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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 luglio 2024

Cassazione n. 31044/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05FLV90) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/12/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente è stato ritenuto responsabile dei delitti di furto e violenza a pubblico ufficiale, entrambi aggravati; considerato che il primo e unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione in ordine all'omessa qualificazione del delitto di furto in forma tentata, è inammissibile perché fondato su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello, puntualmente e correttamente disattese dalla Corte di merito, dovendosi le stesse considerare non specifiche, ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Roma, 8 luglio 2024 [OSCURATO:PERSONA] liere esti sore Il Presidente A [OSCURATO:PERSONA] 8,vn--, D E [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05FLV90) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/12/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente è stato ritenuto responsabile dei delitti di furto e violenza a pubblico ufficiale, entrambi aggravati; considerato che il primo e unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione in ordine all'omessa qualificazione del delitto di furto in forma tentata, è inammissibile perché fondato su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello, puntualmente e correttamente disattese dalla Corte di merito, dovendosi le stesse considerare non specifiche, ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, 8 luglio 2024 [OSCURATO:PERSONA] liere esti sore Il Presidente A [OSCURATO:PERSONA] 8,vn--, D E [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 31044/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris