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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 luglio 2023

Cassazione n. 35370/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. [OSCURATO:PERSONA] di pace di [OSCURATO:PERSONA] ha condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena dell'ammenda di euro 3.333,33 ciascuno per il reato di cui all'art. 10-bis d.

Igs. n. 286 del 1998, fatti commessi in [OSCURATO:PERSONA] il 29 aprile 2019.

2. Avverso ta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore degli imputati, che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione anche in relazione alla mancata applicazione della particolare tenuità del fatto.

3. I ricorsi sono inammissibili.

Rilevato che non risulta che la difesa abbia chiesto, al momento delle conclusioni di udienza, la non punibilità per particolare tenuità del fatto con la conseguenza che non può ora essere apprezzato un difetto di motivazione sul punto; rilevato che il motivo in ordine all'affermazione di responsabilità di entrambi gli imputati è generico e non sviluppa alcun rilievo critico contro la pronuncia di condanna al di fuori di una vaga doglianza di inadeguata motivazione; ritenuto pertanto che alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 3 luglio 2023 Il co s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. [OSCURATO:PERSONA] di pace di [OSCURATO:PERSONA] ha condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena dell'ammenda di euro 3.333,33 ciascuno per il reato di cui all'art. 10-bis d. Igs. n. 286 del 1998, fatti commessi in [OSCURATO:PERSONA] il 29 aprile 2019. 2. Avverso ta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore degli imputati, che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione anche in relazione alla mancata applicazione della particolare tenuità del fatto. 3. I ricorsi sono inammissibili. Rilevato che non risulta che la difesa abbia chiesto, al momento delle conclusioni di udienza, la non punibilità per particolare tenuità del fatto con la conseguenza che non può ora essere apprezzato un difetto di motivazione sul punto; rilevato che il motivo in ordine all'affermazione di responsabilità di entrambi gli imputati è generico e non sviluppa alcun rilievo critico contro la pronuncia di condanna al di fuori di una vaga doglianza di inadeguata motivazione; ritenuto pertanto che alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 3 luglio 2023 Il co s
Sentenza Cassazione n. 35370/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris