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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 novembre 1994

Cassazione n. 40904/2022

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a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 8/11/1994; avverso la sentenza del 6/7/2021 della Corte d'appello di Catania; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Catania ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto pluriaggravato di un motociclo.2.

Avverso la sentenza ricorre l'imputato deducendo erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito al denegato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6) c.p.

In tal senso il ricorrente lamenta come la Corte abbia escluso l'attenuante in questione in ragione della presunta non spontaneità della restituzione del bene sottratto, circostanza di per sé irrilevante ai fini della sua configurabilità, e comunque non veritiera, come emergerebbe dall'informativa di reato nella quale si da atto che il motociclo oggetto del furto venne fatto rinvenire dall'imputato e dai suoi complici. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. In realtà generico è il riferimento operato dal ricorrente al contenuto della informativa di reato, giacchè non viene precisato a che titolo la stessa sarebbe stata acquisita nel processo, il quale non è stato celebrato nelle forme del rito abbreviato, e che comunque non risulta in atti, né è stata allegata al ricorso.

E' invece fondata la denunzia dell'erronea applicazione della legge penale da parte del giudice dell'appello.

In proposito va infatti ricordato che, per il consolidato insegnamento di queta Corte, l'attenuante del risarcimento del danno di cui all'art. 62, comma primo, n. 6, prima parte, c.p. esige esclusivamente che la riparazione del danno - mediante le restituzioni o il risarcimento - sia integrale e avvenga prima del giudizio, non richiedendo, invece, che l'attività del reo sia anche spontanea (come nella seconda ipotesi della stessa disposizione), giacché è sufficiente che si tratti di attività volontaria (ex multis Sez. 2, Sentenza n. 46758 del 24/11/2021, S., Rv. 282321).

La volontarietà della restituzione non può però essere esclusa, come hanno invece fatto i giudici dell'appello, in ragione del fatto che le indagini avevano portato all'identificazione dell'imputato quale autore del furto, atteso che in tal modo la configurabilità dell'attenuante finisce per essere collegata, per l'appunto, proprio alla spontaneità della condotta riparatoria.

Ciò che il giudice deve valutare è dunque se l'imputato abbia restituito la refurtiva senza esservi stato sostanzialmente costretto nella situazione contingente in cui la restituzione avviene - come, ad esempio, può ritenersi nel caso in cui egli la consegni nel corso di una perquisizione che avrebbe portato al suo rinvenimento - ma non se quest'ultima è seguita alla mera consapevolezza di essere sottoposto ad indagini ovvero che queste abbiano effettivamente consentito di accertare la sua responsabilità.

3. La sentenza impugnata deve dunque essere annullata limitatamente alla configurabilità della menzionata attenuante con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Catania.

Il giudice del rinvio valuterà se dalle risultanze in atti emergano le circostanze in cui è avvenuta la restituzione del bene sottratto e se le stesse possano effettivamente ritenersi sintomatiche della sua volontarietà.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 8/11/1994; avverso la sentenza del 6/7/2021 della Corte d'appello di Catania; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Catania ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto pluriaggravato di un motociclo.2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato deducendo erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito al denegato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6) c.p. In tal senso il ricorrente lamenta come la Corte abbia escluso l'attenuante in questione in ragione della presunta non spontaneità della restituzione del bene sottratto, circostanza di per sé irrilevante ai fini della sua configurabilità, e comunque non veritiera, come emergerebbe dall'informativa di reato nella quale si da atto che il motociclo oggetto del furto venne fatto rinvenire dall'imputato e dai suoi complici. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. In realtà generico è il riferimento operato dal ricorrente al contenuto della informativa di reato, giacchè non viene precisato a che titolo la stessa sarebbe stata acquisita nel processo, il quale non è stato celebrato nelle forme del rito abbreviato, e che comunque non risulta in atti, né è stata allegata al ricorso. E' invece fondata la denunzia dell'erronea applicazione della legge penale da parte del giudice dell'appello. In proposito va infatti ricordato che, per il consolidato insegnamento di queta Corte, l'attenuante del risarcimento del danno di cui all'art. 62, comma primo, n. 6, prima parte, c.p. esige esclusivamente che la riparazione del danno - mediante le restituzioni o il risarcimento - sia integrale e avvenga prima del giudizio, non richiedendo, invece, che l'attività del reo sia anche spontanea (come nella seconda ipotesi della stessa disposizione), giacché è sufficiente che si tratti di attività volontaria (ex multis Sez. 2, Sentenza n. 46758 del 24/11/2021, S., Rv. 282321). La volontarietà della restituzione non può però essere esclusa, come hanno invece fatto i giudici dell'appello, in ragione del fatto che le indagini avevano portato all'identificazione dell'imputato quale autore del furto, atteso che in tal modo la configurabilità dell'attenuante finisce per essere collegata, per l'appunto, proprio alla spontaneità della condotta riparatoria. Ciò che il giudice deve valutare è dunque se l'imputato abbia restituito la refurtiva senza esservi stato sostanzialmente costretto nella situazione contingente in cui la restituzione avviene - come, ad esempio, può ritenersi nel caso in cui egli la consegni nel corso di una perquisizione che avrebbe portato al suo rinvenimento - ma non se quest'ultima è seguita alla mera consapevolezza di essere sottoposto ad indagini ovvero che queste abbiano effettivamente consentito di accertare la sua responsabilità. 3. La sentenza impugnata deve dunque essere annullata limitatamente alla configurabilità della menzionata attenuante con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Catania. Il giudice del rinvio valuterà se dalle risultanze in atti emergano le circostanze in cui è avvenuta la restituzione del bene sottratto e se le stesse possano effettivamente ritenersi sintomatiche della sua volontarietà. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di
Sentenza Cassazione n. 40904/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris