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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 novembre 2025

Cassazione n. 25872/2026

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SIONE rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Genova in data 25 novembre 2025, con la quale gli è stata applicata la pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; rilevato che con l'unico motivo di ricorso deduce l'insufficienza degli elementi di prova per affermare la responsabilità dell'imputato; rilevato che il motivo di ricorso è inammissibile in quanto, ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; ritenuta, pertanto, l'inammissibilità del ricorso per cassazione con cui si deducano vizi di violazione di legge differenti da quelli tassativamente indicati nel citato comma 2-bis (ex plurimis, Sez. 5, n. 19425 del 19/04/2021, Coco, in motivazione; Sez.

F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 - 01; Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SIONE rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Genova in data 25 novembre 2025, con la quale gli è stata applicata la pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; rilevato che con l'unico motivo di ricorso deduce l'insufficienza degli elementi di prova per affermare la responsabilità dell'imputato; rilevato che il motivo di ricorso è inammissibile in quanto, ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; ritenuta, pertanto, l'inammissibilità del ricorso per cassazione con cui si deducano vizi di violazione di legge differenti da quelli tassativamente indicati nel citato comma 2-bis (ex plurimis, Sez. 5, n. 19425 del 19/04/2021, Coco, in motivazione; Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 - 01; Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M P.Q.M
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