Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 08096/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] ein avverso la sentenza del 22/09/2025 della CORTAPPELLO di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] in fatto e considerato in diritto

1. [OSCURATO:PERSONA] ha personalmente proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 22 settembre 2025, con la quale la Corte di appello di Roma confermava, per quanto di rilevo in tal sede, la decisione di primo grado con cui l'imputata veniva dichiarata responsabile del delitto di rapina, di cui al capo 1 della rubrica.

2. Il ricorso, trattato senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., in quanto proveniente da soggetto non legittimato, è inammissibile, dal momento che la cit.

I. n. 103 del 2017, riformulando l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., ha soppresso la possibilità di proporre ricorso personalmente in cassazione.

3. Alla pronuncia di inammissibilità consegue ex art. 616 cod. proc. pen, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] ein avverso la sentenza del 22/09/2025 della CORTAPPELLO di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] in fatto e considerato in diritto 1. [OSCURATO:PERSONA] ha personalmente proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 22 settembre 2025, con la quale la Corte di appello di Roma confermava, per quanto di rilevo in tal sede, la decisione di primo grado con cui l'imputata veniva dichiarata responsabile del delitto di rapina, di cui al capo 1 della rubrica. 2. Il ricorso, trattato senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., in quanto proveniente da soggetto non legittimato, è inammissibile, dal momento che la cit. I. n. 103 del 2017, riformulando l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., ha soppresso la possibilità di proporre ricorso personalmente in cassazione. 3. Alla pronuncia di inammissibilità consegue ex art. 616 cod. proc. pen, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso i
Sentenza Cassazione n. 08096/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris