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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 settembre 1985

Cassazione n. 37811/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/09/1985 avverso la sentenza del 09/02/2022 del GIP TRIBUNALE di CASS[NO dato avo alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui il Tribunale di Cassino il 9 febbraio 2022 ha applicato allo stesso la pena concordata con il Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 1, e 80, comma 2, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Il ricorrente si affida a due motivi, con i quali deduce violazione di legge (art. 59, comma 2, cod. pen. e 80, comma 2, del d.P.R. n. 309 del 1990) e vizio di motivazione in relazione all'erroneo riconoscimento della circostanza aggravante dell'ingente quantità, ravvisata in virtù del solo dato oggettivo relativo al superamento del "valore soglia" e nonostante l'imputato non fosse consapevole del quantitativo di sostanza stupefacente trasportata.

3. Il ricorso è manifestamente infondato in quanto i vizi dedotti dalla parte ricorrente sono estranei al novero delle ipotesi per cui è ammessa impugnazione avverso la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art.448 comma 2 ter c.p.p.. 3.1 La Corte di cassazione ha inoltre ripetutamente affermato (v., ex plurimis, Sez.

U, 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270) che l'obbligo della motivazione della sentenza di applicazione concordata della pena va conformato alla particolare natura della stessa e deve ritenersi adempiuto qualora il giudice dia atto, anche se succintamente, di aver proceduto alla delibazione degli elementi positivi richiesti (cioè sussistenza dell'accordo delle parti; corretta qualificazione giuridica del fatto; applicazione di eventuali circostanze; giudizio di bilanciamento; congruità della pena; concedibilità della sospensione condizionale della pena, ove la richiesta sia ad essa subordinata) e di quelli negativi (ossia che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.).

Si tratta di verifiche che si rinvengono - in termini sufficienti - nella sentenza impugnata (pagina 3); peraltro non adeguatamente aggredita dalla - generica - impugnazione, che si limita ad enunciare i pretesi vizi, senza però illustrare gli stessi.

4. La declaratoria di inammissibilità del ricorso va pronunciata, inoltre, «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017).5.

Non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna de( ricorrenttal pagamento delle spese del procedimento consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che la Corte stima conforme a diritto ed equa, che si indica in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/09/1985 avverso la sentenza del 09/02/2022 del GIP TRIBUNALE di CASS[NO dato avo alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui il Tribunale di Cassino il 9 febbraio 2022 ha applicato allo stesso la pena concordata con il Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 1, e 80, comma 2, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Il ricorrente si affida a due motivi, con i quali deduce violazione di legge (art. 59, comma 2, cod. pen. e 80, comma 2, del d.P.R. n. 309 del 1990) e vizio di motivazione in relazione all'erroneo riconoscimento della circostanza aggravante dell'ingente quantità, ravvisata in virtù del solo dato oggettivo relativo al superamento del "valore soglia" e nonostante l'imputato non fosse consapevole del quantitativo di sostanza stupefacente trasportata. 3. Il ricorso è manifestamente infondato in quanto i vizi dedotti dalla parte ricorrente sono estranei al novero delle ipotesi per cui è ammessa impugnazione avverso la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art.448 comma 2 ter c.p.p.. 3.1 La Corte di cassazione ha inoltre ripetutamente affermato (v., ex plurimis, Sez. U, 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270) che l'obbligo della motivazione della sentenza di applicazione concordata della pena va conformato alla particolare natura della stessa e deve ritenersi adempiuto qualora il giudice dia atto, anche se succintamente, di aver proceduto alla delibazione degli elementi positivi richiesti (cioè sussistenza dell'accordo delle parti; corretta qualificazione giuridica del fatto; applicazione di eventuali circostanze; giudizio di bilanciamento; congruità della pena; concedibilità della sospensione condizionale della pena, ove la richiesta sia ad essa subordinata) e di quelli negativi (ossia che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.). Si tratta di verifiche che si rinvengono - in termini sufficienti - nella sentenza impugnata (pagina 3); peraltro non adeguatamente aggredita dalla - generica - impugnazione, che si limita ad enunciare i pretesi vizi, senza però illustrare gli stessi. 4. La declaratoria di inammissibilità del ricorso va pronunciata, inoltre, «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017).5. Non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna de( ricorrenttal pagamento delle spese del procedimento consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che la Corte stima conforme a diritto ed equa, che si indica in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Sentenza Cassazione n. 37811/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris