CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 ottobre 1981
Cassazione n. 09787/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/10/1981 avverso l'ordinanza del 29/06/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro ha respinto il reclamo proposto dal detenuto avverso il provvedimento del locale Magistrato di sorveglianza che aveva confermato, nei confronti del predetto, la sanzione disciplinare di gg. 15 di esclusione dalle attività in comune, inflittagli 9 marzo 2022; Rilevato al riguardo che il Tribunale di sorveglianza, con motivazione adeguata ed esente da vizi logici, ha confermato la legittimità della sanzione disciplinare osservando che la gravità dei fatti ascrittigli era stata puntualmente descritta nelle relazioni di servizio, che l'odierno ricorrente avanti il consiglio di disciplina aveva inizialmente ammesso le proprie responsabilità e che i suoi comportamenti potevano mettere a rischio l'ordine e la sicurezza dell'istituto visto che egli aveva agito assieme ad altri detenuti; Ritenuto, quindi, che [OSCURATO:PERSONA] - pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione - suggerisce una inammissibile lettura alternativa degli elementi processuali, rispetto a quella coerentemente effettuata dal Tribunale di sorveglianza per respingere il suo reclamo; Considerato, infine, che il richiamo contenuto nella ordinanza alla fede privilegiata dell'atto pubblico ex art.2700 cod. civile, appare comunque assorbito dalla approfondita ricostruzione dei fatti contenuta nel provvedimento impugnato; Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma,, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 febbraio