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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 marzo 2022

Cassazione n. 14433/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05WDIH8) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che, con riferimento ai motivi attraverso cui si deducono vizi di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità quanto al capo E) di vendita di 40 dosi di sostanza stupefacente del tipo cocaina a [OSCURATO:PERSONA] (artt.81 cod. pen., 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90) nonché vizi di motivazione e violazione di legge quanto alla disposta espulsione, il ricorso risulta generico e manifestamente infondato avendo la Corte territoriale fornito ineccepibile risposta rispetto a critiche che vengono reiterate in questa sede: quanto al primo motivo, la Corte ha apprezzato le dichiarazioni dell'acquirente dello stupefacente che ha ritenuto, per il tenore delle affermazioni e l'assenza di elementi che deponessero in diverso senso, assolutamente credibile apprezzando il contenuto del verbale utilizzato nell'ambito del giudizio abbreviato; quanto all'espulsione, ha ben messo in evidenza la personalità del ricorrente, ricavabile dalle plurime implicazioni penali, nonostante la giovane età, tanto da far ritenere che il medesimo vivesse in Italia solo con i proventi dello spaccio di sostanze stupefacenti; affermazione che risulta sorretta da idonea motivazione che il ricorrente confuta attraverso un generico riferimento ad attività lavorativa in nero comunque in alcun modo supportata; rilevato, che il ricorso, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25/03/2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] P/à-h:I-ente tonio [OSCURATO:PERSONA] DEPOSiTATO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05WDIH8) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che, con riferimento ai motivi attraverso cui si deducono vizi di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità quanto al capo E) di vendita di 40 dosi di sostanza stupefacente del tipo cocaina a [OSCURATO:PERSONA] (artt.81 cod. pen., 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90) nonché vizi di motivazione e violazione di legge quanto alla disposta espulsione, il ricorso risulta generico e manifestamente infondato avendo la Corte territoriale fornito ineccepibile risposta rispetto a critiche che vengono reiterate in questa sede: quanto al primo motivo, la Corte ha apprezzato le dichiarazioni dell'acquirente dello stupefacente che ha ritenuto, per il tenore delle affermazioni e l'assenza di elementi che deponessero in diverso senso, assolutamente credibile apprezzando il contenuto del verbale utilizzato nell'ambito del giudizio abbreviato; quanto all'espulsione, ha ben messo in evidenza la personalità del ricorrente, ricavabile dalle plurime implicazioni penali, nonostante la giovane età, tanto da far ritenere che il medesimo vivesse in Italia solo con i proventi dello spaccio di sostanze stupefacenti; affermazione che risulta sorretta da idonea motivazione che il ricorrente confuta attraverso un generico riferimento ad attività lavorativa in nero comunque in alcun modo supportata; rilevato, che il ricorso, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/03/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] P/à-h:I-ente tonio [OSCURATO:PERSONA] DEPOSiTATO [OSCURATO:PERSONA]