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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 aprile 2026

Cassazione n. 09641/2026

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cato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA];-intimata-avverso la sentenza n. 1032/2021 emessa dalla Corte d’Appello diCatanzaro il 02/11/2021.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrenteabbia chiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsil’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc.civ.;ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimatasvolto attività difensiva; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Numero registro generale 11334/2022Numero sezionale 309/2026Numero di raccolta generale 9641/2026Data pubblicazione 15/04/2026Così deciso in Roma, il 13/04/2026Il Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Caterina Marotta

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
cato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA];-intimata-avverso la sentenza n. 1032/2021 emessa dalla Corte d’Appello diCatanzaro il 02/11/2021.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrenteabbia chiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsil’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc.civ.;ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimatasvolto attività difensiva; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Numero registro generale 11334/2022Numero sezionale 309/2026Numero di raccolta generale 9641/2026Data pubblicazione 15/04/2026Così deciso in Roma, il 13/04/2026Il Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Caterina Marotta
Sentenza Cassazione n. 09641/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris