CassazionedecretoSezione 5Decisione del 12 marzo 1989
Cassazione n. 14029/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2020 della CORTE APPELLO di POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dai Consigliere [OSCURATO:PERSONA] lette: la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv, con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; le conclusionii rassegnate, ai sensi della stessa norma, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse della parte civile, ha chiesto di dichiarare inammissibile o rigettare il ricorso e la condanna dell'imputata alia rifusione delle spese sostenute per il presente giudizio di legittimità, come da nota; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 24 settembre 2020 la Corte di appello di Potenza - a seguito del gravame interposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] - ha confermato la pronuncia resa il giorno 18 settembre 2015 con la quale il Tribunale di Potenza, all'esito di giudizio abbreviato, aveva affermato la responsabilità dell'imputata per due ipotesi di furto aggravato in concorso (artt. 624 e 625, nn. 4 e 5, cod. pen.) commesse in esecuzione del medesimo disegno criminoso e l'aveva condannata alle pene ritenute di giustizia, con le conseguenti statuizioni civili in favore di [OSCURATO:PERSONA], costituitasi parte civile. 2. Avverso la sentenza di secondo grado il difensore dell'imputata ha proposto ricorso per cassazione, formulando un unico motivo (di seguito enunciato, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con il quale sono stati denunciati il travisamento della prova e la manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputata. Ad avviso della difesa, la Corte distrettuale si sarebbe limitata alla pedissequa riproduzione della motivazione del Tribunale senza apprezzare autonomamente le doglianze esposte nell'atto di appello, travisando molteplici elementi e fondando il proprio convincimento su una prova inesistente; in particolare non si sarebbe esposto quali siano stati gli elementi assunti dagli inquirenti per individuare nell'imputata una delle donne riprese nel servizio trasmesso durante il telegiornale, nelle cui immagini la persona offesa ha riconosciuto due delle donne che pochi giorni prima avevano asportato profumi dal suo esercizio; nessun atto di indagine è stato espletato per dimostrare che la donna ripresa in televisione fosse la Pompa e la comunicazione della notizia di reato si sarebbe limitata a fare riferimento ad accertamenti effettuati, senza specificarli. 3. Il ricorso è inammissibile. Nel caso in esame non è stato compiutamente prospettato alcun travisamento della prova, non solo perché non è stato in alcun modo indicato quale elemento probatorio non sarebbe stato apprezzato dai Giudici di merito (il che, peraltro, non consente di apprezzarne l'incidenza sull'impianto argomentativo), ma anche perché a ben vedere in questa sede si è piuttosto contestata (assumendo apoditticamente che le indagini sarebbero state insufficienti) la portata rappresentativa di quanto rassegnato nella citata comunicazione della notizia di reato, che fa Part c3 ritualmente parte del compendio probatorio quando - come nella specie - si proceda nella forme del giudizio abbreviato, finendo col perorare un diverso apprezzamento di esso non consentito in questa sede di Corte di legittimità (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21 gennaio 2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01). 4. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirle profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01).L'imputata deve, altresì, essere condannata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che si liquidano in complessivi euro 3.167, oltre accessori di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 3.167, oltre acce