CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 27417/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 15 novembre 2021 la Corte di appello di Roma, all'esito del gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA] - - per quel che qui rileva - in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma del 10 novembre 2014, ha ridotto la durata delle pene accessorie fallimentari irrogate allo stesso imputato e ha confermato nel resto la prima decisione che ne aveva affermato la responsabilità per bancarotta fraudolenta per distrazione e documentale - quale amministratore di fatto della fallita [OSCURATO:SOCIETA]. - e, concesse le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sull'aggravante della commissione di più fatti di bancarotta, lo aveva condannato alla pena di due anni di reclusione. 2. Avverso la sentenza di appello il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi (di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con i quali ha denunciato il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.), adducendo: - (primo motivo) che la sussistenza del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale e della bancarotta fraudolenta documentale, «quale reato strumentale», sarebbe stata tratta da elementi (l'attivo patrimoniale riportato nel bilancio della fallita relativo all'esercizio 2007, pari a oltre euro 400.000, le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], la costituzione da parte del ricorrente e del coimputato [OSCURATO:PERSONA], prima della cessione delle quote della fallita, della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.1„ cui avrebbero ceduto fittiziamente a titolo gratuito l'intera azienda della [OSCURATO:SOCIETA]. per continuare l'attività di impresa) privi di portata dimostrativa (in quanto: l'attivo patrimoniale indicato in contabilità non corrisponderebbe allo stato economico effettivo della fallita, che alla data del fallimento «non aveva altro che [...] due furgoni Mercedes e Iveco» e la sussistenza della distrazione sarebbe frutto di un'inferenza fondata su una mera partita contabile; delle dichiarazioni vaghe del [OSCURATO:PERSONA] avrebbe trovato riscontro in atti solo la cessione di un furgone Mercedes alla [OSCURATO:SOCIETA]. per un prezzo congruo; la continuità aziendale tra [OSCURATO:SOCIETA]. ed [OSCURATO:SOCIETA]. non avrebbe trovato riscontro in alcun elemento di prova ma sarebbe stata smentita dallo stesso Lazzarini) e in difformità dai princìpi posti dalla giurisprudenza di legittimità; - (secondo motivo) che ad [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata attribuita la qualità di amministratore di fatto della fallita sulla scorta della ritenuta continuità aziendale tra la stessa [OSCURATO:SOCIETA]. ed [OSCURATO:SOCIETA]. nonché valorizzando elementi insufficienti sulla scorta della giurisprudenza di legittimità (segnatamente il fisiologico relazionarsi dello stesso Zancopè - socio della fallita - con il suo amministratore di diritto) e compiendo - in virtù di supposizioni (fondate su quanto riportato da [OSCURATO:PERSONA]) relative anche alla sussistenza dell'elemento soggettivo - una ricostruzione dei fatti che non è la sola possibile bensì quella «più lontana dalla realtà che emerge» dal compendio probatorio, dal quale la Corte di merito ha tratto la «consapevolezza» del ricorrente «di raggirare i creditori» (conclusione che avrebbe richiesto elementi di prova «più rigorosi di quelli emersi» in giudizio).[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché versato in fatto, generico e, in parte, inedito. 1. I motivi di impugnazione possono essere trattati congiuntamente. Essi sono inammissibili per la dirimente considerazione che, lungi dal muovere compiute censure di legittimità all'iter argomentativo mediante il quale la Corte territoriale è pervenuta alla condanna del ricorrente per i delitti in contestazione, hanno fornito un'alternativa prospettazione in fatto, deducendo il difetto della prova di cui non è stato neppure ipotizzato il travisamento, perorando invece un diverso apprezzamento del compendio acquisito, peraltro per il tramite di enunciati del tutto assertivi (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01) oltre che inediti nella parte relativa all'attivo risultante dalla contabilità della fallita (cfr. Sez. 5, n. 37875 del 04/07/2019, Bondì, Rv. 277637 - 01; cfr. pure Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. U, n. 40275 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Cardellini, Rv. Rv. 282095 - 01, non massimata sul punto). Non occorre, allora, dilungarsi per osservare che il ricorso non si è neppure confrontato compiutamente con la motivazione della sentenza impugnata, fondata su un più ampio coacervo di elementi (segnatamente, su quanto rassegnato dal curatore e della teste [OSCURATO:PERSONA]) in relazione alle vicende dell'impresa fallita e alla destinazione ad altra impresa del suo compendio in assenza di tantundem, alla sottrazione della contabilità (già istituita), al ruolo gestorio dello Zancopè nella fallita al di là della sua qualifica formale e allo svolgimento dell'attività della stessa [OSCURATO:SOCIETA]. - di cui aveva assunto il ruolo di amministratore un mero prestanome - per il tramite di un nuovo ente (cfr. Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01). 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. deve disporsi la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in f