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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 27 aprile 2026

Cassazione n. 11374/2026

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ocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso l’ordinanza della Corte di cassazione 28 dicembre 2024 n. 34771;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27 gennaio2026 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA];1. [OSCURATO:PERSONA] nel 2005 conferì un ramo della sua azienda agricola (nelquale ricadeva un fondo gravato da ipoteca) alla società agricola “PoderePalina”.Contestualmente stipulò un contratto formalmente qualificato fideiussionecon quattro soci della società [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA], GiuseppeErrani, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]).Questi ultimi con tale contratto dichiararono di costituirsi “fidejussoripersonali, a favore del sig. [OSCURATO:PERSONA], ove egli dovesse esserechiamato a rispondere in via solidale con la società conferitaria "LAPALINANumero registro generale 9283/2025N.R.G.: 9283/25Camera di consiglio del 27 gennaio 2026 Numero sezionale 309/2026Numero di raccolta generale 11374/2026Data pubblicazione 27/04/2026Società Agricola a [OSCURATO:PERSONA]", per ogni onere fiscale inerente oconnesso alla registrazione degli atti relativi all'operazione di conferimentodi cui in premessa, impegnandosi a tenerlo indenne da imposte, sanzioni,interessi e spese per eventuale contenzioso”.1.1.

A novembre del 2010 il competente ufficio dell’Agenzia delle Entratenotificò a [OSCURATO:PERSONA] un avviso di liquidazione dell’imposta di registro,dell’imposta ipotecaria e di quella catastale, contestando il valore dell’affaredichiarato nell’atto di conferimento del ramo d’azienda.[OSCURATO:PERSONA] chiese allora stragiudizialmente ai quattro soci della“[OSCURATO:PERSONA]” il pagamento “della somma contenuta nell’avviso diliquidazione”.2.

A gennaio del 2011 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eGiacomo Stella convennero dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA],chiedendo che fosse accertata l’insussistenza di propri obblighi nei confrontidel convenuto.[OSCURATO:PERSONA] si costituì e, in via riconvenzionale, chiese la condannadegli attori al pagamento della somma di euro 350.000, in esecuzione delcontratto di garanzia sopra indicato.3.

Con sentenza 10.10.20113 n. 741 il Tribunale di Forlì dichiarò gli attoriobbligati a tenere indenne [OSCURATO:PERSONA] delle somme che avesse dovutoversare all’erario.

Aggiunse di non potere pronunciare una sentenza dicondanna, per non avere [OSCURATO:PERSONA] provato di avere versatoalcunché all’erario.La sentenza fu appellata da [OSCURATO:PERSONA].4.

Con sentenza [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 2259 la Corte d’appello di Bologna riformò lasentenza di primo grado dichiarando nullo il contratto di garanzia.

Ritenne laCorte territoriale che quel contratto aveva per effetto di trasferire l’onerefiscale su persona diversa da quella obbligata in base al presuppostod’imposta, e tale eventualità era vietata dall’art. 62 del d.p.r. 131/86.Numero registro generale 9283/2025N.R.G.: 9283/25Camera di consiglio del 27 gennaio 2026 Numero sezionale 309/2026Numero di raccolta generale 11374/2026Data pubblicazione 27/04/2026La sentenza d’appello fu impugnata per cassazione da [OSCURATO:PERSONA].5.

Nelle more del giudizio di legittimità l’avviso di liquidazione notificato aMassimo Masotti fu annullato dal giudice tributario.Di conseguenza questa Corte, decidendo sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]Masotti avverso la sentenza d’appello, con ordinanza 28.12.2024 n 34771così provvide:-) dichiarò cessata la materia del contendere;-) ai soli fini della regolazione delle spese, esaminò e ritenneinfondato il ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA], che fuperciò condannato alla rifusione delle spese in favore dei controricorrenti.6.

Avverso l’ordinanza 34771/24 di questa Corte ha proposto ricorso perrevocazione [OSCURATO:PERSONA], fondato su quattordici motivi.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hannoresistito con controricorso.Ambo le parti hanno depositato memoria (quella dei controricorrenti,tuttavia, può ritenersi un mero pro forma).RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Manifestamente infondate sono le istanze formulate dal ricorrente,affinché questa Corte sollevi un incidente di legittimità comunitaria ed unodi legittimità costituzionale.1.1.

Quanto alla prima, basterà rilevare che la Corte di Lussemburgo non èun organo cui sia demandato un quarto grado di giudizio e che la materiadel diritto processuale non è materia armonizzata a livello comunitario.1.2.

