CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 marzo 2026
Cassazione n. 09915/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/05/2025 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 38318/2025 RG letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondati, perché afferenti a asseriti mancanza, contraddittorietà e palese illogicità della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere esistente, connotata da lineare e coerente logicità e da esauriente disamina dei dati processuali, nonché a violazione di norme processuali palesemente smentita dagli atti processuali (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata quanto all'insussistenza del dedotto stato di necessità e dei presupposti per l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così eciso in data 6 marzo 2026. [OSCURATO:PERSONA] siglire estensore [OSCURATO:PERSONA]