CassazionedecretoSezione 1Decisione del 13 settembre 2023
Cassazione n. 28630/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZA sul ricorso nr 19166/2020 proposto da. [OSCURATO:PERSONA] soc. cons. a r.l., in persona del curatore p.t., elettivamente domiciliato in Roma , v ia [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, c orso Trieste 149,presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] ia [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso il decreto d el Tribunale d i Spoleto nr.400/2019 del 10/3/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 settembre 2023 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. I l Tribunale di Spoleto, c on decreto del 10/3/2020, ha parzialmente accolto il reclamo ex art 26 l.fall. proposto dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] contro i decreti con i quali il giudice delegato al [OSCURATO:PERSONA] (di seguito Di.Emme) soc. cons. a r.l. gli aveva liquidato in misura inferiore a quella richiesta i compensi per l’attività di rappresentanza e difesa della procedura da lui svolta in vari giudizi di recupero crediti g ià intrapresi con il suo patrocinio dalla fallita ancora in bonis, in relazione ai quali aveva ricevuto conferma dell’incaricodal curatore . Il giudice del reclamo: i)ha escluso che il curatore fosse subentrato nella convenzione sulla liquidazione dei compensi intervenuta il 30.7.2008 fra l’avv. [OSCURATO:PERSONA] e la società poi fallita o che avessemai aderito alla proposta con la quale il legale gli aveva manifestato la sua disponibilità a ottener e la corresponsione di diritti e onorari in termini ridotti rispetto alle previsioni tariffarie; ii)ha rilevato che lo stato delle pratiche, alla data in cui il Fallimento aveva conferito i mandati al professionista, risultava dalla relazione del precedente curatore del 27/2010 e che, in particolare, quanto alla pratica “[OSCURATO:PERSONA]”, questi aveva ritenuto giusto ed equo il corrispettivo richiesto dall’avvocato nella notula pro- forma predisposta; iii) ha ritenuto infondate le eccezioni del Fallimento circa la duplicazione di voci per funzioni procuratorie; i v ) ha rimarcato che in alcune notule gli onorari erano stati richiesti in misura inferiore a quelli previsti dalle tariffe. 2 [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la c assazione del decreto sulla base di tre motivi, cui l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380 bis cpc. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo, che denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 72 r.d 267/42 e 2233 c.c. il ricorrente sostiene che il tribunale ha errato nell’escludere che la convenzione del 30/7/2008 sulla determinazione dei compensi stipulata t ra l’ avv. [OSCURATO:PERSONA] e Di.Emme in bonis non spiegasse efficacia anche nei confronti del Fallimento. 2 Il motivo è inammissibile per difetto assoluto di specificità, in quanto, oltre a contrastare in via meramente assertiva il contrario accertamento del tribunale- che non solo ha escluso che il curatore fosse subentrato nella convenzione, ma ha sottolineato come l’avv. [OSCURATO:PERSONA] avesse anche formulato una nuova proposta di accordo cui gli organi della procedura non avevano dato seguito - non chiarisce cosa prevedesse in concreto detta convenzione né precisa se, e, in quale misura, i compensi richiesti dal legale esorbitassero da quelli che gli sarebbero spettati in base alle pregresse pattuizioni. Va peraltro evidenziato, in contrario, che nella nota sub. 4 ( pag. 7 del ricorso) è lo stesso Fallimento ad affermare che la convenzione stabiliva che gli onorari dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] sarebbero stati liquidati secondo i minimi di tariffa, mentre, come pure accertato dal tribunale, il legale (quantomeno in relazione ad alcune pratiche) ne ha richiesto la liquidazione in misura inferiore. 3 Con il secondo e il terzo motivo il Fallimento oppone violazione degli artt. 25 l.fall. 2697 cc, 115 cpc, 2729 cc e del DM 127/2004 per avere il tribunale, nel riconoscere i compensi all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] per l’attività professionale profusa nell’ambito della procedura fallimentare, attribuito rilevanza probatoria decisiva alla relazione del curatore datata 27/1/2010 e a ll a successiva sua istanza del 28/8/2012, laddove la dimostrazione del conferimento dell’incarico e lo svolgimento di prestazioni legali andavano fornite mediante la produzione di atti giudiziari e di specifica documentazione 4 Le due censure, da esaminarsi congiuntamente in quanto sovrapponibili, sonoparimenti inammissibili . 4.1 Secondo la giurisprudenza di questa Corte la violazione dell'art.115 cod. proc. civ. rileva nella distinta condizione in cui il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli; la violazione dell'art. 116 cod. proc. civ. è ammessa solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova,non abbia operato secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce a una differente risultanza probatoria (come per es. il valore di prova legale), o al contrarionon abbia osservato la specifica regola di valutazione di una prova così stabilita dalla legge; non mai invece ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova (cfr. risolutivamente Cass. Sez. U n. 20867/2020). 4.2 Giova, inoltre, rimarcare che la violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non, invece, laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto circa le prove proposte dalle parti (cfr. tra le tante Cass. 7919/2020,13395/2018 e 15107/2013). 4.3 Nel caso di specie, invece, i l tribunale ha ritenuto provato lo svolgimento delle attività difensionali per le quali l’avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva richiesto il compenso sulla scorta di una relazione del curatore, che indicava quale fosse lo stato delle pratiche alla data di dichiarazione del fallimento, di un successivo parere dello stesso curatore che riconosceva corretta la liquidazione domandata dal legale per la pratica “Guidonia” e sulla base di un analitico esame dei diritti e degli onorari pretesi per ogni pratica, escludendo (là dove ha riconosciuto il relativo credito del reclamante) che dette voci si riferissero a prestazioni già eseguite anteriormente all’apertura della procedura. Le doglianze del ricorrente, sotto l’apparente denuncia di un vizio di violazione di legge, tendono dunque alla revisione del giudizio di fattoespresso dal tribunale circa l’espletamento da parte del legale di attività in favore del Fallimento e si risolvono nella denuncia di un vizio di motivazione. Sennonché, esaminate sotto questo profilo, le censure sono totalmente prive dell’allegazione dei fatti decisivi omessi che, se considerati dal giudice, avrebbero condotto ad un diverso esito della decisione, tanto più che il ricorrente non ha chiarito quali contestazioni avesse concretamente svolto in sede di reclamo per contrastare l’avversa pretesa, ma, mediante note in calce alle pagine del ricorso contenenti meri accenni alla memoria di costituzione ivi depositata, pretende che questa Corte le verifichi da sé. 6 Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 7 Il ricorrente deve essere altresì condannato al pagamento in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata come da dispositivo, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc., per aver tenuto una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo" intraprendendo il giudizio di legittimità, basato su motivi inammissibili, senza avere adoperato la normale diligenza per acquisire coscienza dell’infondatezza della propria posizione, non compiendo alcuno sforzo interpretativo, deduttivo ed argomentativo per porre in discussione, con criteri e metodo di scientificità, il diritto vivente o la giurisprudenza consolidata, sia pure solo con riferimento alla fattispecie concreta (cfr. sul principio, Cass- S.U. 32001/2022, 19285/2016, 18512/2020, 38528/2021, 22208/2021 e 18449/2023 ) PQM La Corte, rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla refusione delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 3.200 di cui € 200 per esborsi, oltre [OSCURATO:PERSONA] e rimborso forfettario nella misura del 15% Condanna il ricorrente al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., u.c. in favore della controparte che liquida in € 1.000. Dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30.05.2002 n.115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto, a norma del comma 1 bis dellostesso