CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 maggio 2026
Cassazione n. 13460/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e, rappresentata e difesa dagli avvocatiAngelo Bracciodieta e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lostudio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, viale Pasteur 5, in virtù diprocura speciale in atti;ricorrentecontroConsorzio per l'Area di [OSCURATO:PERSONA] di Bari, in personadel legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Francesco SaverioCostantino e dal prof. avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio elettopresso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Cassiodoro 1/a, in virtùdi procura speciale in atti;controricorrenteavverso la sentenza della Corte d'appello di Bari n. 1490/2020, pub-blicata il 05/08/2020, notificata il 18/09/2020.Numero registro generale 29785/2020Numero sezionale 3951/2025Numero di raccolta generale 13460/2026Udita la relazione della causa svolta all'udienza cameDraata lpeu bbldicaezlio ne 09/05/202614/11/2025 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA];letti gli atti del procedimento in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] PROCESSOCon istanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e successiva integrazione del 12/03/2002, la [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito, [OSCURATO:SOCIETA]) chiedeva al Con-sorzio per lo sviluppo industriale e dei servizi reali alle imprese diBari (di seguito, il Consorzio) l'assegnazione di un lotto di mq 37.000circa, per la realizzazione di un impianto per la produzione di energiaelettrica da 10 MWE alimentato da combustibili ecologici (termova-lorizzatore).Con delibera n. 147/2002 del 4/04/2002, il [OSCURATO:PERSONA] del Consorzio, preso atto della documentazione prodotta, as-segnava alla società istante un lotto già di proprietà e nella disponi-bilità del Consorzio ed un altro suolo, identificato dalle particelle 231(parte), 86 e 444, ancora da acquisire, a condizione che si fosseverificata l'acquisizione, previa accettazione del prezzo, correspon-sione dell'anticipazione, sottoscrizione di apposita convenzione e ac-cettazione del vigente regolamento di gestione dei suoli. Approvava,quindi, lo schema di convenzione e deliberava, altresì, di conferire allegale rappresentante dell'ente tutti i più ampi poteri per l'esecuzionedella delibera, compresi quelli di rettificare i dati tecnici in essa indi-cati o per la revoca della stessa in caso di mancata osservanza diuna delle condizioni esposte.In data 31/05/2002 veniva sottoscritta la convenzione prelimi-nare e la [OSCURATO:SOCIETA] accettava il prezzo concordato (€ 945.000,00pari ad € 27,00 al mq), versando la somma di € 315.000,00 a titolodi anticipo. Si obbligava, altresì, a presentare il progetto dell'Opificio,ai fini del rilascio del n.o. da parte del Consorzio e del permesso dicostruire da parte del Comune, nonché a realizzare l'opera in pro-2 di 13Numero registro generale 29785/2020Numero sezionale 3951/2025getto entro 36 mesi dal rilascio della concessione edilizia. [OSCURATO:PERSONA]Numero di raccolta generale 13460/2026zio, dal suo canto, si obbligava ad acquisire le particelle noDna taa pnubcbolicraazio ne 09/05/2026nella sua disponibilità ed a stipulare l'atto di trasferimento entroquattro mesi dall'acquisizione di tutte le aree.In data 3/06/2002, venivano consegnati alla società i suoli giànella disponibilità del Consorzio che, in data 6/02/2003, provvedevaa trasferire anche le residue particelle sopra indicate.Il 6/10/2002, il Comune di Modugno rilasciava il permesso di co-struire il suddetto impianto, ma con ordinanza del 24/11/2004 an-nullava detto atto in autotutela, evidenziando l'esistenza di vincolopaesaggistico ed archeologico sull'area in oggetto.L'ordinanza veniva impugnata dalla [OSCURATO:SOCIETA] in sede ammini-strativa e sia il TAR Puglia che il Consiglio di Stato annullavano ilprovvedimento di autotutela.Il Comune di Modugno rilasciava, quindi, il permesso di costruirein variante n. 69/2007 del 24/04/2007.Con atto pubblico del 31/03/2008 il Consorzio, rappresentato dalDirettore Generale, in esecuzione della citata delibera n. 147/2002del [OSCURATO:PERSONA], trasferiva alla [OSCURATO:SOCIETA] il suolo de-stinato alla realizzazione del termovalorizzatore. L'art. 9 del predettocontratto prevedeva la possibilità di fare ricorso alla procedura arbi-trale rituale per le controversie eventualmente insorte sull'applica-zione ed interpretazione del contratto e per ogni controversia co-munque derivante dall'esecuzione dello stesso.Con decreto d'urgenza del 19/09/2008, poi convalidato dal GIP,la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari disponeva ilsequestro preventivo dell'area e delle opere in corso sul presuppostodella illegittimità dei permessi di costruire rilasciati dal Comune diModugno in quanto la parte richiedente non aveva la piena proprietàdi tutte le particelle interessate dall'opera, trattandosi, altresì, diarea sottoposta a vincolo paesaggistico e rischio idrogeologico.3 di 13Numero registro generale 29785/2020Numero sezionale 3951/2025Numero di raccolta generale 13460/2026Il Comune di Modugno annullava, quindi, in autotutela l'origina-Data pubblicazione 09/05/2026rio permesso di costruire ordinando la demolizione delle opere ed ilripristino dello stato dei luoghi.Con domanda di accesso all'arbitrato del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Ecoener-gia chiedeva al Collegio arbitrale di pronunciare la risoluzione delcontratto di cessione dei suoli del 31/03/2008 con condanna del Con-sorzio alla restituzione del prezzo a suo tempo corrisposto, pari ad €1.134.000,00, oltre interessi nonché al risarcimento del danno patitoparametrato a tutti gli esborsi inutilmente sostenuti e quantificato in€ 22.627.788,20 ovvero nella diversa somma che sarebbe stata ri-tenuta equa.Si costituiva il Consorzio, chiedendo preliminarmente dichiararsil'incompetenza funzionale del collegio arbitrale a conoscere dellacontroversia per nullità della clausola compromissoria, ex art. 9 delcontratto di cessione di suoli del 31/03/2008, derivante dalla carenzadei poteri di rappresentanza in capo al Direttore Generale che avevasottoscritto il predetto contratto. Nel merito instava per la chiamatain causa dell'ex Direttore Generale del Consorzio, del Comune di Mo-dugno e della Regione Puglia perché, in caso di accoglimento delladomanda attrice, fossero condannati in solido o per quanto di ragionea rifondere alla [OSCURATO:SOCIETA] le somme richieste. Contestava, comun-que, il fondamento della domanda attrice e ne chiedeva il rigetto concondanna alle spese.[OSCURATO:PERSONA] arbitrale, con pronuncia del 12/06/2018, ritenuta lapropria competenza ex art. 817 c.p.c., dichiarava l'inefficacia dellostituzione del prezzo in favore della [OSCURATO:SOCIETA], nonché al risarci-mento del danno equitativamente determinato nella misura di €6.909.737,76 (comprensivo di interessi), rigettando ogni ulterioreistanza, con compensazione integrale delle spese di lite.Avverso tale pronuncia proponeva impugnazione il Consorzio ec-cependo preliminarmente la nullità del lodo arbitrale in quanto il con-4 di 13Numero registro generale 29785/2020Numero sezionale 3951/2025tratto del 31/03/2008 contenente, all'art. 9, la clausola compromis-Numero di raccolta generale 13460/2026soria, sarebbe stato sottoscritto, per il Consorzio, dal DiretDtaotar peub bGliceaz-ione 09/05/2026nerale, privo dei poteri di rappresentanza legale, senza che vi fosserorito, censurava la pronuncia degli arbitri sotto il profilo della contrad-dittorietà nonché della violazione del principio di corrispondenza trachiesto e pronunciato. Chiedeva, pertanto, dichiararsi la nullità dellodo impugnato, con rigetto delle domande avanzate dalla Ecoener-gia e con condanna di quest'ultima, anche ai sensi del disposto di cuiall'art. 96 c.p.c., al pagamento delle spese di lite tutte.Si costituiva la [OSCURATO:SOCIETA], deducendo che i poteri rappresenta-tivi del Direttore Generale del Consorzio derivavano dalla delibera n.147/2002 del [OSCURATO:PERSONA], ove già risultavano indivi-duati i suoli da assegnare alla [OSCURATO:SOCIETA] per la realizzazione dell'im-pianto e che, pertanto, non occorreva alcuna nuova deliberazione delConsiglio di Amministrazione per trasferire definitivamente dettibeni. Indicava, in ogni caso, una serie di atti adottati dal Consorzio,da cui emergeva la volontà di sottoporsi al giudizio arbitrale e quindidi ratificare l'operato. Nel merito, contestava il fondamento dell'im-pugnazione proposta e ne chiedeva il rigetto. In caso di annulla-mento del lodo, chiedeva accertarsi l'inadempimento del Consorzioe pronunciare la risoluzione del contratto con condanna di quest'ul-timo alla restituzione di quanto versato a titolo di prezzo ed al risar-cimento del danno e con vittoria di spese.Con atto del 13/07/2020 si costituiva la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (diseguito, [OSCURATO:PERSONA]), quale società incorporante la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., che a sua volta aveva incorporato la [OSCURATO:SOCIETA].,riportandosi integralmente alle difese svolte da quest'ultima.La Corte d'appello di Bari, con sentenza n. 1490/2020, in questasede impugnata, accoglieva l'impugnazione e, per l'effetto, dichia-rava la nullità del lodo arbitrale, condannando la [OSCURATO:PERSONA] al5 di 13Numero registro generale 29785/2020Numero sezionale 3951/2025Numero di raccolta generale 13460/2026pagamento in favore del Consorzio delle spese del giudizio arbitraleData pubblicazione 09/05/2026e di quello di impugnazione.Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., affidato a quattro motivi di doglianza.[OSCURATO:PERSONA] per l'Area di [OSCURATO:PERSONA] di Bari si è difesocon controricorso.Entrambe le parti hanno depositato memorie difensive.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell'art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità del procedimento per violazione degliartt. 112 e 342 c.p.c., avendo la Corte territoriale accolto un motivodi appello inammissibile, perché con l'atto di impugnazione il Con-sorzio aveva censurato una sola delle due alternative rationes delladecisione, che avevano condotto gli arbitri ad escludere la nullità dellodo (la ritenuta sussistenza del potere di firma del contratto conte-nente la clausola compromissoria in capo al Direttore Generale delConsorzio e, comunque, l'intervenuta ratifica dell'operato di quest'ul-timo).Con il secondo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell'art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità del procedimento per violazione degliartt. 112 e 342 c.p.c., per avere la Corte d'appello accolto un motivodi gravame inammissibile, dal momento che il lodo aveva ritenutoratificata la clausola compromissoria, considerando alcuni atti indivi-duati specificamente adottati successivamente, mentre il motivod'impugnazione del lodo era stato formulato in modo aspecifico,senza idonea ed argomentata contestazione in ordine all'idoneità deimenzionati atti ad integrare alcuna forma di ratifica.Con il terzo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell'art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione dei canoni ermeneutici di cui agliartt. 1362 e 1363 c.c. nell'interpretazione dei documenti di causa6 di 13Numero registro generale 29785/2020Numero sezionale 3951/2025relativi alla ratifica della clausola compromissoria, con conseguenteNumero di raccolta generale 13460/2026erronea dichiarazione della sua inefficacia e di nullità del loDdaota. p ubblicazione 09/05/2026Con il quarto motivo di ricorso è dedotto, ai sensi dell'art. 360,comma 1, n. 5, c.p.c., il mancato esame del comportamento delConsorzio successivo all'avvio del procedimento arbitrale, ritenutoinvece idoneo dal lodo a ratificare la clausola compromissoria, costi-tuente un fatto decisivo e discusso tra le parti, che ha poi determi-nato la declaratoria di inefficacia della clausola e del lodo.2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.2.1. Questa Corte ha anche di recente precisato che, in tema diricorso per cassazione, il principio di autosufficienza di cui all'art.366, comma 1, n. 6, c.p.c. in caso di deduzione di errores in proce-dendo, impone la trascrizione essenziale degli atti e dei documentiper la parte d'interesse, in modo da contemperare il fine legittimo disemplificare l'attività del giudice di legittimità e garantire la certezzadel diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguar-dando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accessodella parte ad un organo giudiziario, in misura tale da non incidernela stessa sostanza (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 21346 del 30/07/2024; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 16028 del 07/06/2023; Cass.,Sez. L, Ordinanza n. 3612 del 04/02/2022; Cass., Sez. L, Ordinanzan. 41465 del 24/12/2021; Cass., Sez. L, Ordinanza n. 41465 del 24/12/2021 con riferimento ad altri vizi del processo, v. Cass., Sez. 3,Ordinanza n. 16028 del 07/06/2023; v. anche le fattispecie esami-nate da Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 6288 del 09/03/2025 e da Cass.,Sez. 5, Ordinanza n. 1150 del 17/01/2019).2.2. Nella specie, la ricorrente ha dedotto che la decisione as-sunta dagli arbitri era fondata su due rationes tra loro alternative -da una parte, la sussistenza del potere di rappresentanza del Con-sorzio in capo al soggetto che aveva firmato il contratto di cessioneper l'ente e, dall'altra, l'esistenza di atti compiuti dagli organi com-petenti che dimostravano l'intervenuta ratifica dell'operato del rap-7 di 13Numero registro generale 29785/2020Numero sezionale 3951/2025presentante senza potere e, in particolare, la ricezione e messa inNumero di raccolta generale 13460/2026bilancio delle varie tranches di prezzo pagate – aggiungeDnatad pou bbclichaezio ne 09/05/2026l'impugnazione del lodo si era incentrata solo su una di esse (l'esi-stenza dei poteri di firma del contratto contenente la clausola com-promissoria in capo al Direttore Generale).Ad opinione della parte, pertanto, la Corte d'appello avrebbe do-vuto dichiarare inammissibile l'impugnazione in mancanza della spe-cifica censura di entrambe le rationes decidendi, mentre, invece, haeffettuato un sindacato ufficioso anche sulla ratio non specificamenteimpugnata, relativa alla presenza o meno di validi atti di ratificadell'operato del falsus procurator.2.3. Nel formulare tale motivo di doglianza, tuttavia, la ricor-rente non ha riportato il contenuto dell'atto d'impugnazione del lodo,rendendo, per i motivi sopra evidenziati, inammissibile la doglianzaper violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.3. Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile.3.1. Com'è noto, nel giudizio di impugnazione per nullità del lodoarbitrale, si applicano gli istituti e le regole del processo ordinario dicognizione in appello, laddove manchi una disciplina specifica delmezzo d'impugnazione (cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 13927 del22/05/2019; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 26008 del 17/10/2018;Cass., Sez. 1, Sentenza n. 13898 del 18/06/2014).Questa Corte ha ritenuto espressamente applicabile all'impugna-zione del lodo il disposto dell'art. 342 c.p.c., precisando anche che,ove la parte, con il ricorso per cassazione, censuri la statuizione diinammissibilità dell'impugnazione del lodo arbitrale per difetto dispecificità, ha l'onere di precisare in ricorso le ragioni per cui ritieneerronea tale statuizione e sufficientemente specifico, invece, il mo-tivo di gravame sottoposto al giudice d'appello, non potendosi limi-tare a rinviare all'atto di gravame, ma dovendo piuttosto riportarneil contenuto nella misura necessaria ad evidenziare l'erroneità dellastatuizione (Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 15820 del 23/07/2020).8 di 13Numero registro generale 29785/2020Numero sezionale 3951/2025Lo stesso principio deve, ovviamente, ritenersi operante per ilNumero di raccolta generale 13460/2026caso in cui la parte, nel ricorso per cassazione, prospetti l'iDnaata mpubmbliicsaz-ione 09/05/2026sibilità per genericità dell'impugnazione proposta contro il lodo, cheinvece la corte d'appello ha ritenuto ammissibile.3.2. Nella specie, la ricorrente ha criticato la decisione dellaCorte d'appello nella parte in cui non ha rilevato che, in riferimentoalla questione della ratifica da parte del Consorzio del contratto fir-mato dal Direttore Generale, l'impugnazione del lodo era stata effet-tuata in violazione dell'art. 342 c.p.c., per mancanza di argomenta-zioni a sostegno della censura formulata ed anche per l'assenzadell'indicazione delle norme asseritamente violate.La parte non ha, tuttavia, riportato l'intero motivo di appello as-seritamente generico, ma solo alcuni stralci di esso, del tutto decon-testualizzati (p. 15-16 del ricorso per cassazione), che non consen-tono di esaminare, nella sua completezza, il motivo di doglianza, alfine di valutare, mediante la lettura del ricorso per cassazione, lasussistenza o meno della dedotta violazione dell'art. 342 c.p.c.Per le ragioni appena illustrate, dunque, la censura si presentainammissibile per difetto di autosufficienza.4. Anche il terzo motivo di ricorso è inammissibile.4.1. Come ribadito di recente dalle Sezioni Unite, deve ritenersiinammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente dedu-zione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanzaassoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivoper il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storicioperata dal giudice di merito (Cass., Sez. Un., Sentenza n. 34476del 27/12/2019; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 5987 del 04/03/2021).In tale quadro, occorre tenere presente che il ricorrente per cas-sazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali di inter-pretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., non solo devefare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, me-diante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai9 di 13Numero registro generale 29785/2020Numero sezionale 3951/2025principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in qualeNumero di raccolta generale 13460/2026modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia dDisatca opusbtbalictaozio ne 09/05/2026dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicatisulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti non potendo,invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione dell'inter-pretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata(Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 9461 del 09/04/2021; Cass., Sez. 1,Ordinanza n. 27136 del 15/11/2017), e ciò perché l'interpretazioneaccolta nella decisione impugnata non deve essere l'unica astratta-mente possibile, ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché,quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più inter-pretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'inter-pretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di le-gittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra (Cass., Sez. 3, Sen-tenza n. 28319 del 28/11/2017).4.2. Nel caso di specie la ricorrente ha affermato che la Corte diappello ha violato le norme di interpretazione degli atti con cui ilConsorzio ha aderito alla domanda di arbitrato, ma la doglianza sisostanzia nella mera contrapposizione della propria valutazione aquella del giudice, così proponendo una censura che attiene al meritodel giudizio, come tale, inammissibile in sede di legittimità.5. È inammissibile, infine, il quarto motivo di ricorso.5.1. Com'è noto, la nuova formulazione dell'art. 360 c.p.c. con-sente l'impugnazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.«per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è statooggetto di discussione tra le parti».La norma si riferisce al mancato esame di un fatto decisivo, cheè stato oggetto di discussione tra le parti, da intendersi come un veroe proprio fatto storico, come un accadimento naturalistico (Cass.,Sez. Un., Sentenza n. 8053 del 7/04/2014).Costituisce, pertanto, un fatto ai sensi dell'art. 360, comma 1, n.5, c.p.c., non una questione o un punto controverso, ma un vero e10 di 13Numero registro generale 29785/2020Numero sezionale 3951/2025proprio evento, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevanteNumero di raccolta generale 13460/2026(Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 2268 del 26/01/2022; Cass.D,a tSa peuzbb.l ic6az-ione 09/05/20261, Ordinanza n. 22397 del 6/09/2019; Cass., Sez. 5, Ordinanza n.24035 del 3/10/2018; v. anche Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 13024del 26/04/2022).Può trattarsi di un fatto principale ex art. 2697 c.c. (un fatto co-stitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) o anche di un fattosecondario (un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto princi-pale), purché sia controverso e decisivo (Cass., Sez. 1, Sentenza n.17761 del 8/09/2016), nel senso che il mancato esame, evincibiledal tenore della motivazione, ha determinato l'esito del giudizio.Non integrano, invece, fatti il cui omesso esame possa cagionareil vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. le mere argomentazioni ole deduzioni difensive (Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 2268 del 26/01/2022; Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 22397 del 6/09/2019; Cass.,Sez. 2, Sentenza n. 14802 del 14/06/2017), né i singoli elementi diun accadimento complesso, comunque apprezzato, o le mere ipotesialternative (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018).Per gli stessi motivi, non costituisce omesso esame, nei terminiappena indicati, la mancata valutazione di domande o di eccezioni,ovvero dei motivi di appello (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 29952 del13/10/2022).L'omesso esame di elementi istruttori acquisiti al processo nonintegra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, cen-surabile ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., qualora non si risolvanella mancata valutazione di un fatto, come sopra definito, da rite-nere decisivo per la statuizione assunta (v. Cass., Sez. Un., Sentenzan. 8053 del 7/04/2014; Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 17005 del 20/06/2024).Ovviamente, anche la valutazione del materiale probatorio - inquanto destinata a risolversi nella scelta di uno (o più) tra i possibilicontenuti informativi che il singolo mezzo di prova è, per sua natura,11 di 13Numero registro generale 29785/2020Numero sezionale 3951/2025in grado di offrire all'osservazione e alla valutazione del giudicante -Numero di raccolta generale 13460/2026costituisce espressione della discrezionalità valutativa del gDiautad piucbebli cdaziio ne 09/05/2026merito ed è estranea ai compiti istituzionali della Corte di cassazione,con la conseguenza che, a seguito della riformulazione dell'art. 360,comma 1, n. 5, c.p.c., non è denunciabile col ricorso per cassazionecome vizio della decisione, restando totalmente interdetta alle partila possibilità di discutere, in sede di legittimità, del modo attraversoil quale, nei gradi di merito, sono state compiute le predette valuta-zioni discrezionali (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 37382 del 21/12/2022).Rimane, infatti, estranea al vizio previsto dall'art. 360, comma1, n. 5 c.p.c. qualsiasi censura volta a criticare il convincimento cheil giudice si è formato, a norma dell'art. 116, commi 1 e 2, c.p.c., inesito all'esame del materiale istruttorio mediante la valutazione dellamaggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, atteso che ladeduzione del vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. non con-sente di censurare la complessiva valutazione delle risultanze pro-cessuali, contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo allastessa una diversa interpretazione al fine di ottenere la revisione daparte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiutidal giudice di merito.5.2. Nel caso di specie, la ricorrente nel formulare il motivo didoglianza non ha dedotto che la Corte di appello non ha esaminatouno o alcuni fatti storici, intesi nel senso sopra indicato, ma ha criti-cato la valutazione in fatto operata dal Giudice del gravame, con-trapponendo ad essa la propria, così formulando una censura inam-missibile.6. In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.7. La statuizione sulle spese segue la soccombenza.8. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002,si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento12 di 13Numero registro generale 29785/2020Numero sezionale 3951/2025da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributoNumero di raccolta generale 13460/2026unificato pari a quello spettante per il ricorso, se dovuto. Data pubblicazione 09/05/2026 P.Q.MLa Cortedichiara inammissibile il ricorso;condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali soste-nute dal controricorrente, che liquida in € 10.000,00 per compensoed € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge;dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002,della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dellaricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello relativo spettante per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima SezioneCivile della Corte Suprema di Cassazione, il 14 novembre 2025.Il PresidenteGuido Mercolino13 di 13