art. 4 comma 3 I. 110/1975; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. in riferimento all'art. 4 comma 3 I. 110/1975, è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Considerato che il secondo motivo di ricorso, afferente alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato poiché il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 ti'. gno
Sentenza Cassazione n. 27118/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris