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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2021

ECLI:EU:C:2021:290
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62019CC0508

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]

presentate il 15 aprile 2021 ( 1 ) Causa C‑508/19 M.F. contro J.M., con l’intervento di:

[OSCURATO:PERSONA],

[OSCURATO:PERSONA]

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia)] «Rinvio pregiudiziale – Articolo 2, articolo 4, paragrafo 3, articolo 6, paragrafo 3, e articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Articolo 267 TFUE – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Stato di diritto – Tutela giurisdizionale effettiva – Principio dell’indipendenza dei giudici – Nomina a giudice della Corte suprema da parte del Presidente della Repubblica su proposta del Consiglio nazionale della magistratura – Avvio della procedura di reclutamento senza la controfirma ministeriale – Giudice nominato nonostante un ricorso giurisdizionale avverso la delibera di detto Consiglio e un rinvio pregiudiziale – Richiesta di accertamento dell’insussistenza di un rapporto di servizio fra detto giudice e il Sąd Najwyższy (Corte suprema) – Primato del diritto dell’Unione europea»

1. Le presenti conclusioni sono presentate (15 aprile 2021) congiuntamente alle distinte conclusioni, anch’esse in data odierna, in una causa collegata (W.Ż., C‑487/19; in prosieguo: le «conclusioni parallele nella causa W.Ż.»).

Ritengo che la mia analisi in dette conclusioni sia complementare e che esse debbano essere lette congiuntamente.

Pertanto, se del caso, mi limiterò in questa sede a un semplice riferimento incrociato alle suddette conclusioni.

2. Con la presente domanda, il Sąd Najwyższy ([OSCURATO:PERSONA] i Ubezpieczeń Społecznych) (Corte suprema polacca, Sezione per il lavoro e la previdenza sociale; in prosieguo: la «Corte suprema» e la «Sezione per il lavoro e la previdenza sociale»; anche: il «giudice del rinvio») chiede l’interpretazione degli articoli 2, 4, paragrafo 3, 6, paragrafo 3, e 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, dell’articolo 267 TFUE, e dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

3. La domanda è sorta nell’ambito di una controversia tra M.F. (ricorrente) e J.M. (resistente).

La giudice M.F. ha intentato un’azione volta ad ottenere una sentenza di accertamento unitamente a un’istanza di emissione di un provvedimento cautelare a carico di J.M., allo scopo di far dichiarare che quest’ultimo non è un giudice della Corte suprema in quanto non è stato nominato come giudice della Corte suprema presso la Sezione disciplinare della medesima (in prosieguo: la «Sezione disciplinare»).

4. Nelle presenti conclusioni non occorre riprodurre il quadro giuridico nazionale in quanto ciò non è strettamente necessario ai fini dell’analisi giuridica.

I. Fatti all’origine della controversia nel procedimento principale e questione pregiudiziale

5. M.F. è giudice presso il Sąd rejonowy (Tribunale circondariale, Polonia) di P. Il 17 gennaio 2019 è stato avviato nei suoi confronti un procedimento disciplinare nell’ambito del quale le veniva addebitato di aver causato eccessive lungaggini processuali e ritardi nella redazione della motivazione delle sue sentenze.

Il 28 gennaio 2019, J.M., in qualità di giudice della Corte suprema facente funzione di Presidente della medesima, cui spetta dirigere i lavori della Sezione disciplinare, ha emesso un provvedimento con il quale ha designato l’organo giurisdizionale disciplinare competente a decidere la causa in primo grado.

6. M.F. sostiene tuttavia che il procedimento nei suoi confronti non può proseguire perché J.M. non sarebbe un giudice della Corte suprema, poiché non sarebbe stato nominato giudice della Corte suprema presso la Sezione disciplinare.

La sua nomina del 20 settembre 2018 sarebbe inefficace perché avvenuta: 1) a seguito della procedura concorsuale espletata dal [OSCURATO:PERSONA] Sądownictwa (Consiglio nazionale della magistratura, Polonia; in prosieguo: la «KRS») sulla base di un bando del [OSCURATO:PERSONA] (Presidente della Repubblica di Polonia; in prosieguo: il «Presidente della Repubblica»), del 29 giugno 2018, firmato dal Presidente della Repubblica ma privo della controfirma del [OSCURATO:PERSONA] (Presidente del Consiglio dei ministri); 2) dopo l’impugnazione, davanti al Naczelny Sąd Administracyjny (Corte Suprema Amministrativa, Polonia; in prosieguo: la «Corte suprema amministrativa»), in data 17 settembre 2018, ad opera di uno dei partecipanti alla procedura concorsuale, della delibera della KRS contenente l’istanza di nomina di J.M. a giudice della Corte suprema presso la Sezione disciplinare, e prima della decisione, da parte della Corte suprema amministrativa, sul ricorso.

7. Con provvedimento del 6 maggio 2019 il [OSCURATO:PERSONA] Presidente della Corte suprema ha incaricato la Sezione per il lavoro e la previdenza sociale di decidere sull’istanza cautelare.

M.F. ha proposto alla Corte suprema un ricorso diretto a far accertare che non sussiste un rapporto di servizio tra J.M. e la Corte suprema.

Secondo il giudice del rinvio, il rapporto di servizio che lega un giudice con un organo giudiziario corrisponde al rapporto di lavoro ed è direttamente collegato con l’esistenza di un mandato giurisdizionale.

Il rapporto di servizio non esiste in assenza di mandato.

Pertanto, per stabilire se una determinata persona non sia un giudice è necessario prima constatare che detta persona sia priva di mandato.

8. Pertanto, il Sąd Najwyższy ([OSCURATO:PERSONA] i Ubezpieczeń Społecznych) (Corte suprema, Sezione per il lavoro e la previdenza sociale) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, l’articolo 2, l’articolo 4, paragrafo 3, e l’articolo 6, paragrafo 3, TUE, in combinato disposto con l’articolo 47 della [Carta] e l’articolo 267, terzo comma, TFUE debbano essere interpretati nel senso che l’organo giurisdizionale di ultima istanza di uno Stato membro possa decidere, in un procedimento volto all’accertamento dell’inesistenza di un rapporto di servizio, che una persona, alla quale è stato consegnato l’atto di nomina alla funzione di giudice presso tale organo, emesso in base a disposizioni, o in un procedimento, che violano il principio della tutela giurisdizionale effettiva, non è un giudice, quando l’esame di tali questioni da parte dell’organo giurisdizionale prima della consegna dell’atto è stato impedito intenzionalmente. 2) Se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, l’articolo 2, l’articolo 4, paragrafo 3, TUE e l’articolo 47 della Carta, in combinato disposto con l’articolo 267 TFUE, debbano essere interpretati nel senso che il principio della tutela giurisdizionale effettiva viene violato nel caso di consegna di un atto di nomina alla funzione di giudice dopo la presentazione, da parte di un organo giurisdizionale nazionale, di una domanda di pronuncia pregiudiziale riguardante l’interpretazione del diritto dell’Unione, quando dalla relativa risposta dipende la decisione sulla conformità al diritto dell’Unione delle disposizioni nazionali, la cui applicazione ha reso possibile la consegna dell’atto. 3) Se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, l’articolo 2, l’articolo 4, paragrafo 3, l’articolo 6, paragrafo 3, TUE e l’articolo 47 della Carta debbano essere interpretati nel senso che il principio della tutela giurisdizionale effettiva viene violato per omessa garanzia del diritto di adire un giudice, nel caso di consegna dell’atto di nomina alla funzione di giudice di un organo giudiziario dello Stato membro in esito a una procedura di nomina condotta con gravi violazioni delle norme di tale Stato in materia di nomina dei giudici. 4) Se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, l’articolo 2, l’articolo 4, paragrafo 3, TUE e l’articolo 47 della Carta, in combinato disposto con l’articolo 267, terzo comma, TFUE, debbano essere interpretati nel senso che l’istituzione da parte del legislatore nazionale, all’interno dell’organo giurisdizionale di ultima istanza dello Stato membro, di un organismo che non è un organo giurisdizionale, ai sensi del diritto dell’Unione, viola il principio della tutela giurisdizionale effettiva. 5) Se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, l’articolo 2, l’articolo 4, paragrafo 3, TUE e l’articolo 47 della Carta, in combinato disposto con l’articolo 267, terzo comma, TFUE, debbano essere interpretati nel senso che sull’esistenza del rapporto di servizio e sullo status di giudice di una persona, alla quale è stato consegnato l’atto di nomina alla funzione di giudice dell’organo giurisdizionale di ultima istanza dello Stato membro, non possa decidere un organismo dello stesso organo, pur competente in forza del diritto nazionale, nel quale la suddetta persona è stata chiamata a svolgere la funzione di giudice, composto esclusivamente dalle persone i cui atti di nomina presentano i vizi esposti nelle questioni dalla seconda alla quarta, e che per tali ragioni non può ritenersi un organo giurisdizionale ai sensi del diritto dell’Unione, ma dovrebbe decidere un altro organismo di tale organo, che rispetti i requisiti previsti dal diritto dell’Unione per essere ritenuto un organo giurisdizionale».

II. Analisi A. Competenza della Corte

9. Il Pubblico ministero fa valere, in sostanza, che la Corte sarebbe incompetente a pronunciarsi in quanto il rinvio riguarda un caso puramente interno che non rientra nel campo di applicazione del diritto dell’Unione, dato che l’articolo 47 della Carta o l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE non hanno alcun legame con l’oggetto della controversia.

Quando il presidente di una sezione disciplinare designa l’organo competente come giudice disciplinare, detto presidente: i) non si pronuncia sul merito di una causa individuale nell’ambito di un procedimento in contraddittorio e quindi non costituisce un organo giurisdizionale ai sensi del diritto dell’Unione; e ii) non è competente ad adottare nessun’altra decisione attinente al diritto dell’Unione.

10. Tuttavia, è sufficiente ricordare che gli Stati membri sono tenuti a rispettare gli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione e, in particolare, dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, ad esempio, per quanto riguarda le norme nazionali relative ai requisiti sostanziali e alle modalità procedurali che presiedono all’adozione delle decisioni di nomina dei giudici e, se applicabili, le norme relative al controllo giurisdizionale vigenti nell’ambito di tali procedure di nomina ( 2 ).

11. La Corte è effettivamente competente nel caso di specie e l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE è applicabile in una controversia che solleva questioni quali lo status di una persona asseritamente nominata membro della sezione disciplinare di un organo giudiziario supremo di uno Stato membro nonostante gravi violazioni del diritto nazionale, in quanto detta persona può essere chiamata a conoscere di casi che comportano l’applicazione o l’interpretazione del diritto dell’Unione e deve quindi soddisfare il principio della tutela giurisdizionale effettiva.

Ne consegue che anche la determinazione del giudice competente a pronunciarsi su una controversia interna relativa allo status di un giudice deve rispettare il principio della tutela giurisdizionale effettiva.

B. Sulla ricevibilità delle questioni pregiudiziali

12. Il governo polacco, il Pubblico ministero e J.M. deducono vari argomenti per far valere, in sostanza, che tutte le questioni pregiudiziali sarebbero irricevibili in quanto la risposta a tali questioni non sarebbe necessaria affinché il giudice del rinvio possa pronunciarsi sulla controversia di cui al procedimento principale – le questioni sarebbero teoriche, il caso sarebbe fittizio e le questioni pregiudiziali mirerebbero esclusivamente a strumentalizzare la Corte di giustizia e il diritto dell’Unione in modo da creare un precedente che consentirebbe la destituzione di un giudice nazionale.

Un precedente del genere porterebbe a una violazione dello Stato di diritto e si presenterebbe in un caso non previsto dalla legge.

13. A parte il fatto che molte delle argomentazioni di dette parti sono basate sul diritto nazionale, piuttosto che sul diritto dell’Unione, ritengo (al pari della [OSCURATO:PERSONA], di M.F. e del [OSCURATO:PERSONA] – Mediatore polacco) che le questioni pregiudiziali siano ricevibili.

14. Per quanto riguarda le prime tre questioni, esse mirano essenzialmente a stabilire se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE debba essere interpretato nel senso che esso nega l’efficacia dell’atto di nomina di J.M. alla funzione di giudice della Sezione disciplinare della Corte suprema.

Infatti, non è necessario che l’organo giurisdizionale interessato dalle questioni pregiudiziali sia chiamato a pronunciarsi, nel caso di specie , sulla base del diritto dell’Unione, dato che il campo di applicazione di detta disposizione si estende a tutti gli organi giurisdizionali che possono pronunciarsi sull’applicazione o sull’interpretazione del diritto dell’Unione, come è il caso riguardo alla Sezione disciplinare (come risulta dall’articolo 27 della nuova legge sulla Corte suprema; v. sentenza A.K. e a., punti da 79 a 81 e 100).

Nonostante il Presidente della Sezione disciplinare (J.M.) non sia di per sé un’autorità giudiziaria, egli designa il giudice disciplinare territorialmente competente, il che è di importanza decisiva al fine di garantire che detto giudice effettui un esame imparziale del caso disciplinare.

Inoltre, detto organo giurisdizionale può essere chiamato a pronunciarsi su questioni concernenti l’applicazione o l’interpretazione del diritto dell’Unione.

Per di più, in quanto giudice e membro della Sezione disciplinare, J.M. può anche pronunciarsi su tali questioni.

15. Per quanto riguarda le ultime due questioni pregiudiziali, esse mirano a fornire indicazioni sul diritto dell’Unione al giudice del rinvio affinché esso possa pronunciare una decisione riguardo al problema procedurale che esso deve risolvere in limine litis , che attiene alla propria competenza a pronunciarsi sul caso di cui al procedimento principale in luogo della Sezione disciplinare, qualora quest’ultima non soddisfi i requisiti derivanti dal diritto dell’Unione (v., a tal fine, sentenza A.K. e a., punti 99 e 100).

C. Sul merito

1. Sintesi degli argomenti delle parti

16. M.F. e il Mediatore – nonché, in una certa misura, la [OSCURATO:PERSONA] – ritengono, in sostanza, che occorra rispondere in senso affermativo alle questioni: un giudice nazionale di ultima istanza può esaminare la nomina nonché le garanzie di indipendenza e imparzialità di una persona che sia stata nominata alla funzione di giudice della Corte suprema in violazione del principio della tutela giurisdizionale effettiva.

17. J.M. non ha presentato osservazioni sul merito della causa dinanzi alla Corte e non è comparso all’udienza.

18. In relazione alla seconda questione pregiudiziale, il governo polacco fa valere, in sostanza, che il diritto dell’Unione non può essere interpretato nel senso che esso impedirebbe al Presidente della Repubblica di nominare J.M., in ragione dell’esistenza di una procedura di rinvio pregiudiziale, poiché: la Corte non si pronuncerebbe sulla conformità del diritto nazionale al diritto dell’Unione e l’organizzazione della giustizia e della procedura di nomina dei giudici non sarebbero disciplinate dal diritto dell’Unione.

Per quanto riguarda la terza questione pregiudiziale, esso asserisce che nessuna delle due presunte irregolarità sarebbe sorta nel caso di specie e che, anche se ciò fosse avvenuto, questo non comporterebbe una violazione del principio della tutela giurisdizionale effettiva.

Per quanto riguarda la prima questione pregiudiziale, il governo polacco sostiene che, tenuto conto delle risposte date alle questioni 2 e 3, detta questione sarebbe obsoleta.

Con riferimento alla quarta questione esso afferma, in sostanza, che non vi sarebbero dubbi sull’indipendenza della Sezione disciplinare.

Riguardo alla quinta questione pregiudiziale, il governo polacco sostiene che spetterebbe esclusivamente alla Sezione disciplinare decidere sull’irricevibilità dell’istanza nel procedimento principale.

19. Oltre ad argomenti analoghi a quelli del governo polacco, il Pubblico ministero fa valere, in sostanza, che l’assenza di irregolarità nella procedura di nomina o la conformità di detta procedura al diritto dell’Unione non sarebbero caratteristiche essenziali della nomina di un giudice alle sue funzioni, ma potrebbero tuttalpiù avere una ripercussione sul rispetto del diritto di accesso a un organo giurisdizionale di una persona, la quale rientri nella sfera di competenza di detto giudice.

In ogni caso, alle cinque questioni pregiudiziali occorrerebbe rispondere in senso negativo anche alla luce dei principi di certezza del diritto e di inamovibilità dei giudici.

2. Valutazione a) Sulla prima, seconda e terza questione pregiudiziale

20. Con le sue prime tre questioni – che occorre trattare congiuntamente – il giudice del rinvio intende accertare, in sostanza, se la nozione di «diritto a un giudice precostituito per legge», stabilita dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta, debba essere interpretata nel senso che essa osta alla nomina di J.M. alla funzione di giudice della Corte suprema presso la Sezione disciplinare in circostanze in cui: i) il controllo giuridico degli atti adottati nell’ambito di tale procedura di nomina è limitato/inesistente; ii) l’atto di nomina è stato consegnato prima che la Corte di giustizia potesse pronunciarsi sul rinvio pregiudiziale (causa A.K. e a.) riguardante l’interpretazione dei requisiti di indipendenza di un organo giudiziario come la Sezione disciplinare (cioè l’organo giudiziario di cui la persona indicata nell’atto di nomina in questione era destinata a far parte); iii) l’atto di nomina è stato consegnato prima che la Corte suprema amministrativa potesse pronunciarsi sul ricorso presentato contro la delibera n. 331/2018 della KRS contenente la proposta di nomina di J.M., presentata dalla KRS al Presidente della Repubblica; e iv) la comunicazione del Presidente della Repubblica, pubblicata sulla base dell’articolo 31, paragrafo 1, della legge sulla Corte suprema, che ha avviato la procedura di selezione per coprire i posti vacanti presso la Corte suprema, compresa la Sezione disciplinare, non è stata controfirmata dal [OSCURATO:PERSONA].

21. Innanzitutto, come spiego nelle conclusioni parallele da me presentate nella causa W.Ż. (paragrafi 46 e 47), l’articolo 47 della Carta non è applicabile come disposizione autonoma in circostanze quali quelle del caso ivi esaminato.

Lo stesso ragionamento vale per il caso di specie.

Tuttavia, osservo che la Corte ha ormai chiaramente riconosciuto, nella causa A.B. e a. ( C‑824/18 , EU:C:2021:153 , punto 146 ), che l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE «pone a carico degli Stati membri un obbligo di risultato chiaro e preciso e non accompagnato da alcuna condizione con riferimento all’indipendenza che deve caratterizzare i giudici chiamati a interpretare e ad applicare il diritto dell’Unione».

22. Ritengo (al pari del Mediatore) che gli elementi di collegamento tra il ricorso nel procedimento principale e le disposizioni di diritto dell’Unione sollevati nelle questioni pregiudiziali riguardino il fatto che una giudice nazionale (M.F.), che può pronunciarsi sull’applicazione o sull’interpretazione del diritto dell’Unione, chiede che le venga riconosciuta, nell’ambito di un’azione disciplinare intentata nei suoi confronti, il beneficio della tutela giurisdizionale effettiva garantita dal combinato disposto dell’articolo 19, paragrafo 1, TUE e dell’articolo 47 della Carta.

Una tale protezione implica come obbligo per gli Stati membri che essi «offrano le garanzie necessarie per evitare qualsiasi rischio di utilizzo di un regime siffatto come sistema di controllo politico del contenuto delle decisioni giudiziarie» ( 3 ), il che significa che M.F. ha il diritto di essere giudicata da un giudice indipendente e imparziale precostituito per legge.

Ciò significa anche che l’organo giurisdizionale chiamato a pronunciarsi sul suo procedimento disciplinare non può essere designato da un giudice la cui stessa nomina abbia violato proprio la medesima disposizione del diritto dell’Unione, nonostante esso stesso pronunci decisioni relative all’applicazione o all’interpretazione del diritto dell’Unione.

23. Come ho spiegato dettagliatamente nelle conclusioni parallele da me presentate nella causa W.Ż. (paragrafi 68 e segg.), vi sono due sentenze fondamentali rilevanti nel presente contesto: la sentenza della Corte del 26 marzo 2020, [OSCURATO:PERSONA] e HG/Consiglio e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑542/18 RX‑II e C‑543/18 RX‑II , EU:C:2020:232 ) (in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA] e HG»), e la sentenza della Corte EDU Ástráðsson c.

Islanda, Grande Sezione, (CE:ECHR:2020:1201JUD002637418).

24. In particolare, al fine di determinare se una tale irregolarità costituisca una violazione del principio secondo cui un organo giurisdizionale deve essere precostituito per legge ai sensi dell’articolo 19 TUE, secondo il punto 75 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] e HG è necessario valutare se tale irregolarità «sia di natura e gravità tali da generare un rischio reale che altri rami del potere, in particolare l’esecutivo, possano esercitare un potere discrezionale indebito tale da mettere in pericolo l’integrità del risultato al quale conduce il processo di nomina, così suscitando un dubbio legittimo [sia pure solo a livello di apparenze] nei singoli quanto all’indipendenza e all’imparzialità dei giudici interessati, il che avviene qualora vengano in rilievo norme fondamentali che costituiscono parte integrante dell’istituzione e del funzionamento di detto sistema giudiziario» (il corsivo è mio).

25. Come spiego dettagliatamente nelle conclusioni nella causa W.Z., la giurisprudenza citata impone al giudice del rinvio, a tale riguardo, di determinare se la violazione in questione sia stata grave, vale a dire di valutare il carattere palese e intenzionale di tale violazione, nonché la gravità della stessa.

26. Dall’ordinanza di rinvio risulta infatti che la procedura di nomina relativa a J.M. è stata contrassegnata da numerose violazioni potenzialmente gravi della normativa applicabile alle nomine giudiziarie: i) la procedura è stata avviata senza la necessaria controfirma ministeriale richiesta dalla Costituzione, il che si asserisce che comporti la nullità della procedura ab initio ; ii) essa ha coinvolto la nuova KRS, i cui membri sono stati nominati nell’ambito di una nuova procedura legislativa, che è incostituzionale e non garantisce l’indipendenza; iii) vi sono stati diversi impedimenti intenzionali al controllo giudiziario preliminare dell’atto di nomina, in quanto: a) la KRS ha intenzionalmente omesso di trasmettere il ricorso presentato avverso la sua delibera alla Corte suprema amministrativa, contestualmente all’invio da essa effettuato al Presidente della Repubblica, prima che scadesse il termine per trasmetterlo a tale organo giurisdizionale; b) il Presidente della Repubblica ha nominato i giudici proposti in tale delibera prima che il controllo giurisdizionale della stessa fosse concluso e senza attendere la risposta della Corte di giustizia alle questioni a essa sottoposte nella causa C‑824/18, riguardo alla conformità delle modalità di tale controllo al diritto dell’Unione.

Pertanto, il Presidente della Repubblica ha commesso una violazione potenzialmente flagrante delle norme fondamentali del diritto nazionale. 1) Sul punto i)

27. [OSCURATO:PERSONA] fa valere in sostanza che il diritto a un organo giurisdizionale precostituito per legge, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e dell’articolo 47 della Carta, non esige che vi siano sempre rimedi giurisdizionali contro gli atti di nomina dei giudici e gli altri atti adottati nelle procedure di nomina dei giudici delle corti supreme.

28. Contrariamente a quanto sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], e come spiego più dettagliatamente nelle conclusioni parallele da me presentate nella causa W.Ż. (paragrafi da 50 a 63), tale argomentazione è pretestuosa e inapplicabile in un contesto come quello ora esistente in Polonia.

29. Dalla sentenza A.B. e a. (e come ho altresì sostenuto nelle conclusioni da me presentate in detta causa) deriva ora che spetterà al giudice del rinvio valutare, sulla base delle indicazioni fornite in questa sede e nella sentenza A.B. e a. e di ogni altra circostanza rilevante di cui possa venire a conoscenza, tenendo conto, se del caso, delle ragioni e degli obiettivi specifici addotti dinanzi ad esso per giustificare i provvedimenti in questione, se disposizioni nazionali come quelle contenute nell’articolo 44, paragrafi da 1 bis a 4, della legge sulla KRS, siano tali da far sorgere legittimi dubbi, nella mente delle persone, sull’impermeabilità dei giudici nominati sulla base delle delibere della KRS rispetto ad elementi esterni e, in particolare, all’influenza diretta o indiretta dei poteri legislativo ed esecutivo polacchi, nonché in merito alla loro neutralità rispetto agli interessi in gioco che possano far sì che tali giudici non siano considerati indipendenti o imparziali, con la conseguenza di ledere la fiducia che la giustizia deve ispirare ai soggetti dell’ordinamento in una società democratica retta da uno Stato di diritto.

30. Fermo restando tutto ciò, a mio avviso l’impatto negativo di tali disposizioni nazionali sull’efficacia del ricorso giurisdizionale esperibile contro le delibere della KRS che propongono la nomina di giudici nella Corte suprema violano l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE.

