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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 28 aprile 2022

Cassazione n. 24280/2022

Testo disponibile della fonte

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10532/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 320, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA

V. [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BARI n. 2561/2015 depositata il10/11/2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 10 novembre 2015, la Corte d'Appello di Bari, in riforma della sentenza del Tribunale di Foggia, rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA]― dipendente fino al 31 marzo 1986 dell'IPAB «[OSCURATO:PERSONA]», trasferito dal 1° aprile 1986, a seguito della soppressione dell’Istituto, alle dipendenze del Comune di Lucera― per la riliquidazione dell'indennità premio di servizio con l'inclusione del primo periodo di lavoro.

2. La Corte territoriale osservava che il Tribunale aveva accolto la domanda sul presupposto della unicità giuridica del rapporto di lavoro e della infrazionabilità dell'anzianità lavorativa, senza considerare che l'iscrizione all’INADEL (poi INPDAP ed in seguito [OSCURATO:PERSONA]) era avvenuta soltanto dal 1° aprile 1986, con esclusione del precedente periodo di lavoro, durante il quale il lavoratore era stato iscritto all'[OSCURATO:PERSONA].

3. Presso l’INPDAP era stato ricongiunto un periodo di assicurazione [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'articolo 2 legge nr. 29/1979.

Tale legge prevedeva la ricongiunzione dei periodi assicurativi al solo fine dell'erogazione di un'unica pensione e non anche ai fini dell'indennità premio di servizio; l’articolo 9 garantiva un’unica indennità di buonuscita, nella misura maturata presso l’ INADEL, solo in caso di passaggio dall' INADEL ad altra assicurazione ma non nel caso inverso. 4.L'indennità premio di servizio era stata, pertanto, correttamente liquidata con riferimento al periodo di effettiva iscrizione all' INADEL. 5.Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA], articolato in un unico motivo di censura ed illustrato con memoria, cui l’[OSCURATO:PERSONA] ha opposto difese con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'unico motivo la parte ricorrente ha dedotto― ai sensi dell'articolo 360 nr. 3 cod. proc.civ.― la violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 6 della L. nr. 482/1988, addebitando al giudice dell'appello di aver erroneamente applicato alla fattispecie di causa la legge nr. 29/1979 in luogo della legge nr. 482 del 1988.

2. Ha dedotto che― come evidenziato anche dalla Corte costituzionale nella sentenza numero 498/1995― la legge nr. 482/1988 aveva disciplinato in modo organico le molteplici vicende di novazione soggettiva dei rapporti di lavoro connesse alla soppressione di enti ed al conseguente trasferimento del personale ad altri enti pubblici.

L’articolo 6, in particolare, sanciva il principio dell'unicità del rapporto di lavoro e dell'infrazionabilità della complessiva anzianità maturata dal dipendente per le ipotesi di passaggio alle dipendenze delle regioni ed enti locali.

3. La riliquidazione della indennità premio di servizio era stata domandata in ragione di tale norma, alla cui applicazione non era ostativo ― contrariamente a quan to dedotto dall’[OSCURATO:PERSONA] ― il fatto che l’IPAB fosse stata soppressa nell’anno 1986, anteriormente alla data di entrata in vigore della legge nr. 482/1988.

Ai fini dell'applicazione di tale legge era rilevante il fatto che il rapporto di impiego presso l'ente di destinazione fosse ancora in corso alla data della sua entrata in vigore sicché essa non era applicabile nei confronti dei soli dipendenti trasferiti agli enti locali e già posti in quiescenza a tale data.

4. Il ricorso è fondato.

5. Come evidenziato dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza del 5 novembre 1992 nr. 12006, nella quale sono state esaminate― seppure ai fini del regolamento di giurisdizione― le vicende dell’IPAB «[OSCURATO:PERSONA]», a tenore della legge 17 luglio 1890 n. 6972― modificata dal r.d. 30 dicembre 1923 n. 2841― e della legge 17 giugno 1926 nr. 1187, le istituzioni di assistenza e beneficienza, le opere pie ed ogni altro ente che avesse come fine l'assistenza, l'educazione, l'istruzione e l'avviamento al lavoro dei poveri, acquisivano necessariamente, con il riconoscimento della personalità giuridica, la natura di ente pubblico ed erano soggetti, in quanto istituzioni pubbliche, a vigilanza e tutela da parte dello Stato. 6.Con la prima attuazione dell'ordinamento regionale, tutte le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato (comprese quelle di vigilanza e tutela) sulle istituzioni di beneficienza, tranne quelle a carattere nazionale o pluriregionale, furono trasferite alle regioni (artt. 12 e 14 D.P.R. 15 gennaio 1972 n. 9).

7. Il «collegio [OSCURATO:PERSONA]» era una IPAB a carattere locale, che aveva lo scopo di accogliere ed istruire i minori indigenti e quanti altri, compreso gli orfani di guerra, si trovassero in condizioni di necessità e indigenza.

8. In seguito, l’articolo 25 DPR 24 luglio 1977 nr. 616 attribuì ai comuni l’organizzazione e la erogazione dei servizi di assistenza e beneficenza, prevedendo il trasferimento coattivo ai medesimi comuni, singoli o associati, delle funzioni, del personale e dei beni delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (con esclusione degli enti che svolgessero attività inerenti alla sfera educativo-religiosa, che vennero esclusi dal trasferimento e degli enti nazionali ed interregionali, per la cui soppressione furono dettate norme particolari dagli articoli 113 e segg. dello stesso DPR); tuttavia, la disposizione fu dichiarata dalla Corte costituzionale costituzionalmente illegittima con sentenza del 30 luglio 1981 nr. 173, quando il collegio era ancora in vita.

9. La regione Puglia, con legge 28 novembre 1983 n. 20, disciplinò i poteri ad essa affidati dal D.P.R. 15 gennaio 1972 n. 9 sulle IPAB, prevedendo, fra l'altro, l'estinzione delle istituzioni medesime quando queste non fossero state più in grado di proseguire i propri scopi statutari e stabilendo, in tale ipotesi, il trasferimento al Comune dei beni dell'ente soppresso, con vincolo di destinazione ai servizi sociali, il subentro dell'ente territoriale nella situazione patrimoniale attiva e passiva e nei rapporti giuridici pendenti e l'assegnazione ad esso del personale dipendente, secondo lo stato giuridico ed economico in vigore all'atto di estinzione.

10. Con decreto 16 dicembre 1985 n. 202 dell'Assessore regionale ai servizi sociali della regione Puglia, fu effettuata l'estinzione del «collegio [OSCURATO:PERSONA]» in forza di tale norma, stante l'impossibilità dell'ente di perseguire i propri scopi statutari per insufficienza delle disponibilità patrimoniali e finanziarie.

11. Al momento dell'emanazione del decreto regionale di estinzione, il collegio era dunque un ente pubblico di beneficienza e assistenza in forza dell'art. 1 legge 17 luglio 1890, n. 6972, che conferiva la natura pubblica a tutti gli enti riconosciuti che svolgessero detta attività.

12. Su tale situazione― ormai del tutto esaurita con la avvenuta estinzione― non ha avuto influenza la successiva pronuncia della Corte costituzionale 7 aprile 1988 nr. 396 ― dichiarativa della illegittimità costituzionale dell’articolo 1 L. 17 luglio 1890nr. 6972, nella parte in cui non prevede che le IPAB regionali ed infraregionali possano continuare ad esistere (evidentemente se ancora in vita) assumendo la personalità giuridica di diritto privato, qualora abbiano tutti i requisiti di una istituzione privata.

13. Trova, dunque, applicazione per l’IPAB «collegio [OSCURATO:PERSONA]»― ente pubblico non economico alla data della sua estinzione― la L. nr. 482/1988, che ha disciplinato in modo organico le vicende di trasferimento dei rapporti di lavoro derivanti dalla soppressione di enti e dalla confluenza del relativo personale presso altri enti pubblici.

14. In particolare, l’articolo 6 della suddetta legge nr. 482/1988, ha disciplinato il regime della indennità premio di servizio per il personale di cui al precedente articolo 2, articolo rubricato «personale trasferito alle Regioni», che, al comma quattro, comprende il «personale proveniente dagli enti soppressi con leggi regionali… anteriormente all’entrata in vigore della presente legge…».

15. A tenore del predetto articolo 6 L. nr. 482/1988, detto personale è iscritto, dalla data della relativa messa a disposizione, anche se antecedente alla effettiva utilizzazione, ai fini del trattamento di fine servizio all'Istituto nazionale per l'assistenza ai dipendenti degli enti locali (INADEL), «conservando la complessiva anzianità maturata presso l'ente di provenienza».

16. La legge ha dunque inteso salvaguardare ai fini del trattamento di fine servizio l’unicità del rapporto di lavoro.

17. La ratio legis si ispira al fondamentale criterio di evitare che la soppressione dell'ente di provenienza si risolva in un pregiudizio per il dipendente, e quindi, in coerenza con le molteplici indicazioni della giurisprudenza, si sancisce il principio dell'unicità del rapporto di lavoro, riconoscendo il diritto all'indennità premio di fine servizio commisurata all'intera anzianità di servizio.

18. Secondo il principio enunciato dalla Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza nr.5186/1991, la disposizione dell’articolo 6 L. nr. 482/1988 presuppone che il rapporto di impiego presso gli enti di destinazione sia ancora in corso alla data di entrata in vigore della nuova legge e non può applicarsi nei confronti degli ex dipendenti dell'ente soppresso trasferiti agli enti locali e posti in quiescenza in tempo anteriore all'entrata in vigore della legge medesima.

19. E’ pacifico che il rapporto di impiego del [OSCURATO:PERSONA] presso il Comune di Lucera era in corso alla data di entrata in vigore della legge nr. 482/1988, in quanto cessato in data 30 giugno 2012.

20. Il diritto del [OSCURATO:PERSONA] a percepire una indennità premio di servizio che tenesse conto dell’unicità del rapporto di lavoro, con la conservazione della anzianità maturata presso l’ente di provenienza, derivava, dunque, dall’articolo 6 L. nr. 482/1988.

21. Il ricorso deve essere, pertanto, accolto e la sentenza impugnata cassata; la causa va rinviata alla Corte di Appello di Bari in diversa composizione affinché si adegui nella decisione ai principi di diritto sin qui esposti.

22. Il giudice del rinvio provvederà, altresì, sulla disciplina delle spese del presente grado.

La

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10532/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 320, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA V. [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BARI n. 2561/2015 depositata il10/11/2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 10 novembre 2015, la Corte d'Appello di Bari, in riforma della sentenza del Tribunale di Foggia, rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA]― dipendente fino al 31 marzo 1986 dell'IPAB «[OSCURATO:PERSONA]», trasferito dal 1° aprile 1986, a seguito della soppressione dell’Istituto, alle dipendenze del Comune di Lucera― per la riliquidazione dell'indennità premio di servizio con l'inclusione del primo periodo di lavoro. 2. La Corte territoriale osservava che il Tribunale aveva accolto la domanda sul presupposto della unicità giuridica del rapporto di lavoro e della infrazionabilità dell'anzianità lavorativa, senza considerare che l'iscrizione all’INADEL (poi INPDAP ed in seguito [OSCURATO:PERSONA]) era avvenuta soltanto dal 1° aprile 1986, con esclusione del precedente periodo di lavoro, durante il quale il lavoratore era stato iscritto all'[OSCURATO:PERSONA]. 3. Presso l’INPDAP era stato ricongiunto un periodo di assicurazione [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'articolo 2 legge nr. 29/1979. Tale legge prevedeva la ricongiunzione dei periodi assicurativi al solo fine dell'erogazione di un'unica pensione e non anche ai fini dell'indennità premio di servizio; l’articolo 9 garantiva un’unica indennità di buonuscita, nella misura maturata presso l’ INADEL, solo in caso di passaggio dall' INADEL ad altra assicurazione ma non nel caso inverso. 4.L'indennità premio di servizio era stata, pertanto, correttamente liquidata con riferimento al periodo di effettiva iscrizione all' INADEL. 5.Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA], articolato in un unico motivo di censura ed illustrato con memoria, cui l’[OSCURATO:PERSONA] ha opposto difese con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'unico motivo la parte ricorrente ha dedotto― ai sensi dell'articolo 360 nr. 3 cod. proc.civ.― la violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 6 della L. nr. 482/1988, addebitando al giudice dell'appello di aver erroneamente applicato alla fattispecie di causa la legge nr. 29/1979 in luogo della legge nr. 482 del 1988. 2. Ha dedotto che― come evidenziato anche dalla Corte costituzionale nella sentenza numero 498/1995― la legge nr. 482/1988 aveva disciplinato in modo organico le molteplici vicende di novazione soggettiva dei rapporti di lavoro connesse alla soppressione di enti ed al conseguente trasferimento del personale ad altri enti pubblici. L’articolo 6, in particolare, sanciva il principio dell'unicità del rapporto di lavoro e dell'infrazionabilità della complessiva anzianità maturata dal dipendente per le ipotesi di passaggio alle dipendenze delle regioni ed enti locali. 3. La riliquidazione della indennità premio di servizio era stata domandata in ragione di tale norma, alla cui applicazione non era ostativo ― contrariamente a quan to dedotto dall’[OSCURATO:PERSONA] ― il fatto che l’IPAB fosse stata soppressa nell’anno 1986, anteriormente alla data di entrata in vigore della legge nr. 482/1988. Ai fini dell'applicazione di tale legge era rilevante il fatto che il rapporto di impiego presso l'ente di destinazione fosse ancora in corso alla data della sua entrata in vigore sicché essa non era applicabile nei confronti dei soli dipendenti trasferiti agli enti locali e già posti in quiescenza a tale data. 4. Il ricorso è fondato. 5. Come evidenziato dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza del 5 novembre 1992 nr. 12006, nella quale sono state esaminate― seppure ai fini del regolamento di giurisdizione― le vicende dell’IPAB «[OSCURATO:PERSONA]», a tenore della legge 17 luglio 1890 n. 6972― modificata dal r.d. 30 dicembre 1923 n. 2841― e della legge 17 giugno 1926 nr. 1187, le istituzioni di assistenza e beneficienza, le opere pie ed ogni altro ente che avesse come fine l'assistenza, l'educazione, l'istruzione e l'avviamento al lavoro dei poveri, acquisivano necessariamente, con il riconoscimento della personalità giuridica, la natura di ente pubblico ed erano soggetti, in quanto istituzioni pubbliche, a vigilanza e tutela da parte dello Stato. 6.Con la prima attuazione dell'ordinamento regionale, tutte le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato (comprese quelle di vigilanza e tutela) sulle istituzioni di beneficienza, tranne quelle a carattere nazionale o pluriregionale, furono trasferite alle regioni (artt. 12 e 14 D.P.R. 15 gennaio 1972 n. 9). 7. Il «collegio [OSCURATO:PERSONA]» era una IPAB a carattere locale, che aveva lo scopo di accogliere ed istruire i minori indigenti e quanti altri, compreso gli orfani di guerra, si trovassero in condizioni di necessità e indigenza. 8. In seguito, l’articolo 25 DPR 24 luglio 1977 nr. 616 attribuì ai comuni l’organizzazione e la erogazione dei servizi di assistenza e beneficenza, prevedendo il trasferimento coattivo ai medesimi comuni, singoli o associati, delle funzioni, del personale e dei beni delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (con esclusione degli enti che svolgessero attività inerenti alla sfera educativo-religiosa, che vennero esclusi dal trasferimento e degli enti nazionali ed interregionali, per la cui soppressione furono dettate norme particolari dagli articoli 113 e segg. dello stesso DPR); tuttavia, la disposizione fu dichiarata dalla Corte costituzionale costituzionalmente illegittima con sentenza del 30 luglio 1981 nr. 173, quando il collegio era ancora in vita. 9. La regione Puglia, con legge 28 novembre 1983 n. 20, disciplinò i poteri ad essa affidati dal D.P.R. 15 gennaio 1972 n. 9 sulle IPAB, prevedendo, fra l'altro, l'estinzione delle istituzioni medesime quando queste non fossero state più in grado di proseguire i propri scopi statutari e stabilendo, in tale ipotesi, il trasferimento al Comune dei beni dell'ente soppresso, con vincolo di destinazione ai servizi sociali, il subentro dell'ente territoriale nella situazione patrimoniale attiva e passiva e nei rapporti giuridici pendenti e l'assegnazione ad esso del personale dipendente, secondo lo stato giuridico ed economico in vigore all'atto di estinzione. 10. Con decreto 16 dicembre 1985 n. 202 dell'Assessore regionale ai servizi sociali della regione Puglia, fu effettuata l'estinzione del «collegio [OSCURATO:PERSONA]» in forza di tale norma, stante l'impossibilità dell'ente di perseguire i propri scopi statutari per insufficienza delle disponibilità patrimoniali e finanziarie. 11. Al momento dell'emanazione del decreto regionale di estinzione, il collegio era dunque un ente pubblico di beneficienza e assistenza in forza dell'art. 1 legge 17 luglio 1890, n. 6972, che conferiva la natura pubblica a tutti gli enti riconosciuti che svolgessero detta attività. 12. Su tale situazione― ormai del tutto esaurita con la avvenuta estinzione― non ha avuto influenza la successiva pronuncia della Corte costituzionale 7 aprile 1988 nr. 396 ― dichiarativa della illegittimità costituzionale dell’articolo 1 L. 17 luglio 1890nr. 6972, nella parte in cui non prevede che le IPAB regionali ed infraregionali possano continuare ad esistere (evidentemente se ancora in vita) assumendo la personalità giuridica di diritto privato, qualora abbiano tutti i requisiti di una istituzione privata. 13. Trova, dunque, applicazione per l’IPAB «collegio [OSCURATO:PERSONA]»― ente pubblico non economico alla data della sua estinzione― la L. nr. 482/1988, che ha disciplinato in modo organico le vicende di trasferimento dei rapporti di lavoro derivanti dalla soppressione di enti e dalla confluenza del relativo personale presso altri enti pubblici. 14. In particolare, l’articolo 6 della suddetta legge nr. 482/1988, ha disciplinato il regime della indennità premio di servizio per il personale di cui al precedente articolo 2, articolo rubricato «personale trasferito alle Regioni», che, al comma quattro, comprende il «personale proveniente dagli enti soppressi con leggi regionali… anteriormente all’entrata in vigore della presente legge…». 15. A tenore del predetto articolo 6 L. nr. 482/1988, detto personale è iscritto, dalla data della relativa messa a disposizione, anche se antecedente alla effettiva utilizzazione, ai fini del trattamento di fine servizio all'Istituto nazionale per l'assistenza ai dipendenti degli enti locali (INADEL), «conservando la complessiva anzianità maturata presso l'ente di provenienza». 16. La legge ha dunque inteso salvaguardare ai fini del trattamento di fine servizio l’unicità del rapporto di lavoro. 17. La ratio legis si ispira al fondamentale criterio di evitare che la soppressione dell'ente di provenienza si risolva in un pregiudizio per il dipendente, e quindi, in coerenza con le molteplici indicazioni della giurisprudenza, si sancisce il principio dell'unicità del rapporto di lavoro, riconoscendo il diritto all'indennità premio di fine servizio commisurata all'intera anzianità di servizio. 18. Secondo il principio enunciato dalla Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza nr.5186/1991, la disposizione dell’articolo 6 L. nr. 482/1988 presuppone che il rapporto di impiego presso gli enti di destinazione sia ancora in corso alla data di entrata in vigore della nuova legge e non può applicarsi nei confronti degli ex dipendenti dell'ente soppresso trasferiti agli enti locali e posti in quiescenza in tempo anteriore all'entrata in vigore della legge medesima. 19. E’ pacifico che il rapporto di impiego del [OSCURATO:PERSONA] presso il Comune di Lucera era in corso alla data di entrata in vigore della legge nr. 482/1988, in quanto cessato in data 30 giugno 2012. 20. Il diritto del [OSCURATO:PERSONA] a percepire una indennità premio di servizio che tenesse conto dell’unicità del rapporto di lavoro, con la conservazione della anzianità maturata presso l’ente di provenienza, derivava, dunque, dall’articolo 6 L. nr. 482/1988. 21. Il ricorso deve essere, pertanto, accolto e la sentenza impugnata cassata; la causa va rinviata alla Corte di Appello di Bari in diversa composizione affinché si adegui nella decisione ai principi di diritto sin qui esposti. 22. Il giudice del rinvio provvederà, altresì, sulla disciplina delle spese del presente grado. La
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