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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 23 gennaio 2024

Cassazione n. 23835/2024

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26941/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via di Ripetta 142, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] C himenti Caracciolo di N icastro, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale in calce al ricorso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione, in persona del curatore p.t., elettivamente domiciliato in Roma, piazzale di [OSCURATO:PERSONA] 116, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale in calce al controricorso -controricorrente- avverso il DECRETO d el TRIBUNALE di FORLI' n. 1561/2016 depositatoil 12/10/2017 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] 1.Il Tribunale di Forlì, con decreto del 12.10.2017, ha rigettato l’opposizione ex art. 98 l. fall. proposta dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] per ottenere l’ammissione allo stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione del credito - insinuato con domanda del 23.3.2016 ed escluso dal giudice delegato - vantato a titolo di corrispettivo dell’attività professionale svolta in favore della società poi fallita.

Il tribunale ha evidenziato: i) che l’opponente era titolare di tale posizione creditoria insieme al padre, avv. [OSCURATO:PERSONA], e che quest’ultimo aveva già fatto valere il credito unitario presentando, il 30.7.2015, istanza di ammissione al passivo per sé e per il suo Studio; ii) che l’unitarietà e la contitolarità del credito era no stat e espressamente confermat e da entrambi gli interessati nelle osservazioni al progetto di stato passivo depositate i l 2.10.2015 (nelle quali l’avv. [OSCURATO:PERSONA].

Grasso dichiarava di agire anche per il figlio) che l’avv. [OSCURATO:PERSONA] a veva sottoscritto a eventuale ratifica del ricorso presentato dal padre per suo conto, precisando (come si trattasse di una rinuncia, ma in realtà superfluamente, posto che la pretesa era stata esercitata da uno dei due con titolari del credito col consenso dell’altro) che non avrebbe proposto alcuna autonoma richiesta della propria quota; iii) che , in sostanza, il G.D. decidendo sulla domanda dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva deciso anche sulla quota di credito nella contitolarità dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale avrebbe dunque potuto proporre autonoma opposizione avverso tale decisione ma non presentare una seconda istanza di ammissione. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione del decreto , affidato a tre motivie illustrato da memoria, cui il F allimento [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo , che denuncia la violazione d i norme di diritto, l’avv. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il provvedimento impugnato, nell’affermare che il credito dedotto in giudizio era già stato richiesto con la domanda presentata dal padre “per sé e per il suo Studio”, si po rrebbe in contrasto con i principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui i professionisti che si associano per dividere le spese e gestire congiuntamente i proventi della propria attività non trasferiscono all’associazione la titolarità del rapporto di prestazione professionale, ma conservano la rispettiva legittimazione attiva nei confronti del proprio cliente.

L’associazione professionale, per contro, non sarebbe legittimata a far valere nei confronti del cliente i crediti spettanti ai singoli prestatori d’opera associati, a meno che non sia munita di delega ad hoc o che ciò sia stabilito da un’apposita clausola statutaria.

Nella specie, pertanto, non essendovi prova del potere rappresentativo dello [OSCURATO:PERSONA] e Associati, il tribunale avrebbe errato nel ritenere che il giudice delegato, decidendo sulla domanda dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], avrebbe deciso anche sulla quota di credito di cui esso ricorrente era contitolare.

2. Col secondo motivo il ricorrente prospetta, in via subordinata, l’omesso esame d i f att i decisiv i per il giudizio e oggetto di discussione tra le parti.

Assume, nello specifico, che il padre ha agito anche nelsuo interesse solo per far valere i l credito unitario derivante dall’accordo sui compensi raggiunto con la società poi fallita l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] ( accordo col quale, per l’appunto, l’ apporto professionale di entrambi era statovalutato complessivamente, con fissazione di un unico co rrispettivo) e non in ragione della sua qualità di associato dello [OSCURATO:PERSONA] e Associati ; con la conseguenza che, poiché quell’accordo era stato ritenuto inopponibile alla procedura e il credito delpadre era stato ammesso in misura fortemente ridotta (anzi al di sotto dei minimi tariffari proprio a causa della natura congiunta dell’incarico), egli aveva legittimamente fatto valere in via autonoma la propria posizione creditoria.

3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce che, in assenza di un valido accordo, opponibile al Fallimento, che prevedesse un unico compenso onnicomprensivo, il tribunale è incorso nella violazione degli artt. 1 e 23 comma 1° DM 55/2014.

4. Il primo ed il secondo motivo, da esaminare unitariamente, sono inammissibiliperché non investono la ratio decidendi c he sorregge il decreto impugnato.

Il Tribunale di Forlì non ha mai affermato che il titolare del credito unitario per il quale l’avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva presentato istanza di ammissione al passivo fosse lo [OSCURATO:PERSONA] e Associati.

Il giudice del merito ha invece evidenziato: che il credito azionato dal padre dell’odierno ricorrente era nella contitolarità anche di quest’ultimo; che l’avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva fatto valere detto credito in via unitaria, anche nell’interesse del figlio; che l’(allora) opponente non solo aveva confermato tali circostanze ma, sottoscrivendo le osservazioni al progetto di stato passivo del 2.10.2015, aveva, all’occorrenza, ratificato il ricorso presentato dal padre anche per suo conto e precisato (ancorché superfluamente e sotto un profilo giuridico errato) che “rinunciava”a far valere in via autonoma la propria quota di credito.

Il ricorrente non si è minimamente confrontato con tali assunti, cui è totalmente estraneo ogni riferimento (sia in fatto che in diritto) alle questioni (che, comunque, non risultano neppure essere state sollevate nel corso del giudizio di merito ) riguardanti la legittimazione dell’associazione o del singolo professionista associato a richiedere l’ammissione al passivo del credito derivante da singole prestazioni professionali, e sembra non aver compreso che la decisione impugnata si fonda sul principio del ne bis in idem, ovvero sul rilievo della inammissibilità (ancorché non espressamente dichiarata) della proposizione da parte del creditore di una seconda domandadi ammissione al passivo, depositata dopo che la prima è stata già esaminata e decisa.

E’ chiara espressione di tale ratio la successiva affermazione del tribunale, rimasta anch’essa incensurata, secondo cui l’odierno ricorrente avrebbe certamente potuto proporre autonoma opposizione al decreto col quale il G.D. aveva statuito sulla domanda depositata dal padre, ma non presentare una nuova istanza di ammissione dopo tale statuizione, che concerneva anche la sua quota di credito.

5. Il terzo motivo, peraltro anch’esso estraneo alla ratio decidendi, è assorbito.

6. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibilee condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 7.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterdel d.P.R . n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte delricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto , per il ricorso principale, a norma del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26941/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via di Ripetta 142, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] C himenti Caracciolo di N icastro, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale in calce al ricorso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione, in persona del curatore p.t., elettivamente domiciliato in Roma, piazzale di [OSCURATO:PERSONA] 116, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale in calce al controricorso -controricorrente- avverso il DECRETO d el TRIBUNALE di FORLI' n. 1561/2016 depositatoil 12/10/2017 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] 1.Il Tribunale di Forlì, con decreto del 12.10.2017, ha rigettato l’opposizione ex art. 98 l. fall. proposta dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] per ottenere l’ammissione allo stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione del credito - insinuato con domanda del 23.3.2016 ed escluso dal giudice delegato - vantato a titolo di corrispettivo dell’attività professionale svolta in favore della società poi fallita. Il tribunale ha evidenziato: i) che l’opponente era titolare di tale posizione creditoria insieme al padre, avv. [OSCURATO:PERSONA], e che quest’ultimo aveva già fatto valere il credito unitario presentando, il 30.7.2015, istanza di ammissione al passivo per sé e per il suo Studio; ii) che l’unitarietà e la contitolarità del credito era no stat e espressamente confermat e da entrambi gli interessati nelle osservazioni al progetto di stato passivo depositate i l 2.10.2015 (nelle quali l’avv. [OSCURATO:PERSONA]. Grasso dichiarava di agire anche per il figlio) che l’avv. [OSCURATO:PERSONA] a veva sottoscritto a eventuale ratifica del ricorso presentato dal padre per suo conto, precisando (come si trattasse di una rinuncia, ma in realtà superfluamente, posto che la pretesa era stata esercitata da uno dei due con titolari del credito col consenso dell’altro) che non avrebbe proposto alcuna autonoma richiesta della propria quota; iii) che , in sostanza, il G.D. decidendo sulla domanda dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva deciso anche sulla quota di credito nella contitolarità dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale avrebbe dunque potuto proporre autonoma opposizione avverso tale decisione ma non presentare una seconda istanza di ammissione. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione del decreto , affidato a tre motivie illustrato da memoria, cui il F allimento [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo , che denuncia la violazione d i norme di diritto, l’avv. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il provvedimento impugnato, nell’affermare che il credito dedotto in giudizio era già stato richiesto con la domanda presentata dal padre “per sé e per il suo Studio”, si po rrebbe in contrasto con i principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui i professionisti che si associano per dividere le spese e gestire congiuntamente i proventi della propria attività non trasferiscono all’associazione la titolarità del rapporto di prestazione professionale, ma conservano la rispettiva legittimazione attiva nei confronti del proprio cliente. L’associazione professionale, per contro, non sarebbe legittimata a far valere nei confronti del cliente i crediti spettanti ai singoli prestatori d’opera associati, a meno che non sia munita di delega ad hoc o che ciò sia stabilito da un’apposita clausola statutaria. Nella specie, pertanto, non essendovi prova del potere rappresentativo dello [OSCURATO:PERSONA] e Associati, il tribunale avrebbe errato nel ritenere che il giudice delegato, decidendo sulla domanda dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], avrebbe deciso anche sulla quota di credito di cui esso ricorrente era contitolare. 2. Col secondo motivo il ricorrente prospetta, in via subordinata, l’omesso esame d i f att i decisiv i per il giudizio e oggetto di discussione tra le parti. Assume, nello specifico, che il padre ha agito anche nelsuo interesse solo per far valere i l credito unitario derivante dall’accordo sui compensi raggiunto con la società poi fallita l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] ( accordo col quale, per l’appunto, l’ apporto professionale di entrambi era statovalutato complessivamente, con fissazione di un unico co rrispettivo) e non in ragione della sua qualità di associato dello [OSCURATO:PERSONA] e Associati ; con la conseguenza che, poiché quell’accordo era stato ritenuto inopponibile alla procedura e il credito delpadre era stato ammesso in misura fortemente ridotta (anzi al di sotto dei minimi tariffari proprio a causa della natura congiunta dell’incarico), egli aveva legittimamente fatto valere in via autonoma la propria posizione creditoria. 3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce che, in assenza di un valido accordo, opponibile al Fallimento, che prevedesse un unico compenso onnicomprensivo, il tribunale è incorso nella violazione degli artt. 1 e 23 comma 1° DM 55/2014. 4. Il primo ed il secondo motivo, da esaminare unitariamente, sono inammissibiliperché non investono la ratio decidendi c he sorregge il decreto impugnato. Il Tribunale di Forlì non ha mai affermato che il titolare del credito unitario per il quale l’avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva presentato istanza di ammissione al passivo fosse lo [OSCURATO:PERSONA] e Associati. Il giudice del merito ha invece evidenziato: che il credito azionato dal padre dell’odierno ricorrente era nella contitolarità anche di quest’ultimo; che l’avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva fatto valere detto credito in via unitaria, anche nell’interesse del figlio; che l’(allora) opponente non solo aveva confermato tali circostanze ma, sottoscrivendo le osservazioni al progetto di stato passivo del 2.10.2015, aveva, all’occorrenza, ratificato il ricorso presentato dal padre anche per suo conto e precisato (ancorché superfluamente e sotto un profilo giuridico errato) che “rinunciava”a far valere in via autonoma la propria quota di credito. Il ricorrente non si è minimamente confrontato con tali assunti, cui è totalmente estraneo ogni riferimento (sia in fatto che in diritto) alle questioni (che, comunque, non risultano neppure essere state sollevate nel corso del giudizio di merito ) riguardanti la legittimazione dell’associazione o del singolo professionista associato a richiedere l’ammissione al passivo del credito derivante da singole prestazioni professionali, e sembra non aver compreso che la decisione impugnata si fonda sul principio del ne bis in idem, ovvero sul rilievo della inammissibilità (ancorché non espressamente dichiarata) della proposizione da parte del creditore di una seconda domandadi ammissione al passivo, depositata dopo che la prima è stata già esaminata e decisa. E’ chiara espressione di tale ratio la successiva affermazione del tribunale, rimasta anch’essa incensurata, secondo cui l’odierno ricorrente avrebbe certamente potuto proporre autonoma opposizione al decreto col quale il G.D. aveva statuito sulla domanda depositata dal padre, ma non presentare una nuova istanza di ammissione dopo tale statuizione, che concerneva anche la sua quota di credito. 5. Il terzo motivo, peraltro anch’esso estraneo alla ratio decidendi, è assorbito. 6. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibilee condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 7.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterdel d.P.R . n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte delricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto , per il ricorso principale, a norma del
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