Per essere efficace, il controllo giurisdizionale deve vertere, quantomeno, sulla verifica dell’assenza di eccesso o di sviamento di potere, di errori di diritto o di errori manifesti di valutazione (sentenza A.K. e a., punto 145).

Come ha sottolineato il Mediatore, un controllo giurisdizionale effettivo è particolarmente necessario quando, come nel caso di specie, lo Stato, con la sua condotta, interferisce nel processo di nomina dei giudici in un modo che rischia di compromettere la futura indipendenza degli stessi.

31. Infatti, come ha sottolineato il giudice del rinvio, in primo luogo, ciò che è rilevante a questo riguardo è che la nomina alla funzione di giudice nel caso di specie è stata effettuata sulla base di disposizioni e/o secondo una procedura contraria al principio della tutela giurisdizionale effettiva.

In secondo luogo, sembra che il legislatore e/o l’esecutivo abbiano posto in essere la situazione nel caso di specie deliberatamente e intenzionalmente, impedendo (o tentando di impedire) un controllo giurisdizionale della compatibilità con il diritto dell’Unione delle leggi o procedure nazionali applicabili prima della consegna di atti di nomina alla funzione di giudice. 2) Sul punto ii)

32. Con la seconda questione, il giudice del rinvio chiede se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e l’articolo 47 della Carta, in combinato disposto con l’articolo 267 TFUE, impongano che il Presidente della Repubblica si astenga dal consegnare un atto di nomina alla funzione di giudice presso la Sezione disciplinare nel caso in cui venga effettuato un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, il 30 agosto 2018, vertente sull’interpretazione dei requisiti di indipendenza nel contesto dell’istituzione della Sezione disciplinare e tale causa sia ancora pendente (causa A.K. e a.).

33. [OSCURATO:PERSONA] suggerisce di rispondere in senso negativo alla suddetta questione.

34. Contrariamente alla [OSCURATO:PERSONA], ritengo che si tratti di un’estensione della risposta data alla prima questione e, come risulta dalle conclusioni da me presentate e dalla sentenza A.B. e a., un’autorità esecutiva di uno Stato membro è tenuta ad astenersi dal consegnare un atto di nomina alla funzione di giudice finché un giudice nazionale, tenendo conto di una sentenza della Corte di giustizia pronunciata in via pregiudiziale, non si sia pronunciato sulla compatibilità del diritto nazionale con il diritto dell’Unione per quanto riguarda la procedura di nomina dei membri di una nuova unità organizzativa presso l’organo giurisdizionale di ultima istanza di tale Stato membro.

L’inadempimento di tale obbligo costituirebbe una violazione del principio di tutela giurisdizionale effettiva poiché genera, quanto meno, un grave rischio di istituire, seppur solo temporaneamente, autorità giudiziarie che non rispettino i criteri dell’Unione.

Concordo con il Mediatore che ciò, inoltre, violerebbe potenzialmente gli articoli 4, paragrafo 3, TUE e 267 TFUE, in quanto il Presidente della Repubblica limiterebbe l’ effet utile del procedimento pregiudiziale ed eluderebbe il carattere vincolante delle decisioni della Corte.

35. I giudici nazionali dovrebbero disporre di un rimedio per trattare ogni genere di azione intrapresa dalle autorità di uno Stato membro successivamente alla presentazione di una domanda di pronuncia pregiudiziale da parte di un giudice nazionale come una violazione qualificata del principio della tutela giurisdizionale effettiva, qualora l’effetto o l’obiettivo di tali azioni possa consistere nell’eliminazione o nella limitazione del principio di efficacia retroattiva (ex tunc) delle sentenze pronunciate dalla Corte nei procedimenti pregiudiziali.

36. L’elemento rilevante nel contesto del presente caso, e come sottolineato dal giudice del rinvio, è che la consegna dell’atto di nomina alla funzione di giudice della Sezione disciplinare della Corte suprema può costituire una violazione intenzionale del principio della tutela giurisdizionale effettiva.

A questo sembra inoltre accompagnarsi la convinzione, desumibile da quanto fino ad oggi sostenuto dalla giurisprudenza nazionale, che la nomina alla funzione di giudice della Corte suprema è irrevocabile.

Come risulta dalla risposta alla prima questione, tale convinzione è errata.

37. Inoltre, concordo con il giudice del rinvio che una persona nominata alla funzione di giudice della Corte suprema in tali circostanze può ben essere condizionata dal modo in cui le autorità coinvolte nella sua nomina valutano la sua attività giurisdizionale durante il periodo in cui svolge il mandato giudiziario.

Il giudice del rinvio afferma che, a suo parere, tale condizionamento esiste, soprattutto nei confronti del potere esecutivo, cioè il Presidente della Repubblica. 3) Sul punto iii)

38. Con la terza questione, il giudice del rinvio chiede se «il diritto a un giudice precostituito per legge», ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e dell’articolo 47 della Carta, imponga che il giudice nazionale dichiari – nell’ambito di un procedimento volto ad accertare l’(in)esistenza di un rapporto di lavoro relativamente a una persona nominata alla funzione di giudice – l’inefficacia dell’atto di nomina a causa di gravi violazioni delle disposizioni nazionali che disciplinano la procedura di nomina.

39. Ritengo che tale questione sia strettamente connessa alla questione pregiudiziale nella causa C‑487/19, W.Ż. (v. conclusioni parallele da me presentate, paragrafi da 50 a 63 e 106).

Come ho affermato in dette conclusioni – e, di nuovo, contrariamente a quanto sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] in questa sede – il diritto a un organo giurisdizionale precostituito per legge, sancito dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta, deve essere interpretato nel senso che un organo giurisdizionale, come quello composto da J.M., non soddisfa i requisiti per poter essere considerato un siffatto giudice precostituito per legge, in una situazione in cui il giudice interessato è stato nominato a tale funzione in grave violazione delle leggi dello Stato membro applicabili alle nomine dei giudici presso la Corte suprema, circostanza che spetta al giudice del rinvio accertare.

Il giudice del rinvio deve, a tale riguardo, valutare il carattere manifesto e intenzionale di tale violazione nonché la gravità della stessa e deve tener conto del fatto che J.M. è stato nominato nonostante un precedente ricorso al giudice nazionale competente contro la delibera della KRS, che comprendeva una proposta di nomina di tale persona alla funzione di giudice e che era ancora pendente al momento dei fatti. 4) Sul punto iv)

40. Per quanto riguarda il fatto che la comunicazione del Presidente della Repubblica, che avvia la procedura di selezione per la copertura dei posti vacanti presso la Corte suprema, compresa la Sezione disciplinare, sia stata pubblicata senza la controfirma del [OSCURATO:PERSONA], spetta al giudice del rinvio valutare se tale controfirma fosse richiesta ai sensi dell’articolo 144, paragrafo 3, punto 17, della Costituzione e se il fatto che essa non sia stata apposta sulla comunicazione del Presidente, pubblicata ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 1, della legge sulla Corte suprema, costituisca una violazione palese, intenzionale e grave delle norme nazionali che disciplinano la procedura di nomina dei giudici della Corte suprema. b) Sulla quarta e sulla quinta questione pregiudiziale

41. Con la quarta e la quinta questione, che occorre trattare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli 2 e 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, 267 TFUE e 47 della Carta debbano essere interpretati nel senso che una sezione dell’organo giurisdizionale supremo di uno Stato membro, come la Sezione disciplinare nel caso di specie, chiamata a pronunciarsi su cause rientranti nel diritto dell’Unione, – tenuto conto delle condizioni in cui è stata costituita e della nomina dei suoi membri – soddisfa: i) i requisiti di indipendenza e di imparzialità; e ii) il diritto a un giudice precostituito per legge, che sono prescritti dalle summenzionate disposizioni del diritto dell’Unione.

In caso contrario, il giudice del rinvio desidera sapere se il principio del primato del diritto dell’Unione debba essere interpretato nel senso che esso lo obbliga a disapplicare le disposizioni nazionali che riservano alla Sezione disciplinare la competenza a decidere su tali casi. 1) Sull’indipendenza della Sezione disciplinare

42. Nella sentenza A.K. e a., punto 171, la Grande Sezione della Corte di giustizia ha statuito quanto segue su questioni sostanzialmente identiche a quelle sollevate nella presente causa: «L’articolo 47 della Carta e l’articolo 9, paragrafo 1, [della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, ( GU 2000, L 303, pag. 16 )] devono essere interpretati nel senso che essi ostano a che controversie relative all’applicazione del diritto dell’Unione possano ricadere nella competenza esclusiva di un organo che non costituisce un giudice indipendente e imparziale, ai sensi della prima di tali disposizioni.

Ciò si verifica quando le condizioni oggettive nelle quali è stato creato l’organo di cui trattasi e le caratteristiche del medesimo nonché il modo in cui i suoi membri sono stati nominati siano idonei a generare dubbi legittimi, nei singoli, quanto all’impermeabilità di detto organo rispetto a elementi esterni, in particolare rispetto a influenze dirette o indirette dei poteri legislativo ed esecutivo, e quanto alla sua neutralità rispetto agli interessi contrapposti e, pertanto, possano portare a una mancanza di apparenza di indipendenza o di imparzialità di detto organo, tale da ledere la fiducia che la giustizia deve ispirare a detti singoli in una società democratica.

Spetta al giudice del rinvio determinare, tenendo conto di tutti gli elementi pertinenti di cui dispone, se ciò accada con riferimento a un organo come la Sezione disciplinare della (...) Corte suprema (...).

In una tale ipotesi, il principio del primato del diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che esso impone al giudice del rinvio di disapplicare la disposizione di diritto nazionale che riservi a detto organo la competenza a conoscere delle controversie di cui ai procedimenti principali, di modo che esse possano essere esaminate da un giudice che soddisfi i summenzionati requisiti di indipendenza e di imparzialità e che sarebbe competente nella materia interessata se la suddetta disposizione non vi ostasse».

43. Ancorché nel presente caso, contrariamente a quanto avvenuto nella causa A.K. e a., la disposizione pertinente del diritto dell’Unione ai fini di una risposta alla quarta e alla quinta questione pregiudiziale non sia l’articolo 47 della Carta, bensì l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, secondo la Corte, «il principio della tutela giurisdizionale effettiva dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell’Unione, al quale si riferisce l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, costituisce un principio generale del diritto dell’Unione attualmente sancito all’articolo 47 della Carta, di modo che la prima di tali disposizioni impone a tutti gli Stati membri di stabilire i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare, nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione, una tutela giurisdizionale effettiva, in particolare ai sensi della seconda di dette disposizioni» (sentenza A.K. e a., punto 168).

44. Si può ricordare che, nella sentenza del 5 dicembre 2019, la Corte suprema (statuendo, in qualità di Sezione per il lavoro e la previdenza sociale, su una delle cause che hanno dato origine alla sentenza A.K. e a.) ha ritenuto – sulla base della sentenza A.K. e a. – che la KRS non fosse, nella sua attuale composizione, un organo indipendente e che la Sezione disciplinare non fosse un organo giurisdizionale ai sensi dell’articolo 47 della Carta, dell’articolo 6 CEDU e dell’articolo 45, paragrafo 1, della Costituzione polacca.

Per quanto riguarda la KRS, detta sentenza ha fatto riferimento, tra l’altro, a vizi del processo di elezione dei suoi membri, al suo asservimento alle autorità politiche e alle sue attività contrarie all’indipendenza dei giudici.

45. Inoltre, per quanto riguarda la Sezione disciplinare, detta sentenza ha evidenziato, in particolare, che tutti i giudici nominati presso la Sezione disciplinare hanno forti legami con il potere legislativo o esecutivo, che i requisiti del concorso per la nomina di detti giudici sono stati modificati nel corso del procedimento, la mancanza di partecipazione della Corte suprema nel processo di nomina, le attività della Sezione disciplinare finalizzate al ritiro delle domande di pronuncia pregiudiziale e il fatto che i casi disciplinari decisi da detta sezione hanno dimostrato che a un giudice possono essere imputati illeciti disciplinari in seguito all’adozione di decisioni giudiziarie, mentre ciò non accadeva in precedenza.

46. Nelle sue sentenze del 15 gennaio 2020, la Corte Suprema (pronunciandosi nella stessa composizione sulle altre cause che hanno dato origine alla sentenza A.K. e a.) ha giudicato, per motivi analoghi, che la Sezione disciplinare non è un giudice indipendente e imparziale a causa delle condizioni relative all’istituzione, ai poteri e alla composizione della stessa, oltre al coinvolgimento della KRS nella selezione dei suoi membri.

47. Nella decisione interpretativa del 23 gennaio 2020, la Corte Suprema (statuendo nella composizione comprendente la Sezione civile, la Sezione penale e la Sezione per il lavoro e la previdenza sociale) ha espresso la propria adesione alla sentenza della Corte Suprema del 5 dicembre 2019, secondo cui la KRS e la Sezione disciplinare non sono organi indipendenti (Decisione, punti da 31 a 45).

In particolare, tale decisione affermava che la KRS è subordinata alle autorità politiche, per cui i concorsi alla funzione di giudice effettuati da essa sono irregolari, sollevando così forti dubbi sulle motivazioni della nomina delle persone alla funzione di giudice ( 4 ).

Allo stesso modo, a causa della sua organizzazione, impianto, procedura di nomina e autonomia dalla Corte Suprema, le sentenze emesse dai collegi giudicanti della Sezione disciplinare non sono sentenze emesse da un organo giurisdizionale debitamente nominato (Decisione, punto 45).

Di conseguenza, secondo tale decisione, i collegi giudicanti avevano una composizione illegittima quando hanno emesso sentenze con la partecipazione di giudici selezionati dalla KRS di nuova costituzione.

48. Pertanto, dai punti da 114 a 166 della sentenza A.K. e a. discende che la risposta alla prima parte della quarta questione e alla quinta questione pregiudiziale è che l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta, deve essere interpretato nel senso che un organo non costituisce un giudice indipendente e imparziale ai sensi di tale disposizione quando le condizioni oggettive nelle quali è stato creato l’organo di cui trattasi e le caratteristiche del medesimo nonché il modo in cui i suoi membri sono stati nominati siano idonei a generare dubbi legittimi, nei soggetti dell’ordinamento, quanto all’impermeabilità di detto organo rispetto a elementi esterni, in particolare rispetto a influenze dirette o indirette dei poteri legislativo ed esecutivo, e quanto alla sua neutralità rispetto agli interessi in gioco e, pertanto, possano portare a una mancanza di apparenza di indipendenza o di imparzialità di detto organo, tale da ledere la fiducia che la giustizia deve ispirare a detti soggetti in una società democratica.

Spetta al giudice del rinvio determinare, tenendo conto di tutti gli elementi rilevanti di cui dispone, se ciò accada con riferimento a un organismo come la Sezione disciplinare del Sąd Najwyższy (Corte suprema).

In una tale ipotesi, il principio del primato del diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che esso impone al giudice del rinvio di disapplicare la disposizione di diritto nazionale che riservi a detto organo la competenza a conoscere delle controversie di cui ai procedimenti principali, di modo che esse possano essere esaminate da un giudice che soddisfi i summenzionati requisiti di indipendenza e di imparzialità e che sarebbe competente nella materia interessata se la suddetta disposizione non vi ostasse». 2) Sulla questione se la Sezione disciplinare sia un «organo giurisdizionale precostituito per legge»

49. Come sottolineo nelle conclusioni parallele da me presentate nella causa W.Ż., il diritto a un organo giurisdizionale precostituito per legge è direttamente collegato all’indipendenza dei giudici, ed esso è anche uno dei requisiti che devono essere soddisfatti ai fini della costituzione di un «organo giurisdizionale» nell’accezione del diritto dell’Unione ai sensi dell’articolo 267 TFUE ( 5 ).

Dalla giurisprudenza recente risulta che la Corte di giustizia interpreta il requisito dell’indipendenza dei giudici sulla base dell’articolo 267 TFUE alla luce di quanto stabilito dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE ( 6 ).

Ciò sembrerebbe quindi valere parimenti per il requisito di un giudice precostituito per legge.

50. Come dichiarato dalla Corte ( 7 ), le garanzie d’accesso a un giudice indipendente, imparziale e precostituito per legge, e in particolare quelle che ne stabiliscono la nozione e la composizione, rappresentano la pietra angolare del diritto a un equo processo.

La Corte di giustizia ha anche riconosciuto che, secondo giurisprudenza costante della Corte europea dei diritti dell’uomo, l’introduzione dell’espressione «costituito per legge» nell’articolo 6, paragrafo 1, prima frase, della CEDU mira a garantire che l’organizzazione del sistema giudiziario non dipenda dal potere discrezionale dell’esecutivo, ma che sia disciplinata da una legge adottata dal potere legislativo in modo conforme alle norme che disciplinano l’esercizio della sua competenza.

Tale espressione riflette in particolare il principio dello Stato di diritto e riguarda non solo il fondamento normativo dell’esistenza stessa del tribunale, ma anche la composizione del collegio in ciascuna causa nonché qualsiasi altra disposizione di diritto interno la cui inosservanza renda irregolare la partecipazione di uno o più giudici all’esame della causa, il che include, in particolare, disposizioni riguardanti l’indipendenza e l’imparzialità dei membri dell’organo giurisdizionale interessato.

51. Per il resto, in questo contesto, il giudice del rinvio può applicare, mutatis mutandis , il ragionamento sviluppato nelle conclusioni parallele da me presentate nella causa W.Ż.

52. In ogni caso, nella misura in cui la quinta questione pregiudiziale riguarda le conseguenze derivanti dalla risposta alla quarta questione, la risposta non dovrebbe essere diversa da quella data alla prima parte della quarta questione.

53. In conclusione, qualsiasi disposizione nazionale o prassi legislativa, amministrativa o giudiziaria, che riduca l’efficacia del diritto dell’Unione impedendo al giudice competente di applicare tale diritto e di fare, nell’ambito di tale applicazione, tutto ciò che è necessario per disapplicare una normativa nazionale che costituisca potenzialmente un ostacolo alla piena efficacia del diritto dell’Unione direttamente applicabile, come, nel caso di specie, l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, senza che sia necessario chiedere o attendere l’annullamento dell’atto in questione da parte del legislatore o mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale, viola il diritto dell’Unione (v sentenza A.K. e a.).

Sebbene il principio del primato del diritto dell’Unione si applichi principalmente alle norme generali e astratte nazionali, esso è applicabile anche ad atti amministrativi individuali e specifici ( 8 ).

Considerato che il riesame della validità della nomina di J.M. (il giudice resistente) non può essere effettuato in nessun altro procedimento nazionale e che l’unica possibilità di esaminare tale status di giudice è nell’ambito di un procedimento disciplinare che espone M.F. (la giudice ricorrente) a sanzioni che non sono conformi ai requisiti derivanti dal principio della tutela giurisdizionale effettiva ( 9 ), il giudice del rinvio dovrebbe essere in grado di dichiarare che tale nomina era giuridicamente inesistente persino qualora il diritto nazionale non lo autorizzi a farlo.

54. A questo proposito, ritengo (al pari del Mediatore) che le autorità nazionali non possano rifugiarsi dietro argomenti basati sulla certezza del diritto e l’inamovibilità dei giudici.

Questi argomenti sono semplicemente fumosi e non distraggono dall’intenzione di disattendere o violare i principi dello Stato di diritto.

Non si deve dimenticare che il diritto non nasce dall’ingiustizia ( ex iniuria ius non oritur ).

Se una persona è stata nominata in un’istituzione così importante nel sistema giuridico di uno Stato membro, come la Corte suprema di detto Stato, con una procedura che ha violato il principio della tutela giurisdizionale effettiva, allora detta persona non può essere tutelata dai principi della certezza del diritto e dell’inamovibilità dei giudici.

III. Conclusione

55. Per i motivi che precedono, propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali proposte dal Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia) nei seguenti termini: Il diritto a un organo giurisdizionale precostituito per legge, sancito dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, una persona nominata alla funzione di giudice del Sąd Najwyższy (Corte suprema), Sezione disciplinare, non soddisfa tale requisito se il suo atto di nomina è stato consegnato con gravi violazioni delle norme nazionali che disciplinano la procedura di nomina alla funzione di giudice della Corte suprema, circostanza che spetta al giudice del rinvio accertare.

Nell’ambito di tale esame, il giudice del rinvio deve valutare il carattere palese e intenzionale nonché la gravità delle violazioni in questione.

L’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta, deve essere interpretato nel senso che una sezione di un organo giurisdizionale non costituisce un organo indipendente e imparziale ai sensi di tali disposizioni quando le condizioni oggettive in cui è stato creato, le sue caratteristiche nonché le modalità di nomina dei suoi membri sono tali da far sorgere legittimi dubbi, nella mente dei soggetti dell’ordinamento, sull’impermeabilità di tale sezione rispetto a elementi esterni e, in particolare, rispetto a influenze dirette o indirette dei poteri legislativo ed esecutivo, e quanto alla sua neutralità rispetto agli interessi in gioco e, pertanto, se esse possono portare a una mancanza di apparenza di indipendenza o di imparzialità di detta sezione, tale da ledere la fiducia che la giustizia deve ispirare ai soggetti dell’ordinamento in una società democratica.

Spetta al giudice del rinvio stabilire, tenendo conto di tutti gli elementi rilevanti di cui dispone, se ciò accada con riferimento a un organo giurisdizionale come la Sezione disciplinare del Sąd Najwyższy (Corte suprema).

In una siffatta circostanza, il principio del primato del diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che esso impone al giudice del rinvio di disapplicare le disposizioni del diritto nazionale che riservano a una sezione siffatta la competenza a giudicare su ricorsi, quali quelli di cui al procedimento principale, affinché tali ricorsi siano esaminati da un organo giurisdizionale che soddisfi i requisiti di indipendenza e imparzialità summenzionati e che avrebbe competenza in materia, se non fosse per tali disposizioni. ( 1 ) Lingua originale: l’inglese. ( 2 ) V., in tal senso, sentenza del 19 novembre 2019, A.K. e a. (Indipendenza della Sezione disciplinare della Corte suprema) ( C‑585/18, C‑624/18 e C‑625/18 , EU:C:2019:982 , punti da 134 a 139 e 145 ) (in prosieguo: la «sentenza A.K. e a.»). ( 3 ) Sentenza del 5 novembre 2019, C‑192/18 , [OSCURATO:PERSONA]/Polonia ( EU:C:2019:924 , punto 114 ). ( 4 ) Decisione, punto

42. La decisione di cui trattasi ha forza di legge.

Nel punto 41 di tale decisione, la Corte Suprema ha censurato le azioni intraprese dal [OSCURATO:PERSONA] della Giustizia, attraverso i funzionari con poteri disciplinari da esso nominati, per perseguire i giudici in merito alle loro decisioni di chiarire le incertezze relative alla procedura di concorso per i giudici svolta dalla KRS.V. altresì la dottrina giuridica, che sostiene che la Sezione disciplinare è stata istituita in violazione della Costituzione polacca: Wróbel, W., [OSCURATO:PERSONA] of the [OSCURATO:PERSONA] as an exceptional court in the meaning of Article 175(2) of the [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], No. 1-2, 2009 (http://themis-sedziowie.eu/wp-content/uploads/2020/01/Włodzimierz-Wróbel_Disciplinary-[OSCURATO:PERSONA]-as-exceptional-court_def.pdf). ( 5 )

V. ad esempio, sentenza del 24 maggio 2016, MT Højgaard e Züblin ( C‑396/14 , EU:C:2016:347 , punto 23 ). ( 6 )

V. sentenze del 21 gennaio 2020, Banco de Santander ( C‑274/14 , EU:C:2020:17 , punto 56 ), e del 16 luglio 2020, Governo della Repubblica italiana (Status dei giudici di pace italiani) ( C‑658/18 , EU:C:2020:572 , punto 45 ). ( 7 ) Sentenza del 26 marzo 2020, [OSCURATO:PERSONA] e HG/Consiglio e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑542/18 RX‑II e C‑543/18 RX‑II , EU:C:2020:232 , punto 73 ).

V., altresì, conclusioni presentate dall’avvocato generale Sharpston nella causa [OSCURATO:PERSONA] e HG/Consiglio e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑542/18 RX‑II e C‑543/18 RX‑II , EU:C:2019:977 , paragrafo 67 ); conclusioni presentate dall’avvocato generale Hogan nella causa Repubblika ( C‑896/19 , EU:C:2020:1055 , paragrafo 53 ); conclusioni presentate dall’avvocato generale Bobek nelle cause riunite [OSCURATO:PERSONA] – Parchetul de pe lângă [OSCURATO:PERSONA] de Casație și Justiție – Direcţia Naţională Anticorupţie e a. ( C‑357/19 e C‑547/19 , EU:C:2021:170 , paragrafi da 137 a 139 ). ( 8 )

V. sentenza del 29 aprile 1999, Ciola ( C‑224/97 , EU:C:1999:212 ). ( 9 )

V. sentenza del 13 marzo 2007, Unibet ( C‑432/05 , EU:C:2007:163 , punto 64 ).

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019CC0508 CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] presentate il 15 aprile 2021 ( 1 ) Causa C‑508/19 M.F. contro J.M., con l’intervento di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia)] «Rinvio pregiudiziale – Articolo 2, articolo 4, paragrafo 3, articolo 6, paragrafo 3, e articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Articolo 267 TFUE – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Stato di diritto – Tutela giurisdizionale effettiva – Principio dell’indipendenza dei giudici – Nomina a giudice della Corte suprema da parte del Presidente della Repubblica su proposta del Consiglio nazionale della magistratura – Avvio della procedura di reclutamento senza la controfirma ministeriale – Giudice nominato nonostante un ricorso giurisdizionale avverso la delibera di detto Consiglio e un rinvio pregiudiziale – Richiesta di accertamento dell’insussistenza di un rapporto di servizio fra detto giudice e il Sąd Najwyższy (Corte suprema) – Primato del diritto dell’Unione europea» 1. Le presenti conclusioni sono presentate (15 aprile 2021) congiuntamente alle distinte conclusioni, anch’esse in data odierna, in una causa collegata (W.Ż., C‑487/19; in prosieguo: le «conclusioni parallele nella causa W.Ż.»). Ritengo che la mia analisi in dette conclusioni sia complementare e che esse debbano essere lette congiuntamente. Pertanto, se del caso, mi limiterò in questa sede a un semplice riferimento incrociato alle suddette conclusioni. 2. Con la presente domanda, il Sąd Najwyższy ([OSCURATO:PERSONA] i Ubezpieczeń Społecznych) (Corte suprema polacca, Sezione per il lavoro e la previdenza sociale; in prosieguo: la «Corte suprema» e la «Sezione per il lavoro e la previdenza sociale»; anche: il «giudice del rinvio») chiede l’interpretazione degli articoli 2, 4, paragrafo 3, 6, paragrafo 3, e 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, dell’articolo 267 TFUE, e dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»). 3. La domanda è sorta nell’ambito di una controversia tra M.F. (ricorrente) e J.M. (resistente). La giudice M.F. ha intentato un’azione volta ad ottenere una sentenza di accertamento unitamente a un’istanza di emissione di un provvedimento cautelare a carico di J.M., allo scopo di far dichiarare che quest’ultimo non è un giudice della Corte suprema in quanto non è stato nominato come giudice della Corte suprema presso la Sezione disciplinare della medesima (in prosieguo: la «Sezione disciplinare»). 4. Nelle presenti conclusioni non occorre riprodurre il quadro giuridico nazionale in quanto ciò non è strettamente necessario ai fini dell’analisi giuridica. I. Fatti all’origine della controversia nel procedimento principale e questione pregiudiziale 5. M.F. è giudice presso il Sąd rejonowy (Tribunale circondariale, Polonia) di P. Il 17 gennaio 2019 è stato avviato nei suoi confronti un procedimento disciplinare nell’ambito del quale le veniva addebitato di aver causato eccessive lungaggini processuali e ritardi nella redazione della motivazione delle sue sentenze. Il 28 gennaio 2019, J.M., in qualità di giudice della Corte suprema facente funzione di Presidente della medesima, cui spetta dirigere i lavori della Sezione disciplinare, ha emesso un provvedimento con il quale ha designato l’organo giurisdizionale disciplinare competente a decidere la causa in primo grado. 6. M.F. sostiene tuttavia che il procedimento nei suoi confronti non può proseguire perché J.M. non sarebbe un giudice della Corte suprema, poiché non sarebbe stato nominato giudice della Corte suprema presso la Sezione disciplinare. La sua nomina del 20 settembre 2018 sarebbe inefficace perché avvenuta: 1) a seguito della procedura concorsuale espletata dal [OSCURATO:PERSONA] Sądownictwa (Consiglio nazionale della magistratura, Polonia; in prosieguo: la «KRS») sulla base di un bando del [OSCURATO:PERSONA] (Presidente della Repubblica di Polonia; in prosieguo: il «Presidente della Repubblica»), del 29 giugno 2018, firmato dal Presidente della Repubblica ma privo della controfirma del [OSCURATO:PERSONA] (Presidente del Consiglio dei ministri); 2) dopo l’impugnazione, davanti al Naczelny Sąd Administracyjny (Corte Suprema Amministrativa, Polonia; in prosieguo: la «Corte suprema amministrativa»), in data 17 settembre 2018, ad opera di uno dei partecipanti alla procedura concorsuale, della delibera della KRS contenente l’istanza di nomina di J.M. a giudice della Corte suprema presso la Sezione disciplinare, e prima della decisione, da parte della Corte suprema amministrativa, sul ricorso. 7. Con provvedimento del 6 maggio 2019 il [OSCURATO:PERSONA] Presidente della Corte suprema ha incaricato la Sezione per il lavoro e la previdenza sociale di decidere sull’istanza cautelare. M.F. ha proposto alla Corte suprema un ricorso diretto a far accertare che non sussiste un rapporto di servizio tra J.M. e la Corte suprema. Secondo il giudice del rinvio, il rapporto di servizio che lega un giudice con un organo giudiziario corrisponde al rapporto di lavoro ed è direttamente collegato con l’esistenza di un mandato giurisdizionale. Il rapporto di servizio non esiste in assenza di mandato. Pertanto, per stabilire se una determinata persona non sia un giudice è necessario prima constatare che detta persona sia priva di mandato. 8. Pertanto, il Sąd Najwyższy ([OSCURATO:PERSONA] i Ubezpieczeń Społecznych) (Corte suprema, Sezione per il lavoro e la previdenza sociale) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, l’articolo 2, l’articolo 4, paragrafo 3, e l’articolo 6, paragrafo 3, TUE, in combinato disposto con l’articolo 47 della [Carta] e l’articolo 267, terzo comma, TFUE debbano essere interpretati nel senso che l’organo giurisdizionale di ultima istanza di uno Stato membro possa decidere, in un procedimento volto all’accertamento dell’inesistenza di un rapporto di servizio, che una persona, alla quale è stato consegnato l’atto di nomina alla funzione di giudice presso tale organo, emesso in base a disposizioni, o in un procedimento, che violano il principio della tutela giurisdizionale effettiva, non è un giudice, quando l’esame di tali questioni da parte dell’organo giurisdizionale prima della consegna dell’atto è stato impedito intenzionalmente. 2) Se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, l’articolo 2, l’articolo 4, paragrafo 3, TUE e l’articolo 47 della Carta, in combinato disposto con l’articolo 267 TFUE, debbano essere interpretati nel senso che il principio della tutela giurisdizionale effettiva viene violato nel caso di consegna di un atto di nomina alla funzione di giudice dopo la presentazione, da parte di un organo giurisdizionale nazionale, di una domanda di pronuncia pregiudiziale riguardante l’interpretazione del diritto dell’Unione, quando dalla relativa risposta dipende la decisione sulla conformità al diritto dell’Unione delle disposizioni nazionali, la cui applicazione ha reso possibile la consegna dell’atto. 3) Se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, l’articolo 2, l’articolo 4, paragrafo 3, l’articolo 6, paragrafo 3, TUE e l’articolo 47 della Carta debbano essere interpretati nel senso che il principio della tutela giurisdizionale effettiva viene violato per omessa garanzia del diritto di adire un giudice, nel caso di consegna dell’atto di nomina alla funzione di giudice di un organo giudiziario dello Stato membro in esito a una procedura di nomina condotta con gravi violazioni delle norme di tale Stato in materia di nomina dei giudici. 4) Se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, l’articolo 2, l’articolo 4, paragrafo 3, TUE e l’articolo 47 della Carta, in combinato disposto con l’articolo 267, terzo comma, TFUE, debbano essere interpretati nel senso che l’istituzione da parte del legislatore nazionale, all’interno dell’organo giurisdizionale di ultima istanza dello Stato membro, di un organismo che non è un organo giurisdizionale, ai sensi del diritto dell’Unione, viola il principio della tutela giurisdizionale effettiva. 5) Se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, l’articolo 2, l’articolo 4, paragrafo 3, TUE e l’articolo 47 della Carta, in combinato disposto con l’articolo 267, terzo comma, TFUE, debbano essere interpretati nel senso che sull’esistenza del rapporto di servizio e sullo status di giudice di una persona, alla quale è stato consegnato l’atto di nomina alla funzione di giudice dell’organo giurisdizionale di ultima istanza dello Stato membro, non possa decidere un organismo dello stesso organo, pur competente in forza del diritto nazionale, nel quale la suddetta persona è stata chiamata a svolgere la funzione di giudice, composto esclusivamente dalle persone i cui atti di nomina presentano i vizi esposti nelle questioni dalla seconda alla quarta, e che per tali ragioni non può ritenersi un organo giurisdizionale ai sensi del diritto dell’Unione, ma dovrebbe decidere un altro organismo di tale organo, che rispetti i requisiti previsti dal diritto dell’Unione per essere ritenuto un organo giurisdizionale». II. Analisi A. Competenza della Corte 9. Il Pubblico ministero fa valere, in sostanza, che la Corte sarebbe incompetente a pronunciarsi in quanto il rinvio riguarda un caso puramente interno che non rientra nel campo di applicazione del diritto dell’Unione, dato che l’articolo 47 della Carta o l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE non hanno alcun legame con l’oggetto della controversia. Quando il presidente di una sezione disciplinare designa l’organo competente come giudice disciplinare, detto presidente: i) non si pronuncia sul merito di una causa individuale nell’ambito di un procedimento in contraddittorio e quindi non costituisce un organo giurisdizionale ai sensi del diritto dell’Unione; e ii) non è competente ad adottare nessun’altra decisione attinente al diritto dell’Unione. 10. Tuttavia, è sufficiente ricordare che gli Stati membri sono tenuti a rispettare gli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione e, in particolare, dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, ad esempio, per quanto riguarda le norme nazionali relative ai requisiti sostanziali e alle modalità procedurali che presiedono all’adozione delle decisioni di nomina dei giudici e, se applicabili, le norme relative al controllo giurisdizionale vigenti nell’ambito di tali procedure di nomina ( 2 ). 11. La Corte è effettivamente competente nel caso di specie e l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE è applicabile in una controversia che solleva questioni quali lo status di una persona asseritamente nominata membro della sezione disciplinare di un organo giudiziario supremo di uno Stato membro nonostante gravi violazioni del diritto nazionale, in quanto detta persona può essere chiamata a conoscere di casi che comportano l’applicazione o l’interpretazione del diritto dell’Unione e deve quindi soddisfare il principio della tutela giurisdizionale effettiva. Ne consegue che anche la determinazione del giudice competente a pronunciarsi su una controversia interna relativa allo status di un giudice deve rispettare il principio della tutela giurisdizionale effettiva. B. Sulla ricevibilità delle questioni pregiudiziali 12. Il governo polacco, il Pubblico ministero e J.M. deducono vari argomenti per far valere, in sostanza, che tutte le questioni pregiudiziali sarebbero irricevibili in quanto la risposta a tali questioni non sarebbe necessaria affinché il giudice del rinvio possa pronunciarsi sulla controversia di cui al procedimento principale – le questioni sarebbero teoriche, il caso sarebbe fittizio e le questioni pregiudiziali mirerebbero esclusivamente a strumentalizzare la Corte di giustizia e il diritto dell’Unione in modo da creare un precedente che consentirebbe la destituzione di un giudice nazionale. Un precedente del genere porterebbe a una violazione dello Stato di diritto e si presenterebbe in un caso non previsto dalla legge. 13. A parte il fatto che molte delle argomentazioni di dette parti sono basate sul diritto nazionale, piuttosto che sul diritto dell’Unione, ritengo (al pari della [OSCURATO:PERSONA], di M.F. e del [OSCURATO:PERSONA] – Mediatore polacco) che le questioni pregiudiziali siano ricevibili. 14. Per quanto riguarda le prime tre questioni, esse mirano essenzialmente a stabilire se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE debba essere interpretato nel senso che esso nega l’efficacia dell’atto di nomina di J.M. alla funzione di giudice della Sezione disciplinare della Corte suprema. Infatti, non è necessario che l’organo giurisdizionale interessato dalle questioni pregiudiziali sia chiamato a pronunciarsi, nel caso di specie , sulla base del diritto dell’Unione, dato che il campo di applicazione di detta disposizione si estende a tutti gli organi giurisdizionali che possono pronunciarsi sull’applicazione o sull’interpretazione del diritto dell’Unione, come è il caso riguardo alla Sezione disciplinare (come risulta dall’articolo 27 della nuova legge sulla Corte suprema; v. sentenza A.K. e a., punti da 79 a 81 e 100). Nonostante il Presidente della Sezione disciplinare (J.M.) non sia di per sé un’autorità giudiziaria, egli designa il giudice disciplinare territorialmente competente, il che è di importanza decisiva al fine di garantire che detto giudice effettui un esame imparziale del caso disciplinare. Inoltre, detto organo giurisdizionale può essere chiamato a pronunciarsi su questioni concernenti l’applicazione o l’interpretazione del diritto dell’Unione. Per di più, in quanto giudice e membro della Sezione disciplinare, J.M. può anche pronunciarsi su tali questioni. 15. Per quanto riguarda le ultime due questioni pregiudiziali, esse mirano a fornire indicazioni sul diritto dell’Unione al giudice del rinvio affinché esso possa pronunciare una decisione riguardo al problema procedurale che esso deve risolvere in limine litis , che attiene alla propria competenza a pronunciarsi sul caso di cui al procedimento principale in luogo della Sezione disciplinare, qualora quest’ultima non soddisfi i requisiti derivanti dal diritto dell’Unione (v., a tal fine, sentenza A.K. e a., punti 99 e 100). C. Sul merito 1. Sintesi degli argomenti delle parti 16. M.F. e il Mediatore – nonché, in una certa misura, la [OSCURATO:PERSONA] – ritengono, in sostanza, che occorra rispondere in senso affermativo alle questioni: un giudice nazionale di ultima istanza può esaminare la nomina nonché le garanzie di indipendenza e imparzialità di una persona che sia stata nominata alla funzione di giudice della Corte suprema in violazione del principio della tutela giurisdizionale effettiva. 17. J.M. non ha presentato osservazioni sul merito della causa dinanzi alla Corte e non è comparso all’udienza. 18. In relazione alla seconda questione pregiudiziale, il governo polacco fa valere, in sostanza, che il diritto dell’Unione non può essere interpretato nel senso che esso impedirebbe al Presidente della Repubblica di nominare J.M., in ragione dell’esistenza di una procedura di rinvio pregiudiziale, poiché: la Corte non si pronuncerebbe sulla conformità del diritto nazionale al diritto dell’Unione e l’organizzazione della giustizia e della procedura di nomina dei giudici non sarebbero disciplinate dal diritto dell’Unione. Per quanto riguarda la terza questione pregiudiziale, esso asserisce che nessuna delle due presunte irregolarità sarebbe sorta nel caso di specie e che, anche se ciò fosse avvenuto, questo non comporterebbe una violazione del principio della tutela giurisdizionale effettiva. Per quanto riguarda la prima questione pregiudiziale, il governo polacco sostiene che, tenuto conto delle risposte date alle questioni 2 e 3, detta questione sarebbe obsoleta. Con riferimento alla quarta questione esso afferma, in sostanza, che non vi sarebbero dubbi sull’indipendenza della Sezione disciplinare. Riguardo alla quinta questione pregiudiziale, il governo polacco sostiene che spetterebbe esclusivamente alla Sezione disciplinare decidere sull’irricevibilità dell’istanza nel procedimento principale. 19. Oltre ad argomenti analoghi a quelli del governo polacco, il Pubblico ministero fa valere, in sostanza, che l’assenza di irregolarità nella procedura di nomina o la conformità di detta procedura al diritto dell’Unione non sarebbero caratteristiche essenziali della nomina di un giudice alle sue funzioni, ma potrebbero tuttalpiù avere una ripercussione sul rispetto del diritto di accesso a un organo giurisdizionale di una persona, la quale rientri nella sfera di competenza di detto giudice. In ogni caso, alle cinque questioni pregiudiziali occorrerebbe rispondere in senso negativo anche alla luce dei principi di certezza del diritto e di inamovibilità dei giudici. 2. Valutazione a) Sulla prima, seconda e terza questione pregiudiziale 20. Con le sue prime tre questioni – che occorre trattare congiuntamente – il giudice del rinvio intende accertare, in sostanza, se la nozione di «diritto a un giudice precostituito per legge», stabilita dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta, debba essere interpretata nel senso che essa osta alla nomina di J.M. alla funzione di giudice della Corte suprema presso la Sezione disciplinare in circostanze in cui: i) il controllo giuridico degli atti adottati nell’ambito di tale procedura di nomina è limitato/inesistente; ii) l’atto di nomina è stato consegnato prima che la Corte di giustizia potesse pronunciarsi sul rinvio pregiudiziale (causa A.K. e a.) riguardante l’interpretazione dei requisiti di indipendenza di un organo giudiziario come la Sezione disciplinare (cioè l’organo giudiziario di cui la persona indicata nell’atto di nomina in questione era destinata a far parte); iii) l’atto di nomina è stato consegnato prima che la Corte suprema amministrativa potesse pronunciarsi sul ricorso presentato contro la delibera n. 331/2018 della KRS contenente la proposta di nomina di J.M., presentata dalla KRS al Presidente della Repubblica; e iv) la comunicazione del Presidente della Repubblica, pubblicata sulla base dell’articolo 31, paragrafo 1, della legge sulla Corte suprema, che ha avviato la procedura di selezione per coprire i posti vacanti presso la Corte suprema, compresa la Sezione disciplinare, non è stata controfirmata dal [OSCURATO:PERSONA]. 21. Innanzitutto, come spiego nelle conclusioni parallele da me presentate nella causa W.Ż. (paragrafi 46 e 47), l’articolo 47 della Carta non è applicabile come disposizione autonoma in circostanze quali quelle del caso ivi esaminato. Lo stesso ragionamento vale per il caso di specie. Tuttavia, osservo che la Corte ha ormai chiaramente riconosciuto, nella causa A.B. e a. ( C‑824/18 , EU:C:2021:153 , punto 146 ), che l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE «pone a carico degli Stati membri un obbligo di risultato chiaro e preciso e non accompagnato da alcuna condizione con riferimento all’indipendenza che deve caratterizzare i giudici chiamati a interpretare e ad applicare il diritto dell’Unione». 22. Ritengo (al pari del Mediatore) che gli elementi di collegamento tra il ricorso nel procedimento principale e le disposizioni di diritto dell’Unione sollevati nelle questioni pregiudiziali riguardino il fatto che una giudice nazionale (M.F.), che può pronunciarsi sull’applicazione o sull’interpretazione del diritto dell’Unione, chiede che le venga riconosciuta, nell’ambito di un’azione disciplinare intentata nei suoi confronti, il beneficio della tutela giurisdizionale effettiva garantita dal combinato disposto dell’articolo 19, paragrafo 1, TUE e dell’articolo 47 della Carta. Una tale protezione implica come obbligo per gli Stati membri che essi «offrano le garanzie necessarie per evitare qualsiasi rischio di utilizzo di un regime siffatto come sistema di controllo politico del contenuto delle decisioni giudiziarie» ( 3 ), il che significa che M.F. ha il diritto di essere giudicata da un giudice indipendente e imparziale precostituito per legge. Ciò significa anche che l’organo giurisdizionale chiamato a pronunciarsi sul suo procedimento disciplinare non può essere designato da un giudice la cui stessa nomina abbia violato proprio la medesima disposizione del diritto dell’Unione, nonostante esso stesso pronunci decisioni relative all’applicazione o all’interpretazione del diritto dell’Unione. 23. Come ho spiegato dettagliatamente nelle conclusioni parallele da me presentate nella causa W.Ż. (paragrafi 68 e segg.), vi sono due sentenze fondamentali rilevanti nel presente contesto: la sentenza della Corte del 26 marzo 2020, [OSCURATO:PERSONA] e HG/Consiglio e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑542/18 RX‑II e C‑543/18 RX‑II , EU:C:2020:232 ) (in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA] e HG»), e la sentenza della Corte EDU Ástráðsson c. Islanda, Grande Sezione, (CE:ECHR:2020:1201JUD002637418). 24. In particolare, al fine di determinare se una tale irregolarità costituisca una violazione del principio secondo cui un organo giurisdizionale deve essere precostituito per legge ai sensi dell’articolo 19 TUE, secondo il punto 75 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] e HG è necessario valutare se tale irregolarità «sia di natura e gravità tali da generare un rischio reale che altri rami del potere, in particolare l’esecutivo, possano esercitare un potere discrezionale indebito tale da mettere in pericolo l’integrità del risultato al quale conduce il processo di nomina, così suscitando un dubbio legittimo [sia pure solo a livello di apparenze] nei singoli quanto all’indipendenza e all’imparzialità dei giudici interessati, il che avviene qualora vengano in rilievo norme fondamentali che costituiscono parte integrante dell’istituzione e del funzionamento di detto sistema giudiziario» (il corsivo è mio). 25. Come spiego dettagliatamente nelle conclusioni nella causa W.Z., la giurisprudenza citata impone al giudice del rinvio, a tale riguardo, di determinare se la violazione in questione sia stata grave, vale a dire di valutare il carattere palese e intenzionale di tale violazione, nonché la gravità della stessa. 26. Dall’ordinanza di rinvio risulta infatti che la procedura di nomina relativa a J.M. è stata contrassegnata da numerose violazioni potenzialmente gravi della normativa applicabile alle nomine giudiziarie: i) la procedura è stata avviata senza la necessaria controfirma ministeriale richiesta dalla Costituzione, il che si asserisce che comporti la nullità della procedura ab initio ; ii) essa ha coinvolto la nuova KRS, i cui membri sono stati nominati nell’ambito di una nuova procedura legislativa, che è incostituzionale e non garantisce l’indipendenza; iii) vi sono stati diversi impedimenti intenzionali al controllo giudiziario preliminare dell’atto di nomina, in quanto: a) la KRS ha intenzionalmente omesso di trasmettere il ricorso presentato avverso la sua delibera alla Corte suprema amministrativa, contestualmente all’invio da essa effettuato al Presidente della Repubblica, prima che scadesse il termine per trasmetterlo a tale organo giurisdizionale; b) il Presidente della Repubblica ha nominato i giudici proposti in tale delibera prima che il controllo giurisdizionale della stessa fosse concluso e senza attendere la risposta della Corte di giustizia alle questioni a essa sottoposte nella causa C‑824/18, riguardo alla conformità delle modalità di tale controllo al diritto dell’Unione. Pertanto, il Presidente della Repubblica ha commesso una violazione potenzialmente flagrante delle norme fondamentali del diritto nazionale. 1) Sul punto i) 27. [OSCURATO:PERSONA] fa valere in sostanza che il diritto a un organo giurisdizionale precostituito per legge, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e dell’articolo 47 della Carta, non esige che vi siano sempre rimedi giurisdizionali contro gli atti di nomina dei giudici e gli altri atti adottati nelle procedure di nomina dei giudici delle corti supreme. 28. Contrariamente a quanto sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], e come spiego più dettagliatamente nelle conclusioni parallele da me presentate nella causa W.Ż. (paragrafi da 50 a 63), tale argomentazione è pretestuosa e inapplicabile in un contesto come quello ora esistente in Polonia. 29. Dalla sentenza A.B. e a. (e come ho altresì sostenuto nelle conclusioni da me presentate in detta causa) deriva ora che spetterà al giudice del rinvio valutare, sulla base delle indicazioni fornite in questa sede e nella sentenza A.B. e a. e di ogni altra circostanza rilevante di cui possa venire a conoscenza, tenendo conto, se del caso, delle ragioni e degli obiettivi specifici addotti dinanzi ad esso per giustificare i provvedimenti in questione, se disposizioni nazionali come quelle contenute nell’articolo 44, paragrafi da 1 bis a 4, della legge sulla KRS, siano tali da far sorgere legittimi dubbi, nella mente delle persone, sull’impermeabilità dei giudici nominati sulla base delle delibere della KRS rispetto ad elementi esterni e, in particolare, all’influenza diretta o indiretta dei poteri legislativo ed esecutivo polacchi, nonché in merito alla loro neutralità rispetto agli interessi in gioco che possano far sì che tali giudici non siano considerati indipendenti o imparziali, con la conseguenza di ledere la fiducia che la giustizia deve ispirare ai soggetti dell’ordinamento in una società democratica retta da uno Stato di diritto. 30. Fermo restando tutto ciò, a mio avviso l’impatto negativo di tali disposizioni nazionali sull’efficacia del ricorso giurisdizionale esperibile contro le delibere della KRS che propongono la nomina di giudici nella Corte suprema violano l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE. Per essere efficace, il controllo giurisdizionale deve vertere, quantomeno, sulla verifica dell’assenza di eccesso o di sviamento di potere, di errori di diritto o di errori manifesti di valutazione (sentenza A.K. e a., punto 145). Come ha sottolineato il Mediatore, un controllo giurisdizionale effettivo è particolarmente necessario quando, come nel caso di specie, lo Stato, con la sua condotta, interferisce nel processo di nomina dei giudici in un modo che rischia di compromettere la futura indipendenza degli stessi. 31. Infatti, come ha sottolineato il giudice del rinvio, in primo luogo, ciò che è rilevante a questo riguardo è che la nomina alla funzione di giudice nel caso di specie è stata effettuata sulla base di disposizioni e/o secondo una procedura contraria al principio della tutela giurisdizionale effettiva. In secondo luogo, sembra che il legislatore e/o l’esecutivo abbiano posto in essere la situazione nel caso di specie deliberatamente e intenzionalmente, impedendo (o tentando di impedire) un controllo giurisdizionale della compatibilità con il diritto dell’Unione delle leggi o procedure nazionali applicabili prima della consegna di atti di nomina alla funzione di giudice. 2) Sul punto ii) 32. Con la seconda questione, il giudice del rinvio chiede se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e l’articolo 47 della Carta, in combinato disposto con l’articolo 267 TFUE, impongano che il Presidente della Repubblica si astenga dal consegnare un atto di nomina alla funzione di giudice presso la Sezione disciplinare nel caso in cui venga effettuato un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, il 30 agosto 2018, vertente sull’interpretazione dei requisiti di indipendenza nel contesto dell’istituzione della Sezione disciplinare e tale causa sia ancora pendente (causa A.K. e a.). 33. [OSCURATO:PERSONA] suggerisce di rispondere in senso negativo alla suddetta questione. 34. Contrariamente alla [OSCURATO:PERSONA], ritengo che si tratti di un’estensione della risposta data alla prima questione e, come risulta dalle conclusioni da me presentate e dalla sentenza A.B. e a., un’autorità esecutiva di uno Stato membro è tenuta ad astenersi dal consegnare un atto di nomina alla funzione di giudice finché un giudice nazionale, tenendo conto di una sentenza della Corte di giustizia pronunciata in via pregiudiziale, non si sia pronunciato sulla compatibilità del diritto nazionale con il diritto dell’Unione per quanto riguarda la procedura di nomina dei membri di una nuova unità organizzativa presso l’organo giurisdizionale di ultima istanza di tale Stato membro. L’inadempimento di tale obbligo costituirebbe una violazione del principio di tutela giurisdizionale effettiva poiché genera, quanto meno, un grave rischio di istituire, seppur solo temporaneamente, autorità giudiziarie che non rispettino i criteri dell’Unione. Concordo con il Mediatore che ciò, inoltre, violerebbe potenzialmente gli articoli 4, paragrafo 3, TUE e 267 TFUE, in quanto il Presidente della Repubblica limiterebbe l’ effet utile del procedimento pregiudiziale ed eluderebbe il carattere vincolante delle decisioni della Corte. 35. I giudici nazionali dovrebbero disporre di un rimedio per trattare ogni genere di azione intrapresa dalle autorità di uno Stato membro successivamente alla presentazione di una domanda di pronuncia pregiudiziale da parte di un giudice nazionale come una violazione qualificata del principio della tutela giurisdizionale effettiva, qualora l’effetto o l’obiettivo di tali azioni possa consistere nell’eliminazione o nella limitazione del principio di efficacia retroattiva (ex tunc) delle sentenze pronunciate dalla Corte nei procedimenti pregiudiziali. 36. L’elemento rilevante nel contesto del presente caso, e come sottolineato dal giudice del rinvio, è che la consegna dell’atto di nomina alla funzione di giudice della Sezione disciplinare della Corte suprema può costituire una violazione intenzionale del principio della tutela giurisdizionale effettiva. A questo sembra inoltre accompagnarsi la convinzione, desumibile da quanto fino ad oggi sostenuto dalla giurisprudenza nazionale, che la nomina alla funzione di giudice della Corte suprema è irrevocabile. Come risulta dalla risposta alla prima questione, tale convinzione è errata. 37. Inoltre, concordo con il giudice del rinvio che una persona nominata alla funzione di giudice della Corte suprema in tali circostanze può ben essere condizionata dal modo in cui le autorità coinvolte nella sua nomina valutano la sua attività giurisdizionale durante il periodo in cui svolge il mandato giudiziario. Il giudice del rinvio afferma che, a suo parere, tale condizionamento esiste, soprattutto nei confronti del potere esecutivo, cioè il Presidente della Repubblica. 3) Sul punto iii) 38. Con la terza questione, il giudice del rinvio chiede se «il diritto a un giudice precostituito per legge», ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e dell’articolo 47 della Carta, imponga che il giudice nazionale dichiari – nell’ambito di un procedimento volto ad accertare l’(in)esistenza di un rapporto di lavoro relativamente a una persona nominata alla funzione di giudice – l’inefficacia dell’atto di nomina a causa di gravi violazioni delle disposizioni nazionali che disciplinano la procedura di nomina. 39. Ritengo che tale questione sia strettamente connessa alla questione pregiudiziale nella causa C‑487/19, W.Ż. (v. conclusioni parallele da me presentate, paragrafi da 50 a 63 e 106). Come ho affermato in dette conclusioni – e, di nuovo, contrariamente a quanto sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] in questa sede – il diritto a un organo giurisdizionale precostituito per legge, sancito dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta, deve essere interpretato nel senso che un organo giurisdizionale, come quello composto da J.M., non soddisfa i requisiti per poter essere considerato un siffatto giudice precostituito per legge, in una situazione in cui il giudice interessato è stato nominato a tale funzione in grave violazione delle leggi dello Stato membro applicabili alle nomine dei giudici presso la Corte suprema, circostanza che spetta al giudice del rinvio accertare. Il giudice del rinvio deve, a tale riguardo, valutare il carattere manifesto e intenzionale di tale violazione nonché la gravità della stessa e deve tener conto del fatto che J.M. è stato nominato nonostante un precedente ricorso al giudice nazionale competente contro la delibera della KRS, che comprendeva una proposta di nomina di tale persona alla funzione di giudice e che era ancora pendente al momento dei fatti. 4) Sul punto iv) 40. Per quanto riguarda il fatto che la comunicazione del Presidente della Repubblica, che avvia la procedura di selezione per la copertura dei posti vacanti presso la Corte suprema, compresa la Sezione disciplinare, sia stata pubblicata senza la controfirma del [OSCURATO:PERSONA], spetta al giudice del rinvio valutare se tale controfirma fosse richiesta ai sensi dell’articolo 144, paragrafo 3, punto 17, della Costituzione e se il fatto che essa non sia stata apposta sulla comunicazione del Presidente, pubblicata ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 1, della legge sulla Corte suprema, costituisca una violazione palese, intenzionale e grave delle norme nazionali che disciplinano la procedura di nomina dei giudici della Corte suprema. b) Sulla quarta e sulla quinta questione pregiudiziale 41. Con la quarta e la quinta questione, che occorre trattare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli 2 e 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, 267 TFUE e 47 della Carta debbano essere interpretati nel senso che una sezione dell’organo giurisdizionale supremo di uno Stato membro, come la Sezione disciplinare nel caso di specie, chiamata a pronunciarsi su cause rientranti nel diritto dell’Unione, – tenuto conto delle condizioni in cui è stata costituita e della nomina dei suoi membri – soddisfa: i) i requisiti di indipendenza e di imparzialità; e ii) il diritto a un giudice precostituito per legge, che sono prescritti dalle summenzionate disposizioni del diritto dell’Unione. In caso contrario, il giudice del rinvio desidera sapere se il principio del primato del diritto dell’Unione debba essere interpretato nel senso che esso lo obbliga a disapplicare le disposizioni nazionali che riservano alla Sezione disciplinare la competenza a decidere su tali casi. 1) Sull’indipendenza della Sezione disciplinare 42. Nella sentenza A.K. e a., punto 171, la Grande Sezione della Corte di giustizia ha statuito quanto segue su questioni sostanzialmente identiche a quelle sollevate nella presente causa: «L’articolo 47 della Carta e l’articolo 9, paragrafo 1, [della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, ( GU 2000, L 303, pag. 16 )] devono essere interpretati nel senso che essi ostano a che controversie relative all’applicazione del diritto dell’Unione possano ricadere nella competenza esclusiva di un organo che non costituisce un giudice indipendente e imparziale, ai sensi della prima di tali disposizioni. Ciò si verifica quando le condizioni oggettive nelle quali è stato creato l’organo di cui trattasi e le caratteristiche del medesimo nonché il modo in cui i suoi membri sono stati nominati siano idonei a generare dubbi legittimi, nei singoli, quanto all’impermeabilità di detto organo rispetto a elementi esterni, in particolare rispetto a influenze dirette o indirette dei poteri legislativo ed esecutivo, e quanto alla sua neutralità rispetto agli interessi contrapposti e, pertanto, possano portare a una mancanza di apparenza di indipendenza o di imparzialità di detto organo, tale da ledere la fiducia che la giustizia deve ispirare a detti singoli in una società democratica. Spetta al giudice del rinvio determinare, tenendo conto di tutti gli elementi pertinenti di cui dispone, se ciò accada con riferimento a un organo come la Sezione disciplinare della (...) Corte suprema (...). In una tale ipotesi, il principio del primato del diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che esso impone al giudice del rinvio di disapplicare la disposizione di diritto nazionale che riservi a detto organo la competenza a conoscere delle controversie di cui ai procedimenti principali, di modo che esse possano essere esaminate da un giudice che soddisfi i summenzionati requisiti di indipendenza e di imparzialità e che sarebbe competente nella materia interessata se la suddetta disposizione non vi ostasse». 43. Ancorché nel presente caso, contrariamente a quanto avvenuto nella causa A.K. e a., la disposizione pertinente del diritto dell’Unione ai fini di una risposta alla quarta e alla quinta questione pregiudiziale non sia l’articolo 47 della Carta, bensì l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, secondo la Corte, «il principio della tutela giurisdizionale effettiva dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell’Unione, al quale si riferisce l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, costituisce un principio generale del diritto dell’Unione attualmente sancito all’articolo 47 della Carta, di modo che la prima di tali disposizioni impone a tutti gli Stati membri di stabilire i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare, nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione, una tutela giurisdizionale effettiva, in particolare ai sensi della seconda di dette disposizioni» (sentenza A.K. e a., punto 168). 44. Si può ricordare che, nella sentenza del 5 dicembre 2019, la Corte suprema (statuendo, in qualità di Sezione per il lavoro e la previdenza sociale, su una delle cause che hanno dato origine alla sentenza A.K. e a.) ha ritenuto – sulla base della sentenza A.K. e a. – che la KRS non fosse, nella sua attuale composizione, un organo indipendente e che la Sezione disciplinare non fosse un organo giurisdizionale ai sensi dell’articolo 47 della Carta, dell’articolo 6 CEDU e dell’articolo 45, paragrafo 1, della Costituzione polacca. Per quanto riguarda la KRS, detta sentenza ha fatto riferimento, tra l’altro, a vizi del processo di elezione dei suoi membri, al suo asservimento alle autorità politiche e alle sue attività contrarie all’indipendenza dei giudici. 45. Inoltre, per quanto riguarda la Sezione disciplinare, detta sentenza ha evidenziato, in particolare, che tutti i giudici nominati presso la Sezione disciplinare hanno forti legami con il potere legislativo o esecutivo, che i requisiti del concorso per la nomina di detti giudici sono stati modificati nel corso del procedimento, la mancanza di partecipazione della Corte suprema nel processo di nomina, le attività della Sezione disciplinare finalizzate al ritiro delle domande di pronuncia pregiudiziale e il fatto che i casi disciplinari decisi da detta sezione hanno dimostrato che a un giudice possono essere imputati illeciti disciplinari in seguito all’adozione di decisioni giudiziarie, mentre ciò non accadeva in precedenza. 46. Nelle sue sentenze del 15 gennaio 2020, la Corte Suprema (pronunciandosi nella stessa composizione sulle altre cause che hanno dato origine alla sentenza A.K. e a.) ha giudicato, per motivi analoghi, che la Sezione disciplinare non è un giudice indipendente e imparziale a causa delle condizioni relative all’istituzione, ai poteri e alla composizione della stessa, oltre al coinvolgimento della KRS nella selezione dei suoi membri. 47. Nella decisione interpretativa del 23 gennaio 2020, la Corte Suprema (statuendo nella composizione comprendente la Sezione civile, la Sezione penale e la Sezione per il lavoro e la previdenza sociale) ha espresso la propria adesione alla sentenza della Corte Suprema del 5 dicembre 2019, secondo cui la KRS e la Sezione disciplinare non sono organi indipendenti (Decisione, punti da 31 a 45). In particolare, tale decisione affermava che la KRS è subordinata alle autorità politiche, per cui i concorsi alla funzione di giudice effettuati da essa sono irregolari, sollevando così forti dubbi sulle motivazioni della nomina delle persone alla funzione di giudice ( 4 ). Allo stesso modo, a causa della sua organizzazione, impianto, procedura di nomina e autonomia dalla Corte Suprema, le sentenze emesse dai collegi giudicanti della Sezione disciplinare non sono sentenze emesse da un organo giurisdizionale debitamente nominato (Decisione, punto 45). Di conseguenza, secondo tale decisione, i collegi giudicanti avevano una composizione illegittima quando hanno emesso sentenze con la partecipazione di giudici selezionati dalla KRS di nuova costituzione. 48. Pertanto, dai punti da 114 a 166 della sentenza A.K. e a. discende che la risposta alla prima parte della quarta questione e alla quinta questione pregiudiziale è che l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta, deve essere interpretato nel senso che un organo non costituisce un giudice indipendente e imparziale ai sensi di tale disposizione quando le condizioni oggettive nelle quali è stato creato l’organo di cui trattasi e le caratteristiche del medesimo nonché il modo in cui i suoi membri sono stati nominati siano idonei a generare dubbi legittimi, nei soggetti dell’ordinamento, quanto all’impermeabilità di detto organo rispetto a elementi esterni, in particolare rispetto a influenze dirette o indirette dei poteri legislativo ed esecutivo, e quanto alla sua neutralità rispetto agli interessi in gioco e, pertanto, possano portare a una mancanza di apparenza di indipendenza o di imparzialità di detto organo, tale da ledere la fiducia che la giustizia deve ispirare a detti soggetti in una società democratica. Spetta al giudice del rinvio determinare, tenendo conto di tutti gli elementi rilevanti di cui dispone, se ciò accada con riferimento a un organismo come la Sezione disciplinare del Sąd Najwyższy (Corte suprema). In una tale ipotesi, il principio del primato del diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che esso impone al giudice del rinvio di disapplicare la disposizione di diritto nazionale che riservi a detto organo la competenza a conoscere delle controversie di cui ai procedimenti principali, di modo che esse possano essere esaminate da un giudice che soddisfi i summenzionati requisiti di indipendenza e di imparzialità e che sarebbe competente nella materia interessata se la suddetta disposizione non vi ostasse». 2) Sulla questione se la Sezione disciplinare sia un «organo giurisdizionale precostituito per legge» 49. Come sottolineo nelle conclusioni parallele da me presentate nella causa W.Ż., il diritto a un organo giurisdizionale precostituito per legge è direttamente collegato all’indipendenza dei giudici, ed esso è anche uno dei requisiti che devono essere soddisfatti ai fini della costituzione di un «organo giurisdizionale» nell’accezione del diritto dell’Unione ai sensi dell’articolo 267 TFUE ( 5 ). Dalla giurisprudenza recente risulta che la Corte di giustizia interpreta il requisito dell’indipendenza dei giudici sulla base dell’articolo 267 TFUE alla luce di quanto stabilito dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE ( 6 ). Ciò sembrerebbe quindi valere parimenti per il requisito di un giudice precostituito per legge. 50. Come dichiarato dalla Corte ( 7 ), le garanzie d’accesso a un giudice indipendente, imparziale e precostituito per legge, e in particolare quelle che ne stabiliscono la nozione e la composizione, rappresentano la pietra angolare del diritto a un equo processo. La Corte di giustizia ha anche riconosciuto che, secondo giurisprudenza costante della Corte europea dei diritti dell’uomo, l’introduzione dell’espressione «costituito per legge» nell’articolo 6, paragrafo 1, prima frase, della CEDU mira a garantire che l’organizzazione del sistema giudiziario non dipenda dal potere discrezionale dell’esecutivo, ma che sia disciplinata da una legge adottata dal potere legislativo in modo conforme alle norme che disciplinano l’esercizio della sua competenza. Tale espressione riflette in particolare il principio dello Stato di diritto e riguarda non solo il fondamento normativo dell’esistenza stessa del tribunale, ma anche la composizione del collegio in ciascuna causa nonché qualsiasi altra disposizione di diritto interno la cui inosservanza renda irregolare la partecipazione di uno o più giudici all’esame della causa, il che include, in particolare, disposizioni riguardanti l’indipendenza e l’imparzialità dei membri dell’organo giurisdizionale interessato. 51. Per il resto, in questo contesto, il giudice del rinvio può applicare, mutatis mutandis , il ragionamento sviluppato nelle conclusioni parallele da me presentate nella causa W.Ż. 52. In ogni caso, nella misura in cui la quinta questione pregiudiziale riguarda le conseguenze derivanti dalla risposta alla quarta questione, la risposta non dovrebbe essere diversa da quella data alla prima parte della quarta questione. 53. In conclusione, qualsiasi disposizione nazionale o prassi legislativa, amministrativa o giudiziaria, che riduca l’efficacia del diritto dell’Unione impedendo al giudice competente di applicare tale diritto e di fare, nell’ambito di tale applicazione, tutto ciò che è necessario per disapplicare una normativa nazionale che costituisca potenzialmente un ostacolo alla piena efficacia del diritto dell’Unione direttamente applicabile, come, nel caso di specie, l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, senza che sia necessario chiedere o attendere l’annullamento dell’atto in questione da parte del legislatore o mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale, viola il diritto dell’Unione (v sentenza A.K. e a.). Sebbene il principio del primato del diritto dell’Unione si applichi principalmente alle norme generali e astratte nazionali, esso è applicabile anche ad atti amministrativi individuali e specifici ( 8 ). Considerato che il riesame della validità della nomina di J.M. (il giudice resistente) non può essere effettuato in nessun altro procedimento nazionale e che l’unica possibilità di esaminare tale status di giudice è nell’ambito di un procedimento disciplinare che espone M.F. (la giudice ricorrente) a sanzioni che non sono conformi ai requisiti derivanti dal principio della tutela giurisdizionale effettiva ( 9 ), il giudice del rinvio dovrebbe essere in grado di dichiarare che tale nomina era giuridicamente inesistente persino qualora il diritto nazionale non lo autorizzi a farlo. 54. A questo proposito, ritengo (al pari del Mediatore) che le autorità nazionali non possano rifugiarsi dietro argomenti basati sulla certezza del diritto e l’inamovibilità dei giudici. Questi argomenti sono semplicemente fumosi e non distraggono dall’intenzione di disattendere o violare i principi dello Stato di diritto. Non si deve dimenticare che il diritto non nasce dall’ingiustizia ( ex iniuria ius non oritur ). Se una persona è stata nominata in un’istituzione così importante nel sistema giuridico di uno Stato membro, come la Corte suprema di detto Stato, con una procedura che ha violato il principio della tutela giurisdizionale effettiva, allora detta persona non può essere tutelata dai principi della certezza del diritto e dell’inamovibilità dei giudici. III. Conclusione 55. Per i motivi che precedono, propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali proposte dal Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia) nei seguenti termini: Il diritto a un organo giurisdizionale precostituito per legge, sancito dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, una persona nominata alla funzione di giudice del Sąd Najwyższy (Corte suprema), Sezione disciplinare, non soddisfa tale requisito se il suo atto di nomina è stato consegnato con gravi violazioni delle norme nazionali che disciplinano la procedura di nomina alla funzione di giudice della Corte suprema, circostanza che spetta al giudice del rinvio accertare. Nell’ambito di tale esame, il giudice del rinvio deve valutare il carattere palese e intenzionale nonché la gravità delle violazioni in questione. L’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta, deve essere interpretato nel senso che una sezione di un organo giurisdizionale non costituisce un organo indipendente e imparziale ai sensi di tali disposizioni quando le condizioni oggettive in cui è stato creato, le sue caratteristiche nonché le modalità di nomina dei suoi membri sono tali da far sorgere legittimi dubbi, nella mente dei soggetti dell’ordinamento, sull’impermeabilità di tale sezione rispetto a elementi esterni e, in particolare, rispetto a influenze dirette o indirette dei poteri legislativo ed esecutivo, e quanto alla sua neutralità rispetto agli interessi in gioco e, pertanto, se esse possono portare a una mancanza di apparenza di indipendenza o di imparzialità di detta sezione, tale da ledere la fiducia che la giustizia deve ispirare ai soggetti dell’ordinamento in una società democratica. Spetta al giudice del rinvio stabilire, tenendo conto di tutti gli elementi rilevanti di cui dispone, se ciò accada con riferimento a un organo giurisdizionale come la Sezione disciplinare del Sąd Najwyższy (Corte suprema). In una siffatta circostanza, il principio del primato del diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che esso impone al giudice del rinvio di disapplicare le disposizioni del diritto nazionale che riservano a una sezione siffatta la competenza a giudicare su ricorsi, quali quelli di cui al procedimento principale, affinché tali ricorsi siano esaminati da un organo giurisdizionale che soddisfi i requisiti di indipendenza e imparzialità summenzionati e che avrebbe competenza in materia, se non fosse per tali disposizioni. ( 1 ) Lingua originale: l’inglese. ( 2 ) V., in tal senso, sentenza del 19 novembre 2019, A.K. e a. (Indipendenza della Sezione disciplinare della Corte suprema) ( C‑585/18, C‑624/18 e C‑625/18 , EU:C:2019:982 , punti da 134 a 139 e 145 ) (in prosieguo: la «sentenza A.K. e a.»). ( 3 ) Sentenza del 5 novembre 2019, C‑192/18 , [OSCURATO:PERSONA]/Polonia ( EU:C:2019:924 , punto 114 ). ( 4 ) Decisione, punto 42. La decisione di cui trattasi ha forza di legge. Nel punto 41 di tale decisione, la Corte Suprema ha censurato le azioni intraprese dal [OSCURATO:PERSONA] della Giustizia, attraverso i funzionari con poteri disciplinari da esso nominati, per perseguire i giudici in merito alle loro decisioni di chiarire le incertezze relative alla procedura di concorso per i giudici svolta dalla KRS.V. altresì la dottrina giuridica, che sostiene che la Sezione disciplinare è stata istituita in violazione della Costituzione polacca: Wróbel, W., [OSCURATO:PERSONA] of the [OSCURATO:PERSONA] as an exceptional court in the meaning of Article 175(2) of the [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], No. 1-2, 2009 (http://themis-sedziowie.eu/wp-content/uploads/2020/01/Włodzimierz-Wróbel_Disciplinary-[OSCURATO:PERSONA]-as-exceptional-court_def.pdf). ( 5 ) V. ad esempio, sentenza del 24 maggio 2016, MT Højgaard e Züblin ( C‑396/14 , EU:C:2016:347 , punto 23 ). ( 6 ) V. sentenze del 21 gennaio 2020, Banco de Santander ( C‑274/14 , EU:C:2020:17 , punto 56 ), e del 16 luglio 2020, Governo della Repubblica italiana (Status dei giudici di pace italiani) ( C‑658/18 , EU:C:2020:572 , punto 45 ). ( 7 ) Sentenza del 26 marzo 2020, [OSCURATO:PERSONA] e HG/Consiglio e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑542/18 RX‑II e C‑543/18 RX‑II , EU:C:2020:232 , punto 73 ). V., altresì, conclusioni presentate dall’avvocato generale Sharpston nella causa [OSCURATO:PERSONA] e HG/Consiglio e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑542/18 RX‑II e C‑543/18 RX‑II , EU:C:2019:977 , paragrafo 67 ); conclusioni presentate dall’avvocato generale Hogan nella causa Repubblika ( C‑896/19 , EU:C:2020:1055 , paragrafo 53 ); conclusioni presentate dall’avvocato generale Bobek nelle cause riunite [OSCURATO:PERSONA] – Parchetul de pe lângă [OSCURATO:PERSONA] de Casație și Justiție – Direcţia Naţională Anticorupţie e a. ( C‑357/19 e C‑547/19 , EU:C:2021:170 , paragrafi da 137 a 139 ). ( 8 ) V. sentenza del 29 aprile 1999, Ciola ( C‑224/97 , EU:C:1999:212 ). ( 9 ) V. sentenza del 13 marzo 2007, Unibet ( C‑432/05 , EU:C:2007:163 , punto 64 ).
Sentenza Corte di giustizia UE/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris