CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 settembre 2021
Cassazione n. 44547/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; C [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza avanzata da [OSCURATO:PERSONA] di riconoscimento della continuazione tra i delitti di usura ed estorsione aggravata e di partecipazione ad associazione ex art 74 d.P.R. 309 del 1990, oggetto di due diverse sentenze di condanna. 2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Il ricorrente sottolinea che entrambi i reati erano stati commessi in virtù di un vincolo associativo con riferimento al sodalizio criminale imperante nel quartiere di Pianura. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto del tutto generico e contenente esclusivamente considerazioni di merito che non possono trovare ingresso in questa sede. Si deve ribadire che la consumazione dei reati nell'ambito di un vincolo associativo non comporta, di per sé, che gli stessi siano riuniti per continuazione: il vincolo ex art. 81 cpv. cod. pen., infatti, presuppone che i reati siano stati unitariamente progettati, circostanza che il ricorrente nemmeno deduce. D'altro canto, la motivazione del provvedimento impugnato, alla luce dell'esame dei reati giudicati con le due sentenze, dimostra adeguatamente come tra l'usura e l'estorsione e la partecipazione al commercio di stupefacenti posta in essere nell'ambito dell'associazione non vi fosse alcun legame, ma solo vicinanza cronologica. 2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende. Così deciso il 23 settembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente iacomo [OSCURATO:PERSONA]