CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 10322/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratorkd'inammissibilità del ricorso_ [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in preambolo il Tribunale di Napoli, investito &richiesta di riesame ex art. 309 cod. proc. pen., confermava la misura della custodia cautelare in carcere, applicata dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale in data 9 aprile 2022, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di associazione per delinquere di stampo mafioso, con ruolo verticistico. 2. Il Tribunale del riesame richiamava in premessa gli esiti delle più recenti (fino al 2019) attività investigative di contrasto del fenomeno di stampo mafioso nel territorio di Napoli e riflesse in atti, da cui emergeva la persistente presenza, ben radicata nel panorama delinquenziale della provincia di Napoli, della consorteria denominata clan Moccia, originariamente federato al più esteso cartello camorristico denominato "[OSCURATO:PERSONA]", poi organizzatosi in una articolazione territoriale facente capo ai Moccia di Afragola, operante appunto in Afragola, Casoria, Cardito, Caivani, Frattamaggiore e altre località limitrofe. Le risultanze investigative avevano accertato la protrazione, da parte della consorteria, delle attività illecite nei settori tradizionalmente connessi al radicamento sul territorio delle associazioni di stampo mafioso fino al 2019. 3. I giudici della cautela - ricordato che a Favella era contestato il ruolo di vertice siccome capace, ancorché in stato di detenzione, di svolgere un ruolo di primo piano attraverso l'ininterrotto collegamento con gli altri vertici per il tramite della moglie, [OSCURATO:PERSONA] - ponevano in rilievo la circostanza che l'esistenza dell'associazione denominata clan Moccia e l'intraneità del ricorrente non erano contestate dalla difesa che, invece, ne avversava l'attuale partecipazione da parte del ricorrente. 3.1. Sotto tale profilo, i gravi indizi a carico erano costituiti, ad avviso del Tribunale, in primo luogo, da plurime e convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che assegnavano a [OSCURATO:PERSONA] un ruolo apicale attivo, anche successivamente alla metà dell'anno 2015, tanto da percepire egli stesso e sua moglie "regolare stipendio" da parte del clan anche durante la detenzione, ininterrotta dal 2008 . Erano a tal fine richiamate le dichiarazioni dei collaboratori: i) [OSCURATO:PERSONA] che, interrogato nel novembre 2016, ha ricordato che Favella riceveva l'aiuto per le famiglie dei detenuti anche quando il clan era in "ristrettezze"; ii) [OSCURATO:PERSONA] che, interrogato nel gennaio del 2018, ha affermato che nel maggio 2017 i sodali Puzio e Cimini ricomprendevano nella lista di detenuti da "mantenere", perfino quando il clan si era trovato in "ristrettezze economiche'; il genero di Favella. Tale circostanza era ribadita nell'interrogatorio del marzo 2018, ove chiariva che il mantenimento in denaro era consegnato presso la casa dei familiari; iii) [OSCURATO:PERSONA] che, interrogato il 20 luglio 2018, ha ricordato che Favella è «ancora elemento apicale, anche se detenuto» e che percepiva la "mesata" di tremila euro, il giorno 5 o 6 di ogni mese, per il tramite del nipote di [OSCURATO:PERSONA] che la consegnava alla seconda moglie di Favella, [OSCURATO:PERSONA]; iv) [OSCURATO:PERSONA] che, nell'anno 2020, ha ricordato che egli stesso prendeva le "imbasciate" da Favella, responsabile di Afragola e Casoria. Il collaboratore, in particolare, ha collocato il ricorrente tra gli esponenti di spicco sin dalla fine degli anni '90, affermando che questi prima dell'arresto era il "collettore" dei proventi delle estorsioni e che, successivamente al suo arresto per l'estorsione al pizzaiolo Marchitelli (nel 2008), lo stesso Puzio gli subentrò. Il collaboratore ha confermato il ruolo di Favella nell'anno 2017 (p. 12 ordinanza impugnata) e che, anche da detenuto, riceveva la "mesata", indicandone importo e destinatario in modo sovrapponibile alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]. 3.2. Il Tribunale riteneva dette propalazioni riscontrantesi vicendevolmente oltre che corroborate dalle intercettazioni ambientali risalenti al 2017, nelle quali [OSCURATO:PERSONA], interlocutore intercettato, affermava che durante la detenzione di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e dello stesso ricorrente, lui stesso era la persona deputata alla gestione delle "mesate". Amabile, nel dialogo del 9 gennaio 2017, confermava che Puzio una volta uscito dal carcere si occupava delle "mesate" di Favella, cui aveva diritto per il suo ruolo di vertice. E', in particolare, valorizzata la conversazione nella parte in cui Amabile riferiva che, da settembre 2017, [OSCURATO:PERSONA] inviava al fratello la somma di 150 euro al mese tramite vaglia. Erano altresì richiamate le conversazioni intercorse nell'anno 2017 tra Amabile e [OSCURATO:PERSONA] (p. 20 ordinanza), nelle quali si faceva riferimento a Favella come attuale punto di riferimento del clan, unico capace di dirimere controversie, di cui si auspicava, invero, la scarcerazione. In particolare si evidenziava il peculiare rilievo, in senso accusatorio, della conversazione del 5 febbraio 2017 nella quale i due facevano esplicito rifermento all'incontestato spessore criminale di Favella, tale da poter certamente influire sulla richiesta del genero, Pasquale brio, nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], di aiuto economico per rilevare l'attività commerciale "Antico caffè". Risultava, infatti, da questa conversazione che Favella, ricevuta una lettera in tali termini da brio, gli aveva fatto sapere che «attendeva risposta», a conferma dell'avvenuta attivazione di Favella. Ciò ctin il Tribunale riteneva ulteriormente confermato (p. 33 e 34 dell'ordinanza impugnata) dalle ragioni espresse da Amabile e [OSCURATO:PERSONA], nella conversazione del 13 febbraio 2017, in punto di mancato appoggio da parte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al genero di Favella, giustificato con la necessità di evitare "sovraesposizioni", nonostante considerassero [OSCURATO:PERSONA] loro "fratello". Per tale via, il Tribunale del riesame, evidenziata l'irrilevanza del sopravvenuto stato detentivo sullo status di appartenente al sodalizio, concludeva nel senso della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza nei riguardi del ricorrente, anche per la porzione di tempo oggetto della contestazione provvisoria e, segnatamente, dalla metà del 2015 fino al 2019. 4. Ricorre per cassazione l'indagato, tramite il difensore di fiducia, sulla base di un unico articolato motivo con il quale deduce violazione degli artt. 292, 273 e 192 cod. proc. pen. 4.1. Lamenta la difesa, in primo luogo, la mancata risposta del Tribunale del riesame alla censura in punto di genericità delle propalazioni accusatorie dei collaboratori, carenti sotto il profilo dell'indicazione temporale delle condotte delittuose nel periodo oggetto di contestazione, a fronte delle pregresse condanne per il medesimo reato associativo. A tale proposito rammenta che il ricorrente, originariamente destinatario di un'ordinanza cautelare per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., era rinviato a giudizio in data 17 maggio 2011 e, in occasione dell'udienza dibattimentale del 4 aprile 2015, il Pubblico Ministero provvedeva a "chiudere" la contestazione della permanenza del reato «a tutto il 2010». Successivamente era emessa nei suoi riguardi ulteriore ordinanza cautelare in data 5 gennaio 2018 per il medesimo titolo di reato in riferimento alla partecipazione alla stessa associazione, la cui condotta era contestata nell'imputazione provvisoria «da gennaio 2011 fino alla metà del 2015». Infine, era raggiunto in data 9 aprile 2022 dall'ordinanza cautelare per i fatti che ci occupano, contestati «dalla seconda metà del 2015, fino al 2019». Ciò premesso, la difesa assume che il materiale posto a fondamento di tale ultimo provvedimento cautelare riguardi, in realtà, la pregressa attività di Favella, poiché tutti i collaboratori di giustizia menzionati nel provvedimento impugnato convergono unicamente nell'indicarne il ruolo verticistico, senza precisarne il periodo. Giusta la tesi difensiva, non vi sarebbe dunque prova della perdurante appartenenza di Favella al sodalizio per la porzione di condotta in contestazione. 4.2. Lamenta inoltre l'errata valorizzazione, a riscontro, delle captazioni ambientali, anch'esse riferentesi al pregresso coinvolgimento del Favella l'alla compagine associativa, non anche alla perdurante affiliazione al clan. Sotto questo secondo profilo, assume la difesa che la conversazione menzionata dal Tribunale del riesame a p. 15 riguarda fatti risalenti al 2012 e non, come ritenuto nel provvedimento impugnato, al 2017. Quanto ai vaglia corrisposti da [OSCURATO:PERSONA] al fratello, a partire da settembre 2017, non è stata fornita prova che il denaro provenisse dalle casse del clan, tant'è che Arturo non è indagato per il reato di ricettazione relativamente alle relative somme, di provenienza illecita. Analoghe censure d'irrilevanza sono rivolte alla conversazione tra Amabile e Iazzetta avente a oggetto la caratura criminale del ricorrente, poiché ciò che si coglie nelle parole degli interlocutori è solo un auspicio che Favella risolvesse il problema insorto, ma non è stata fornita alcuna prova dell'attualizzazione di tale condotta da parte del ricorrente. Infine, quanto alla vicenda dell'intercessione del ricorrente presso [OSCURATO:PERSONA] in favore del genero Iorio, la difesa ritiene che la tesi dell'Accusa, fatta propria dal Tribunale, riposi sul duplice presupposto non provato che una missiva sia stata ricevuta e che Iazzella l'abbia ricevuta. 5. [OSCURATO:PERSONA] generale, con requisitoria scritta depositata il 30 settembre 2022, ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deduce censure infondate e dev'essere, pertanto, rigettato. 2. È anzitutto necessario chiarire, sia pur in sintesi, i limiti di sindacabilità da parte di questa Corte dei provvedimenti adottati dal giudice del riesame sulla libertà personale. 2.1. Secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, che il Collegio condivide e reputa attuale anche all'esito delle modifiche normative che hanno interessato l'art. 606 cod. proc. pen. (cui l'art. 311 cod. proc. pen. implicitamente rinvia), in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, alla Corte spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario e della permanenza delle esigenze cautelari a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. Si è anche precisato che la richiesta di riesame - mezzo di impugnazione, sia pure atipico - ha la specifica funzione di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali indicati nell'art. 292 cod. proc. pen., ed ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo: ciò premesso, si è evidenziato che la motivazione della decisione del Tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dal6itato articolo, ispirato al modulo di cui all'art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; conforme, dopo la novella dell'art. 606 cod. proc. pen., Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012). 2.2. L'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (art. 273 cod. proc. pen.) e delle esigenze cautelari (art. 274 cod. proc. pen.) è, quindi, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o nella manifesta illogicità della motivazione secondo la logica ed i principi di diritto, rimanendo "all'interno" del provvedimento impugnato; il controllo di legittimità non può, infatti, riguardare la ricostruzione dei fatti e sono inammissibili le censure che, pur formalmente investendo la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito, dovendosi in sede di legittimità accertare unicamente se gli elementi di fatto sono corrispondenti alla previsione della norma incriminatrice e le statuizioni sono assistite da motivazione non manifestamente illogica (Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178). Tutto ciò premesso e considerato, ritiene il Collegio come, nelle valutazioni del Tribunale, non si riscontri alcuna violazione di legge o vizio di motivazione, essendo le conclusioni assunte del tutto congrue e prive di illogicità manifesta. 3. È infondato il motivo di ricorso nella parte in cui censura l'ordinanza in punto di mancata risposta alla contestazione in punto di genericità delle propalazioni accusatorie. Tale doglianza non si confronta con l'articolata motivazione (p.48) del provvedimento che - sulla scorta del materiale investigativo complessivamente vagliato - ha ritenuto sussistente la gravità indiziaria della partecipazione del ricorrente per il periodo in contestazione e, comunque, quanto meno fino al 2017, epoca in cui egli, detenuto in carcere, certamente continuava a percepire il sostentamento da parte dei sodali.Non colgono, in particolare, nel segno le censure di genericità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizià quanto all'indicazione temporale della condotta scritta al ricorrente, doglianze che il Collegio reputa frutto di una valutazione atomistica delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. Il giudice della cautela ha, infatti, in primo luogo compendiato gli elementi indiziari costituiti dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia attestanti la protrazione dell'attività criminosa quam minime fino all'anno 2017/2018, posto che - come si legge alle p. 10 e s. del provvedimento impugnato - tanto [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] hanno collocato la corresponsione della cd mesata in favore di Favella anche nel periodo in cui il sodalizio viveva un periodo di difficoltà economica, quest'ultima datata da Cinquegrana nell'anno 2017; inoltre [OSCURATO:PERSONA], interrogato nel 2018, riferisce della stessa mesata, esprimendosi al tempo presente; così come Punzio ha riferito della permanenza di Favella nel sodalizio, in posizione apicale, anche dopo il suo arresto. Quindi - oltre alla convergenza di dette propalazioni - ha valorizzato le ulteriori emergenze istruttorie di cui si è detto in premessa, reputandole - con motivazione non manifestamente illogica - chiaro indice della protrazione della condotta partecipativa in epoca certamente successiva a quella oggetto delle precedenti contestazioni e condanne. E, invero, ove - come nel caso di specie - le risultanze investigative attestino che il sodalizio ha continuato a esistere e operare con la medesima compagine criminale, in assenza di elementi indicativi di un'abiura di Favella, ciò consente certamente di ritenere provata la perdurante appartenenza al gruppo così come contestata nella imputazione provvisoria. Il Tribunale ha anche correttamente richiamato gli arresti della giurisprudenza di questa Corte secondo cui, «In tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, il sopravvenuto stato detentivo del soggetto non determina la necessaria e automatica cessazione della sua partecipazione al sodalizio, atteso che la relativa struttura - caratterizzata da complessità, forti legami tra gli aderenti e notevole spessore dei progetti delinquenziali a lungo termine - accetta il rischio di periodi di detenzione degli aderenti, soprattutto in ruoli apicali, alla stregua di eventualità che, da un lato, attraverso contatti possibili anche in pendenza di detenzione, non ne impediscono totalmente la partecipazione alle vicende del gruppo ed alla programmazione delle sue attività e, dall'altro, non ne fanno venir meno la disponibilità a riassumere un ruolo attivo alla cessazione del forzato impedimento» (Sez. 6, n. 1162 del 14/10/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282661; Sez. 2, n. 8461 del 24/01/2017, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 1, n. 46103 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Caglioti, Rv. 261272). Q.J Del pari trTfondate le censure contenute nella seconda parte dell'unico motivo di ricorso, relative a presunti travisamenti della provvista indiziaria.Com'è noto, l'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. consente di dedurre il travisamento della prova come vizio della motivazione del provvedimento impugnato e non di sollecitare alla Cassazione una rilettura degli elementi di fatto, rimasta riservata, in via esclusiva al giudice del merito. Peraltro, anche il detto travisamento, in tanto può essere oggetto dello scrutinio di legittimità, in quanto il ricorrente deduca e dimostri di aver rappresentato al giudice a quo (nella specie il Tribunale del riesame) gli elementi dai quali avrebbe potuto rilevarsi tale vizio cosicché il giudice di legittimità possa desumere dal testo del provvedimento o dalle specifiche indicazioni del ricorrente se e come gli elementi siano stati valutati. E' stato infatti più volte ribadito che,«In tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di "contraddittorietà processuale" (o "travisamento della prova") vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l'eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di "fotografia", neutra e a-valutativa, del "significante", ma non del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova» (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283370). L'ordinanza impugnata non si è discostata da tali principi e ha desunto gravi elementi indiziari di stabile intraneità al sodalizio-, nel senso sopra delineato, dalle circostanze, in tal senso adeguatamente significative, già passate in rassegna nella superiore parte narrativa. Alle richiamate pertinenti deduzioni, che compendiano logici e insindacabili apprezzamenti in punto di valutazione della provvista indiziaria — alimentata da un adeguato corredo di conversazioni intercettate, l'interpretazione delle quali costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, censurabile in sede di legittimità nei soli limiti della manifesta irragionevolezza della motivazione (tra le molte, Sez. 2, n. 50701 del 4/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389-01), qui non emergente — il ricorrente oppone una diversa e alternativa lettura delle relative risultanze; lettura che, anche nella parte non contestata nella sua storicità, mira ad eliderne l'efficacia dimostrativa, mediante il tentativo di inquadramento delle medesime al di fuori del ravvisato contesto associativo e all'interno, viceversa, di un ingenuo rapporto di consuetudine amicale. Va da sé che tale alternativa lettura non può trovare avallo da parte della Corte di legittimità, la quale non è abilitata a compiere rivisitazioni di merito del materiale indiziario e probatorio.Anche sul punto, dunque, l'ordinanza impugnata va palesemente esente da censura. 5. Alla reiezione del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La cancelleria curerà l'adempimento di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna