CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 06242/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23578/2021R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12 –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA] . ( [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ( C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) in virtù di procura in calce al controricorso, elettivamente domiciliato presso il proprio indirizzo digitale PEC Oggetto: tributi–IVA – cartella - controllo automatizzato – requisitisostanziali N.23578/21 R.G. Est. F. D’Aquino - c ontroricorrente – nonché nei confronti di AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE – [OSCURATO:SOCIETA] . ( [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore - intimato – avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale della Calabria, n. 472/04/21, depositata in data 12 febbraio 2021 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28febbraio 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino. [OSCURATO:PERSONA] 1.La società contribuente [OSCURATO:SOCIETA]. ha impugnato una cartella di pagamento, relativa a importi iscritti a ruolo a seguito di controllo automatizzato e di invio di comunicazione di irregolaritàper tributi del periodo di imposta 2009 (Unico 2010), a seguito della quale comunicazione era stata contestata la non spettanza del credito IVA in quanto credito non esposto in dichiarazione. La società contribuente ha dedotto che il credito era stato esposto nella dichiarazione del precedente periodo di imposta. 2. La CTP di Crotone ha accolto il ricorso. 3. LaCTR della Calabria, con sentenza qui impugnata, ha rigettato l’appello dell’Ufficio. Ha ritenuto il giudice di appello cheil contribuente non perde il diritto alrecupero dell’eccedenza di imposta IVA ancorché la dichiarazione annuale non sia stata presentata, purché siano rispettati i requisiti sostanziali per poter fruire delle detrazioni. Al riguardo, la sentenza impugnata ha ritenuto che il credito spettasse alla società contribuente e potesse essere utilizzato anche in caso di mancata presentazione della dichiarazione, non essendo l’Ufficio ricorso alla contestazione del creditoa mezzo avviso di accertamento . N.23578/21 R.G. Est. F. D’Aquino 4. Propone ricorso per cassazione l’Ufficio , affidato a un unico motivo, cui resiste con controricorso la società contribuente , ulteriormente illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., v iolazione e falsa applicazione degli articoli 36-bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e 2697 cod. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto spettante il credito IVA per non essere stato lo stesso contestato dall’Ufficio con un atto impositivo. Osserva il ricorrente che l’Ufficio non ha ammesso l’esistenza del credito IVA, in quanto oggetto di recupero con la cartella impugnata, nonché essendo la cartella correttamente emessa al fine di contestare l’indebito utilizzo del credito.Osserva, inoltre, il ricorrente come il credito IVA (eccedenza di imposta) debba ritenersi sussistente solo ove sia stata provata l’operazione economica sottostante, prova che incombeva al contribuente assolvere. 2. Il ricorso è inammissibile nella parte in cui censura la sentenza impugnata per avere ritenuto che il recupero non fosse corretto per il fatto che l’Ufficio non avesse emesso avviso di accertamento, in quanto la sentenza impugnata non ha contestato lo strumento del controllo automatizzato ai fini del recupero IVA, ma ha accertato che il credito sottostante il recupero non fosse mai stato oggetto di contestazione, per non avere l’Ufficio proceduto con un avviso di accertamento nei confronti della società contribuente. Tale statuizione non costituisce autonoma ratio decidendi. 3. Il ricorso è, invece, fondato nella parte in cui deduce che la società contribuente non avrebbe provato l’esistenza dell’eccedenza di imposta. La sentenza impugnata si è limitata a richiamare l’orientamento di questa Corte, secondo cui in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo in cui l’eccedenza IVA è giunta a N.23578/21 R.G. Est. F. D’Aquino maturazione, l'eccedenza d'imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente abbia rispettato i requisiti sostanziali per la detrazione, per cui nel giudizio d'impugnazione della cartella emessa a seguito di controllo formale automatizzato non può essere negato il diritto alla detrazione a condizione che sia dimostrato in concreto, ovvero non sia controverso, che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivo d'imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili(Cass., Sez. U . , 8 settembre 2016, n. 17757; Cass., Sez. V, 23 febbraio 2018, n. 4392; Cass., Sez. VI, 3 aprile 2018, n. 8131; Cass., Sez. V, 13 giugno 2018, n. 15459). 4. Nella specie, pur avendo la sentenza impugnata rilevato che il credito IVA non potesse essere denegato per il solo fatto che la dichiarazione del relativo periodo di imposta fosse risultata omessa, non ha accertato in concreto se sussistessero i requisiti sostanziali per fruire dell’eccedenza IVA. Il ricorso va, pertanto, accolto, cassandosi la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, affinché proceda con il suddetto accertamento. Al giudice del rinvio è demandata anche la liquidazione delle spese processualidel giudizio di legittimità. P. Q. M. LaCorte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per la regolazione e la liquidazione de