Quanto alla seconda, basterà rilevare che la fissazione dei criteri, deilimiti e dei presupposti dei mezzi di impugnazione ordinari e straordinari èrimessa alla discrezionalità del legislatore.Numero registro generale 9283/2025N.R.G.: 9283/25Camera di consiglio del 27 gennaio 2026 Numero sezionale 309/2026Numero di raccolta generale 11374/2026Data pubblicazione 27/04/20262.

I sei motivi di ricorso contraddistinti dal ricorrente coi numerali 1-bis, 2-bis, 3-bis, 4-bis, 5-bis e 6-bis sono inammissibili in quanto prospettanopretesi errori di diritto, come dichiara lo stesso ricorrente.3.

Il primo motivo ed il secondo motivo deducono che l’ordinanza revocandasarebbe incorsa in un “errore di fatto”, per avere ritenuto che la sentenzapronunciata dalla Corte d’appello di Bologna fosse fondata su tre diverserationes decidendi.3.1.

I motivi sono manifestamente inammissibili perché censurano unatipica attività di giudizio, quale è l’interpretazione della sentenza impugnata.4.

Il terzo motivo deduce che la ordinanza revocanda non avrebbeesaminato il primo dei tre motivi del ricorso originario.Il motivo è manifestamente infondato, dal momento che il motivo è statopreso in esame a p. 5 del provvedimento qui impugnato.5.

Il quarto motivo deduce che l’ordinanza revocanda sarebbe incorsa in un“errore di fatto nell’interpretazione del contratto”, consistito nella “omessalettura delle clausole”.A confutare il motivo basterà ricordare - a tacer d’altro - che il “fatto” che siassume erroneamente percepito (il contratto) fu oggetto di discussione pertre gradi di giudizio, e dunque non era certo un fatto incontroverso:requisito, quest’ultimo, necessario per invocare il rimedio di cui all’art. 391-bis c.p.c..6.

Il quinto motivo deduce che l’ordinanza revocanda sarebbe incorsa in unerrore di fatto per non avere correttamente valutato gli effetti della clausoladi pagamento “a prima richiesta” contenuta nel contratto contestato.Il motivo è manifestamente inammissibile per molte ragioni: la preminenteè che quello prospettato - a tutto concedere - sarebbe un errore (giuridico)di giudizio, non un errore percettivo.Numero registro generale 9283/2025N.R.G.: 9283/25Camera di consiglio del 27 gennaio 2026 Numero sezionale 309/2026Numero di raccolta generale 11374/2026Data pubblicazione 27/04/20267.

Il sesto motivo e l’ottavo motivo deducono che l’ordinanza revocandasarebbe incorsa in un errore di fatto per avere ritenuto cessata la materiadel contendere e, di conseguenza, essere venuto meno l’interesse delricorrente all’impugnazione.Ambedue i motivi sono inammissibili perché prospettano un error inprocedendo, non un errore percettivo.7.

Il settimo motivo deduce che l’ordinanza revocanda sarebbe incorsa in unerrore di fatto per averlo condannato alla spese in “assenza disoccombenza”.Il motivo è inammissibile, in quanto censura un giudizio di diritto.8.

La palese insostenibilità in iure dei princìpi invocati dal ricorrente; lal’infondatezza manifesta del ricorso; la sua inutile prolissità - oggi non piùconsentita dal novellato art. 121 c.p.c. -; sono altrettante circostanze chedimostrano l’abuso del processo da parte del ricorrente, e ne impongono lacondanna ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c..

Alla condanna ai sensidel terzo comma segue, ope legis, la condanna ai sensi del quarto commadella norma appena ricordata.9.

Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, aisensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.P.q.m.(-) dichiara inammissibile il ricorso;(-) condanna [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione in favore dei controricorrenti insolido delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nellasomma di euro 16.200, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forensee spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55;(-) condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore dei controricorrenti insolido della somma di euro 8.000 ex art. 96, terzo comma, c.p.c.;(-) condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore della Cassa delleammende della somma di euro 5.000 ex art. 96, quarto comma, c.p.c.;N.R.G.: 9283/25Camera di consiglio del 27 gennaio 2026 Numero registro generale 9283/2025Numero sezionale 309/2026Numero di raccolta generale 11374/2026Data pubblicazione 27/04/2026(-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13,se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civiledella Corte di cassazione, addì 27 gennaio 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso l’ordinanza della Corte di cassazione 28 dicembre 2024 n. 34771;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27 gennaio2026 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA];1. [OSCURATO:PERSONA] nel 2005 conferì un ramo della sua azienda agricola (nelquale ricadeva un fondo gravato da ipoteca) alla società agricola “PoderePalina”.Contestualmente stipulò un contratto formalmente qualificato fideiussionecon quattro soci della società [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA], GiuseppeErrani, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]).Questi ultimi con tale contratto dichiararono di costituirsi “fidejussoripersonali, a favore del sig. [OSCURATO:PERSONA], ove egli dovesse esserechiamato a rispondere in via solidale con la società conferitaria "LAPALINANumero registro generale 9283/2025N.R.G.: 9283/25Camera di consiglio del 27 gennaio 2026 Numero sezionale 309/2026Numero di raccolta generale 11374/2026Data pubblicazione 27/04/2026Società Agricola a [OSCURATO:PERSONA]", per ogni onere fiscale inerente oconnesso alla registrazione degli atti relativi all'operazione di conferimentodi cui in premessa, impegnandosi a tenerlo indenne da imposte, sanzioni,interessi e spese per eventuale contenzioso”.1.1. A novembre del 2010 il competente ufficio dell’Agenzia delle Entratenotificò a [OSCURATO:PERSONA] un avviso di liquidazione dell’imposta di registro,dell’imposta ipotecaria e di quella catastale, contestando il valore dell’affaredichiarato nell’atto di conferimento del ramo d’azienda.[OSCURATO:PERSONA] chiese allora stragiudizialmente ai quattro soci della“[OSCURATO:PERSONA]” il pagamento “della somma contenuta nell’avviso diliquidazione”.2. A gennaio del 2011 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eGiacomo Stella convennero dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA],chiedendo che fosse accertata l’insussistenza di propri obblighi nei confrontidel convenuto.[OSCURATO:PERSONA] si costituì e, in via riconvenzionale, chiese la condannadegli attori al pagamento della somma di euro 350.000, in esecuzione delcontratto di garanzia sopra indicato.3. Con sentenza 10.10.20113 n. 741 il Tribunale di Forlì dichiarò gli attoriobbligati a tenere indenne [OSCURATO:PERSONA] delle somme che avesse dovutoversare all’erario. Aggiunse di non potere pronunciare una sentenza dicondanna, per non avere [OSCURATO:PERSONA] provato di avere versatoalcunché all’erario.La sentenza fu appellata da [OSCURATO:PERSONA].4. Con sentenza [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 2259 la Corte d’appello di Bologna riformò lasentenza di primo grado dichiarando nullo il contratto di garanzia. Ritenne laCorte territoriale che quel contratto aveva per effetto di trasferire l’onerefiscale su persona diversa da quella obbligata in base al presuppostod’imposta, e tale eventualità era vietata dall’art. 62 del d.p.r. 131/86.Numero registro generale 9283/2025N.R.G.: 9283/25Camera di consiglio del 27 gennaio 2026 Numero sezionale 309/2026Numero di raccolta generale 11374/2026Data pubblicazione 27/04/2026La sentenza d’appello fu impugnata per cassazione da [OSCURATO:PERSONA].5. Nelle more del giudizio di legittimità l’avviso di liquidazione notificato aMassimo Masotti fu annullato dal giudice tributario.Di conseguenza questa Corte, decidendo sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]Masotti avverso la sentenza d’appello, con ordinanza 28.12.2024 n 34771così provvide:-) dichiarò cessata la materia del contendere;-) ai soli fini della regolazione delle spese, esaminò e ritenneinfondato il ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA], che fuperciò condannato alla rifusione delle spese in favore dei controricorrenti.6. Avverso l’ordinanza 34771/24 di questa Corte ha proposto ricorso perrevocazione [OSCURATO:PERSONA], fondato su quattordici motivi.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hannoresistito con controricorso.Ambo le parti hanno depositato memoria (quella dei controricorrenti,tuttavia, può ritenersi un mero pro forma).RAGIONI DELLA DECISIONE1. Manifestamente infondate sono le istanze formulate dal ricorrente,affinché questa Corte sollevi un incidente di legittimità comunitaria ed unodi legittimità costituzionale.1.1. Quanto alla prima, basterà rilevare che la Corte di Lussemburgo non èun organo cui sia demandato un quarto grado di giudizio e che la materiadel diritto processuale non è materia armonizzata a livello comunitario.1.2. Quanto alla seconda, basterà rilevare che la fissazione dei criteri, deilimiti e dei presupposti dei mezzi di impugnazione ordinari e straordinari èrimessa alla discrezionalità del legislatore.Numero registro generale 9283/2025N.R.G.: 9283/25Camera di consiglio del 27 gennaio 2026 Numero sezionale 309/2026Numero di raccolta generale 11374/2026Data pubblicazione 27/04/20262. I sei motivi di ricorso contraddistinti dal ricorrente coi numerali 1-bis, 2-bis, 3-bis, 4-bis, 5-bis e 6-bis sono inammissibili in quanto prospettanopretesi errori di diritto, come dichiara lo stesso ricorrente.3. Il primo motivo ed il secondo motivo deducono che l’ordinanza revocandasarebbe incorsa in un “errore di fatto”, per avere ritenuto che la sentenzapronunciata dalla Corte d’appello di Bologna fosse fondata su tre diverserationes decidendi.3.1. I motivi sono manifestamente inammissibili perché censurano unatipica attività di giudizio, quale è l’interpretazione della sentenza impugnata.4. Il terzo motivo deduce che la ordinanza revocanda non avrebbeesaminato il primo dei tre motivi del ricorso originario.Il motivo è manifestamente infondato, dal momento che il motivo è statopreso in esame a p. 5 del provvedimento qui impugnato.5. Il quarto motivo deduce che l’ordinanza revocanda sarebbe incorsa in un“errore di fatto nell’interpretazione del contratto”, consistito nella “omessalettura delle clausole”.A confutare il motivo basterà ricordare - a tacer d’altro - che il “fatto” che siassume erroneamente percepito (il contratto) fu oggetto di discussione pertre gradi di giudizio, e dunque non era certo un fatto incontroverso:requisito, quest’ultimo, necessario per invocare il rimedio di cui all’art. 391-bis c.p.c..6. Il quinto motivo deduce che l’ordinanza revocanda sarebbe incorsa in unerrore di fatto per non avere correttamente valutato gli effetti della clausoladi pagamento “a prima richiesta” contenuta nel contratto contestato.Il motivo è manifestamente inammissibile per molte ragioni: la preminenteè che quello prospettato - a tutto concedere - sarebbe un errore (giuridico)di giudizio, non un errore percettivo.Numero registro generale 9283/2025N.R.G.: 9283/25Camera di consiglio del 27 gennaio 2026 Numero sezionale 309/2026Numero di raccolta generale 11374/2026Data pubblicazione 27/04/20267. Il sesto motivo e l’ottavo motivo deducono che l’ordinanza revocandasarebbe incorsa in un errore di fatto per avere ritenuto cessata la materiadel contendere e, di conseguenza, essere venuto meno l’interesse delricorrente all’impugnazione.Ambedue i motivi sono inammissibili perché prospettano un error inprocedendo, non un errore percettivo.7. Il settimo motivo deduce che l’ordinanza revocanda sarebbe incorsa in unerrore di fatto per averlo condannato alla spese in “assenza disoccombenza”.Il motivo è inammissibile, in quanto censura un giudizio di diritto.8. La palese insostenibilità in iure dei princìpi invocati dal ricorrente; lal’infondatezza manifesta del ricorso; la sua inutile prolissità - oggi non piùconsentita dal novellato art. 121 c.p.c. -; sono altrettante circostanze chedimostrano l’abuso del processo da parte del ricorrente, e ne impongono lacondanna ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c.. Alla condanna ai sensidel terzo comma segue, ope legis, la condanna ai sensi del quarto commadella norma appena ricordata.9. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, aisensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.P.q.m.(-) dichiara inammissibile il ricorso;(-) condanna [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione in favore dei controricorrenti insolido delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nellasomma di euro 16.200, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forensee spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55;(-) condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore dei controricorrenti insolido della somma di euro 8.000 ex art. 96, terzo comma, c.p.c.;(-) condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore della Cassa delleammende della somma di euro 5.000 ex art. 96, quarto comma, c.p.c.;N.R.G.: 9283/25Camera di consiglio del 27 gennaio 2026 Numero registro generale 9283/2025Numero sezionale 309/2026Numero di raccolta generale 11374/2026Data pubblicazione 27/04/2026(-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13,se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civiledella Corte di cassazione, addì 27 gennaio 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])
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