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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 settembre 2024

Cassazione n. 40621/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 4 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che FENDONI Luciano - imputato del reato continuato di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, in qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 26/02/2024, con cui la Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA] ha parzialmente riformato (dichiarando non doversi procedere per l'omessa dichiarazione relativa all'anno di imposta 2012, riducendo proporzionalmente l'importo della confisca, e confermando nel resto) la sentenza di condanna in primo grado emessa dal Tribunale di Palmi, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alle modalità di determinazione dell'imposta evasa e alla ritenuta sussistenza del dolo specifico di evasione, pur avendo il commercialista incaricato ammesso la propria negligenza quanto alle dichiarazioni omesse; ritenuto che il primo ordine di censure presenti connotazioni meramente reiterative delle doglianze esaminate e motivatamente disattese dalla Corte territoriale, sulla scorta della consolidata elaborazione giurisprudenziale di questa Suprema Corte (con espresso richiamo, tra l'altro, a Sez. 3, n. 17214 del 14/03/2023, Gallo, Rv. 284554 - 01, secondo cui «in tema di reati tributari, il giudice, per determinare l'ammontare della imposta evasa, è tenuto ad operare una verifica che, pur non potendo prescindere dai criteri di accertamento dell'imponibile stabiliti dalla legislazione fiscale, soffre delle limitazioni che derivano dalla diversa finalità dell'accertamento penale e dalle regole che lo governano, sicché, nel caso in cui i ricavi non indicati nelle dichiarazioni fiscali obbligatorie siano individuati sulla base non di presunzioni, ma di precisi elementi documentali, quali le entrate registrate nella contabilità o nei conti correnti bancari, i correlativi costi possono essere riconosciuti solo in presenza di allegazioni fattuali da cui desumere la certezza o, comunque, il ragionevole dubbio della loro esistenza»); ritenuto che l'esame della residua censura difensiva sia precluso dalla necessità di fare applicazione, nella fattispecie in esame, dell'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, con unico motivo, una violazione di legge verificatasi nel giudizio di primo grado, se non si procede alla specifica contestazione del riepilogo dei motivi di appello, contenuto nella sentenza impugnata, che non menzioni la medesima violazione come doglianza già proposta in sede di appello, in quanto, in mancanza della predetta contestazione, il motivo deve ritenersi proposto per la prima volta in cassazione, e quindi tardivo» (Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627 - 01); ritenuto infatti che il ricorrente non ha contestato il riepilogo dei motivi di appello contenuto nella sentenza impugnata (in cui non c'è alcuna menzione dei rilievi in punto di elemento psicologico, ma solo dei motivi di censura in punto di determinazione dell'imposta evasa e di trattamento sanzionatorio), e che tale situazione imponga una declaratoria di inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 27 settembre 2024 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 4 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che FENDONI Luciano - imputato del reato continuato di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, in qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 26/02/2024, con cui la Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA] ha parzialmente riformato (dichiarando non doversi procedere per l'omessa dichiarazione relativa all'anno di imposta 2012, riducendo proporzionalmente l'importo della confisca, e confermando nel resto) la sentenza di condanna in primo grado emessa dal Tribunale di Palmi, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alle modalità di determinazione dell'imposta evasa e alla ritenuta sussistenza del dolo specifico di evasione, pur avendo il commercialista incaricato ammesso la propria negligenza quanto alle dichiarazioni omesse; ritenuto che il primo ordine di censure presenti connotazioni meramente reiterative delle doglianze esaminate e motivatamente disattese dalla Corte territoriale, sulla scorta della consolidata elaborazione giurisprudenziale di questa Suprema Corte (con espresso richiamo, tra l'altro, a Sez. 3, n. 17214 del 14/03/2023, Gallo, Rv. 284554 - 01, secondo cui «in tema di reati tributari, il giudice, per determinare l'ammontare della imposta evasa, è tenuto ad operare una verifica che, pur non potendo prescindere dai criteri di accertamento dell'imponibile stabiliti dalla legislazione fiscale, soffre delle limitazioni che derivano dalla diversa finalità dell'accertamento penale e dalle regole che lo governano, sicché, nel caso in cui i ricavi non indicati nelle dichiarazioni fiscali obbligatorie siano individuati sulla base non di presunzioni, ma di precisi elementi documentali, quali le entrate registrate nella contabilità o nei conti correnti bancari, i correlativi costi possono essere riconosciuti solo in presenza di allegazioni fattuali da cui desumere la certezza o, comunque, il ragionevole dubbio della loro esistenza»); ritenuto che l'esame della residua censura difensiva sia precluso dalla necessità di fare applicazione, nella fattispecie in esame, dell'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, con unico motivo, una violazione di legge verificatasi nel giudizio di primo grado, se non si procede alla specifica contestazione del riepilogo dei motivi di appello, contenuto nella sentenza impugnata, che non menzioni la medesima violazione come doglianza già proposta in sede di appello, in quanto, in mancanza della predetta contestazione, il motivo deve ritenersi proposto per la prima volta in cassazione, e quindi tardivo» (Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627 - 01); ritenuto infatti che il ricorrente non ha contestato il riepilogo dei motivi di appello contenuto nella sentenza impugnata (in cui non c'è alcuna menzione dei rilievi in punto di elemento psicologico, ma solo dei motivi di censura in punto di determinazione dell'imposta evasa e di trattamento sanzionatorio), e che tale situazione imponga una declaratoria di inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 27 settembre 2024 Il
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