Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 44479/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1.Con sentenza resa in data 10 novembre 2022 la Corte d'appello di Catanzaro ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 73 comma 1 e 4 DPR 309/1990.

2. Considerato che l'unico motivo, relativo alla responsabilità dell'imputato, è costituito da mere doglianze in punto di fatto e prive di confronto con il contenuto della sentenza impugnata la quale, in termini del tutto coerenti con i dati processuali, ha dato atto dell'esito positivo della perquisizione effettuata, e della implausibilità dell'appartenenza dello stupefacente rinvenuto alle altre due utilizzatrici del garage (pag. 3-4); in tal senso infatti la vicina di casa, persona ultra- settantenne, riconosceva di utilizzare il garage solo saltuariamente e in epoca remota, mentre la nonna dell'imputato non ha rivendicato come proprio lo stupefacente; inoltre il garage risultava prossimo all'appartamento dove viveva il Mobilio e lui stesso aveva dichiarato di utilizzarlo.

3. Evidenziato che all'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso e all'elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 05-1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1.Con sentenza resa in data 10 novembre 2022 la Corte d'appello di Catanzaro ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 73 comma 1 e 4 DPR 309/1990. 2. Considerato che l'unico motivo, relativo alla responsabilità dell'imputato, è costituito da mere doglianze in punto di fatto e prive di confronto con il contenuto della sentenza impugnata la quale, in termini del tutto coerenti con i dati processuali, ha dato atto dell'esito positivo della perquisizione effettuata, e della implausibilità dell'appartenenza dello stupefacente rinvenuto alle altre due utilizzatrici del garage (pag. 3-4); in tal senso infatti la vicina di casa, persona ultra- settantenne, riconosceva di utilizzare il garage solo saltuariamente e in epoca remota, mentre la nonna dell'imputato non ha rivendicato come proprio lo stupefacente; inoltre il garage risultava prossimo all'appartamento dove viveva il Mobilio e lui stesso aveva dichiarato di utilizzarlo. 3. Evidenziato che all'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso e all'elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 05-1
Sentenza Cassazione n. 44479/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris